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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/08/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Cristian Soscia Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario su ricorso di
C.F. residente in [...] C.F._1
n. 63, rappresentato e difeso come da procura allegata dall'Avv. Danilo Donnini
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p.i. ) con sede in VIA DEI TIGLI 3 CAMPI ZI CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letto il ricorso con il quale , deducendo: di essere creditore dell'importo di € Parte_1
24.687,08 in forza di Decreto Ingiuntivo n. 339/2025, emesso immediatamente esecutivo dal Tribunale
di Firenze – Sez. Lavoro in data 20.03.2025, di avere notificato precetto ed eseguito atto di pignoramento pagina 1 di 4 presso terzi con esito negativo, richiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(c.f./p.i. ) con sede in VIA DEI TIGLI 3 CAMPI ZI;
CP_1 P.IVA_1
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice non si è costituita né è comparso il suo legale rappresentante all'udienza fissata per la sua audizione, nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese;
Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dalla debitrice;
-dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dal ricorrente;
-dall'esposizione debitoria nei confronti dell' per € 144.941,71 Controparte_2
come da elenco cartelle/avvisi acquisito d'ufficio;
-dal mancato deposito dei bilanci;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII, pagina 2 di 4 DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA DEI TIGLI 3 CAMPI CP_1 P.IVA_1
Parte_2
Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
[...]
e Curatore il Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 18.12.2025 ad ore 10.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 3 di 4 La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 13/08/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Cristian Soscia Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario su ricorso di
C.F. residente in [...] C.F._1
n. 63, rappresentato e difeso come da procura allegata dall'Avv. Danilo Donnini
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p.i. ) con sede in VIA DEI TIGLI 3 CAMPI ZI CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letto il ricorso con il quale , deducendo: di essere creditore dell'importo di € Parte_1
24.687,08 in forza di Decreto Ingiuntivo n. 339/2025, emesso immediatamente esecutivo dal Tribunale
di Firenze – Sez. Lavoro in data 20.03.2025, di avere notificato precetto ed eseguito atto di pignoramento pagina 1 di 4 presso terzi con esito negativo, richiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(c.f./p.i. ) con sede in VIA DEI TIGLI 3 CAMPI ZI;
CP_1 P.IVA_1
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice non si è costituita né è comparso il suo legale rappresentante all'udienza fissata per la sua audizione, nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese;
Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dalla debitrice;
-dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dal ricorrente;
-dall'esposizione debitoria nei confronti dell' per € 144.941,71 Controparte_2
come da elenco cartelle/avvisi acquisito d'ufficio;
-dal mancato deposito dei bilanci;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII, pagina 2 di 4 DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA DEI TIGLI 3 CAMPI CP_1 P.IVA_1
Parte_2
Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
[...]
e Curatore il Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 18.12.2025 ad ore 10.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 3 di 4 La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 13/08/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
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