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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione Civile, in persona del giudi- ce monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6597/2022 R.G., avente ad oggetto: risarci- mento danni TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e di- Parte_1 sgiuntamente, dagli avvocati Nicola Trapani e Francesco Roviello in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Napoli alla Via Giuseppe Rossini n. 5 ATTORE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Mario Panebianco in virtù di giusta procura notar del 20.12.2017 - repertorio n.19807 - Persona_1 raccolta n.9458, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Vito Fornari n.4 CONVENUTO NONCHE'
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO COTUMACE
*********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accogli- mento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2022, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale Controparte_1
e , per sentirli condannare, in solido, al risarci-
[...] Controparte_2 mento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 27.8.2021, alle ore 9:10 circa, in Torre Annunziata alla via Prota. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre era alla guida del motociclo GG EV tg. DA12743 di proprietà del CP_3
1 impattava contro un autoveicolo CI MU tg. DY605TF, di Persona_2 proprietà del che precedendo il motociclo condotto Controparte_2 dall'istante, attivava in un primo momento l'indicatore di direzione a destra per entrare nel parco posto al civico n. 69, quando improvvisamente svoltava repentinamente a sinistra invadendo la scia percorsa dal motoveicolo GG, causando così l'impatto tra i due veicoli. A seguito dell'impatto, l'istante riportava lesioni personali e veniva trasportato dapprima presso il P.O. di Castellammare di Stabia dove, effettuati i dovuti accertamenti, veniva disposto il trasferimento del paziente presso il P.O. Ospedale del Mare dove, i sanitari di turno gli refertavano le seguenti lesioni
“Frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo – Frattura L1”, con prognosi iniziale di giorni 30. Sopraggiungevano inoltre, sul luogo del sinistro, i VV.UU. di Torre Annunziata per effettuare rilievi. Si costituiva in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo in via preliminare l'improponibilità ed impro- cedibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione, nonché eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Concludeva chiedendone il rigetto. Non si costituiva, sebbene regolarmente evocato in giudizio, Controparte_4
, de quale veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione delle prove testimoniali e disposta c.t.u. medico legale, la causa all'udienza del 3.4.2025, trattata in forma cartolare, veniva riservata in deci- sione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in forma ridotta.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimen- to), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazio- ne. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se
2 nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti es- senziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al conte- nuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussisten- za dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 31.7.2022 dalla società assicuratrice e CP
18.10.2022) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il
[...] risarcimento con la suindicata messa in mora ha, invero, osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della de- scrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, della documentazione medica attinente alle lesioni patite, della certifi- cazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
2.2. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita espe- rito nei confronti di , in qualità di proprietario del veicolo Controparte_2 antagonista, e quale società assicura- Controparte_1 trice del veicolo di parte convenuta e coinvolto nel sinistro per cui è causa, rispettivamente a mezzo pec del 31.7.2022 e a mezzo posta del 14.10.2022 (cfr. doc. 3-4-5 allegati al fascicolo di parte attrice); nulla è stato, altresì, ecce- pito e rilevato entro la prima udienza in ordine alla completezza e ritualità dell'invito inoltrato.
2.3. Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta, di ca- renza di legittimazione attiva e passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consoli- dati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2- 2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
3 Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della do- manda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (ecce- zioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azio- nato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva dei convenuti che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali con danno biologico superiore al 9% a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di CP
, assicurato per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta.
[...]
