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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/07/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 10150/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Emanuele A. Ceraso (C.F. ) C.F._2
Contro
Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Funzionario Procuratore Dott. Alberto Bossi,
Con l'Avv. (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
Con l'Avv. Anna D'Agostino (C.F. ) C.F._5 (C.F. - P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
del suo legale rappresentante pro-tempore , nella sua Controparte_5
qualità di Controparte_6
congiuntamente a , nella sua qualità di Dirigente e Controparte_7
procuratore,
Con l'Avv.to Carlo Gagliardi (C.F. ) C.F._6
(C.F. ) Controparte_8 C.F._7
(C.F. ) Controparte_9 C.F._8
contumaci
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
Voglia l'Ill. Tribunale adito:
• In via principale nel merito: accertarsi che i danni materiali causati all'autovettura dell'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa verificatosi in data 4/06/2021, ammontano a complessivi Euro 26.086,41 e, conseguentemente, dichiararsi tenuti tutti i convenuti - in via tra loro solidale - al risarcimento dei predetti danni, condannandoli al pagamento del residuo importo dovuto, al netto dell'acconto già versato e di quelli eventualmente versandi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sull'importo rivalutato, dall'evento dannoso sino all'effettivo saldo.
Pag. 2 di 23 • In ogni caso: con la integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente procedimento, con tutti gli oneri di legge.
Per Controparte_1
:
[...]
Si chiede accogliersi le seguenti conclusioni:
Nel merito: - in via principale: rigettarsi tutte le domande e pretese avanzate nei confronti della sig.ra e di Controparte_3 [...]
in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto; - in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità, anche solo parziale, della conducente del mezzo Tesla
Model 3 tg. FY611WW nella causazione del danno lamentato dall'attore limitarsi la condanna di Controparte_1
al risarcimento dei soli danni rigorosamente accertati in causa e solo quelli causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, e nei limiti della percentuale di responsabilità ascrivibile in capo alla conducente il veicolo
Tesla Model 3 tg. FY611WW, il tutto tenendo conto e con detrazione della somma già corrisposta all'attore da parte di Controparte_1
nonché di quelle erogate e/o erogande da parte di terzi
[...]
per il sinistro de quo ivi incluse le somme che dovessero essergli state corrisposte da Compagnie private per il sinistro de quo;
In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., iva e cpa compresi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che le domande di cui alla presente
Pag. 3 di 23 comparsa di costituzione e risposta non comportano aumento di valore della causa de qua, non viene richiesta la chiamata in causa di terzi e non si propongono domande riconvenzionali.
Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria.
Per Controparte_3
• Nel merito in via principale: per le causali tutte di cui in narrativa, respingere le domande proposte dal dott. nei confronti Parte_1
di in quanto infondate in fatto e diritto. spese rifuse. Controparte_3
• In via subordinata e condizionata al denegato accoglimento delle domande formulate dall'attore: accertata la dinamica del sinistro de quo come rappresentata in narrativa, tenersi indenne Controparte_3
condannandosi i convenuti , e Controparte_8 Controparte_9
in solido tra loro, al risarcimento dei danni che Controparte_4
verranno liquidati in favore di . spese rifuse. Parte_1
• In via riconvenzionale trasversale: accertata la dinamica come rappresentata in narrativa, condannarsi i convenuti , Controparte_8
e in solido tra loro, al Controparte_9 Controparte_4
pagamento in favore di dell'importo del € 42.602,69 (€ Controparte_3
37..602,69 + € 5.000,00, come quantificati in narrativa) a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dalla stessa in occasione del sinistro stradale per cui è causa, o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora al saldo effettivo. spese rifuse.
Pag. 4 di 23 Per Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
a) Con riferimento alla domanda dell'attore:
In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata;
con riserva di promuovere, all'esito del presente giudizio, eventuale successiva separata azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attore, per quanto già bonariamente liquidato in via stragiudiziale dalla Compagnia, qualora dovesse emergere una sua responsabilità per la causazione dei danni al proprio mezzo Alfa RO
IO , targato FR517BT.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa, anche alla luce dell'intervento pagamento, a favore dell'attore, di € 13.050,00 in fase stragiudiziale;
b) Con riferimento alla domanda riconvenzionale della Sig.ra
CP_3
Pag. 5 di 23 In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione, non avendo l'attrice provveduto ad invitare a stipulare Controparte_4
una convenzione di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132;
In via principale e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità
degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa, limitando, comunque, il risarcimento del danno alla sola parte posteriore del veicolo 3. CP_10
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 01.12.2021, il Sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio i Sig.ri e Controparte_3 Controparte_8 [...]
, nonché le compagnie assicuratrici CP_9 Controparte_11
ed , al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna in solido al risarcimento dei danni materiali riportati dalla sua autovettura in conseguenza del sinistro stradale ( tamponamento a catena) verificatosi in data 04.06.2021.
Pag. 6 di 23 L'attore affermava che il giorno 04.06.2021, alle ore 17:30 circa, al volante della propria autovettura Alfa RO IO targata FR517BT, mentre percorreva l'autostrada A4 in direzione Milano-Venezia sulla terza corsia di marcia, giunto al Km 277+300 Est – Verona, veniva coinvolto in un incidente stradale in corrispondenza di un rallentamento e successivo blocco della circolazione.
Da tergo sopraggiungeva ad alta velocità l'autovettura Tesla Model 3 targata FY611WW (assicurata per la RCA da Controparte_1
), condotta dalla Sig.ra che, non
[...] Controparte_3
avvedendosi del blocco della circolazione, non frenava tempestivamente e andava a causare un tamponamento a catena che coinvolgeva diverse autovetture, tra cui quella dell'odierno attore.
Subito dopo sopraggiungeva anche l'autovettura Volkswagen PO targata
EH056GE condotta dal Sig. che andava anch'essa ad Controparte_8
urtare la medesima coda di autovetture.
Intervenivano sul luogo gli Agenti della Polizia Stradale di Verona, che effettuavano i rilevi del caso, raccoglievano le dichiarazioni delle persone coinvolte e redigevano il verbale di sinistro Prot. n. 228 del 04.06.2021 provvedendo a sanzionare i Sig.ri e conducenti CP_3 CP_8
rispettivamente la e la VW PO, ai sensi dell'art. 141 – commi 2 e 11 CP_10
del Codice della Strada.
L'attore riferiva inoltre di aver inviato le richieste di risarcimento alle compagnie assicurative ( e delle due autovetture e CP_1 CP_4 CP_10
VW PO) responsabili del sinistro stradale;
di aver provveduto a riparare la propria vettura presso la Carrozzeria F.lli Brotto Snc di GI ZA con
Pag. 7 di 23 un esborso di euro 26.086,41 documentato da fattura ma di avere percepito un risarcimento del danno solo parziale, avendo offerto e CP_4
corrisposto l'importo di euro 13.050,00 ed proposto l'offerta di CP_1
euro 2.600,00.
