Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 8004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8004 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3361 del 2022, proposto da
DA MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Nunzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'opposizione:
avverso il decreto di perenzione n. 3553/17 del 4.10.2017 relativo al ricorso n. 5106/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa AR IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso davanti a questo TAR, depositato il 3 ottobre 2011 ed iscritto al R.G. n. 5106 del 2011, la ricorrente, DA MO, impugnava l'ordinanza dirigenziale n. 639 del 17.12.2010, notificata in data 26.05.2011, con la quale veniva ingiunta la demolizione di opere edilizie realizzate in Napoli alla via Edmondo Peluso n. 134;
- con istanza, contestualmente depositata, la ricorrente ex art. 81 c.p.a., chiedeva la fissazione dell'udienza di merito;
- in data 4.10.2017, veniva pubblicato il decreto presidenziale n. 3553/2017, con il quale era dichiarata la perenzione del ricorso;
- avverso il predetto decreto e per la sua revoca la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso, notificato e depositato l’11 luglio 2022;
- Parte ricorrente premette che il decreto di perenzione non le sarebbe stato validamente notificato, e che, pertanto, non sarebbe mai iniziato a decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione, prevista dall’art. 85 c.p.a.; ciò in quanto il predetto decreto sarebbe stato comunicato dalla Segreteria all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato domiciliatario, presso cui era stato eletto unicamente il domicilio fisico, anziché all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito.
- lamenta che il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza della preventiva notifica dell’avviso ex art. 82 c.p.a.
Ritenuto che l’odierno ricorso per l’opposizione al decreto di perenzione sia infondato, in quanto:
- la notifica dell’avviso di perenzione è stata effettuata in data 3.2.2017 presso l’indirizzo p.e.c. del domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, mentre il decreto di perenzione è stato comunicato presso il medesimo indirizzo in data 4.10.2017.
- Secondo condivisa giurisprudenza (Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 28/03/2019, n.283) “ È valida la comunicazione dell'avviso di perenzione effettuata al domiciliatario, anche se non nominato difensore dalle parti, all'indirizzo PEC del detto domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, perché l'elezione di domicilio va intesa come scelta della persona quale destinataria delle comunicazioni o delle notificazioni.”.
- Anche la giurisprudenza civile è pervenuta alle medesime conclusioni, evidenziando che “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono” e ciò in quanto “ come indicato dalle Sezioni unite di questa Corte, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è sempre valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo p.e.c. risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia (Cass. Sez. U n. 23620-18)” (così Cassazione civile sez. lav., 08/07/2024, (ud. 23/04/2024, dep. 08/07/2024), n.18534).
- Le norme richiamate da parte ricorrente non dispongono, com’egli afferma, che, a seguito dell’introduzione del REGINDE e degli altri registri telematici ogni forma di notifica presso altro indirizzo rispetto a quello del difensore costituito, indicato nei suddetti registri, sia invalida, né hanno abrogato l’istituto della domiciliazione. Infatti, l’art. 16 sexies d.l. 179/2012 riguarda la notifica presso la Cancelleria dell’ufficio giudiziario e non presso il domiciliatario (Art. 16- sexies “ 1. Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia ”). Ugualmente è a dirsi per l’art. 25 c.p.a. (“1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;
b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico. ”).
- In conclusione, il ricorso in opposizione al decreto di perenzione è stato notificato in data 11.7.2022 a distanza di quasi cinque anni dalla notifica del decreto di perenzione - da ritenersi, per quanto sopra, validamente effettuata presso il domiciliatario, al suo indirizzo pec risultante dai pubblici registri - e, dunque, certamente in violazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 85, comma 3, c.p.a. per l’opposizione al decreto di perenzione.
- Il ricorso è, dunque, da respingersi.
- Le spese sono poste a carico dell’opponente e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
AR IZ, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IZ | AR AN |
IL SEGRETARIO