Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI US RS
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3426/2024, promossa con ricorso depositato il 03/07/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in C.F._1
Gallarate (VA) Via Alessandro Volta n. 20
con l'Avv. Elena De Vito
e
2) CP_1
nata a [...] il [...] (C.F. , residente in C.F._2
Gallarate (VA), Via Ugo Foscolo n. 4
con l'Avv. Simona Forzani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario Gallarate (VA), il 25/06/2016,
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Gallarate al n. 16, parte II, serie
A, anno 2016,
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_3 C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con note congiunte depositate in data 26/02/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale verrà assegnata alla IG.ra CP_1
- i figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Pt_2 Parte_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Pt_2 Parte_3
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- ogni mattina li preleverà dalla dimora materna per accompagnarli all'asilo e quindi a scuola quando saranno più grandi, salvo diversi accordi;
li terrà con sé nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì quando non è il suo turno della domenica, dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando li accompagnerà dalla mamma per il pernotto;
- terrà con sé i figli a domeniche alterne dalle ore 10.00 a dopo cena con possibilità concordata fin d'ora di aumentare i propri tempi di permanenza con loro, compreso il pernotto presso la propria abitazione, man mano che i bambini crescono e nel rispetto dei loro tempi di adattamento al nuovo regime di visita;
- per le festività natalizie i piccoli e trascorreranno il Natale ad Pt_2 Parte_3
anni alterni e a giorni alterni a chiusura asilo per l'intera giornata oppure metà
Pag. 2 di 6 periodo, dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino alla ripresa della scuola con l'altro, le vacanze pasquali trascorreranno la Pasqua ad anni alterni e a giorni alterni a chiusura asilo per l'intera giornata oppure dalla chiusura della scuola fino al giorno di Pasqua con un genitore e dal lunedì di Pasquetta fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'altro genitore, alternando annualmente il giorno di Natale con quello di Pasqua. Per le ferie estive, i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. Per le altre festività e ponti i ricorrenti si accorderanno prediligendo il criterio dell'alternanza anche in base al protocollo di visita concordato. I ricorrenti si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie estivi entro il mese di maggio di ciascun anno.
- Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 800,00 e così €. 400,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico resta in capo al 50% tra i genitori.
- Per le spese straordinarie ciascun genitore rimborserà a quello che le ha anticipate il
50% di quelle concordate e di quelle per cui non è richiesto accordo, sostenute nell'interesse dei figli e , dietro presentazione del documento Pt_2 Parte_3
fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per quelle relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, ripetizioni). Per quanto non previsto nel presente atto, le parti faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Milano che dichiarano di conoscere.
- I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza abituale, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale in forma separata. Al fine di meglio gestire
Pag. 3 di 6 l'affido condiviso i ricorrenti riconoscono come indispensabile coltivare tra loro una buona comunicazione.
- I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- i ricorrenti intendono modificare congiuntamente in questa sede le clausole contenute ai punti 9, 10 e 11 dell'atto di separazione, come in appresso: la IG.ra ed il IG. dichiarano di non aver potuto procedere, CP_1 Parte_1
nel termine stabilito, a permuta delle rispettive quote dei due immobili cointestati e meglio descritti nei punti 9 e 10 degli accordi di separazione omologati e quindi all'accollo della rispettiva quota di mutuo ipotecario a causa delle lungaggini della banca erogante il mutuo ipotecario a fornire il proprio assenso alla concordata operazione. I ricorrenti pertanto rinnovano rispettivamente la propria volontà di procedere come segue: la IG.ra si impegna ad acquisire la quota di CP_1
proprietà del IG. e ad accollarsi la relativa quota di mutuo della Parte_1
casa coniugale cointestata, già assegnata alla stessa, sita in Gallarate (VA), Via Ugo
Foscolo n. 5, piano 1, distinta al NCEU Foglio 5, num. 590, sub 22, Cat. A/3, Cl. 2, gravata di mutuo ipotecario dell'importo mensile di circa 384 euro, in ossequio al presente accordo divorzile, non appena la banca erogante il mutuo darà il proprio assenso;
- il IG. si impegna ad acquisire la quota di proprietà della IG.ra Parte_1
e dà atto di aver estinto in data 17/02/2025 il mutuo del negozio nel CP_1
quale ha sede la ditta del ricorrente, sito in Gallarate (VA), Via XXV Aprile n. 4, distinto al NCEU Foglio 5, Num. 650, sub 511 Cat. C/1, Cl. 8 e sub 103, Cl. C/2, in comproprietà tra le parti, già nella piena disponibilità del IG. che Parte_1
continuerà a svolgervi la propria attività di impresa, in ossequio al presente accordo divorzile;
- In particolare, non appena la banca erogante il mutuo sulla casa coniugale darà il proprio assenso, le parti si impegnano a procedere a permuta delle rispettive quote
Pag. 4 di 6 di casa coniugale e negozio, con accollo da parte della IG.ra della CP_1
quota del IG. del mutuo sulla casa coniugale, così che la IG.ra Parte_1
diventerà unica proprietaria dell'immobile coniugale ed il IG. CP_1 Pt_1
diventerà unico proprietario dell'unità immobiliare ad uso negozio, riconoscendo fin d'ora alla ricorrente l'importo di €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a conguaglio della permuta e facendosi carico delle spese notarili ed eventuali oneri e tasse.
Il trasferimento immobiliare è funzionale e indispensabile alla risoluzione e alla composizione bonaria della crisi familiare;
- 12. I ricorrenti dichiarano di avere risolto ogni altra questione patrimoniale tra loro con separato atto;
- I ricorrenti si prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 25/06/2016, in Gallarate (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gallarate (anno 2016, atto n. 16, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 5 di 6 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___28.4.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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