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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1324/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CONTARDI GENNARO e dall'Avv. MARINA VALENTINETTI
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato il 20.10.2021 , premettendo di essere proprietaria Parte_1
dell'appartamento in Bracciano, Via Principe di Napoli 103, secondo piano, completamente arredato, deduceva che, con scrittura privata 4.2.2011 lo aveva consegnato a al fine di fargli Controparte_1
realizzare i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico secondo le normative vigenti, la demolizione del rivestimento del bagno ed il successivo rifacimento con sostituzione dei sanitari, per tinteggiarlo e per ristrutturare gli infissi interni ed esterni come aveva pattuito nel capitolato 7.2.2011, prevedendo pagina 1 di 4 oneri a carico del al fine di stipulare con lui un contratto di locazione di Euro 1.000,00 CP_1
mensili oltre oneri condominiali, come asseriva che avevano convenuto nella scrittura 4.2.2011.
sosteneva che il non aveva mai successivamente stipulato il contratto Parte_1 CP_1
di locazione dell'immobile che aveva fatto godere da terze persone, come risultava dall'intestazione del contratto di fornitura elettrica a senza che la sig.ra venisse neppure Parte_2 Parte_1
interpellata così da indurla attraverso suoi procuratori, con racc.ta 19.9.2016, a richiedergli la restituzione delle chiavi.
La sosteneva che il canone concordato ex art. 2 L.
9.12.1998 n. 431 ammontasse ad Euro Parte_1
589,71 come da prospetto dell'ASPPI.
La deduceva di aver attivato la procedura di mediazione, fallita per mancata partecipazione Parte_1
del al quale era stato comunicato l'incontro con racc.ta dallo stesso ricevuta il 2.1.2017 CP_1
ottenendo da lui il 9 gennaio successivo l'invio di una fattura della falegnameria Controparte_1
datata 23.12.2016 per Euro 24.000,00 oltre iva che prontamente la proprietaria gli aveva contestato a mezzo di suoi legali.
La allegava di aver già precedentemente convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma Parte_1
che aveva stabilito la competenza territoriale del foro di EC trattandosi Controparte_1
di causa locatizia e dichiarato la propria incompetenza con ordinanza 6.6.2017, e che poi, riassunta la causa avanti al Tribunale di EC , il giudizio era stato definito con la sentenza n. 636/2020 che aveva acclarato che l'occupazione dell'immobile da parte del era priva di titolo e gli CP_1
aveva ordinato all'immediato rilascio e che, in tale ultimo giudizio, nel quale l'occupante era rimasto contumace, era comparso di persona nel corso dell'udienza del 27 marzo 2019.
L'attrice sosteneva che il 1 marzo 2021, in forza di procedura esecutiva ed attraverso il fabbro, era stata immessa in possesso dell'immobile.
tanto premesso la dichiarava di proporre l'azione per ottenere l'indennità di occupazione dal CP_1
4.2.2011 al 1.3.2021, oltre le spese condominiali e concludeva chiedendo la condanna di
[...]
a corrisponderle l'indennità determinata in Euro 1.000,00 mensili o, in via subordinata, CP_1
nella misura non inferiore ad Euro 589,71 mensili oltre interessi e rivalutazione monetaria.
è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
pagina 2 di 4 La scrittura privata 4.2.2011 stipulata tra e , che riporta Parte_1 Controparte_1
annesso il capitolato, sottoscritto il 7.2.2011, dei lavori che quest'ultimo aveva il compito di svolgere sull'immobile, e nella quale le parti hanno fatto un generico riferimento alla volontà di stipulare un futuro contratto di locazione, nulla dispone in ordine ai tempi delle lavorazioni commissionate dalla al né all'ammontare del valore di tali opere, mentre la prima contestazione scritta Parte_1 CP_1
da parte della proprietaria, contenente intimazione a rilasciare l'immobile, che vale quale costituzione in mora, è stata inviata con raccomandata 19.9.2016, oltre 5 anni dopo, in assenza di precedenti inviti scritti a contrarre.
La sentenza n. 636/2020, emessa da questo Tribunale il 20 luglio 2020 e passata in giudicato, ha stabilito che il comparso personalmente all'udienza del 27 marzo 2019, con dichiarazione a CP_1
contenuto confessoreo aveva ammesso che dopo due anni i lavori erano terminati e che effettivamente aveva effettuato una parziale cessione di una stanza a . Parte_2
La predetta sentenza ha altresì stabilito che “il diritto di occupazione dell'immobile da parte del
conseguente e funzionale all'obbligazione dallo stesso assunta di eseguire i lavori pattuiti CP_1
con la proprietaria ed elencati nel capitolato 7.4.2011, per la quale aveva diritto di godere gratuitamente di un bene immobile, è venuto meno al termine della esecuzione di quei lavori, avendo disatteso il l'obbligo di assumere in locazione l'immobile come aveva originariamente CP_1
previsto con la proprietaria.