Si costituiva la quale contestava integralmente la Controparte_3
dinamica del sinistro attorea e svolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dei convenuti Sig.ri e CP_8 CP_9 [...]
CP_4
La Sig.ra a proposito della dinamica del sinistro stradale CP_3
ripresa dalla videocamera presente a bordo della propria auto, così rappresentava i fatti:
“La dott.ssa percorreva la corsia di sorpasso, mantenendosi al di CP_3
sotto del limite di velocità e a distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. Peraltro, era attivata la funzione di guida automatica, per cui era lo stesso computer di bordo a calibrare l'andatura del veicolo, rallentando e/o effettuando le opportune manovre a secondadell'andamento della circolazione;
ovviamente, anche il dispositivo in questione non è in grado di ovviare a turbative imprevedibili e improvvise, come accaduto in occasione dei fatti de quo – vedasi prosieguo-.
L'odierna esponente era preceduta dalla BMW 730 condotta da Per_1
(indicata
[...]
come veicolo D nei rilievi delle autorità), a sua volta preceduta dall'Alfa
RO IO,
Pag. 8 di 23 condotta dal dott. (indicata come veicolo C nei rilievi delle Parte_1
autorità). Quest'ultimo, proprio come testimonia il video frontale, contrariamente a quanto afferma l'attore, avanzava ad elevata velocità e, non avvedendosi per tempo che innanzi a lui si era verificato un blocco della circolazione provocato dall'Audi A4, condotta da , e Testimone_1
dall'Audi A3, condotta da (rispettivamente indicate come Persona_2
veicoli A e B nei rilievi delle autorità), urtava la seconda, innescando appunto un primo tamponamento.
Il conducente della BMW, che seguiva l'Alfa RO IO, poneva in essere una deviazione a destra evitando la collisione, ma veniva urtato, seppur non in modo violento, dalla della dott.ssa che, CP_10 CP_3
nonostante la brusca frenata, attesa l'imprevedibilità della turbativa, non riusciva ad arrestare il veicolo tempestivamente.
La (dopo l'urto con la BMW) trovava posizione di quiete dietro CP_10
all'Alfa RO, senza contatto.
A distanza di pochi secondi, sopraggiungeva, dietro la , la VW Golf, CP_10
condotta da (indicata come veicolo F nei rilievi delle Parte_2
autorità), seguita dalla VW PO condotta da;
Controparte_8
quest'ultima urtava violentemente il veicolo che lo precedeva (la VW Golf) innescando un ulteriore tamponamento, che coinvolgeva tutti i veicoli sopra indicati e già fermi…”
Si costituiva altresì la relativa assicurazione Controparte_1
, contestando l'an del sinistro e la relativa
[...]
Pag. 9 di 23 documentazione , priva di valenza probatoria, oltre alla quantificazione dei danni alla vettura.
aderiva alla ricostruzione offerta dalla propria assicurata in quanto CP_1
basata sulle riprese della web cam ( contrariamente al rapporto di incidente redatto dagli operanti intervenuti solo successivamente al sinistro) ribadendo nella sostanza che
“ odierno attore, alla guida della propria Alfa RO Controparte_12
IO aveva già tamponato (lui si violentemente) la coda di veicoli che lo precedeva, cagionando alla propria vettura gli ingenti danni al mezzo visibili nella documentazione fotografica.
Il successivo contatto da parte della vettura condotta dalla sig.ra CP_3
non solo fu occasionato proprio dalla turbativa creata dal primo tamponamento del sig. , ma fu anche di lieve entità, come si CP_12
vede chiaramente nelle riprese video.
Il tamponamento del sig. nei confronti della vettura/vetture che CP_12
lo precedevano fu dunque del tutto autonomo e così violento da cagionare i danni presenti nella parte anteriore;
i danni riportati nel sinistro dal sig.
sono dunque ascrivibili per la quasi totalità proprio a tale CP_12
violento primo urto, del quale la sig.ra non ha alcuna CP_3
responsabilità.
Solo con l'ulteriore urto cagionato dal mezzo Volkswagen PO la vettura condotta dalla sig.ra fu sospinta con più forza sulla vettura CP_3
, ma ancora una volta questo urto al massimo potè cagionare solo un Pt_3
piccolo danno al paraurti posteriore della ” Pt_4
Pag. 10 di 23 In ogni caso anche la documentazione offerta a prova del danno era insufficiente avendo del resto l'assicurazione già offerto la cifra di euro
2600,00 indicativamente corrispondente al danno subito dalla nella Pt_3
parte posteriore.
Si costituiva infine , chiedendo il rigetto delle Controparte_4
domande avversarie.
La stessa rilevava, con riferimento all'an, di aver già corrisposto la somma di € 13.050,00, alla luce della ricostruzione del sinistro operata dagli Agenti intervenuti.
Evidenziava in ogni caso il difetto di prova da parte dell'attore di aver assunto una condotta di guida prudente e idonea alle circostanze di tempo e di luogo o di aver rispettato le dovute distanze di sicurezza ( anche per gli effetti ex art 1227 c.c) e comunque il difetto di prova che i danni fossero dovuti in ragione della responsabilità esclusiva del proprio assistito sig. , CP_8
Nel corso del giudizio era acquisita documentazione ( la registrazione delle movimentazioni dell'auto attorea) e quindi la causa assunta in decisione
---ooo---
La domanda può essere accolta
2:I principi di diritto
E' noto quali siano i principi in materia di prova della colpa nella circolazione stradale ex art.2054 c.c., la cui presunzione di pari
Pag. 11 di 23 responsabilità è sussidiaria ed opera ove non sia possibile attribuire la responsabilità ad una sola parte,vale a dire:
-l'accertamento della violazione di regole codicistiche o di prudenza di una delle parti non dispensa il giudice dalla valutazione della condotta anche dell'altro conducente (Cass.N.6659/2013);
-nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento sulla velocità - anche alla luce del disposto dell'art.141 CdS in tutti i suoi commi
- va condotto in relazione allo stato dei luoghi, e basato anche solo su circostanze di fatto e sugli effetti provocati dall'urto, senza necessità di un preciso accertamento della velocità oggettiva e senza rilievo decisivo persino al rispetto dei limiti imposti dal codice della strada, mentre la prova liberatoria dalla presunzione di colpa non dev'essere fornita necessariamente in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, ma può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore esclusivo dell'evento dannoso non evitabile( Cass.N.20173/2004)
- infine l'art.2054 comma 1 c.c. prevede un obbligo di “prevenzione unilaterale” facendo carico al conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, intendendosi per tale non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì
l'avere osservato nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del CdS da valutarsi da giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 29.4.2006 n.10031)
Pag. 12 di 23 Tuttavia con riferimento ai tamponamenti a catena la giurisprudenza della
Cassazione ha individuato nella presunzione di corresponsabilità, differentemente che per gli altri casi , la regola principale.
Negli incidenti a catena, quando i veicoli coinvolti nel tamponamento sono più di due, è necessario distinguere due diverse situazioni per determinare le responsabilità del sinistro.
Nella situazione incidente a catena tra veicoli in movimento, si presume il concorso di colpa in egual misura fra i conducenti coinvolti per ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), per violazione delle disposizioni in materia di distanza di sicurezza, così come quanto stabilito dall'art.2054 del codice civile e ripetutamente confermato dalla Cassazione
( cfr da ultimo Cassazione n. 15923/2024)
Ogni veicolo coinvolto sarà quindi responsabile dei danni provocati al veicolo che lo precedeva, a meno che si dia adeguata prova liberatoria che dimostri di aver fatto di tutto per evitare il tamponamento dell'auto davanti e che questa ulteriore collisione non sia stata causata da una propria inosservanza della distanza di sicurezza, ma solamente dall'eccessiva velocità del veicolo che lo aveva precedentemente tamponato.
Resta ovviamente escluso da ogni responsabilità il primo veicolo della colonna, ossia colui che ha solo subito il tamponamento senza urtare a sua volta altri veicoli.
Differentemente negli incidente a catena con veicoli fermi si ritiene colui che ha causato il primo tamponamento, l'unico responsabile dell'incidente e di tutte le successive collisioni, in quanto causate esclusivamente dalla sua condotta di guida.
Pag. 13 di 23 Quanto all'ulteriore tema oggetto di contestazione , la liquidazione del danno, ed in relazione alla valenza probatoria delle fatture o dei preventivi di spesa, si richiama recente giurisprudenza la quale - precisando che la
“perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso -, ha chiarito che spetta al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro . E dunque
“… la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)…. Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni
Pag. 14 di 23 effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)….” ( Cass. ord.17760 del 26.6.2024).
3.Le emergenze probatorie
Risulta in primo luogo dal rapporto di incidente che
“…, gli utenti Testimone_1 Persona_2
e percorrevano l'autostrada Parte_1 Persona_1
A4 Brescia – Padova con direzione di marcia Milano – Venezia, impegnando la terza corsia di marcia.-
Giunti alla progressiva chilometrica 277+300 si avvedevano della presenza di un improvviso e forte rallentamento del flusso veicolare per cui rallentavano, adeguavano le rispettive velocità di marcia, incolonnandosi regolarmente l'una a tergo dell'altro.-
Sopraggiungeva poi lungo la terza corsia di marcia CP_3
la quale avvedutasi della turbativa in atto alla circolazione
[...]
unitamente all'azione frenante automatica posta in essere dal proprio veicolo frenava ulteriormente ma non moderando particolarmente la velocità non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione, ovvero l'arresto del mezzo entro gli spazi liberamente osservati.-
Nella circostanza finiva per raggiungere e tamponare il veicolo che lo precedeva ovvero l'autovettura condotta da Persona_1
regolarmente ferma ed accodata a tergo dei veicoli che lo precedevano, innescando così un primo tamponamento a catena che si rifletteva sino all'autovettura condotta dalla . – Tes_1
Pag. 15 di 23 L'urto di media – forte entità avveniva lungo la terza corsia suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore della e la parte posteriore dell'autovettura BMW, che a sua volta CP_10
collideva con la parte anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura
AR , la quale finiva a sua volta per collidere con la parte Pt_3
anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura AUDI A3, la quale infine collideva con la parte anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura AUDI A4.-
A seguito di queste prime collisioni tutti i veicoli assumevano stato di quiete, l'uno a tergo dell'altro, nell'ordine degli impatti descritti, in regolare assetto e direzione di marcia.-
A questo punto sopraggiungeva lungo la terza corsia l'autovettura condotta da il quale accortosi di quanto accaduto frenava Parte_2
fermandosi a tergo dell'autovettura .- CP_10
Sopraggiungeva poi lungo la terza corsia di marcia CP_8
, il quale avvedutosi tardivamente della turbativa in atto alla
[...]
circolazione pur frenando, non moderando particolarmente la velocità non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione, ovvero l'arresto del mezzo entro gli spazi liberamente osservati.-
Nella circostanza finiva per raggiungere e tamponare il veicolo che lo precedeva ovvero l'autovettura condotta da regolarmente Parte_2
ferma ed accodata a tergo dei veicoli che lo precedevano, innescando così un ulteriore tamponamento a catena che si rifletteva sui veicoli già incidentati.-
Pag. 16 di 23 L'urto di media – forte entità avveniva lungo la terza corsia suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore della VW POLO e la parte posteriore dell'autovettura che a Pt_5
sua volta collideva con la parte anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura determinando poi i susseguenti urti a catena.- Pt_6
Nell'occorso, nessuno dei coinvolti riportavano lesioni e tutti i conducenti risultavano negativi all'assunzione di sostanze alcoliche.-
Per quanto sopra esposto, viene sanzionata per la Controparte_3
violazione dell'articolo 141/2°-11° del Codice della Strada con verbale nr.
UFF1006615 del 05/06/2021 e viene sanzionato Controparte_8
per la violazione
Emergerebbe poi dal dispositivo UNIBOX dell'Alfa IO secondo quanto evidenziato da in conclusionale che CP_1
“.. è risultato essere “regolarmente attivo e funzionante” e conferma quanto da sempre affermato sia dalla sig.ra che da ; CP_3 CP_1
giova precisare altresì che, come espressamente indicato in tale documentazione, il dispositivo UNIBOX, non registra gli urti (cd. crash) che si mantengano sotto la soglia di 1g (in pratica non registra gli urti privi di efficacia lesiva). Nel caso di specie detto dispositivo UNIBOX, confermando quanto già emerge dal video in atti, ha registrato un primo crash (urto) anteriore il giorno 4.6.2021 alle ore 17:26:07, che riguarda proprio il violento tamponamento da parte della (la vettura attorea) Pt_3
contro le vetture che la precedevano, avvenuto prima del sopraggiungere della vettura Tesla Model 3 tg. FY611WW; i danni anteriori alla vettura attorea erano già stati provocati dal precedente tamponamento.
Pag. 17 di 23 Il dispositivo UNIBOX ha poi registrato un secondo urto (definito Mini
Crash), questa volta posteriore, avvenuto alle ore 17:26:11 e corrispondente al tamponamento (ben visibile nel video della webcam
) della vettura Volkswagen PO che sospinge la Volkswagen Golf e CP_10
la vettura condotta dalla sig.ra con più forza sulla vettura CP_10 CP_3
(la quale nel video per l'effetto si sposta in avanti), ma ancora una Pt_3
volta questo urto (di certo non ascrivibile alla conducente della vettura assicurata da ) al massimo poté cagionare solo un piccolo CP_10 CP_1
danno al paraurti posteriore della del sig. Nessuna Pt_3 Parte_1
registrazione da parte di UNIBOX riguarda l'urto tra la e la CP_10 Pt_3
atteso che trattasi, come ha sempre affermato questa difesa e si vede nel video webcam prodotto, di contatto molto lieve al di sotto 1/g, soglia CP_10
minima di per attivare la registrazione del sinistro, privo di alcuna vis lesiva….”
Infine sono agli atti le registrazioni della web cam presente sulla CP_10
dalle quale ad avviso di chi scrive non può che trarsi riscontro alla dinamica ricostruita dagli operanti.
Sebbene sia pacifico che il rapporto di incidente vale come piena prova fino a querela di falso solo dei fatti cui i redigenti hanno direttamente assistito tuttavia le relative emergenze , in caso contrario, sono liberamente valutabili dal giudice unitamente alle ulteriori risultanze dell'istruttoria.
Ciò premesso si osserva allora quanto alla prova principe , e cioè i filmati della web cam. che dagli stessi non emerge affatto un precedente tamponamento dell'attore nei confronti dell'auto che lo precedeva, rispetto a quello posto in essere dalla Viceversa dalle immagini della CP_3
Pag. 18 di 23 telecamera anteriore è chiaramente evincibile che la , Pt_3
immediatamente prima dell'impatto con la era ferma, con luci CP_10
lampeggianti ed in una posizione regolare , accodata all'auto precedente.
Non emergono anomalie tali da far presumere un precedente tamponamento.
Inoltre proprio da tale circostanza è evincibile anche la precedente condotta regolare dell'attore , quanto alla velocità ed alla distanza di sicurezza , tali da aver consentito un pronto arresto in presenza del rallentamento e da escludere così a suo carico qualunque concorso anche ex art 1227 c.c.
La ricostruzione in tali termini – aderenti dunque a quanto ipotizzato dai verbalizzanti che hanno conseguentemente elevato contravvenzione – trova poi un ulteriore duplice riscontro.
Da un lato le registrazioni sulla danno conto – secondo quanto Pt_3
sopra osservato – di due impatti ( sebbene la circostanza non sia incontrovertibile atteso il dato discordante risultante dai due documenti prodotti) ma non ne risulta la collocazione del primo sulla parte anteriore della ( differentemente da quanto sostenuto dai convenuti). E per Pt_3
altro verso , ad ipotizzare un iniziale impatto dell'attore contro l'auto della le registrazioni dei crash avrebbero dovuto essere tre: è infatti Per_2
escluso – sulla base della visione del filmato della webcam che quello provocato dalla fosse di minima rilevanza ( ed in ogni caso dalle CP_3
rilevazioni sono visibili ance i “mini crash”, come da legenda del tracciato).
A ciò si aggiungano le dichiarazioni assunte in sede di rapporto , ed in particolare quella della la quale ha riferito di un solo Per_2
tamponamento.
Pag. 19 di 23 Dal quadro ricostruito nei termini sopra esposti emerge dunque la responsabilità - esclusiva - dei conducenti le due autovetture e VW CP_10
POLO per aver provocato due tamponamenti a catena, a distanza di pochissimi secondi tra loro:
- il primo, causato dalla conducente della TESLA targata FY611WW, che ha tamponato prima la BMW 730 e poi la;
Parte_7
il secondo, causato invece dal conducente della VOLKSWAGEN POLO targata EH056GE che tamponava la che la precedeva Pt_5
sospingendola contro la e, a catena, questa contro la CP_10 [...]
. Parte_7
E' escluso invece , differentemente da quanto sostenuto dai convenuti ( in particolare per il proprio assistito e conducente della Golf) che CP_4
l'attore abbia omesso cautele doverose od assunto comportamenti imprudenti.
La domanda dell'attore nei confronti dei convenuti- avendo in definitiva egli superato la presunzione di pari responsabilità di cui in premessa - può dunque accogliersi nell'an, dovendo poi nei rapporti interni tra gli stessi,- in difetto di ulteriori emergenze , ritenersi la responsabilità solidale e paritaria ex art 2055 c.c. .
Sotto tale profilo va dato atto infine che la col proprio CP_3
comportamento processuale, ha sostanzialmente abbandonato la domanda riconvenzionale ( non provvedendo alla sostituzione del difensore ed al deposito di ulteriori atti successivi alla rinuncia) che in ogni caso è rimasta priva di sostegno probatorio.
Pag. 20 di 23
4.Il danno e le spese legali
Alla luce dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati in merito può dirsi poi provato, nella misura richiesta, il danno subito dall'attore, corrispondente alla deminutio patrimoniale , indipendentemente dalla prova effettiva del pagamento.
Circa la quantificazione sussiste una generale corrispondenza delle voci indicate nel documento ai danni testimoniati dalle foto ed in ogni caso non
è contestato in giudizio l'intervento dell'assicurazione nella fase di valutazione del danno stesso e riparazione con relativo riconoscimento.
Tutto ciò comprova l'attendibilità della fattura per la relativa somma.
Le parti convenute vanno dunque condannate alla relativa refusione dedotto quanto già ricevuto.
E' inoltre dovuta la rivalutazione monetaria dall'evento dannoso trattandosi di debito di valore ma non gli interessi compensativi per cui difettano specifiche allegazioni e prove ( circa il reimpiego del denaro nelle more della decisione), e fatti salvi gli interessi legali dalla domanda
Quanto alle spese legali tutte le parti convenute vanno condannate alla relativa refusione in favore dell'attore , e si liquidano in dispositivo per quattro fasi ed in base a criteri medi sulla base del decisum , tenuto conto dell'aumento del 30 % per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali .
L'abbandono – rinuncia – alla riconvenzionale impone poi e in ogni caso, quanto alla posizione della convenuta , la liquidazione delle spese e sulla base della soccombenza virtuale la signora va dunque CP_3
condannata alla refusione in favore di nella egual misura. CP_4
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza
ACCERTA la responsabilità delle parti convenute per il sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte motiva
ACCERTA il danno subito dall'attore nella misura di euro 26.086,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva e conseguentemente
CONDANNA le parti convenute in via solidale tra loro al relativo pagamento dedotto quanto già ricevuto dal medesimo a titolo di acconti
RIGETTA o dichiara assorbita o rinunciata ogni altra domanda , anche riconvenzionale
CONDANNA i convenuti al pagamento delle spese legali in favore dell'attore pari ad euro 9.900,00 per compensi oltre accessori per legge
CONDANNA al pagamento delle spese in favore di Controparte_3
pari ad euro 6600,00 per compensi oltre accessori per legge CP_4
Monza 23.7.2025
IlGiudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 22 di 23 Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 10150/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Emanuele A. Ceraso (C.F. ) C.F._2
Contro
Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Funzionario Procuratore Dott. Alberto Bossi,
Con l'Avv. (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
Con l'Avv. Anna D'Agostino (C.F. ) C.F._5 (C.F. - P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
del suo legale rappresentante pro-tempore , nella sua Controparte_5
qualità di Controparte_6
congiuntamente a , nella sua qualità di Dirigente e Controparte_7
procuratore,
Con l'Avv.to Carlo Gagliardi (C.F. ) C.F._6
(C.F. ) Controparte_8 C.F._7
(C.F. ) Controparte_9 C.F._8
contumaci
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
Voglia l'Ill. Tribunale adito:
• In via principale nel merito: accertarsi che i danni materiali causati all'autovettura dell'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa verificatosi in data 4/06/2021, ammontano a complessivi Euro 26.086,41 e, conseguentemente, dichiararsi tenuti tutti i convenuti - in via tra loro solidale - al risarcimento dei predetti danni, condannandoli al pagamento del residuo importo dovuto, al netto dell'acconto già versato e di quelli eventualmente versandi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sull'importo rivalutato, dall'evento dannoso sino all'effettivo saldo.
Pag. 2 di 23 • In ogni caso: con la integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente procedimento, con tutti gli oneri di legge.
Per Controparte_1
:
[...]
Si chiede accogliersi le seguenti conclusioni:
Nel merito: - in via principale: rigettarsi tutte le domande e pretese avanzate nei confronti della sig.ra e di Controparte_3 [...]
in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto; - in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità, anche solo parziale, della conducente del mezzo Tesla
Model 3 tg. FY611WW nella causazione del danno lamentato dall'attore limitarsi la condanna di Controparte_1
al risarcimento dei soli danni rigorosamente accertati in causa e solo quelli causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, e nei limiti della percentuale di responsabilità ascrivibile in capo alla conducente il veicolo
Tesla Model 3 tg. FY611WW, il tutto tenendo conto e con detrazione della somma già corrisposta all'attore da parte di Controparte_1
nonché di quelle erogate e/o erogande da parte di terzi
[...]
per il sinistro de quo ivi incluse le somme che dovessero essergli state corrisposte da Compagnie private per il sinistro de quo;
In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., iva e cpa compresi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che le domande di cui alla presente
Pag. 3 di 23 comparsa di costituzione e risposta non comportano aumento di valore della causa de qua, non viene richiesta la chiamata in causa di terzi e non si propongono domande riconvenzionali.
Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria.
Per Controparte_3
• Nel merito in via principale: per le causali tutte di cui in narrativa, respingere le domande proposte dal dott. nei confronti Parte_1
di in quanto infondate in fatto e diritto. spese rifuse. Controparte_3
• In via subordinata e condizionata al denegato accoglimento delle domande formulate dall'attore: accertata la dinamica del sinistro de quo come rappresentata in narrativa, tenersi indenne Controparte_3
condannandosi i convenuti , e Controparte_8 Controparte_9
in solido tra loro, al risarcimento dei danni che Controparte_4
verranno liquidati in favore di . spese rifuse. Parte_1
• In via riconvenzionale trasversale: accertata la dinamica come rappresentata in narrativa, condannarsi i convenuti , Controparte_8
e in solido tra loro, al Controparte_9 Controparte_4
pagamento in favore di dell'importo del € 42.602,69 (€ Controparte_3
37..602,69 + € 5.000,00, come quantificati in narrativa) a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dalla stessa in occasione del sinistro stradale per cui è causa, o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora al saldo effettivo. spese rifuse.
Pag. 4 di 23 Per Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
a) Con riferimento alla domanda dell'attore:
In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata;
con riserva di promuovere, all'esito del presente giudizio, eventuale successiva separata azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attore, per quanto già bonariamente liquidato in via stragiudiziale dalla Compagnia, qualora dovesse emergere una sua responsabilità per la causazione dei danni al proprio mezzo Alfa RO
IO , targato FR517BT.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa, anche alla luce dell'intervento pagamento, a favore dell'attore, di € 13.050,00 in fase stragiudiziale;
b) Con riferimento alla domanda riconvenzionale della Sig.ra
CP_3
Pag. 5 di 23 In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione, non avendo l'attrice provveduto ad invitare a stipulare Controparte_4
una convenzione di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132;
In via principale e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità
degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa, limitando, comunque, il risarcimento del danno alla sola parte posteriore del veicolo 3. CP_10
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 01.12.2021, il Sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio i Sig.ri e Controparte_3 Controparte_8 [...]
, nonché le compagnie assicuratrici CP_9 Controparte_11
ed , al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna in solido al risarcimento dei danni materiali riportati dalla sua autovettura in conseguenza del sinistro stradale ( tamponamento a catena) verificatosi in data 04.06.2021.
Pag. 6 di 23 L'attore affermava che il giorno 04.06.2021, alle ore 17:30 circa, al volante della propria autovettura Alfa RO IO targata FR517BT, mentre percorreva l'autostrada A4 in direzione Milano-Venezia sulla terza corsia di marcia, giunto al Km 277+300 Est – Verona, veniva coinvolto in un incidente stradale in corrispondenza di un rallentamento e successivo blocco della circolazione.
Da tergo sopraggiungeva ad alta velocità l'autovettura Tesla Model 3 targata FY611WW (assicurata per la RCA da Controparte_1
), condotta dalla Sig.ra che, non
[...] Controparte_3
avvedendosi del blocco della circolazione, non frenava tempestivamente e andava a causare un tamponamento a catena che coinvolgeva diverse autovetture, tra cui quella dell'odierno attore.
Subito dopo sopraggiungeva anche l'autovettura Volkswagen PO targata
EH056GE condotta dal Sig. che andava anch'essa ad Controparte_8
urtare la medesima coda di autovetture.
Intervenivano sul luogo gli Agenti della Polizia Stradale di Verona, che effettuavano i rilevi del caso, raccoglievano le dichiarazioni delle persone coinvolte e redigevano il verbale di sinistro Prot. n. 228 del 04.06.2021 provvedendo a sanzionare i Sig.ri e conducenti CP_3 CP_8
rispettivamente la e la VW PO, ai sensi dell'art. 141 – commi 2 e 11 CP_10
del Codice della Strada.
L'attore riferiva inoltre di aver inviato le richieste di risarcimento alle compagnie assicurative ( e delle due autovetture e CP_1 CP_4 CP_10
VW PO) responsabili del sinistro stradale;
di aver provveduto a riparare la propria vettura presso la Carrozzeria F.lli Brotto Snc di GI ZA con
Pag. 7 di 23 un esborso di euro 26.086,41 documentato da fattura ma di avere percepito un risarcimento del danno solo parziale, avendo offerto e CP_4
corrisposto l'importo di euro 13.050,00 ed proposto l'offerta di CP_1
euro 2.600,00.