3. Nel merito la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito chiariti. Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
4 Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole pro- cessuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc ( cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento sinistroso, nonché il coinvolgimento nello stesso dei mezzi e delle persone suindicate (cfr. rapporto dei Vigili, visura PRA veicolo tg DY605TF, documentazione sanitaria in atti, prova testimoniale). Può, quindi, dirsi provato che in data 27.8.2021 nelle condizioni di tempo e di luogo dedotte in citazione il motociclo condotto dal e Parte_1
l'autovettura di proprietà del venivano in collisione. CP
Ciò posto, mentre l'attore assume che l'esclusiva responsabilità del sinistro è da ascriversi al conducente dell'autovettura antagonista, che invadeva la sua corsia di marcia, la convenuta compagnia di assicurazioni assume che, con- trariamente a quanto allegato in citazione, era il a tamponare Pt_1
l'autovettura non rispettando la distanza di sicurezza. Deve procedersi, pertanto, alla ricostruzione della dinamica dell'incidente de quo al fine di pervenire all'individuazione delle relative responsabilità, sulla base delle risultanze agli atti. Nel predetto rapporto del Corpo di Polizia Municipale di Torre Annunziata, intervenuti sui luoghi quando il sinistro si era già verificato, sono riportate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente dedotto in lite e sono descritti i veicoli coinvolti, i quali risultavano già spostati al loro arrivo, ed in merito alla presunta dinamica dell'incidente si legge “il veicolo B CI MU… condotta dalla , percorreva via Prota con direzione di CP_5 marcia Corso Umberto I, e il veicolo A GG EV condotto dal pro- Pt_1 cedeva in analoga direzione di marcia. Presumibilmente, giunta all'altezza de civico 69 della summenzionata via Prota, la conducente dell'autovettura CI MU rallentava al fine di immettersi nel parco privato ubicato allo stesso civico 69. I motociclo piaggio VE (che giungeva da tergo), impattava contro il pa- raurti posteriore dell'autovettura lancia musa, tamponando quest'ultima, in violazione dell'art 149 commi 1 e 4 ….dopo essere caduto al suolo, il , Pt_1 veniva trasportato con mezzi privati presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia e in seguito trasferito presso l'ospedale di Pozzuoli, con prognosi di giorni 25 così come da referto medico n. 2021021669 in allegato….”. Al predetto rapporto sono allegate anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da e , rispet- Testimone_1 CP_5
5 tivamente conducente del GG EV e conducente della CI MU, i quali descrivevano due diverse dinamiche. Invero, mentre il in ordine alla dinamica dichiarava di essere stato Pt_1 impattato per un cambio di direzione da parte dell'autovettura CI MU, che in un primo momento tentava la svolta a destra e successivamente senza azionare l'indicatore di direzione si spostava sulla sinistra invadendo la corsia di percorrenza del motoveicolo, la dichiarava che mentre era CP_5 intenta a svoltare a destra per entrare in un parco privato ubicato sulla strada mentre rallentava per permettere ad un'altra autovettura la fuoriuscita dal suddetto parco, e veniva tamponata dalla parte posteriore dal motociclo in questione. Ciò posto si evidenzia che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua pre- senza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indi- chi di avere accertato, per averle apprese "de relato", ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezza- mento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cassazione civile, sez. III, 25/06/2003, n. 10128: nella specie, la S.C. ha ritenuto incen- surabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla "probabile" dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica). Le dichiarazioni raccolte dagli agenti di polizia municipale nell'immediatezza dei fatti vanno quindi confrontate con le risultanze istruttorie raccolte nel presente giudizio. Entrambi i testi, indifferenti alle parti, escussi all'udienza del 2.4.2024, hanno reso dichiarazioni concordanti tra loro. In particolare, la testimone Tes_2
ha dichiarato di aver visto un auto “… che viaggiando sulla corsia nella
[...] mia stessa direzione voleva entrare nel parco ma, in velocità, per evitare l'auto che fuoriusciva, cambiava direzione reimmettendosi nella carreggiata su via Prota e andava a tagliare la strada al ciclomotore condotto dal sig. che Pt_1 anch'esso saliva con direzione tribunale.”… Ed in particolare che la stessa auto “… impattava con il suo lato posteriore il motorino sulla parte anteriore e il suo conducente veniva scaraventato a terra quasi sull'altra corsia di marcia essendo la Via Prota a doppio senso di marcia”. Dichiarazioni di analogo tenore venivano rilasciate da il qua- Testimone_3 le, escusso alla stessa udienza, in ordine alla dinamica ha dichiarato “… vidi un'auto, forse una MU o una ID, di colore grigio chiaro o celestino, che ave-
6 va azionato l'indicatore destro per immettersi all'interno del parco, poi, visto che dal parco c'era un'altra auto in uscita, la signora che era alla guida fece un azzardato cambio di direzione uscendo in avanti sulla carreggiata facendo una specie di “S” e tagliò la strada al signor che stava sempre percorrendo Pt_1 via Prota direzione tribunale nello stesso senso di marcia dell'auto investitrice. E inoltre che “… L'auto riuscendo nella corsia di via Prota ha intralciato il cammino della moto tagliandole la strada impattando con il proprio lato poste- riore il lato anteriore destro della moto…”. Il giudicante non ha motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, ma le loro dichiarazioni non sono sufficienti al fine di poter ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Difatti, dalle riportate risultanze della prova orale sicuramente emergono con- creti elementi di colpa del conducente della CI MU in relazione al verifi- carsi dell'incidente dedotto in lite e la violazione delle norme cui agli artt. 141 e 154 del codice della strada che impongono rispettivamente di viaggiare ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e di effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Resta da verificare se anche all'attore possa essere mosso qualche addebito. Infatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nel caso di scon- tro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei condu- centi non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/06/2015, n. 13216: In tema di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni tali da non potere fare alcunché per evitare il sinistro). La presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., che costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare, con indagini specifiche, le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole con- dotte colpose nella causazione dell'evento. Per escludere totalmente la colpa del secondo conducente non è sufficiente dimostrare il comportamento colposo del primo, ma occorre che il secondo conducente dimostri di essersi uniformato alle norme della circolazione stra- dale ed a quelle della comune prudenza.
7 Dimostrazione che può essere desunta dal fatto che, attese le circostanze del caso concreto, risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'al- tro conducente. Prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta, essendo stata la condot- ta dell'attore, così come accertato dal verbale dei vigili intervenuti sul luogo del sinistro, violativa dell'art. 149 comma 1 e comma 4 del codice della strada, il quale impone ai conducenti di mantenere la distanza di sicurezza tra i vei- coli “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. Ebbene, le modalità del sinistro emerse dalla complessiva istruttoria, docu- mentale e testimoniale, convincono il tribunale della circostanza che l'attore non abbia mantenuto la dovuta distanza di sicurezza dall'auto (investitrice) che lo precedeva, così impedendogli di evitare la collisione. In conclusione, nella fattispecie deve applicarsi il concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., sicché il sinistro va addebitato alla concor- rente condotta colposa del e del conducente l'autovettura di proprietà Pt_1 del nella misura del 50% ciascuno. CP
Pertanto, e la in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., vanno condannati, in solido tra loro al pagamento di tutti i danni subiti dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa, nelle misura del 50%.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le conclusioni contenute nella relazione di c.t.u. - in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della docu- mentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti - dalle quali è risultato che: a. le lesioni causalmente collegate al sinistro sono individuabili in “valido trauma contusivo-distorsivo amielico del rachide dorso-lombare, con frattura pluriframmentaria discosomatica instabile e con frattura del processo spinoso della prima vertebra lombare(l1), poi trattato chirurgicamente con laminecto- mia di l2 e con stabilizzazione chirurgica del tratto d12-l2 mediante barra in distrazione e cinque vitoni interpeduncolari tuttora in situ” b. l'incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30; c. l'invalidità temporanea parziale è stata di gg. 40 nella misura del 50% e giorni 40 al 25%; d. residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 18% della totale invali- dità;
8 e. non risultano spese mediche documentate;
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 53.019,00 per postumi permanenti al 18% in un soggetto leso di anni 36 al momento del sinistro ed in euro 6.900,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di cal- colo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 59.919,00 a titolo di danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'inte- grità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "do- lore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
4.1. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso ag- giuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici com- promessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medi- co-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di soffe- renza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vi- cende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un even- tuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quan- tum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo ac- certamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico- relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita
9 dall'attore in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chiari- to che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarci- mento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percen- tuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera com- promissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biolo- gico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medi- co-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcito- rie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
10 Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rap- presentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittima- re, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quan- titativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragione- vole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provo- care forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicolo- gica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natu- ra psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conse- guenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente consi- derabili sul piano del c.d. “danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subi- te dal danneggiato, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accor- data.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circo- stanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordina- riamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipa- ta, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizza- zione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11- 2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3- 2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustifi- cano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale inte- grano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo
11 circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipoteti- che (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di perso- nalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attore tempestivamen- te allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico - relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.3. Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, in quanto nulla ri- sulta allegato.
