Articolo 23 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 22Articolo 24
Versione
20 settembre 1975
Art. 23.
L' articolo 140 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 140 - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. - La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975