La condotta tenuta dall'occupante al termine dello svolgimento delle opere commissionatagli dalla
e che lo stesso ha individuato in due anni dopo la consegna e quindi nell'anno 2013, si Parte_1
configura illecita e gravemente violante il diritto di proprietà dell'attrice non solo per il protrarsi del godimento in assenza del corrispettivo per l'occupazione, ma anche per l'illegittima dazione, in locazione in favore di soggetti estranei, di parti dell'immobile, in totale assenza di autorizzazione e di un correlato diritto”.
Il recente provvedimento delle S.S.U.U. n. 33645 dell'anno 2022 in tema di danno da occupazione da parte di un terzo, consente al giudice, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non è provato nel suo preciso ammontare – come nel caso di specie – esso è liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Dalle prove offerte al contraddittorio, laddove la valutazione di un canone locativo non risulta sia mai stata concordata tra le parti e nel quale manca l'indicazione di parametri cui ancorare una valutazione oggettiva, considerata l'assenza di contestazioni della controparte che è rimasta contumace anche nei precedenti giudizi ed assente alla procedura di mediazione attivata dall'attrice, appare equo , in pagina 3 di 4 accoglimento della domanda subordinata, stimare il danno cagionato dall'occupazione dell'immobile da parte del in Euro 589,71 mensili, come determinato dall'ASPPI e come richiesto dalla CP_1
, a decorrere da due anni successivi alla concessione in uso del bene e quindi dal 4 febbraio Parte_1
2013 fino al rilascio avvenuto in executivis il 1 marzo 2021, per euro 7.076,52 annue e quindi per un importo totale di euro 56.612,16.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
56.612,16 per le causali di cui in narrativa, con gli interessi legali dalle singole scadenze;
Condanna altresì a rimborsare ad le spese di causa che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 618,00 per spese vive ed € 6.138,55 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
EC, 11 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1324/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CONTARDI GENNARO e dall'Avv. MARINA VALENTINETTI
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato il 20.10.2021 , premettendo di essere proprietaria Parte_1
dell'appartamento in Bracciano, Via Principe di Napoli 103, secondo piano, completamente arredato, deduceva che, con scrittura privata 4.2.2011 lo aveva consegnato a al fine di fargli Controparte_1
realizzare i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico secondo le normative vigenti, la demolizione del rivestimento del bagno ed il successivo rifacimento con sostituzione dei sanitari, per tinteggiarlo e per ristrutturare gli infissi interni ed esterni come aveva pattuito nel capitolato 7.2.2011, prevedendo pagina 1 di 4 oneri a carico del al fine di stipulare con lui un contratto di locazione di Euro 1.000,00 CP_1
mensili oltre oneri condominiali, come asseriva che avevano convenuto nella scrittura 4.2.2011.
sosteneva che il non aveva mai successivamente stipulato il contratto Parte_1 CP_1
di locazione dell'immobile che aveva fatto godere da terze persone, come risultava dall'intestazione del contratto di fornitura elettrica a senza che la sig.ra venisse neppure Parte_2 Parte_1
interpellata così da indurla attraverso suoi procuratori, con racc.ta 19.9.2016, a richiedergli la restituzione delle chiavi.
La sosteneva che il canone concordato ex art. 2 L.
9.12.1998 n. 431 ammontasse ad Euro Parte_1
589,71 come da prospetto dell'ASPPI.
La deduceva di aver attivato la procedura di mediazione, fallita per mancata partecipazione Parte_1
del al quale era stato comunicato l'incontro con racc.ta dallo stesso ricevuta il 2.1.2017 CP_1
ottenendo da lui il 9 gennaio successivo l'invio di una fattura della falegnameria Controparte_1
datata 23.12.2016 per Euro 24.000,00 oltre iva che prontamente la proprietaria gli aveva contestato a mezzo di suoi legali.
La allegava di aver già precedentemente convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma Parte_1
che aveva stabilito la competenza territoriale del foro di EC trattandosi Controparte_1
di causa locatizia e dichiarato la propria incompetenza con ordinanza 6.6.2017, e che poi, riassunta la causa avanti al Tribunale di EC , il giudizio era stato definito con la sentenza n. 636/2020 che aveva acclarato che l'occupazione dell'immobile da parte del era priva di titolo e gli CP_1
aveva ordinato all'immediato rilascio e che, in tale ultimo giudizio, nel quale l'occupante era rimasto contumace, era comparso di persona nel corso dell'udienza del 27 marzo 2019.
L'attrice sosteneva che il 1 marzo 2021, in forza di procedura esecutiva ed attraverso il fabbro, era stata immessa in possesso dell'immobile.
tanto premesso la dichiarava di proporre l'azione per ottenere l'indennità di occupazione dal CP_1
4.2.2011 al 1.3.2021, oltre le spese condominiali e concludeva chiedendo la condanna di
[...]
a corrisponderle l'indennità determinata in Euro 1.000,00 mensili o, in via subordinata, CP_1
nella misura non inferiore ad Euro 589,71 mensili oltre interessi e rivalutazione monetaria.
è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
pagina 2 di 4 La scrittura privata 4.2.2011 stipulata tra e , che riporta Parte_1 Controparte_1
annesso il capitolato, sottoscritto il 7.2.2011, dei lavori che quest'ultimo aveva il compito di svolgere sull'immobile, e nella quale le parti hanno fatto un generico riferimento alla volontà di stipulare un futuro contratto di locazione, nulla dispone in ordine ai tempi delle lavorazioni commissionate dalla al né all'ammontare del valore di tali opere, mentre la prima contestazione scritta Parte_1 CP_1
da parte della proprietaria, contenente intimazione a rilasciare l'immobile, che vale quale costituzione in mora, è stata inviata con raccomandata 19.9.2016, oltre 5 anni dopo, in assenza di precedenti inviti scritti a contrarre.
La sentenza n. 636/2020, emessa da questo Tribunale il 20 luglio 2020 e passata in giudicato, ha stabilito che il comparso personalmente all'udienza del 27 marzo 2019, con dichiarazione a CP_1
contenuto confessoreo aveva ammesso che dopo due anni i lavori erano terminati e che effettivamente aveva effettuato una parziale cessione di una stanza a . Parte_2
La predetta sentenza ha altresì stabilito che “il diritto di occupazione dell'immobile da parte del
conseguente e funzionale all'obbligazione dallo stesso assunta di eseguire i lavori pattuiti CP_1
con la proprietaria ed elencati nel capitolato 7.4.2011, per la quale aveva diritto di godere gratuitamente di un bene immobile, è venuto meno al termine della esecuzione di quei lavori, avendo disatteso il l'obbligo di assumere in locazione l'immobile come aveva originariamente CP_1
previsto con la proprietaria.
La condotta tenuta dall'occupante al termine dello svolgimento delle opere commissionatagli dalla
e che lo stesso ha individuato in due anni dopo la consegna e quindi nell'anno 2013, si Parte_1
configura illecita e gravemente violante il diritto di proprietà dell'attrice non solo per il protrarsi del godimento in assenza del corrispettivo per l'occupazione, ma anche per l'illegittima dazione, in locazione in favore di soggetti estranei, di parti dell'immobile, in totale assenza di autorizzazione e di un correlato diritto”.
Il recente provvedimento delle S.S.U.U. n. 33645 dell'anno 2022 in tema di danno da occupazione da parte di un terzo, consente al giudice, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non è provato nel suo preciso ammontare – come nel caso di specie – esso è liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Dalle prove offerte al contraddittorio, laddove la valutazione di un canone locativo non risulta sia mai stata concordata tra le parti e nel quale manca l'indicazione di parametri cui ancorare una valutazione oggettiva, considerata l'assenza di contestazioni della controparte che è rimasta contumace anche nei precedenti giudizi ed assente alla procedura di mediazione attivata dall'attrice, appare equo , in pagina 3 di 4 accoglimento della domanda subordinata, stimare il danno cagionato dall'occupazione dell'immobile da parte del in Euro 589,71 mensili, come determinato dall'ASPPI e come richiesto dalla CP_1
, a decorrere da due anni successivi alla concessione in uso del bene e quindi dal 4 febbraio Parte_1
2013 fino al rilascio avvenuto in executivis il 1 marzo 2021, per euro 7.076,52 annue e quindi per un importo totale di euro 56.612,16.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
56.612,16 per le causali di cui in narrativa, con gli interessi legali dalle singole scadenze;
Condanna altresì a rimborsare ad le spese di causa che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 618,00 per spese vive ed € 6.138,55 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
EC, 11 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4