4.4. Sull'importo di euro 59.919,00 va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 1.116,17 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarci- mento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014).
4.5. In ragione, poi, all'applicazione dei principi esposti in tema di concorso di colpa del danneggiato, sulla somma di euro 61.035,07 va operata una decur- tazione nella misura del 50%, con la conseguenza che Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore e
[...] Controparte_6
vanno condannati in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1
dell'importo di euro 30.517,58 oltre interessi legali dalla data di pub-
[...] blicazione della sentenza sino al soddisfo.
5. Le spese di lite, compensate per la metà, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ra- tione temporis, nella misura prevista in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “dispu- tatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragio- ne dalla nota spese in atti parametrata su un differente scaglione -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 a euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.806,00;
12 fase decisionale, euro 2.905,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarsi in favore degli avvocati Nicola Tripani e Francesco Roviello dichiaratisi antistata- ri.
5.1. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell'attore e dei convenuti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richie- sta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il sinistro per il quale è causa va imputato per il 50% alla responsabilità di
[...]
e per il restante 50% a carico dell'attore; CP_7
B. condanna e la Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 30.517,58 ol- Parte_1 tre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddi- sfo;
C. compensa le spese processuali per la metà e condanna Controparte_8
[..
e la in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_1
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 dell'attore della residua parte che liquida nella misura già decurtata in eu- ro 393,00 per spese vive, in euro 3.808,00 per competenze oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Nicola Tripani e Fran- cesco Roviello dichiaratisi antistatari;
D. pone le spese di c.t.u. a carico dell'attore e dei convenuti nella misura del 50%. Torre Annunziata, 13 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
13 14
, rappresentato e difeso, congiuntamente e di- Parte_1 sgiuntamente, dagli avvocati Nicola Trapani e Francesco Roviello in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Napoli alla Via Giuseppe Rossini n. 5 ATTORE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Mario Panebianco in virtù di giusta procura notar del 20.12.2017 - repertorio n.19807 - Persona_1 raccolta n.9458, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Vito Fornari n.4 CONVENUTO NONCHE'
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO COTUMACE
*********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accogli- mento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2022, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale Controparte_1
e , per sentirli condannare, in solido, al risarci-
[...] Controparte_2 mento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 27.8.2021, alle ore 9:10 circa, in Torre Annunziata alla via Prota. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre era alla guida del motociclo GG EV tg. DA12743 di proprietà del CP_3
1 impattava contro un autoveicolo CI MU tg. DY605TF, di Persona_2 proprietà del che precedendo il motociclo condotto Controparte_2 dall'istante, attivava in un primo momento l'indicatore di direzione a destra per entrare nel parco posto al civico n. 69, quando improvvisamente svoltava repentinamente a sinistra invadendo la scia percorsa dal motoveicolo GG, causando così l'impatto tra i due veicoli. A seguito dell'impatto, l'istante riportava lesioni personali e veniva trasportato dapprima presso il P.O. di Castellammare di Stabia dove, effettuati i dovuti accertamenti, veniva disposto il trasferimento del paziente presso il P.O. Ospedale del Mare dove, i sanitari di turno gli refertavano le seguenti lesioni
“Frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo – Frattura L1”, con prognosi iniziale di giorni 30. Sopraggiungevano inoltre, sul luogo del sinistro, i VV.UU. di Torre Annunziata per effettuare rilievi. Si costituiva in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo in via preliminare l'improponibilità ed impro- cedibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione, nonché eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Concludeva chiedendone il rigetto. Non si costituiva, sebbene regolarmente evocato in giudizio, Controparte_4
, de quale veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione delle prove testimoniali e disposta c.t.u. medico legale, la causa all'udienza del 3.4.2025, trattata in forma cartolare, veniva riservata in deci- sione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in forma ridotta.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimen- to), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazio- ne. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se
2 nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti es- senziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al conte- nuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussisten- za dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 31.7.2022 dalla società assicuratrice e CP
18.10.2022) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il
[...] risarcimento con la suindicata messa in mora ha, invero, osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della de- scrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, della documentazione medica attinente alle lesioni patite, della certifi- cazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
2.2. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita espe- rito nei confronti di , in qualità di proprietario del veicolo Controparte_2 antagonista, e quale società assicura- Controparte_1 trice del veicolo di parte convenuta e coinvolto nel sinistro per cui è causa, rispettivamente a mezzo pec del 31.7.2022 e a mezzo posta del 14.10.2022 (cfr. doc. 3-4-5 allegati al fascicolo di parte attrice); nulla è stato, altresì, ecce- pito e rilevato entro la prima udienza in ordine alla completezza e ritualità dell'invito inoltrato.
