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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 190000045 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e depositato in segreteria, la Ricorrente_1 spa, nella persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'atto di accertamento N. TYK – 19000045, relativo al mancato pagamento dell'imposta parametrata al n. di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, di cui all'art 1 commi 1042 e 1046 della legge 30.12.18 n. 145 (c.d. ecotassa) – anno 2019, per il veicolo acquistato dalla ricorrente targato Targa_1 con numero di telaio Telaio_1, per complessivi euro 3.035,72 oltre spese di notifica, articolando motivi di ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo in autotutela annullato l'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, all'udienza del 19/5/2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto impugnato è stato annullato in autotutela dall'Agenzia delle
Entrate e, pertanto, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sulla quale parte ricorrente non ha formulato contestazioni di sorta, può trovare accoglimento, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 46 d.lgs. 546/1992;
dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ragusa, 19/5/2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 190000045 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e depositato in segreteria, la Ricorrente_1 spa, nella persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'atto di accertamento N. TYK – 19000045, relativo al mancato pagamento dell'imposta parametrata al n. di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, di cui all'art 1 commi 1042 e 1046 della legge 30.12.18 n. 145 (c.d. ecotassa) – anno 2019, per il veicolo acquistato dalla ricorrente targato Targa_1 con numero di telaio Telaio_1, per complessivi euro 3.035,72 oltre spese di notifica, articolando motivi di ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo in autotutela annullato l'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, all'udienza del 19/5/2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto impugnato è stato annullato in autotutela dall'Agenzia delle
Entrate e, pertanto, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sulla quale parte ricorrente non ha formulato contestazioni di sorta, può trovare accoglimento, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 46 d.lgs. 546/1992;
dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ragusa, 19/5/2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà