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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/10/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2014 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELA SPEZIA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa da:
DE DI IA (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in C.F._1
La Spezia (SP), alla via Carso n. 50, rappresentata e difesa dall'Avv. CADENOTTI FRANCESCA (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura telematica in atti;
C.F._2
E
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CADENOTTI
FRANCESCA (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2 procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
pag. 1 di 4 Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 09.10.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.11.2023, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
Lerici (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che - a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale - hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 62/2024, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 18.01.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 09.10.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c.2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito meglio specificate:
1) “I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale viene assegnata alla SI , la quale si assumerà l'onere del Parte_1 pagamento del canone di locazione e le relative utenze;
3) Il Signor dichiara che sta cercando una nuova abitazione e si impegna a lasciare la casa coniugale CP_1 entro la data dell'8 dicembre 2023, ritirando i propri effetti personali e i beni mobili di suo interesse;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la
pag. 2 di 4 comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. È stata anche acquisita idonea documentazione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale tra le parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli da tutelare.
Nulla dispone in punto di spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in Lerici (SP) in data 11.07.2015 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
[...]
pag. 3 di 4 Comune di Lerici (SP) dell'anno 2015, al n. 17 parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
1) “I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale viene assegnata alla SI , la quale si assumerà l'onere del Parte_1 pagamento del canone di locazione e le relative utenze;
3) Il Signor dichiara che sta cercando una nuova abitazione e si impegna a lasciare la casa coniugale CP_1 entro la data dell'8 dicembre 2023, ritirando i propri effetti personali e i beni mobili di suo interesse;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.10.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELA SPEZIA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa da:
DE DI IA (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in C.F._1
La Spezia (SP), alla via Carso n. 50, rappresentata e difesa dall'Avv. CADENOTTI FRANCESCA (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura telematica in atti;
C.F._2
E
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CADENOTTI
FRANCESCA (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2 procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
pag. 1 di 4 Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 09.10.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.11.2023, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
Lerici (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che - a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale - hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 62/2024, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 18.01.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 09.10.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c.2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito meglio specificate:
1) “I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale viene assegnata alla SI , la quale si assumerà l'onere del Parte_1 pagamento del canone di locazione e le relative utenze;
3) Il Signor dichiara che sta cercando una nuova abitazione e si impegna a lasciare la casa coniugale CP_1 entro la data dell'8 dicembre 2023, ritirando i propri effetti personali e i beni mobili di suo interesse;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la
pag. 2 di 4 comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. È stata anche acquisita idonea documentazione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale tra le parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli da tutelare.
Nulla dispone in punto di spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in Lerici (SP) in data 11.07.2015 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
[...]
pag. 3 di 4 Comune di Lerici (SP) dell'anno 2015, al n. 17 parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
1) “I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale viene assegnata alla SI , la quale si assumerà l'onere del Parte_1 pagamento del canone di locazione e le relative utenze;
3) Il Signor dichiara che sta cercando una nuova abitazione e si impegna a lasciare la casa coniugale CP_1 entro la data dell'8 dicembre 2023, ritirando i propri effetti personali e i beni mobili di suo interesse;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.10.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4