2.3. Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta, di ca- renza di legittimazione attiva e passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consoli- dati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2- 2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
3 Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della do- manda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (ecce- zioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azio- nato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva dei convenuti che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali con danno biologico superiore al 9% a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di CP
, assicurato per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta.
[...]
3. Nel merito la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito chiariti. Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
4 Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole pro- cessuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc ( cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento sinistroso, nonché il coinvolgimento nello stesso dei mezzi e delle persone suindicate (cfr. rapporto dei Vigili, visura PRA veicolo tg DY605TF, documentazione sanitaria in atti, prova testimoniale). Può, quindi, dirsi provato che in data 27.8.2021 nelle condizioni di tempo e di luogo dedotte in citazione il motociclo condotto dal e Parte_1
l'autovettura di proprietà del venivano in collisione. CP
Ciò posto, mentre l'attore assume che l'esclusiva responsabilità del sinistro è da ascriversi al conducente dell'autovettura antagonista, che invadeva la sua corsia di marcia, la convenuta compagnia di assicurazioni assume che, con- trariamente a quanto allegato in citazione, era il a tamponare Pt_1
l'autovettura non rispettando la distanza di sicurezza. Deve procedersi, pertanto, alla ricostruzione della dinamica dell'incidente de quo al fine di pervenire all'individuazione delle relative responsabilità, sulla base delle risultanze agli atti. Nel predetto rapporto del Corpo di Polizia Municipale di Torre Annunziata, intervenuti sui luoghi quando il sinistro si era già verificato, sono riportate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente dedotto in lite e sono descritti i veicoli coinvolti, i quali risultavano già spostati al loro arrivo, ed in merito alla presunta dinamica dell'incidente si legge “il veicolo B CI MU… condotta dalla , percorreva via Prota con direzione di CP_5 marcia Corso Umberto I, e il veicolo A GG EV condotto dal pro- Pt_1 cedeva in analoga direzione di marcia. Presumibilmente, giunta all'altezza de civico 69 della summenzionata via Prota, la conducente dell'autovettura CI MU rallentava al fine di immettersi nel parco privato ubicato allo stesso civico 69. I motociclo piaggio VE (che giungeva da tergo), impattava contro il pa- raurti posteriore dell'autovettura lancia musa, tamponando quest'ultima, in violazione dell'art 149 commi 1 e 4 ….dopo essere caduto al suolo, il , Pt_1 veniva trasportato con mezzi privati presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia e in seguito trasferito presso l'ospedale di Pozzuoli, con prognosi di giorni 25 così come da referto medico n. 2021021669 in allegato….”. Al predetto rapporto sono allegate anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da e , rispet- Testimone_1 CP_5
5 tivamente conducente del GG EV e conducente della CI MU, i quali descrivevano due diverse dinamiche. Invero, mentre il in ordine alla dinamica dichiarava di essere stato Pt_1 impattato per un cambio di direzione da parte dell'autovettura CI MU, che in un primo momento tentava la svolta a destra e successivamente senza azionare l'indicatore di direzione si spostava sulla sinistra invadendo la corsia di percorrenza del motoveicolo, la dichiarava che mentre era CP_5 intenta a svoltare a destra per entrare in un parco privato ubicato sulla strada mentre rallentava per permettere ad un'altra autovettura