Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agrippina Porcelli, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Sermoneta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.15 del 23 dicembre 2014 di demolizione di opere realizzate senza il titolo abilitativo edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AR LI FA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna l’ordinanza 23 dicembre 2014 n. 15, con la quale il Comune di Sermoneta ha ordinato la demolizione di opere abusive realizzate su terreno di proprietà del ricorrente.
2. Il ricorrente, già occupante abusivo di un terreno, sito in Sermoneta (LT), Via San Francesco, distinto in catasto al foglio 31 part. 176 è divenuto titolare del predetto terreno in seguito a determinazione del 2006 della Regione Lazio, che ha legittimato le occupazioni abusive di terreni del demanio collettivo, tra cui quello occupato dal ricorrente.
L’area su cui ricade il terreno in questione è regolata dai seguenti strumenti urbanistici:
-Variante al P.R.G. di Sermoneta, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4553 del 3 agosto 1983, in zona agricola "E2" Vincolata;
- Piano Territoriale Paesistico, ambito 10, categoria "A5;
- P.T.P.R. adottato con D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007: destinata a "Paesaggio naturale di continuità",
L’area è inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nel verbale di ispezione dei luoghi dei Carabinieri di Sermoneta datato 31 ottobre 2014, eseguito in ottemperanza a decreto di ispezione emesso nell’ambito di procedimento penale iscritto a carico del Sig. -OMISSIS- presso la Procura della Repubblica di Latina, è stato accertato che “ l’area su cui insiste il manufatto è stata oggetto di livellamento della naturale pendenza del terreno mediante la realizzazione di un muro di contenimento della lunghezza di mt.2,85 con altezza di mt 1,20 realizzato con mattoni forati sul lato sud, sul lato nord muro di mt totali 25 circa realizzato con struttura mista di c.a. e mattoni in cemento con altezza compresa tar m. 1,00 e mt 1,80. l’area oggetto del livellamento risulta di complessivi mt 200 circa sulla quale risulta realizzato manufatto principale di mq 51 circa (misure esterne), adibito ad abitazione che risulta ultimata ed abitata e che consta di cucina, soggiorno, una camera da letto ed un bagno. Tale manufatto è stato realizzato su zatterone di 20 cm lati lunghi di mt 8,15 e lati corti di m. 6,35 (misure esterne) pareti in muratura, copertura con struttura portante consistente in travi di ferro scatolate e lamiere coibentate, la struttura secondaria adibita a magazzino di mq 4,38 (misure esterne) lato lungo e m 2,58 lato corto, 1,70 ed altezza tra m 1,68 e m 1,85…”
Con il provvedimento impugnato il Comune di Sermoneta ha ordinato al ricorrente di provvedere alla demolizione a propria cura e spese entro il termine di 90 giorni dalla data della notifica, delle opere abusive di cui al verbale di ispezione sopra indicato ed al ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale avrebbe provveduto direttamente all’attuazione dell’ordinanza di demolizione, con successivo addebito agli intimati delle spese sostenute.
3. Nel ricorso il ricorrente lamenta: Difetto di motivazione e violazione di legge, ed in particolare dell’art. 3 della L. 241 /90, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti ed istruttoria carente . Secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento impugnato non sarebbe assistito da un’adeguata motivazione, anche tenuto conto del fatto che gli abusi ivi contestati sarebbero sanabili, né sarebbe stato eseguito un accertamento in contraddittorio con il ricorrente della corrispondenza dello stato dei luoghi alle risultanze del verbale ispettivo su cui si fonda l’ordinanza di demolizione. Inoltre, a dire del ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe carente degli elementi essenziali.
4. Il Comune di Sermoneta, nonostante ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nella sua complessità.
6.1 Per costante giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 21/03/2025, n. 2335) l’ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n. 1297).
Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, la P.A. per l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, non è tenuta a compiere ulteriori indagini in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico.
Nel caso di specie risulta soddisfatto l’obbligo di motivazione che, in subjecta materia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “è sufficientemente assolto, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto e rigidamente vincolato, con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione”. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023).
6.2 Altresì infondata è la censura del ricorrente secondo cui l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che gli abusi contestati nell’ordinanza di demolizione impugnata sarebbero suscettibili di sanatoria, per le seguenti ragioni: a) non risulta agli atti che il ricorrente abbia mai presentato istanza di sanatoria delle opere abusivamente realizzate per cui, in assenza di presentazione della relativa istanza, deve essere eseguita l’ordinanza di demolizione; b) l’intervento edilizio sopra specificato, realizzato in assenza di alcun titolo abilitativo ha determinato, per dimensioni e struttura, una alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata e rientra senz’altro tra gli interventi subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 comma Tued, essendo riconducibile ad intervento di nuova costruzione
La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di eventuali pertinenze, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico come archeologico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica.
Gli interventi realizzati, specie se valutati nella loro globalità, incidono in modo significativo sullo stato dei luoghi e, per dimensioni e consistenza, non sono riconducibili ad attività edilizia libera, senza contare, che, venendo in considerazione opere eseguite in area paesaggisticamente vincolata, si rivela già di per sé decisiva, nel senso di legittimare l’adozione dell’ordine di demolizione, la carenza di titolo paesaggistico. La giurisprudenza ha invero in più occasioni affermato il principio per cui “la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera” (così T.A.R. Lazio, II quater, 13 febbraio 2026 n. 2866; 12 maggio 2025, n. 9066; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2024, n. 4223).
Ciò premesso, va rammentato che l’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi edilizi realizzati sine titulo e non soltanto gli interventi realizzati senza permesso di costruire. (cfr. tra le altre, Cons. di Stato, Sezione sesta 9 maggio 2023 n. 4667; Tar Campania, Sezione sesta, 7 novembre 2023 n. 6073).
Orbene, la riscontrata alterazione dello stato dei luoghi determinata dalle opere sopra descritte realizzate sine titulo, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello paesaggistico è da considerarsi idonea a sorreggere l’ordinanza di demolizione impugnata. Le opere abusive contestate costituiscono, infatti, una rilevante alterazione del preesistente assetto territoriale realizzate in assenza di qualsivoglia preventivo titolo edilizio e paesaggistico.
Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra delineato e del pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è evidente la inconsistenza delle censure svolte dal ricorrente.
7. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Nulla sulle spese non essendosi il Comune di Sermoneta costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AR LI FA SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI FA SI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO