CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2214/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2214/2022 promossa da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tirinnanzi, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti
-appellante-
contro
(c.f. e p. iva ), in persona del legare rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parducci, come da procura in atti
-appellata-
nonchè
Controparte_2
[...]
-appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 1216/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 26.4.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza 1216/2022 resa dall'Ill.mo Tribunale di Firenze nel procedimento RG 3797/2018, confermate conseguentemente le statuizioni dell'Ill.mo Giudice di prime cure in ordine all'accertamento e dichiarazione dell'integrale responsabilità del veicolo tg. CC 124 WV, di proprietà del Sig. e condotto dal Sig. Controparte_2 [...]
nella verificazione dell'evento di cui è causa, nonché il mancato risarcimento dei danni ai sensi e CP_2 per gli effetti dell'art.148-50 CodAss da parte della quale assicuratrice per la responsabilità Controparte_3 civile ex art.2054 c.c. del veicolo tg. CC 124 WV, condannare la in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore, in solido con i Sigg.ri e , rispettivamente Controparte_2 Controparte_2 proprietario e conducente del mezzo summenzionato al momento del sinistro de quo, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali tutti riportati a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo dal
Sig. mediante il pagamento in suo favore delle seguenti somme: - €.135.000/00c a titolo di Parte_1 risarcimento per l'incapacità lavorativa e la perdita di chances occupazionali;
- €.112.383/65c per risarcimento dei danni non patrimoniali, somma dalla quale detrarre l'importo di €.30.000/00c corrisposto da
nella fase precontenziosa e dalla quale ulteriormente detrarre quanto corrisposto da parti CP_3 soccombenti in forza della sentenza del Tribunale di Firenze 1216/2022 per €.63.233/65c ed oggetto della presente impugnazione.; - €.9.931/24c per rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, dalla quale detrarre la somma di €.5106/92c già corrisposta da parti soccombenti in forza della sentenza 1216/2022, dalla quale detrarre la somma di €.5106/92c già corrisposta da parti soccombenti in forza della sentenza
1216/2022; - €.21.875/85c oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, oltre al rimborso delle spese per marche, contributo unificato e notifiche sostenute da parte attrice nel giudizio di primo grado, da cui detrarre quanto già corrisposto da parti convenute in forza della soccombenza nella sentenza del
Tribunale di Firenze 1216/2022 oggetto della presente impugnazione, per €.20.495/98c oggetto della presente impugnazione.. ovvero di quelle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, detratti gli importi già corrisposti da parti convenute in forza della sentenza di primo grado oggetto della presente impugnazione ed oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al dì dell'integrale ed effettivo saldo del dovuto. Con vittoria di spese nel grado di appello, competenze ed onorari, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Per parte appellata: “conclude affinché la Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia respingere il gravame in quanto infondato e non provato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Firenze, , e la nella rispettiva qualità di Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1 proprietario dell'autoveicolo Iveco tg. AF426PH, di conducente e di compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, al fine di ottenere - previa declaratoria della esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro avvenuto in Scandicci, in data 30.6.2016 - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 249.176,27, a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) mentre stava percorrendo, alle ore 7,50, in
Scandicci, via Europa, provenendo da via dei Pratoni e con direzione magazzini della Coop, alla guida dell'autoveicolo Iveco tg. AF426PH, di proprietà di , con a bordo, quale terzo trasportato, Persona_1 Per_2
, era stato urtato frontalmente dall'autocarro tg. CC124WV, di proprietà di , locato alla
[...] Controparte_2
e condotto da , che, nell'affrontare una curva aveva interamente ed CP_4 Controparte_2 improvvisamente invaso la sua corsia di marcia, senza accennare a manovre di emergenza al fine di evitarlo;
2) erano intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Scandicci, che avevano redatto il rapporto sul sinistro ed i Vigili del Fuoco chiamati per estrarlo dalle lamiere;
3) l'autocarro, a seguito dell'urto, aveva subito danni tali da renderne antieconomica la riparazione ed era stato rottamato, mentre egli aveva riportato la frattura scomposta del terzo prossimale del femore sinistro e la diastasi della sinfisi pubica. Si era costituita in giudizio l' che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che la CP_3 responsabilità del sinistro doveva essere posta a carico di entrambi i conducenti ex art. 2054, secondo comma, c.c., in quanto dal verbale di sinistro redatto dalla Polizia Municipale era emersa l'impossibilità di individuare con precisione la localizzazione del punto d'urto e, quindi, di determinare con certezza quale dei due mezzi avesse effettivamente impegnato la corsia opposta e che la quantificazione del danno biologico effettuata dall'attore (invalidità permanente del 20% ed invalidità temporanea di 4 mesi al 100% e 46 giorni al 50%) era eccessiva, così come quella dell'ammontare dell'importo richiesto (euro 135.000,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante attinente alla perdita della capacità lavorativa specifica asseritamente subito.
La stessa aveva anche esposto di aver provveduto a corrispondere all'attore ante causam la somma di €
30.000,00 mediante assegno bancario n. 0090463015 emesso in data 11.04.2017 e regolarmente incassato in data 24.4.2017, che riteneva satisfattiva.
Non si erano, invece, costituiti in giudizio ed , che erano stati dichiarati Controparte_2 Controparte_2 contumaci.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale dell' (che, CP_2 tuttavia, non si era presentato a renderlo all'udienza fissata), nonché la disposizione di una ctu medico legale sulla persona dell' ed una ctu ricostruttiva del sinistro, era stata era stata definita dal Tribunale di Pt_1
Firenze con la sentenza n. 1216/2022, pubblicata il 26.4.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'attore tutti i danni sofferti nel sinistro del 30.6.2016, liquidandoli in euro 95.000,00 per danni non patrimoniali e spese mediche, da devalutare al 30.6.2016 e successivamente rivalutare con indici istat applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma rivalutata anno per anno;
da dedurre l'acconto di euro 30.000,00 ricevuto ante causam da riportare a valori omogenei;
2) condannato i convenuti in solido a rimborsare all'attore anche euro 3.500,00 oltre accessori di legge per le spese legali di assistenza stragiudiziale, euro 795,00 per ctp euro 732,00 per rimborso spese Persona_3 ctu euro 488,00 per spese ctp dott. euro 13.430,00 oltre accessori di legge per onorari Persona_4 Per_5 della presente fase giudiziaria, oltre spese di contributo unificato e marche e 3) posto a carico dei convenuti in solido le spese delle due ctu svolte.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Tanto premesso si rileva che le conclusioni del ctu sull'invasione di corsia del sig. paiono
Controparte_2 condivisibili. L'area dell'urto è stata individuata dal ctu nella corsia percorsa dall'attore, e su una strada stretta come quella di circa 7 metri a doppio senso di marcia, occupata contemporaneamente nei due sensi da un TIR e da un autocarro, che venivano da sensi opposti, è praticamente impossibile che l'attore stesse sorpassando un altro mezzo marciante nel suo stesso senso di marcia. Piuttosto si osserva che la strada in quel punto formava una curva sinistrorsa per e il suo TIR, ed è quindi più convincente
Controparte_2 quanto riferisce il ctu ossia nell'affrontare una curva sinistrorsa non tenne
Controparte_2 rigorosamente la destra e stava in parte sulla corsia opposta di marcia;
la manovra di emergenza attuata coi freni, non evitò l'impatto perchè frenare un TIR non ha gli stessi tempi di risposta di un mezzo con piccola massa. Dunque il convenuto non potè portarsi rapidamente alla sua estrema destra alla vista dell'autocarro che veniva dall'opposto senso di marcia dopo la curva. È del tutto impossibile che l'autocarro condotto dall'attore stesse sorpassando un terzo mezzo perché non c'era proprio lo spazio, e tutti i segni sull'asfalto prodotti dal convenuto sono nella corsia dell'attore; inoltre nessuno e nemmeno ha
Controparte_2 fornito dettagli su questo ipotetico terzo mezzo, né alla polizia intervenuta sul posto né successivamente, nemmeno presentandosi a rendere l'interrogatorio formale o costituendosi in giudizio.
Si ritiene quindi, condividendo la ctu dinamica svolta in questo giudizio, che abbia invaso Controparte_2 parte della corsia percorsa dall'attore prima dell'urto, e che la responsabilità del sinistro sia al 100% sua, conseguentemente i convenuti dovranno risarcire in solido tutti i danni subiti dall'attore. La ctu medico legale ha accertato che l'attore, che venne estratto dalle lamiere tramite i vigili del fuoco, riportò un politraumatismo che interessò bacino e arti inferiori;
dovette subire vari interventi chirurgici con lungo periodo di malattia (210 giorni); il ctu ha riferito anche di una valida cenestesi lavorativa in rapporto alla tipologia della IP accertata al 18%.
La menomazione temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto di complessivi 210 giorni, è stata stimata in 90 giorni di inabilità temporanea assoluta, corrispondenti ai giorni di ricovero ospedaliero e ai giorni di immobilizzazione immediatamente successivi allo stesso, trascorsi prevalentemente in casa tra letto e carrozzina;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
50% e gli ultimi 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
I postumi permanenti sono: - esiti di frattura del bacino con diastasi isolata della sinfisi pubica con attendibile sintomatologia dolorosa riferita in regione inguinale bilaterale, prevalente a sinistra;
- esiti di un frattura diafisaria prossimale del femore sinistro trattata con chiodo endomidollare bloccato con modesta limitazione funzionale antalgica dei movimenti della coxo-femorale sinistra;
- relitti cicatriziali multipli (iatrogeni e post- traumatici) diffusi alle creste iliache e agli arti inferiori, maggiormente al sinistro, piani e normoevoluti della lunghezza e forma varia, non dolenti né retraenti configuranti un pregiudizio estetico complessivo di grado lieve.
Procedendo alla liquidazione con le tabelle milanesi si ottiene: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano
2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni Percentuale di invalidità permanente 18% Punto danno biologico € 3.071,83 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.044,42 Punto danno non patrimoniale
€ 4.116,25 Punto base I.T.T. € 130,00 Giorni di invalidità temporanea totale 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 48.381,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 64.831,00 Con personalizzazione massima (max 41% del danno biologico) € 84.667,00 Invalidità temporanea totale €
11.700,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.925,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.900,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 975,00 Totale danno biologico temporaneo € 19.500,00 Spese mediche € 1.012,15
TOTALE GENERALE: € 85.343,15 Totale con personalizzazione massima € 105.179,15.
Si attribuisce una personalizzazione del danno, attribuendo euro 95.000,00 in totale, tenuto conto della comprovata cenestesi lavorativa e del tipo di mansioni svolte dall'attore prima del sinistro, e anche tenuto conto del significativo danno morale derivante dal fatto traumatico in sé al momento del fatto e nei mesi successivi, e per tutta l'esistenza, secondo l'id quod plerumque accidit.
Infatti, la suprema Corte di cassazione insegna (vd. sez. 3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 Cassa con rinvio, Corte di Appello L'Aquila, 27/10/2017): “Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.”
Tale personalizzazione è anche giustificata dalle modalità particolarmente traumatizzanti del fatto, visto che all'attore è venuto addosso un TIR frontalmente, schiacciandolo all'interno dell'abitacolo dell'autocarro, spingendolo all'indietro per molti metri senza poter far nulla e rovesciandolo su un fossato, con accartocciamento totale del frontale dell'autocarro (vd. immagini allegate alla ctu dinamica) che ha reso necessario lo speciale intervento dei vigili del fuoco per il taglio lamiere e l'estrazione dell'attore dal mezzo, con successiva diagnosi di schiacciamento del bacino e degli arti inferiori;
ebbene tutto ciò secondo l'id quod plerumque accidit è un evento oggettivamente traumatizzante che procura un significativo danno morale;
infatti, qualora si fosse obiettivizzato in danno psichico accertabile ad es. con di test si verserebbe nella categoria del danno biologico (vd. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019); si veda per un caso di danno morale liquidato ricorrendo al “notorio” per un caso di particolare drammaticità di un fatto (naufragio Costa
Concordia) cass. sez. L -, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; vd. ancora sul ricorso al notorio cass. Ord. Sez.
6 n. 901/18; inoltre si deve tener conto della prospettiva anche diacronica del danno morale, ossia dello stravolgimento della vita di un giovane ragazzo di 26 anni, rimasto 210 giorni in stato di malattia dopo il fatto, impedito nello svolgere la sua vita, e impedito per sempre di svolgere alcune attività che poteva svolgere prima del sinistro;
alla stessa stregua deve tenersi conto ai fini della personalizzazione anche delle lunghe traversie ospedaliere e riabilitative che si sono rese necessarie con la sofferenza sia fisica che psichica che esse hanno determinato, come documentato anche dai certificati sanitari prodotti e che si ritiene esulino dalla liquidazione standard connessa a quel dato bareme del 18%.
Dall'importo dovuto va detratto l'acconto di euro 30.000,00 ricevuto dall'attore ante causam, acconto da riportare a valori omogeni prima della sottrazione (vd. cass. sul tema del pagamento di acconti nei debiti di valore cass. sent. 25817/2017; ord. 1637/2020).
Le spese legali stragiudiziali vanno liquidate come danno emergente secondo la giurisprudenza più recente, trattandosi tra l'altro di spese anche imposte dalla legge a pena di procedibilità della domanda, per la lunga serie di incombenti che la parte non potrebbe compiere senza assistenza tecnica. Né si può rigettare la domanda per il fatto che sia stata prodotta semplicemente una nota spese e non la fattura attestante
l'esborso effettivo, in quanto, la vittima di un fatto illecito non ha alcun onere di anticipare le spese necessarie per elidere le conseguenze del sinistro procedendo ad es. alla riparazione effettiva di un veicolo danneggiato
o facendo fronte di tasca propria ai danni emergenti prodotti dal fatto illecito altrui;
la legge non consente di imporre alcun onere di anticipazione per poter avere il rimborso dei danni emergenti. A tale titolo si liquida la somma più contenuta di euro 3.500,00 oltre accessori tenuto conto che lo studio della causa è utile anche per la fase giudiziale dove parimenti è liquidato. A queste voci si aggiungono le spese di ctp e rimborso spese ctu, che resta a carico dei convenuti in solido.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con quattro motivi di gravame (con i quali ha censurato le parti della sentenza ove era stato omesso il riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno derivante dall'incapacità specifica riportata a seguito del sinistro e della perdita di chance occupazionali subita;
era stato calcolato erroneamente il danno non patrimoniale ed erano state erroneamente quantificate le spese di assistenza stragiudiziale ed il compenso professionale).
Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della documentazione CP_3 nuova prodotta dall'appellante nel presente giudizio e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello, mentre ed non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_2 Controparte_2 dell'atto di citazione in appello.
Con ordinanza del 31.5.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di ed Controparte_2 Controparte_2 ed ha trattenuto la causa in decisione e con ordinanza del Presidente di Sezione del 6.3.2025 a causa è stata rimessa sul ruolo stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale dell'1.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità, ex art. 345, terzo comma, c.p.c. della documentazione prodotta dalla difesa dell'appellante in questa fase del giudizio, rappresentata dalla attestazione di iscrizione dell' in data 1.10.2019, nelle liste degli invalidi civili (vd All. App.1 del Pt_1 fascicolo di parte appellante), atteso che la stessa, essendo stata emessa in data 28.10.2019, ben avrebbe potuto essere depositata nel corso del giudizio di primo grado.
Detta eccezione risulta, invece, infondata con riferimento alla ulteriore documentazione prodotta in giudizio, rappresentata dal referto della visita medica effettuata dall'appellante in data 3.11.2022 presso l'Ospedale Per_ di Careggi e dalla relazione medico-legale del Dott. del 22.11.2022 (vd All.App. 2 e 3 del fascicolo di parte appellante), in quanto relativa a documentazione formatasi successivamente.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere il risarcimento, in suo favore, del danno per l'incapacità lavorativa specifica e per la perdita di chances occupazionali derivategli, a seguito del sinistro, dalla gravità delle lesioni subite e dall'invalidità permanente, riconosciutagli nella misura del 18%.
Il motivo è infondato.
Ed invero, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza e che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito;
di aver cessato il rapporto lavorativo in atto a seguito del sinistro, perdendo il relativo reddito per il futuro e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. (cfr Cass. civ. ord. n. 4289 del 16.2.2024 e sentenze 10.7.2015 n. 14517; 1412.2.2015 n. 2758;
14.11.2011 n. 23761 e 18.9.2007 n. 19537).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, l non ha fornito la prova che il sinistro avesse Pt_1 determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito, considerato che il medesimo, al momento del sinistro, lavorava come operaio a tempo determinato presso la Atempo S.p.A. (vd all. 12 e 13 del fascicolo di parte di primo grado), per cui la mancata prosecuzione del rapporto lavorativo non era dipesa tanto dall'incidente stradale (che l'aveva solo anticipata di un tempo imprecisato) quanto piuttosto dal tipo di contratto concluso.
In relazione alla successiva perdita del lavoro, si rileva, inoltre, che l' (che al momento del sinistro si Pt_1 trovava alla guida dell'automezzo), non ha assolto l'onere, su di lui gravante, di provare l'incompatibilità tra le lesioni subite e le mansioni lavorative svolte prima del sinistro, né la dipendenza dell'inoccupazione successiva dai postumi delle predette lesioni.
Il medesimo, infatti, oltre a non aver prodotto il contratto lavorativo in essere al momento del sinistro ma solo della documentazione contabile che attestava la sua qualifica di operaio presso la società Atempo S.p.A., aveva dichiarato, in sede di c.t.u., di aver lavorato, in epoca successiva al sinistro, per un lungo periodo compreso tra il 2017 e il 2018, come operaio magazziniere con contratto a termine, sempre presso la stessa società (svolgendo, quindi, un'attività lavorativa analoga a quella che aveva prima del sinistro) e che detto contratto non gli era stato rinnovato per ragioni (rappresentate da contrazione del personale) che non dipendevano dalle lesioni subite (vd pag. 10 della relazione peritale), mentre, per il periodo successivo al
2018, non aveva fornito alcuna prova in ordine ai tentativi fatti per trovare lavoro ed al loro esito negativo.
Si osserva, inoltre, che: 1) il ctp nominato dall' in primo grado, dott. non aveva mosso
Pt_1 Persona_7 alcuna osservazione critica alla valutazione operata al riguardo dal c.t.u., che aveva espressamente escluso un'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica dell' riconoscendo unicamente una
Pt_1 cenestesi lavorativa (vd pagg 18 e 19 della relazione peritale), la quale, oltre a non costituire un danno patrimoniale, era stata considerata e liquidata dal giudice di primo grado mediante il riconoscimento di un incremento del risarcimento del danno non patrimoniale;
2) il supplemento di perizia medico legale redatto dallo stesso ctp, nel 2019 (vd all. 9 del fascicolo di parte , in cui si dava atto del persistere e
Pt_1 dell'accentuarsi della sintomatologia dolorosa all'arto inferiore sinistro, riguardava sempre la cenestesi Per_ lavorativa;
3) le considerazioni svolte dal dott. (su richiesta della moglie dell' e senza visitare
Pt_1 quest'ultimo - vd pag. 1 della relazione) sulla c.t.u. nella consulenza redatta in data 22.11.2022, prodotta in questa fase del giudizio, in ordine alla ravvisabilità di una invalidità lavorativa specifica dell' sono
Pt_1 irrilevanti, in quanto non potendosi attribuire alle stesse la valenza di osservazioni critiche alla c.t.u. svolta nel primo grado di giudizio, le stesse possono solo essere considerate come valutazioni personali dello specialista e 4) la sintomatologia dolorosa riferita dall' nel corso della visita effettuata presso
Pt_1
l'Ospedale di Careggi in data 3.11.2022 (ove gli era stata prescritta l'assunzione per due mesi di un farmaco, il Nicetile, ad azione protettiva, nutritiva ed antiossidante e consigliata l'astensione da attività lavorative di tipo traumatico od implicanti “statica eretta almeno fino ad esecuzione dell'esame radiologico richiesto per consentire correlazione clinico strumentale” in reazione alla riferita gonalgia a sinistra) attestava, quanto meno in relazione a quest'ultima patologia, solo la permanenza dei postumi invalidanti già accertati in sede di c.t.u. quale danno biologico subito a seguito del sinistro.
Con riferimento al secondo rilievo ovvero al danno patrimoniale asseritamente subito dall' per la Pt_1 perdita di chances lavorative (che costituisce un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica), si ricorda che, anche in questo caso, l'accoglimento della domanda di risarcimento esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale economicamente valutabile (cfr tra tante Cass. civ. ord. n. 26641 del 15.9.2023 e n. 2261 del
26.1.2022, nonchè sent. 14.3.2017 n. 6488; 19.2.2009 n. 4052 e 28.1.2005 n. 1752) e del nesso di causalità con le lesioni subite, dato che la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti e che spetta al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli abbia precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni e si rileva che detta dimostrazione, nel caso in esame, non è stata fornita in alcun modo.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere la personalizzazione massima nella liquidazione del danno non patrimoniale per l'invalidità permanente e per l'inabilità temporanea.
Il motivo è infondato.
Ed invero – premesso che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzate dal giudice di primo grado per operare il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale per l'invalidità permanente, operano una distinzione tra la componente del danno non patrimoniale definita quale “danno biologico dinamico/relazionale” e quella definita come “danno da sofferenza soggettiva interiore” e prevedono un
“aumento personalizzato” in caso di comprovate peculiarità del caso concreto – si osserva che il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dell' ntrambe le componenti del danno non patrimoniale, negli Pt_1 importi previsti dalle tabelle ed ha operato, in ragione “della comprovata cenestesi lavorativa e del tipo di mansioni svolte dall'attore prima del sinistro, e anche tenuto conto del significativo danno morale derivante dal fatto traumatico”, la personalizzazione del risarcimento (previsto nelle tabelle fino ad un incremento massimo del 41% del danno biologico derivante da una invalidità permanente pari al 18%), nella misura di euro 9.656,85 (pari al 20% di incremento), ovvero in misura intermedia tra il minimo e il massimo tabellare in base ad una valutazione discrezionale ed equitativa, del tutto corretta e come sopra motivata, che non è stata criticata dall'appellante con nessuna specifica argomentazione e che analoghe considerazioni vanno fatte anche in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea, essendo stato riconosciuto dal giudice un importo (€ 130,00/die) intermedio tra quello ordinario e quello massimo tabellare (rispettivamente pari ad € 99,00/die ed ad € 149,00/die), per il ricovero ospedaliero, la lunga immobilizzazione e al lento recupero (lo stato di malattia si è protratto per 210 giorni).
Con il terzo e quarto motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di liquidare il compenso per l'assistenza legale stragiudiziale con un importo inferiore a quello indicato nel preventivo prodotto nel giudizio di primo grado, nonché quella di liquidare le competenze legali giudiziali senza applicare l'incremento previsto dall'art. 4, comma 8, DM 55/2014 per l'ipotesi in cui le difese della parte vittoriosa risultino manifestamente fondate.
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, con riferimento al terzo motivo – premesso che, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale o da una società di infortunistica al fine di prevenire il processo o di assicurarne un esito favorevole, costituiscono un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c. (cfr, tra le tante, Cass. civ. 22.12.22 n. 37477; 30.5.2023 n. 15265 e 4.11.2020 n. 24481) – si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 55/2014, doveva essere liquidata, in base ai parametri numerici di cui alla tabella allegata, soltanto quell'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che aveva, rispetto a quest'ultima, un'autonoma rilevanza, nel senso che afferiva alla specifica procedura di richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa che precedeva l'istaurarsi del giudizio, la quale, oltre a seguire regole particolari (quanto ai tempi, ai documenti da inviare etc), era anche necessaria per la procedibilità della domanda risarcitoria e che il giudice di primo grado, nel liquidare le spese stragiudiziali richieste, doveva anche valutare se le stesse fossero effettivamente necessarie e giustificate dalla complessità del caso (perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici o perché l'assicurato non aveva ricevuto la dovuta assistenza tecnica ed informativa dal proprio assicuratore); dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o dall'inerzia di quest'ultimo nel prestare la dovuta assistenza, ma non anche accertare l'avvenuto pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo verificare se nel patrimonio dell'assistito fosse insorto l'obbligo del relativo pagamento (cfr Cass. civ. 10.3.2016 e 10.11.2010
n. 22826).
Nel caso di specie, incontestato l'obbligo del pagamento, il giudice di primo grado ha giustificato la riduzione dell'importo preventivato con il fatto che “lo studio della causa è utile anche per la fase giudiziale dove parimenti è liquidato” ovvero con una motivazione non condivisibile in quanto, in tal caso, ciò avrebbe dovuto determinare la riduzione dell'importo previsto per la successiva fase di studio delle spese giudiziali e non viceversa.
Ciò detto, va, tuttavia, rilevato che, nel caso di specie, le attività di assistenza giudiziale rese dal difensore dell' non sono state analiticamente descritte ed allegate dal medesimo e che quest'ultimo, nel Pt_1 quantificarle, ha fatto riferimento ad un criterio inadeguato e non codificato (descritto al punto 33, pag. 8 dell'atto di citazione in primo grado) costituito da una percentuale (15%) del danno biologico subito dal proprio assistito, che è stato correttamente disatteso dal giudice di primo grado, il quale ha, infatti, correttamente liquidato le stesse (ovvero quelle che emergevano sicuramente dall'atto di citazione ed erano rappresentate dallo studio della documentazione tecnica inerente la dinamica del sinistro e della documentazione medica inerente le lesioni;
dall'acquisizione della documentazione inerente il sinistro dalle
Autorità intervenute per i rilievi e dallo scambio di missive conclusosi con il riconoscimento, da parte della
Compagnia assicurativa, di un concorso di colpa nella causazione del sinistro e nel versamento a tale titolo dell'importo di euro 30.000,00, per cui le stesse), in base alle tabelle del d.m. 55/14 in vigore all'epoca del sinistro ed in misura del tutto congrua e pari ad una somma (euro 3.500,00) di poco inferiore a quella prevista
(euro 4.320,00) dal parametro medio dello scaglione applicabile, di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In relazione al quarto motivo – premesso che la disposizione contenuta nell'ottavo comma dell'art. 4 del 8
DM 55/2014 (del seguente tenore letterale: “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”) è sorretta da un chiaro intento deflattivo, che, tramite l'aumento delle spese di soccombenza, cerca di disincentivare la prosecuzione di giudizi caratterizzati ad es. da pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile comprensione o da questioni giuridiche relativamente semplici o dalla mancata contestazione di fatti rilevanti ai fini della decisione e non, invece, da uno scopo premiale per il difensore della parte vittoriosa – si evidenzia che il predetto incremento del compenso professionale oltre ad essere discrezionale e non obbligatorio per il giudice, ha, quale presupposto, la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, che, nel caso di specie, non sussistevano, atteso che, con riferimento alla addebitabilità della responsabilità del sinistro, dal verbale di Polizia Municipale emergeva l'impossibilità di individuare il punto d'urto preciso tra i due veicoli e che, per accertare la dinamica del sinistro, era stato necessario l'espletamento di una c.t.u. percipiente.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), mentre nulla va disposto in relazione alla posizione di e di , rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_2
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1216/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 26.4.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1 [...] nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro Controparte_1
9.991,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 10.7.2025.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2214/2022 promossa da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tirinnanzi, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti
-appellante-
contro
(c.f. e p. iva ), in persona del legare rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parducci, come da procura in atti
-appellata-
nonchè
Controparte_2
[...]
-appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 1216/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 26.4.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza 1216/2022 resa dall'Ill.mo Tribunale di Firenze nel procedimento RG 3797/2018, confermate conseguentemente le statuizioni dell'Ill.mo Giudice di prime cure in ordine all'accertamento e dichiarazione dell'integrale responsabilità del veicolo tg. CC 124 WV, di proprietà del Sig. e condotto dal Sig. Controparte_2 [...]
nella verificazione dell'evento di cui è causa, nonché il mancato risarcimento dei danni ai sensi e CP_2 per gli effetti dell'art.148-50 CodAss da parte della quale assicuratrice per la responsabilità Controparte_3 civile ex art.2054 c.c. del veicolo tg. CC 124 WV, condannare la in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore, in solido con i Sigg.ri e , rispettivamente Controparte_2 Controparte_2 proprietario e conducente del mezzo summenzionato al momento del sinistro de quo, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali tutti riportati a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo dal
Sig. mediante il pagamento in suo favore delle seguenti somme: - €.135.000/00c a titolo di Parte_1 risarcimento per l'incapacità lavorativa e la perdita di chances occupazionali;
- €.112.383/65c per risarcimento dei danni non patrimoniali, somma dalla quale detrarre l'importo di €.30.000/00c corrisposto da
nella fase precontenziosa e dalla quale ulteriormente detrarre quanto corrisposto da parti CP_3 soccombenti in forza della sentenza del Tribunale di Firenze 1216/2022 per €.63.233/65c ed oggetto della presente impugnazione.; - €.9.931/24c per rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, dalla quale detrarre la somma di €.5106/92c già corrisposta da parti soccombenti in forza della sentenza 1216/2022, dalla quale detrarre la somma di €.5106/92c già corrisposta da parti soccombenti in forza della sentenza
1216/2022; - €.21.875/85c oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, oltre al rimborso delle spese per marche, contributo unificato e notifiche sostenute da parte attrice nel giudizio di primo grado, da cui detrarre quanto già corrisposto da parti convenute in forza della soccombenza nella sentenza del
Tribunale di Firenze 1216/2022 oggetto della presente impugnazione, per €.20.495/98c oggetto della presente impugnazione.. ovvero di quelle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, detratti gli importi già corrisposti da parti convenute in forza della sentenza di primo grado oggetto della presente impugnazione ed oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al dì dell'integrale ed effettivo saldo del dovuto. Con vittoria di spese nel grado di appello, competenze ed onorari, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Per parte appellata: “conclude affinché la Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia respingere il gravame in quanto infondato e non provato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Firenze, , e la nella rispettiva qualità di Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1 proprietario dell'autoveicolo Iveco tg. AF426PH, di conducente e di compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, al fine di ottenere - previa declaratoria della esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro avvenuto in Scandicci, in data 30.6.2016 - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 249.176,27, a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) mentre stava percorrendo, alle ore 7,50, in
Scandicci, via Europa, provenendo da via dei Pratoni e con direzione magazzini della Coop, alla guida dell'autoveicolo Iveco tg. AF426PH, di proprietà di , con a bordo, quale terzo trasportato, Persona_1 Per_2
, era stato urtato frontalmente dall'autocarro tg. CC124WV, di proprietà di , locato alla
[...] Controparte_2
e condotto da , che, nell'affrontare una curva aveva interamente ed CP_4 Controparte_2 improvvisamente invaso la sua corsia di marcia, senza accennare a manovre di emergenza al fine di evitarlo;
2) erano intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Scandicci, che avevano redatto il rapporto sul sinistro ed i Vigili del Fuoco chiamati per estrarlo dalle lamiere;
3) l'autocarro, a seguito dell'urto, aveva subito danni tali da renderne antieconomica la riparazione ed era stato rottamato, mentre egli aveva riportato la frattura scomposta del terzo prossimale del femore sinistro e la diastasi della sinfisi pubica. Si era costituita in giudizio l' che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che la CP_3 responsabilità del sinistro doveva essere posta a carico di entrambi i conducenti ex art. 2054, secondo comma, c.c., in quanto dal verbale di sinistro redatto dalla Polizia Municipale era emersa l'impossibilità di individuare con precisione la localizzazione del punto d'urto e, quindi, di determinare con certezza quale dei due mezzi avesse effettivamente impegnato la corsia opposta e che la quantificazione del danno biologico effettuata dall'attore (invalidità permanente del 20% ed invalidità temporanea di 4 mesi al 100% e 46 giorni al 50%) era eccessiva, così come quella dell'ammontare dell'importo richiesto (euro 135.000,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante attinente alla perdita della capacità lavorativa specifica asseritamente subito.
La stessa aveva anche esposto di aver provveduto a corrispondere all'attore ante causam la somma di €
30.000,00 mediante assegno bancario n. 0090463015 emesso in data 11.04.2017 e regolarmente incassato in data 24.4.2017, che riteneva satisfattiva.
Non si erano, invece, costituiti in giudizio ed , che erano stati dichiarati Controparte_2 Controparte_2 contumaci.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale dell' (che, CP_2 tuttavia, non si era presentato a renderlo all'udienza fissata), nonché la disposizione di una ctu medico legale sulla persona dell' ed una ctu ricostruttiva del sinistro, era stata era stata definita dal Tribunale di Pt_1
Firenze con la sentenza n. 1216/2022, pubblicata il 26.4.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'attore tutti i danni sofferti nel sinistro del 30.6.2016, liquidandoli in euro 95.000,00 per danni non patrimoniali e spese mediche, da devalutare al 30.6.2016 e successivamente rivalutare con indici istat applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma rivalutata anno per anno;
da dedurre l'acconto di euro 30.000,00 ricevuto ante causam da riportare a valori omogenei;
2) condannato i convenuti in solido a rimborsare all'attore anche euro 3.500,00 oltre accessori di legge per le spese legali di assistenza stragiudiziale, euro 795,00 per ctp euro 732,00 per rimborso spese Persona_3 ctu euro 488,00 per spese ctp dott. euro 13.430,00 oltre accessori di legge per onorari Persona_4 Per_5 della presente fase giudiziaria, oltre spese di contributo unificato e marche e 3) posto a carico dei convenuti in solido le spese delle due ctu svolte.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Tanto premesso si rileva che le conclusioni del ctu sull'invasione di corsia del sig. paiono
Controparte_2 condivisibili. L'area dell'urto è stata individuata dal ctu nella corsia percorsa dall'attore, e su una strada stretta come quella di circa 7 metri a doppio senso di marcia, occupata contemporaneamente nei due sensi da un TIR e da un autocarro, che venivano da sensi opposti, è praticamente impossibile che l'attore stesse sorpassando un altro mezzo marciante nel suo stesso senso di marcia. Piuttosto si osserva che la strada in quel punto formava una curva sinistrorsa per e il suo TIR, ed è quindi più convincente
Controparte_2 quanto riferisce il ctu ossia nell'affrontare una curva sinistrorsa non tenne
Controparte_2 rigorosamente la destra e stava in parte sulla corsia opposta di marcia;
la manovra di emergenza attuata coi freni, non evitò l'impatto perchè frenare un TIR non ha gli stessi tempi di risposta di un mezzo con piccola massa. Dunque il convenuto non potè portarsi rapidamente alla sua estrema destra alla vista dell'autocarro che veniva dall'opposto senso di marcia dopo la curva. È del tutto impossibile che l'autocarro condotto dall'attore stesse sorpassando un terzo mezzo perché non c'era proprio lo spazio, e tutti i segni sull'asfalto prodotti dal convenuto sono nella corsia dell'attore; inoltre nessuno e nemmeno ha
Controparte_2 fornito dettagli su questo ipotetico terzo mezzo, né alla polizia intervenuta sul posto né successivamente, nemmeno presentandosi a rendere l'interrogatorio formale o costituendosi in giudizio.
Si ritiene quindi, condividendo la ctu dinamica svolta in questo giudizio, che abbia invaso Controparte_2 parte della corsia percorsa dall'attore prima dell'urto, e che la responsabilità del sinistro sia al 100% sua, conseguentemente i convenuti dovranno risarcire in solido tutti i danni subiti dall'attore. La ctu medico legale ha accertato che l'attore, che venne estratto dalle lamiere tramite i vigili del fuoco, riportò un politraumatismo che interessò bacino e arti inferiori;
dovette subire vari interventi chirurgici con lungo periodo di malattia (210 giorni); il ctu ha riferito anche di una valida cenestesi lavorativa in rapporto alla tipologia della IP accertata al 18%.
La menomazione temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto di complessivi 210 giorni, è stata stimata in 90 giorni di inabilità temporanea assoluta, corrispondenti ai giorni di ricovero ospedaliero e ai giorni di immobilizzazione immediatamente successivi allo stesso, trascorsi prevalentemente in casa tra letto e carrozzina;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
50% e gli ultimi 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
I postumi permanenti sono: - esiti di frattura del bacino con diastasi isolata della sinfisi pubica con attendibile sintomatologia dolorosa riferita in regione inguinale bilaterale, prevalente a sinistra;
- esiti di un frattura diafisaria prossimale del femore sinistro trattata con chiodo endomidollare bloccato con modesta limitazione funzionale antalgica dei movimenti della coxo-femorale sinistra;
- relitti cicatriziali multipli (iatrogeni e post- traumatici) diffusi alle creste iliache e agli arti inferiori, maggiormente al sinistro, piani e normoevoluti della lunghezza e forma varia, non dolenti né retraenti configuranti un pregiudizio estetico complessivo di grado lieve.
Procedendo alla liquidazione con le tabelle milanesi si ottiene: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano
2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni Percentuale di invalidità permanente 18% Punto danno biologico € 3.071,83 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.044,42 Punto danno non patrimoniale
€ 4.116,25 Punto base I.T.T. € 130,00 Giorni di invalidità temporanea totale 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 48.381,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 64.831,00 Con personalizzazione massima (max 41% del danno biologico) € 84.667,00 Invalidità temporanea totale €
11.700,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.925,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.900,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 975,00 Totale danno biologico temporaneo € 19.500,00 Spese mediche € 1.012,15
TOTALE GENERALE: € 85.343,15 Totale con personalizzazione massima € 105.179,15.
Si attribuisce una personalizzazione del danno, attribuendo euro 95.000,00 in totale, tenuto conto della comprovata cenestesi lavorativa e del tipo di mansioni svolte dall'attore prima del sinistro, e anche tenuto conto del significativo danno morale derivante dal fatto traumatico in sé al momento del fatto e nei mesi successivi, e per tutta l'esistenza, secondo l'id quod plerumque accidit.
Infatti, la suprema Corte di cassazione insegna (vd. sez. 3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 Cassa con rinvio, Corte di Appello L'Aquila, 27/10/2017): “Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.”
Tale personalizzazione è anche giustificata dalle modalità particolarmente traumatizzanti del fatto, visto che all'attore è venuto addosso un TIR frontalmente, schiacciandolo all'interno dell'abitacolo dell'autocarro, spingendolo all'indietro per molti metri senza poter far nulla e rovesciandolo su un fossato, con accartocciamento totale del frontale dell'autocarro (vd. immagini allegate alla ctu dinamica) che ha reso necessario lo speciale intervento dei vigili del fuoco per il taglio lamiere e l'estrazione dell'attore dal mezzo, con successiva diagnosi di schiacciamento del bacino e degli arti inferiori;
ebbene tutto ciò secondo l'id quod plerumque accidit è un evento oggettivamente traumatizzante che procura un significativo danno morale;
infatti, qualora si fosse obiettivizzato in danno psichico accertabile ad es. con di test si verserebbe nella categoria del danno biologico (vd. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019); si veda per un caso di danno morale liquidato ricorrendo al “notorio” per un caso di particolare drammaticità di un fatto (naufragio Costa
Concordia) cass. sez. L -, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; vd. ancora sul ricorso al notorio cass. Ord. Sez.
6 n. 901/18; inoltre si deve tener conto della prospettiva anche diacronica del danno morale, ossia dello stravolgimento della vita di un giovane ragazzo di 26 anni, rimasto 210 giorni in stato di malattia dopo il fatto, impedito nello svolgere la sua vita, e impedito per sempre di svolgere alcune attività che poteva svolgere prima del sinistro;
alla stessa stregua deve tenersi conto ai fini della personalizzazione anche delle lunghe traversie ospedaliere e riabilitative che si sono rese necessarie con la sofferenza sia fisica che psichica che esse hanno determinato, come documentato anche dai certificati sanitari prodotti e che si ritiene esulino dalla liquidazione standard connessa a quel dato bareme del 18%.
Dall'importo dovuto va detratto l'acconto di euro 30.000,00 ricevuto dall'attore ante causam, acconto da riportare a valori omogeni prima della sottrazione (vd. cass. sul tema del pagamento di acconti nei debiti di valore cass. sent. 25817/2017; ord. 1637/2020).
Le spese legali stragiudiziali vanno liquidate come danno emergente secondo la giurisprudenza più recente, trattandosi tra l'altro di spese anche imposte dalla legge a pena di procedibilità della domanda, per la lunga serie di incombenti che la parte non potrebbe compiere senza assistenza tecnica. Né si può rigettare la domanda per il fatto che sia stata prodotta semplicemente una nota spese e non la fattura attestante
l'esborso effettivo, in quanto, la vittima di un fatto illecito non ha alcun onere di anticipare le spese necessarie per elidere le conseguenze del sinistro procedendo ad es. alla riparazione effettiva di un veicolo danneggiato
o facendo fronte di tasca propria ai danni emergenti prodotti dal fatto illecito altrui;
la legge non consente di imporre alcun onere di anticipazione per poter avere il rimborso dei danni emergenti. A tale titolo si liquida la somma più contenuta di euro 3.500,00 oltre accessori tenuto conto che lo studio della causa è utile anche per la fase giudiziale dove parimenti è liquidato. A queste voci si aggiungono le spese di ctp e rimborso spese ctu, che resta a carico dei convenuti in solido.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con quattro motivi di gravame (con i quali ha censurato le parti della sentenza ove era stato omesso il riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno derivante dall'incapacità specifica riportata a seguito del sinistro e della perdita di chance occupazionali subita;
era stato calcolato erroneamente il danno non patrimoniale ed erano state erroneamente quantificate le spese di assistenza stragiudiziale ed il compenso professionale).
Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della documentazione CP_3 nuova prodotta dall'appellante nel presente giudizio e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello, mentre ed non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_2 Controparte_2 dell'atto di citazione in appello.
Con ordinanza del 31.5.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di ed Controparte_2 Controparte_2 ed ha trattenuto la causa in decisione e con ordinanza del Presidente di Sezione del 6.3.2025 a causa è stata rimessa sul ruolo stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale dell'1.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità, ex art. 345, terzo comma, c.p.c. della documentazione prodotta dalla difesa dell'appellante in questa fase del giudizio, rappresentata dalla attestazione di iscrizione dell' in data 1.10.2019, nelle liste degli invalidi civili (vd All. App.1 del Pt_1 fascicolo di parte appellante), atteso che la stessa, essendo stata emessa in data 28.10.2019, ben avrebbe potuto essere depositata nel corso del giudizio di primo grado.
Detta eccezione risulta, invece, infondata con riferimento alla ulteriore documentazione prodotta in giudizio, rappresentata dal referto della visita medica effettuata dall'appellante in data 3.11.2022 presso l'Ospedale Per_ di Careggi e dalla relazione medico-legale del Dott. del 22.11.2022 (vd All.App. 2 e 3 del fascicolo di parte appellante), in quanto relativa a documentazione formatasi successivamente.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere il risarcimento, in suo favore, del danno per l'incapacità lavorativa specifica e per la perdita di chances occupazionali derivategli, a seguito del sinistro, dalla gravità delle lesioni subite e dall'invalidità permanente, riconosciutagli nella misura del 18%.
Il motivo è infondato.
Ed invero, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza e che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito;
di aver cessato il rapporto lavorativo in atto a seguito del sinistro, perdendo il relativo reddito per il futuro e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. (cfr Cass. civ. ord. n. 4289 del 16.2.2024 e sentenze 10.7.2015 n. 14517; 1412.2.2015 n. 2758;
14.11.2011 n. 23761 e 18.9.2007 n. 19537).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, l non ha fornito la prova che il sinistro avesse Pt_1 determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito, considerato che il medesimo, al momento del sinistro, lavorava come operaio a tempo determinato presso la Atempo S.p.A. (vd all. 12 e 13 del fascicolo di parte di primo grado), per cui la mancata prosecuzione del rapporto lavorativo non era dipesa tanto dall'incidente stradale (che l'aveva solo anticipata di un tempo imprecisato) quanto piuttosto dal tipo di contratto concluso.
In relazione alla successiva perdita del lavoro, si rileva, inoltre, che l' (che al momento del sinistro si Pt_1 trovava alla guida dell'automezzo), non ha assolto l'onere, su di lui gravante, di provare l'incompatibilità tra le lesioni subite e le mansioni lavorative svolte prima del sinistro, né la dipendenza dell'inoccupazione successiva dai postumi delle predette lesioni.
Il medesimo, infatti, oltre a non aver prodotto il contratto lavorativo in essere al momento del sinistro ma solo della documentazione contabile che attestava la sua qualifica di operaio presso la società Atempo S.p.A., aveva dichiarato, in sede di c.t.u., di aver lavorato, in epoca successiva al sinistro, per un lungo periodo compreso tra il 2017 e il 2018, come operaio magazziniere con contratto a termine, sempre presso la stessa società (svolgendo, quindi, un'attività lavorativa analoga a quella che aveva prima del sinistro) e che detto contratto non gli era stato rinnovato per ragioni (rappresentate da contrazione del personale) che non dipendevano dalle lesioni subite (vd pag. 10 della relazione peritale), mentre, per il periodo successivo al
2018, non aveva fornito alcuna prova in ordine ai tentativi fatti per trovare lavoro ed al loro esito negativo.
Si osserva, inoltre, che: 1) il ctp nominato dall' in primo grado, dott. non aveva mosso
Pt_1 Persona_7 alcuna osservazione critica alla valutazione operata al riguardo dal c.t.u., che aveva espressamente escluso un'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica dell' riconoscendo unicamente una
Pt_1 cenestesi lavorativa (vd pagg 18 e 19 della relazione peritale), la quale, oltre a non costituire un danno patrimoniale, era stata considerata e liquidata dal giudice di primo grado mediante il riconoscimento di un incremento del risarcimento del danno non patrimoniale;
2) il supplemento di perizia medico legale redatto dallo stesso ctp, nel 2019 (vd all. 9 del fascicolo di parte , in cui si dava atto del persistere e
Pt_1 dell'accentuarsi della sintomatologia dolorosa all'arto inferiore sinistro, riguardava sempre la cenestesi Per_ lavorativa;
3) le considerazioni svolte dal dott. (su richiesta della moglie dell' e senza visitare
Pt_1 quest'ultimo - vd pag. 1 della relazione) sulla c.t.u. nella consulenza redatta in data 22.11.2022, prodotta in questa fase del giudizio, in ordine alla ravvisabilità di una invalidità lavorativa specifica dell' sono
Pt_1 irrilevanti, in quanto non potendosi attribuire alle stesse la valenza di osservazioni critiche alla c.t.u. svolta nel primo grado di giudizio, le stesse possono solo essere considerate come valutazioni personali dello specialista e 4) la sintomatologia dolorosa riferita dall' nel corso della visita effettuata presso
Pt_1
l'Ospedale di Careggi in data 3.11.2022 (ove gli era stata prescritta l'assunzione per due mesi di un farmaco, il Nicetile, ad azione protettiva, nutritiva ed antiossidante e consigliata l'astensione da attività lavorative di tipo traumatico od implicanti “statica eretta almeno fino ad esecuzione dell'esame radiologico richiesto per consentire correlazione clinico strumentale” in reazione alla riferita gonalgia a sinistra) attestava, quanto meno in relazione a quest'ultima patologia, solo la permanenza dei postumi invalidanti già accertati in sede di c.t.u. quale danno biologico subito a seguito del sinistro.
Con riferimento al secondo rilievo ovvero al danno patrimoniale asseritamente subito dall' per la Pt_1 perdita di chances lavorative (che costituisce un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica), si ricorda che, anche in questo caso, l'accoglimento della domanda di risarcimento esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale economicamente valutabile (cfr tra tante Cass. civ. ord. n. 26641 del 15.9.2023 e n. 2261 del
26.1.2022, nonchè sent. 14.3.2017 n. 6488; 19.2.2009 n. 4052 e 28.1.2005 n. 1752) e del nesso di causalità con le lesioni subite, dato che la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti e che spetta al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli abbia precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni e si rileva che detta dimostrazione, nel caso in esame, non è stata fornita in alcun modo.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere la personalizzazione massima nella liquidazione del danno non patrimoniale per l'invalidità permanente e per l'inabilità temporanea.
Il motivo è infondato.
Ed invero – premesso che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzate dal giudice di primo grado per operare il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale per l'invalidità permanente, operano una distinzione tra la componente del danno non patrimoniale definita quale “danno biologico dinamico/relazionale” e quella definita come “danno da sofferenza soggettiva interiore” e prevedono un
“aumento personalizzato” in caso di comprovate peculiarità del caso concreto – si osserva che il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dell' ntrambe le componenti del danno non patrimoniale, negli Pt_1 importi previsti dalle tabelle ed ha operato, in ragione “della comprovata cenestesi lavorativa e del tipo di mansioni svolte dall'attore prima del sinistro, e anche tenuto conto del significativo danno morale derivante dal fatto traumatico”, la personalizzazione del risarcimento (previsto nelle tabelle fino ad un incremento massimo del 41% del danno biologico derivante da una invalidità permanente pari al 18%), nella misura di euro 9.656,85 (pari al 20% di incremento), ovvero in misura intermedia tra il minimo e il massimo tabellare in base ad una valutazione discrezionale ed equitativa, del tutto corretta e come sopra motivata, che non è stata criticata dall'appellante con nessuna specifica argomentazione e che analoghe considerazioni vanno fatte anche in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea, essendo stato riconosciuto dal giudice un importo (€ 130,00/die) intermedio tra quello ordinario e quello massimo tabellare (rispettivamente pari ad € 99,00/die ed ad € 149,00/die), per il ricovero ospedaliero, la lunga immobilizzazione e al lento recupero (lo stato di malattia si è protratto per 210 giorni).
Con il terzo e quarto motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di liquidare il compenso per l'assistenza legale stragiudiziale con un importo inferiore a quello indicato nel preventivo prodotto nel giudizio di primo grado, nonché quella di liquidare le competenze legali giudiziali senza applicare l'incremento previsto dall'art. 4, comma 8, DM 55/2014 per l'ipotesi in cui le difese della parte vittoriosa risultino manifestamente fondate.
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, con riferimento al terzo motivo – premesso che, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale o da una società di infortunistica al fine di prevenire il processo o di assicurarne un esito favorevole, costituiscono un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c. (cfr, tra le tante, Cass. civ. 22.12.22 n. 37477; 30.5.2023 n. 15265 e 4.11.2020 n. 24481) – si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 55/2014, doveva essere liquidata, in base ai parametri numerici di cui alla tabella allegata, soltanto quell'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che aveva, rispetto a quest'ultima, un'autonoma rilevanza, nel senso che afferiva alla specifica procedura di richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa che precedeva l'istaurarsi del giudizio, la quale, oltre a seguire regole particolari (quanto ai tempi, ai documenti da inviare etc), era anche necessaria per la procedibilità della domanda risarcitoria e che il giudice di primo grado, nel liquidare le spese stragiudiziali richieste, doveva anche valutare se le stesse fossero effettivamente necessarie e giustificate dalla complessità del caso (perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici o perché l'assicurato non aveva ricevuto la dovuta assistenza tecnica ed informativa dal proprio assicuratore); dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o dall'inerzia di quest'ultimo nel prestare la dovuta assistenza, ma non anche accertare l'avvenuto pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo verificare se nel patrimonio dell'assistito fosse insorto l'obbligo del relativo pagamento (cfr Cass. civ. 10.3.2016 e 10.11.2010
n. 22826).
Nel caso di specie, incontestato l'obbligo del pagamento, il giudice di primo grado ha giustificato la riduzione dell'importo preventivato con il fatto che “lo studio della causa è utile anche per la fase giudiziale dove parimenti è liquidato” ovvero con una motivazione non condivisibile in quanto, in tal caso, ciò avrebbe dovuto determinare la riduzione dell'importo previsto per la successiva fase di studio delle spese giudiziali e non viceversa.
Ciò detto, va, tuttavia, rilevato che, nel caso di specie, le attività di assistenza giudiziale rese dal difensore dell' non sono state analiticamente descritte ed allegate dal medesimo e che quest'ultimo, nel Pt_1 quantificarle, ha fatto riferimento ad un criterio inadeguato e non codificato (descritto al punto 33, pag. 8 dell'atto di citazione in primo grado) costituito da una percentuale (15%) del danno biologico subito dal proprio assistito, che è stato correttamente disatteso dal giudice di primo grado, il quale ha, infatti, correttamente liquidato le stesse (ovvero quelle che emergevano sicuramente dall'atto di citazione ed erano rappresentate dallo studio della documentazione tecnica inerente la dinamica del sinistro e della documentazione medica inerente le lesioni;
dall'acquisizione della documentazione inerente il sinistro dalle
Autorità intervenute per i rilievi e dallo scambio di missive conclusosi con il riconoscimento, da parte della
Compagnia assicurativa, di un concorso di colpa nella causazione del sinistro e nel versamento a tale titolo dell'importo di euro 30.000,00, per cui le stesse), in base alle tabelle del d.m. 55/14 in vigore all'epoca del sinistro ed in misura del tutto congrua e pari ad una somma (euro 3.500,00) di poco inferiore a quella prevista
(euro 4.320,00) dal parametro medio dello scaglione applicabile, di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In relazione al quarto motivo – premesso che la disposizione contenuta nell'ottavo comma dell'art. 4 del 8
DM 55/2014 (del seguente tenore letterale: “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”) è sorretta da un chiaro intento deflattivo, che, tramite l'aumento delle spese di soccombenza, cerca di disincentivare la prosecuzione di giudizi caratterizzati ad es. da pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile comprensione o da questioni giuridiche relativamente semplici o dalla mancata contestazione di fatti rilevanti ai fini della decisione e non, invece, da uno scopo premiale per il difensore della parte vittoriosa – si evidenzia che il predetto incremento del compenso professionale oltre ad essere discrezionale e non obbligatorio per il giudice, ha, quale presupposto, la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, che, nel caso di specie, non sussistevano, atteso che, con riferimento alla addebitabilità della responsabilità del sinistro, dal verbale di Polizia Municipale emergeva l'impossibilità di individuare il punto d'urto preciso tra i due veicoli e che, per accertare la dinamica del sinistro, era stato necessario l'espletamento di una c.t.u. percipiente.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), mentre nulla va disposto in relazione alla posizione di e di , rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_2
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1216/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 26.4.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1 [...] nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro Controparte_1
9.991,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 10.7.2025.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.