la fuoriuscita dal suddetto parco, e veniva tamponata dalla parte posteriore dal motociclo in questione. Ciò posto si evidenzia che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua pre- senza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indi- chi di avere accertato, per averle apprese "de relato", ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezza- mento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cassazione civile, sez. III, 25/06/2003, n. 10128: nella specie, la S.C. ha ritenuto incen- surabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla "probabile" dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica). Le dichiarazioni raccolte dagli agenti di polizia municipale nell'immediatezza dei fatti vanno quindi confrontate con le risultanze istruttorie raccolte nel presente giudizio. Entrambi i testi, indifferenti alle parti, escussi all'udienza del 2.4.2024, hanno reso dichiarazioni concordanti tra loro. In particolare, la testimone Tes_2
ha dichiarato di aver visto un auto “… che viaggiando sulla corsia nella
[...] mia stessa direzione voleva entrare nel parco ma, in velocità, per evitare l'auto che fuoriusciva, cambiava direzione reimmettendosi nella carreggiata su via Prota e andava a tagliare la strada al ciclomotore condotto dal sig. che Pt_1 anch'esso saliva con direzione tribunale.”… Ed in particolare che la stessa auto “… impattava con il suo lato posteriore il motorino sulla parte anteriore e il suo conducente veniva scaraventato a terra quasi sull'altra corsia di marcia essendo la Via Prota a doppio senso di marcia”. Dichiarazioni di analogo tenore venivano rilasciate da il qua- Testimone_3 le, escusso alla stessa udienza, in ordine alla dinamica ha dichiarato “… vidi un'auto, forse una MU o una ID, di colore grigio chiaro o celestino, che ave-
6 va azionato l'indicatore destro per immettersi all'interno del parco, poi, visto che dal parco c'era un'altra auto in uscita, la signora che era alla guida fece un azzardato cambio di direzione uscendo in avanti sulla carreggiata facendo una specie di “S” e tagliò la strada al signor che stava sempre percorrendo Pt_1 via Prota direzione tribunale nello stesso senso di marcia dell'auto investitrice. E inoltre che “… L'auto riuscendo nella corsia di via Prota ha intralciato il cammino della moto tagliandole la strada impattando con il proprio lato poste- riore il lato anteriore destro della moto…”. Il giudicante non ha motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, ma le loro dichiarazioni non sono sufficienti al fine di poter ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Difatti, dalle riportate risultanze della prova orale sicuramente emergono con- creti elementi di colpa del conducente della CI MU in relazione al verifi- carsi dell'incidente dedotto in lite e la violazione delle norme cui agli artt. 141 e 154 del codice della strada che impongono rispettivamente di viaggiare ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e di effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Resta da verificare se anche all'attore possa essere mosso qualche addebito. Infatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nel caso di scon- tro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei condu- centi non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/06/2015, n. 13216: In tema di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni tali da non potere fare alcunché per evitare il sinistro). La presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., che costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare, con indagini specifiche, le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole con- dotte colpose nella causazione dell'evento. Per escludere totalmente la colpa del secondo conducente non è sufficiente dimostrare il comportamento colposo del primo, ma occorre che il secondo conducente dimostri di essersi uniformato alle norme della circolazione stra- dale ed a quelle della comune prudenza.
