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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1222/2022 riservata in decisione con termini all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 25.9.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
( ), n. in Vibo Valentia il 12.8.1975, con Parte_1 C.F._1 l' o Ricorrente
E
) n. a Soriano Calabro il Controparte_1 C.F._2 11.10.1987, con l'Avv. Marco Talarico, giusta procura in atti;
Resistente
Nonché PM – sede: intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.9.2022, premesso di aver contratto in Parte_1 data 9.8.2014 matrimonio con rito concordatario con la resistente, unione dalla quale nasceva l'unica figlia, (n. il 4.11.2015) chiedeva – per le ragioni indicate Per_1 nell'atto introduttivo - pronunciarsi la separazione dei coniugi, l'affido condiviso della bambina con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, la regolamentazione del diritto – dovere di visita del padre;
fissarsi il contributo di mantenimento in favore della figlia in € 200,00, oltre al concorso nelle spese
Pag. 1 di 4 straordinarie al 50%; dichiararsi l'obbligo della resistente a contribuire al pagamento di debiti e finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, all' affido condiviso della figlia con collocazione presso di sé; al calendario di visita paterno tuttavia chiedendo maggiore quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia in € 600,00 a cagione della patologie sofferte dalla minore (Sindrome di nonam, stenosipolmonare, laringospasmo severo con necessità di adrenalina e ossigeno) e il riconoscimento del contributo di mantenimento in suo favore pari ad € 300,00; oltre a rigettarsi la domanda di suddivisione e contribuzione nel pagamento dei finanziamenti contratti dal ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, emetteva ordinanza interinale con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno;
stabiliva il contributo di mantenimento a carico del padre in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria;
riconosceva il contributo di mantenimento in favore della moglie fissato in
€ 100,00; indi rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 27.6.2023, preliminarmente, veniva dichiarata l'improponibilità delle domande restitutorie – divisorie o inerenti a obblighi di fare interposte dalle parti;
indi la causa veniva rinviata per tentare un bonario componimento anch'esso fallito;
indi veniva dichiarata la tardività delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c - depositate dalle parti oltre il termine perentorio assegnato (ord. del 9.11.2023) con conseguente decadenza dall'attività istruttoria – e veniva incardinato dal ricorrente apposito sub procedimento esitato nella revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie (ord. 10.2.2024) Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc.
Le parti depositavano le memorie conclusionali.
Il PM concludeva in data 25.9.2024
1. In rito
Preliminarmente, va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande restitutorie, divisorie e implicanti obblighi di facere proposte dalle parti nel presente giudizio poiché esulano dalla materia relativa al giudizio di separazione attesa la specificità del rito.
Come è noto, l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus " tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni, divisioni di beni, restituzioni, risarcimenti essendo queste autonome e distinte dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 ) “L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito
Pag. 2 di 4 ordinario - salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale - e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33
o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (cfr. Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638 del
2004)”.
Nella specie, la connessione tra le domande a contenuto patrimoniale avanzate dalle parti e quella di separazione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione qualificata, conseguendone che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio.
Nel merito
2. Sulla domanda di separazione
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e, pertanto va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un insanabile contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, ciò integrando le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
L'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la prolungata e perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento della figlia minore.
Sul punto il Collegio ritiene di poter confermare integralmente l'OP del 26.11.2022 nonché il provvedimento reso all'esito del sub in data 12.2.2024, non essendo emersi motivi ostativi all'affido condiviso sul quale anche i genitori concordavano.
Quanto al contributo di mantenimento in favore della figlia, il Collegio ritiene di confermare, anche in parte qua, i provvedimenti già assunti.
Il dedotto stato di contrazione dell'orario lavorativo e di inoccupazione del ricorrente non incidono sull' an del contributo di mantenimento in favore della prole né, nel caso di specie, sul quantum già determinato in sede di OP e di definizione del sub procedimento, invero, “Il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551)”; lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo di mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione lecita onde garantire il sostentamento dei figli.
Così come l'eventuale percezione, da parte dei figli, di emolumenti previdenziali e/o assistenziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di frequenza, di accompagnamento, Assegno unico per i figli, ecc…) non incide sulla misura del mantenimento dovuto poiché “siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle
Pag. 3 di 4 parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento. (Cass. n. 12012/2019).
Tali benefici, in quanto finalizzati a far fronte allo stato di disabilità, invalidità o incapacità dei beneficiari, non sono diretti ad aumentare il reddito del percipiente, bensì a coprire le cure e prestazioni riabilitative di cui la minore, in questo caso, necessita, trattandosi di misure assistenziali pubbliche dirette a pareggiare, o quanto meno a diminuire, l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona affetta e per il familiare che se ne prende cura.
4. Assegno di mantenimento per la moglie.
In assenza di emergenze fattuali nuove attesa, anche in tal caso, la mancata produzione delle dichiarazioni reddituali sebbene richieste, il Collegio ritiene di confermare il provvedimento di modifica OP reso in data 12.2.2024 con cui è stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della resistente .
5) Sulle spese del giudizio
La natura del giudizio, l'adesione alla domande, la reciproca soccombenza e la pronuncia in rito depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio compreso il subprocedimento
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia, ai sensi dell'art 151 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e smg – ; Pt_1 CP_1 Parte_2
B) Conferma l'OP del 26.11.2022 quanto ai rapporti personali ed economici con la prole ancora minore e per l'effetto obbliga il ricorrente a corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento in favore della figlia in misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge e al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale e COA di VV;
C) rigetta la domanda di assegno di mantenimento a favore della resistente;
D) dichiara improponibili\rigetta nel resto E) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Arena (R A M : Anno 2014 Parte II Serie A Atto n. 4); F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arena (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile); G) compensa integralmente le spese di giudizio compro il subprocedimento
Cosi deciso nella CC telematica dell' 8.1.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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