Si costituiva la quale contestava integralmente la Controparte_3
dinamica del sinistro attorea e svolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dei convenuti Sig.ri e CP_8 CP_9 [...]
CP_4
La Sig.ra a proposito della dinamica del sinistro stradale CP_3
ripresa dalla videocamera presente a bordo della propria auto, così rappresentava i fatti:
“La dott.ssa percorreva la corsia di sorpasso, mantenendosi al di CP_3
sotto del limite di velocità e a distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. Peraltro, era attivata la funzione di guida automatica, per cui era lo stesso computer di bordo a calibrare l'andatura del veicolo, rallentando e/o effettuando le opportune manovre a secondadell'andamento della circolazione;
ovviamente, anche il dispositivo in questione non è in grado di ovviare a turbative imprevedibili e improvvise, come accaduto in occasione dei fatti de quo – vedasi prosieguo-.
L'odierna esponente era preceduta dalla BMW 730 condotta da Per_1
(indicata
[...]
come veicolo D nei rilievi delle autorità), a sua volta preceduta dall'Alfa
RO IO,
Pag. 8 di 23 condotta dal dott. (indicata come veicolo C nei rilievi delle Parte_1
autorità). Quest'ultimo, proprio come testimonia il video frontale, contrariamente a quanto afferma l'attore, avanzava ad elevata velocità e, non avvedendosi per tempo che innanzi a lui si era verificato un blocco della circolazione provocato dall'Audi A4, condotta da , e Testimone_1
dall'Audi A3, condotta da (rispettivamente indicate come Persona_2
veicoli A e B nei rilievi delle autorità), urtava la seconda, innescando appunto un primo tamponamento.
Il conducente della BMW, che seguiva l'Alfa RO IO, poneva in essere una deviazione a destra evitando la collisione, ma veniva urtato, seppur non in modo violento, dalla della dott.ssa che, CP_10 CP_3
nonostante la brusca frenata, attesa l'imprevedibilità della turbativa, non riusciva ad arrestare il veicolo tempestivamente.
La (dopo l'urto con la BMW) trovava posizione di quiete dietro CP_10
all'Alfa RO, senza contatto.
A distanza di pochi secondi, sopraggiungeva, dietro la , la VW Golf, CP_10
condotta da (indicata come veicolo F nei rilievi delle Parte_2
autorità), seguita dalla VW PO condotta da;
Controparte_8
quest'ultima urtava violentemente il veicolo che lo precedeva (la VW Golf) innescando un ulteriore tamponamento, che coinvolgeva tutti i veicoli sopra indicati e già fermi…”
Si costituiva altresì la relativa assicurazione Controparte_1
, contestando l'an del sinistro e la relativa
[...]
Pag. 9 di 23 documentazione , priva di valenza probatoria, oltre alla quantificazione dei danni alla vettura.
aderiva alla ricostruzione offerta dalla propria assicurata in quanto CP_1
basata sulle riprese della web cam ( contrariamente al rapporto di incidente redatto dagli operanti intervenuti solo successivamente al sinistro) ribadendo nella sostanza che
“ odierno attore, alla guida della propria Alfa RO Controparte_12
IO aveva già tamponato (lui si violentemente) la coda di veicoli che lo precedeva, cagionando alla propria vettura gli ingenti danni al mezzo visibili nella documentazione fotografica.
Il successivo contatto da parte della vettura condotta dalla sig.ra CP_3
non solo fu occasionato proprio dalla turbativa creata dal primo tamponamento del sig. , ma fu anche di lieve entità, come si CP_12
vede chiaramente nelle riprese video.
Il tamponamento del sig. nei confronti della vettura/vetture che CP_12
lo precedevano fu dunque del tutto autonomo e così violento da cagionare i danni presenti nella parte anteriore;
i danni riportati nel sinistro dal sig.
sono dunque ascrivibili per la quasi totalità proprio a tale CP_12
violento primo urto, del quale la sig.ra non ha alcuna CP_3
responsabilità.
Solo con l'ulteriore urto cagionato dal mezzo Volkswagen PO la vettura condotta dalla sig.ra fu sospinta con più forza sulla vettura CP_3
, ma ancora una volta questo urto al massimo potè cagionare solo un Pt_3
piccolo danno al paraurti posteriore della ” Pt_4
Pag. 10 di 23 In ogni caso anche la documentazione offerta a prova del danno era insufficiente avendo del resto l'assicurazione già offerto la cifra di euro
2600,00 indicativamente corrispondente al danno subito dalla nella Pt_3
parte posteriore.
Si costituiva infine , chiedendo il rigetto delle Controparte_4
domande avversarie.
La stessa rilevava, con riferimento all'an, di aver già corrisposto la somma di € 13.050,00, alla luce della ricostruzione del sinistro operata dagli Agenti intervenuti.
Evidenziava in ogni caso il difetto di prova da parte dell'attore di aver assunto una condotta di guida prudente e idonea alle circostanze di tempo e di luogo o di aver rispettato le dovute distanze di sicurezza ( anche per gli effetti ex art 1227 c.c) e comunque il difetto di prova che i danni fossero dovuti in ragione della responsabilità esclusiva del proprio assistito sig. , CP_8
Nel corso del giudizio era acquisita documentazione ( la registrazione delle movimentazioni dell'auto attorea) e quindi la causa assunta in decisione
---ooo---
La domanda può essere accolta
2:I principi di diritto
E' noto quali siano i principi in materia di prova della colpa nella circolazione stradale ex art.2054 c.c., la cui presunzione di pari
Pag. 11 di 23 responsabilità è sussidiaria ed opera ove non sia possibile attribuire la responsabilità ad una sola parte,vale a dire:
-l'accertamento della violazione di regole codicistiche o di prudenza di una delle parti non dispensa il giudice dalla valutazione della condotta anche dell'altro conducente (Cass.N.6659/2013);
-nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento sulla velocità - anche alla luce del disposto dell'art.141 CdS in tutti i suoi commi
- va condotto in relazione allo stato dei luoghi, e basato anche solo su circostanze di fatto e sugli effetti provocati dall'urto, senza necessità di un preciso accertamento della velocità oggettiva e senza rilievo decisivo persino al rispetto dei limiti imposti dal codice della strada, mentre la prova liberatoria dalla presunzione di colpa non dev'essere fornita necessariamente in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, ma può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore esclusivo dell'evento dannoso non evitabile( Cass.N.20173/2004)
- infine l'art.2054 comma 1 c.c. prevede un obbligo di “prevenzione unilaterale” facendo carico al conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, intendendosi per tale non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì
l'avere osservato nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del CdS da valutarsi da giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 29.4.2006 n.10031)
Pag. 12 di 23 Tuttavia con riferimento ai tamponamenti a catena la giurisprudenza della
Cassazione ha individuato nella presunzione di corresponsabilità, differentemente che per gli altri casi , la regola principale.
Negli incidenti a catena, quando i veicoli coinvolti nel tamponamento sono più di due, è necessario distinguere due diverse situazioni per determinare le responsabilità del sinistro.
Nella situazione incidente a catena tra veicoli in movimento, si presume il concorso di colpa in egual misura fra i conducenti coinvolti per ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), per violazione delle disposizioni in materia di distanza di sicurezza, così come quanto stabilito dall'art.2054 del codice civile e ripetutamente confermato dalla Cassazione
( cfr da ultimo Cassazione n. 15923/2024)
Ogni veicolo coinvolto sarà quindi responsabile dei danni provocati al veicolo che lo precedeva, a meno che si dia adeguata prova liberatoria che dimostri di aver fatto di tutto per evitare il tamponamento dell'auto davanti e che questa ulteriore collisione non sia stata causata da una propria inosservanza della distanza di sicurezza, ma solamente dall'eccessiva velocità del veicolo che lo aveva precedentemente tamponato.
Resta ovviamente escluso da ogni responsabilità il primo veicolo della colonna, ossia colui che ha solo subito il tamponamento senza urtare a sua volta altri veicoli.
Differentemente negli incidente a catena con veicoli fermi si ritiene colui che ha causato il primo tamponamento, l'unico responsabile dell'incidente e di tutte le successive collisioni, in quanto causate esclusivamente dalla sua condotta di guida.
Pag. 13 di 23 Quanto all'ulteriore tema oggetto di contestazione , la liquidazione del danno, ed in relazione alla valenza probatoria delle fatture o dei preventivi di spesa, si richiama recente giurisprudenza la quale - precisando che la
“perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso -, ha chiarito che spetta al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro . E dunque
“… la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)…. Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni
Pag. 14 di 23 effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)….” ( Cass. ord.17760 del 26.6.2024).
3.Le emergenze probatorie
Risulta in primo luogo dal rapporto di incidente che
“…, gli utenti Testimone_1 Persona_2
e percorrevano l'autostrada Parte_1 Persona_1
A4 Brescia – Padova con direzione di marcia Milano – Venezia, impegnando la terza corsia di marcia.-
Giunti alla progressiva chilometrica 277+300 si avvedevano della presenza di un improvviso e forte rallentamento del flusso veicolare per cui rallentavano, adeguavano le rispettive velocità di marcia, incolonnandosi regolarmente l'una a tergo dell'altro.-
Sopraggiungeva poi lungo la terza corsia di marcia CP_3
la quale avvedutasi della turbativa in atto alla circolazione
[...]
unitamente all'azione frenante automatica posta in essere dal proprio veicolo frenava ulteriormente ma non moderando particolarmente la velocità non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione, ovvero l'arresto del mezzo entro gli spazi liberamente osservati.-
Nella circostanza finiva per raggiungere e tamponare il veicolo che lo precedeva ovvero l'autovettura condotta da Persona_1
regolarmente ferma ed accodata a tergo dei veicoli che lo precedevano, innescando così un primo tamponamento a catena che si rifletteva sino all'autovettura condotta dalla . – Tes_1
Pag. 15 di 23 L'urto di media – forte entità avveniva lungo la terza corsia suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore della e la parte posteriore dell'autovettura BMW, che a sua volta CP_10
collideva con la parte anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura
AR , la quale finiva a sua volta per collidere con la parte Pt_3
anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura AUDI A3, la quale infine collideva con la parte anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura AUDI A4.-
A seguito di queste prime collisioni tutti i veicoli assumevano stato di quiete, l'uno a tergo dell'altro, nell'ordine degli impatti descritti, in regolare assetto e direzione di marcia.-
A questo punto sopraggiungeva lungo la terza corsia l'autovettura condotta da il quale accortosi di quanto accaduto frenava Parte_2
fermandosi a tergo dell'autovettura .- CP_10
Sopraggiungeva poi lungo la terza corsia di marcia CP_8
, il quale avvedutosi tardivamente della turbativa in atto alla
[...]
circolazione pur frenando, non moderando particolarmente la velocità non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione, ovvero l'arresto del mezzo entro gli spazi liberamente osservati.-
Nella circostanza finiva per raggiungere e tamponare il veicolo che lo precedeva ovvero l'autovettura condotta da regolarmente Parte_2
ferma ed accodata a tergo dei veicoli che lo precedevano, innescando così un ulteriore tamponamento a catena che si rifletteva sui veicoli già incidentati.-
Pag. 16 di 23 L'urto di media – forte entità avveniva lungo la terza corsia suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore della VW POLO e la parte posteriore dell'autovettura che a Pt_5
sua volta collideva con la parte anteriore contro la parte posteriore dell'autovettura determinando poi i susseguenti urti a catena.- Pt_6
Nell'occorso, nessuno dei coinvolti riportavano lesioni e tutti i conducenti risultavano negativi all'assunzione di sostanze alcoliche.-
Per quanto sopra esposto, viene sanzionata per la Controparte_3
violazione dell'articolo 141/2°-11° del Codice della Strada con verbale nr.
UFF1006615 del 05/06/2021 e viene sanzionato Controparte_8
per la violazione
Emergerebbe poi dal dispositivo UNIBOX dell'Alfa IO secondo quanto evidenziato da in conclusionale che CP_1
“.. è risultato essere “regolarmente attivo e funzionante” e conferma quanto da sempre affermato sia dalla sig.ra che da ; CP_3 CP_1
giova precisare altresì che, come espressamente indicato in tale documentazione, il dispositivo UNIBOX, non registra gli urti (cd. crash) che si mantengano sotto la soglia di 1g (in pratica non registra gli urti privi di efficacia lesiva). Nel caso di specie detto dispositivo UNIBOX, confermando quanto già emerge dal video in atti, ha registrato un primo crash (urto) anteriore il giorno 4.6.2021 alle ore 17:26:07, che riguarda proprio il violento tamponamento da parte della (la vettura attorea) Pt_3
contro le vetture che la precedevano, avvenuto prima del sopraggiungere della vettura Tesla Model 3 tg. FY611WW; i danni anteriori alla vettura attorea erano già stati provocati dal precedente tamponamento.
Pag. 17 di 23 Il dispositivo UNIBOX ha poi registrato un secondo urto (definito Mini
Crash), questa volta posteriore, avvenuto alle ore 17:26:11 e corrispondente al tamponamento (ben visibile nel video della webcam
) della vettura Volkswagen PO che sospinge la Volkswagen Golf e CP_10
la vettura condotta dalla sig.ra con più forza sulla vettura CP_10 CP_3
(la quale nel video per l'effetto si sposta in avanti), ma ancora una Pt_3
volta questo urto (di certo non ascrivibile alla conducente della vettura assicurata da ) al massimo poté cagionare solo un piccolo CP_10 CP_1
danno al paraurti posteriore della del sig. Nessuna Pt_3 Parte_1
registrazione da parte di UNIBOX riguarda l'urto tra la e la CP_10 Pt_3
atteso che trattasi, come ha sempre affermato questa difesa e si vede nel video webcam prodotto, di contatto molto lieve al di sotto 1/g, soglia CP_10
minima di per attivare la registrazione del sinistro, privo di alcuna vis lesiva….”
Infine sono agli atti le registrazioni della web cam presente sulla CP_10
dalle quale ad avviso di chi scrive non può che trarsi riscontro alla dinamica ricostruita dagli operanti.
Sebbene sia pacifico che il rapporto di incidente vale come piena prova fino a querela di falso solo dei fatti cui i redigenti hanno direttamente assistito tuttavia le relative emergenze , in caso contrario, sono liberamente valutabili dal giudice unitamente alle ulteriori risultanze dell'istruttoria.
Ciò premesso si osserva allora quanto alla prova principe , e cioè i filmati della web cam. che dagli stessi non emerge affatto un precedente tamponamento dell'attore nei confronti dell'auto che lo precedeva, rispetto a quello posto in essere dalla Viceversa dalle immagini della CP_3
Pag. 18 di 23 telecamera anteriore è chiaramente evincibile che la , Pt_3
immediatamente prima dell'impatto con la era ferma, con luci CP_10
lampeggianti ed in una posizione regolare , accodata all'auto precedente.
Non emergono anomalie tali da far presumere un precedente tamponamento.
Inoltre proprio da tale circostanza è evincibile anche la precedente condotta regolare dell'attore , quanto alla velocità ed alla distanza di sicurezza , tali da aver consentito un pronto arresto in presenza del rallentamento e da escludere così a suo carico qualunque concorso anche ex art 1227 c.c.
La ricostruzione in tali termini – aderenti dunque a quanto ipotizzato dai verbalizzanti che hanno conseguentemente elevato contravvenzione – trova poi un ulteriore duplice riscontro.
Da un lato le registrazioni sulla danno conto – secondo quanto Pt_3
sopra osservato – di due impatti ( sebbene la circostanza non sia incontrovertibile atteso il dato discordante risultante dai due documenti prodotti) ma non ne risulta la collocazione del primo sulla parte anteriore della ( differentemente da quanto sostenuto dai convenuti). E per Pt_3
altro verso , ad ipotizzare un iniziale impatto dell'attore contro l'auto della le registrazioni dei crash avrebbero dovuto essere tre: è infatti Per_2
escluso – sulla base della visione del filmato della webcam che quello provocato dalla fosse di minima rilevanza ( ed in ogni caso dalle CP_3
rilevazioni sono visibili ance i “mini crash”, come da legenda del tracciato).
A ciò si aggiungano le dichiarazioni assunte in sede di rapporto , ed in particolare quella della la quale ha riferito di un solo Per_2
tamponamento.
Pag. 19 di 23 Dal quadro ricostruito nei termini sopra esposti emerge dunque la responsabilità - esclusiva - dei conducenti le due autovetture e VW CP_10
POLO per aver provocato due tamponamenti a catena, a distanza di pochissimi secondi tra loro:
- il primo, causato dalla conducente della TESLA targata FY611WW, che ha tamponato prima la BMW 730 e poi la;
Parte_7
il secondo, causato invece dal conducente della VOLKSWAGEN POLO targata EH056GE che tamponava la che la precedeva Pt_5
sospingendola contro la e, a catena, questa contro la CP_10 [...]
. Parte_7
E' escluso invece , differentemente da quanto sostenuto dai convenuti ( in particolare per il proprio assistito e conducente della Golf) che CP_4
l'attore abbia omesso cautele doverose od assunto comportamenti imprudenti.
La domanda dell'attore nei confronti dei convenuti- avendo in definitiva egli superato la presunzione di pari responsabilità di cui in premessa - può dunque accogliersi nell'an, dovendo poi nei rapporti interni tra gli stessi,- in difetto di ulteriori emergenze , ritenersi la responsabilità solidale e paritaria ex art 2055 c.c. .
Sotto tale profilo va dato atto infine che la col proprio CP_3
comportamento processuale, ha sostanzialmente abbandonato la domanda riconvenzionale ( non provvedendo alla sostituzione del difensore ed al deposito di ulteriori atti successivi alla rinuncia) che in ogni caso è rimasta priva di sostegno probatorio.
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4.Il danno e le spese legali
Alla luce dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati in merito può dirsi poi provato, nella misura richiesta, il danno subito dall'attore, corrispondente alla deminutio patrimoniale , indipendentemente dalla prova effettiva del pagamento.
Circa la quantificazione sussiste una generale corrispondenza delle voci indicate nel documento ai danni testimoniati dalle foto ed in ogni caso non
è contestato in giudizio l'intervento dell'assicurazione nella fase di valutazione del danno stesso e riparazione con relativo riconoscimento.
Tutto ciò comprova l'attendibilità della fattura per la relativa somma.
Le parti convenute vanno dunque condannate alla relativa refusione dedotto quanto già ricevuto.
E' inoltre dovuta la rivalutazione monetaria dall'evento dannoso trattandosi di debito di valore ma non gli interessi compensativi per cui difettano specifiche allegazioni e prove ( circa il reimpiego del denaro nelle more della decisione), e fatti salvi gli interessi legali dalla domanda
Quanto alle spese legali tutte le parti convenute vanno condannate alla relativa refusione in favore dell'attore , e si liquidano in dispositivo per quattro fasi ed in base a criteri medi sulla base del decisum , tenuto conto dell'aumento del 30 % per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali .
L'abbandono – rinuncia – alla riconvenzionale impone poi e in ogni caso, quanto alla posizione della convenuta , la liquidazione delle spese e sulla base della soccombenza virtuale la signora va dunque CP_3
condannata alla refusione in favore di nella egual misura. CP_4
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza
ACCERTA la responsabilità delle parti convenute per il sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte motiva
ACCERTA il danno subito dall'attore nella misura di euro 26.086,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva e conseguentemente
CONDANNA le parti convenute in via solidale tra loro al relativo pagamento dedotto quanto già ricevuto dal medesimo a titolo di acconti
RIGETTA o dichiara assorbita o rinunciata ogni altra domanda , anche riconvenzionale
CONDANNA i convenuti al pagamento delle spese legali in favore dell'attore pari ad euro 9.900,00 per compensi oltre accessori per legge
CONDANNA al pagamento delle spese in favore di Controparte_3
pari ad euro 6600,00 per compensi oltre accessori per legge CP_4
Monza 23.7.2025
IlGiudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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