7 Dimostrazione che può essere desunta dal fatto che, attese le circostanze del caso concreto, risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'al- tro conducente. Prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta, essendo stata la condot- ta dell'attore, così come accertato dal verbale dei vigili intervenuti sul luogo del sinistro, violativa dell'art. 149 comma 1 e comma 4 del codice della strada, il quale impone ai conducenti di mantenere la distanza di sicurezza tra i vei- coli “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. Ebbene, le modalità del sinistro emerse dalla complessiva istruttoria, docu- mentale e testimoniale, convincono il tribunale della circostanza che l'attore non abbia mantenuto la dovuta distanza di sicurezza dall'auto (investitrice) che lo precedeva, così impedendogli di evitare la collisione. In conclusione, nella fattispecie deve applicarsi il concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., sicché il sinistro va addebitato alla concor- rente condotta colposa del e del conducente l'autovettura di proprietà Pt_1 del nella misura del 50% ciascuno. CP
Pertanto, e la in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., vanno condannati, in solido tra loro al pagamento di tutti i danni subiti dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa, nelle misura del 50%.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le conclusioni contenute nella relazione di c.t.u. - in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della docu- mentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti - dalle quali è risultato che: a. le lesioni causalmente collegate al sinistro sono individuabili in “valido trauma contusivo-distorsivo amielico del rachide dorso-lombare, con frattura pluriframmentaria discosomatica instabile e con frattura del processo spinoso della prima vertebra lombare(l1), poi trattato chirurgicamente con laminecto- mia di l2 e con stabilizzazione chirurgica del tratto d12-l2 mediante barra in distrazione e cinque vitoni interpeduncolari tuttora in situ” b. l'incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30; c. l'invalidità temporanea parziale è stata di gg. 40 nella misura del 50% e giorni 40 al 25%; d. residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 18% della totale invali- dità;
8 e. non risultano spese mediche documentate;
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 53.019,00 per postumi permanenti al 18% in un soggetto leso di anni 36 al momento del sinistro ed in euro 6.900,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di cal- colo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 59.919,00 a titolo di danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'inte- grità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "do- lore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
4.1. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso ag- giuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici com- promessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medi- co-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di soffe- renza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vi- cende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un even- tuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quan- tum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo ac- certamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico- relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita
9 dall'attore in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chiari- to che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarci- mento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percen- tuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera com- promissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biolo- gico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medi- co-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcito- rie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
10 Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rap- presentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittima- re, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quan- titativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragione- vole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provo- care forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicolo- gica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natu- ra psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conse- guenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente consi- derabili sul piano del c.d. “danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subi- te dal danneggiato, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accor- data.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circo- stanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordina- riamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipa- ta, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizza- zione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11- 2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3- 2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustifi- cano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale inte- grano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo
11 circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipoteti- che (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di perso- nalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attore tempestivamen- te allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico - relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.3. Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, in quanto nulla ri- sulta allegato.
4.4. Sull'importo di euro 59.919,00 va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 1.116,17 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarci- mento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014).
4.5. In ragione, poi, all'applicazione dei principi esposti in tema di concorso di colpa del danneggiato, sulla somma di euro 61.035,07 va operata una decur- tazione nella misura del 50%, con la conseguenza che Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore e
[...] Controparte_6
vanno condannati in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1
dell'importo di euro 30.517,58 oltre interessi legali dalla data di pub-
[...] blicazione della sentenza sino al soddisfo.
5. Le spese di lite, compensate per la metà, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ra- tione temporis, nella misura prevista in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “dispu- tatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragio- ne dalla nota spese in atti parametrata su un differente scaglione -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 a euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.806,00;
12 fase decisionale, euro 2.905,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarsi in favore degli avvocati Nicola Tripani e Francesco Roviello dichiaratisi antistata- ri.
5.1. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell'attore e dei convenuti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richie- sta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il sinistro per il quale è causa va imputato per il 50% alla responsabilità di
[...]
e per il restante 50% a carico dell'attore; CP_7
B. condanna e la Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 30.517,58 ol- Parte_1 tre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddi- sfo;
C. compensa le spese processuali per la metà e condanna Controparte_8
[..
e la in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_1
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 dell'attore della residua parte che liquida nella misura già decurtata in eu- ro 393,00 per spese vive, in euro 3.808,00 per competenze oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Nicola Tripani e Fran- cesco Roviello dichiaratisi antistatari;
D. pone le spese di c.t.u. a carico dell'attore e dei convenuti nella misura del 50%. Torre Annunziata, 13 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
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