TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 314/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 06/11/2025, alle ore 12:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. VECELLIO SALTO EDOARDO;
Parte_1
Per l'Avv. ACCIARDI GINA. È presente il legale rappresentante Controparte_1 CP_2
[...]
, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Si riporta a quanto argomentato nel ricorso e sull'assenza di variazioni orarie senza comunicazioni scritte. Fa presente che le modifiche sono concordate solo in forma orale senza forma scritta. Rappresenta dell'assenza di una determinazione scritta dell'orario, deciso settimanalmente. Reitera quanto esposto nel ricorso sulla violazione delle disposizioni a tutela della dipendente. Eccepisce di nuovo il difetto di forma e contenuto del contratto. Contesta l'accettazione tacita e ribadisce l'illegittimità delle clausole contenenti prestazione lavorativa a comando. Richiama giurisprudenza di merito favorevole alla sua tesi anche sulla sanzionabilità della condotta datoriale. Sulla liquidazione del danno, fa presente che è in re ipsa e rimessa alla valutazione del Giudice. Richiama giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Milano che conferma il 25%, che esibisce in udienza. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Fa presente che la lettera di assunzione di settembre del 2012 non sarebbe stata mai disconosciuta da controparte, in cui sarebbe riportato che la lavoratrice avrebbe lavorato per 4 ore giornaliere con l'orario determinato. Precisa che decidevano i giorni di riposo, in totale libertà. Ad aprile del 2014 sarebbe stato incrementato l'orario di lavoro, circa 30 minuti giornalieri. Dal settembre del 2018 diventerebbe di 1h in più giornalmente. Richiama che la lavoratrice sapesse l'orario di lavoro. Richiama la Cassazione sull'accordo delle modalità di svolgimento della prestazione con comportamenti univoci tenuti nel corso del tempo. Fa presente che non vi sarebbe pregiudizio nella autodeterminazione della vita familiare. Sulla quantificazione del danno fa presente che non sarebbe provato e non sarebbe in re ipsa. Rappresenta che il danno non esisterebbe.
Pag. 1 di 7 Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2025 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFA Parte_1 C.F._1 all'Avv. DOARDO ), presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ACCIARDI GINA e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROSSETTI PIER ANTONIO ( ) via Roma 20077 MELEGNANO, presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliat alce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “NEL MERITO 1. dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative della ricorrente di cui al rapporto di lavoro, nonché, occorrendo, di ogni altra clausola di flessibilità/elasticità eventualmente sottoscritta;
2. per l'effetto della declaratoria sub 1) dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in via equitativa, nella misura di € 8.957,46 ovvero in quella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia 3. per l'effetto della declaratoria di cui al punto 2 condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno nella misura di €. 8.957,46 o in quella diversa ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa - Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- sentenza esecutiva ex lege”.
Si è ritualmente costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Pag. 1 di 7 All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
La ricorrente, dipendente della resistente per il periodo dal 1.12.2012 al 30.07.2024 (decorrenza delle dimissioni volontarie), quale barista di livello 5° del C.C.N.L. “Turismo Pubblici Esercizi”, agisce nel presente giudizio per il risarcimento del danno da omessa preventiva conoscenza della collocazione temporale della prestazione lavorativa in un rapporto di lavoro part time di tipo verticale a orario ridotto.
I fatti di causa emergono dai documenti prodotti da entrambe le parti e non occorre riepilogarli.
A - Per quel che rileva, con riferimento alla compilazione della clausola del contratto di assunzione del
29.11.2012 sottoscritto dalla sola lavoratrice (doc. n. 4 res.), la resistente omette di esplicare che la questione della clausola n. 9 non è di riconduzione (non contestata) della calligrafia ivi apposta a Parte_2 ma di offerta di prova del fatto che - deceduto in data 30.07.2023, come affermato dalla Parte_2 società- avrebbe apposto quella collocazione oraria della prestazione lavorativa (“dal lun a dom 5 gg a settimana 4h con 2 gg di riposo (dalle h. 8,00 alle h 12,00)”) prima della sottoscrizione apposta dalla ricorrente, in modo da garantirle contezza dell'orario di lavoro contestualmente alla conclusione del contratto.
A prescindere dalla ammissibilità di una prova per testi sul punto (artt. 2721 e ss. c.c.), la vera questione, infatti, sarebbe stata di provare - con onere della prova a carico della società, trattandosi di eccezione - che la compilazione della clausola ad opera di fosse contestuale alla conclusione del contratto Parte_2
e dunque la collocazione oraria della prestazione fosse stata determinata a monte fin dal principio.
Ma non vi è offerta di provare tale circostanza.
In tal senso, il capitolo di prova n. 8 della memoria difensiva non può ammettersi in quanto irrilevante, ovvero non riguardante il caso di specie ma la prassi interna inerente qualsiasi rapporto di apprendistato part-time (“in caso di rapporto di lavoro di apprendistato part-time”) e una generica compilazione ad opera alternativa di o che non può certo riguardare il caso di specie. Medesima Pt_2 CP_2 considerazione per il capitolo n. 9 e per i restanti capitoli di prova della società, che riguardano circostanze non attinenti con il giudizio.
Si tratta ad ogni modo di una circostanza, non capitolata, che, anche ammettendola, sarebbe stata impossibile da provare, essendo incontestato che è defunto il diretto interessato redattore della clausola.
Resta il fatto assorbente, documentale, che comunque difetta una collocazione oraria della prestazione. In sede di trasformazione dell'orario da part time a full time a decorrere dal 1.05.2019, a mezzo lettera datata
29.04.2019, comunque la collocazione oraria della prestazione di lavoro rimane indeterminata e indeterminabile (v. il contenuto del doc. n. 4 ric., che omette qualsiasi predeterminazione a tale proposito).
B - ciò chiarito con riferimento alla lettera di assunzione, è noto che l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015
– applicabile ratione temporis e corrispondente all'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 61/2000- prevede: “nel contratto
Pag. 2 di 7 di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.
Ciò che rileva nel caso di specie è l'assenza di alcuna comunicazione e accordo entrambi preventivi della collocazione oraria della prestazione di lavoro tra le parti: la non predeterminazione e dunque la variazione dell'orario di lavoro in corso di rapporto hanno certamente determinato un disagio nella vita della ricorrente.
La stessa società (pagina 5 della memoria) ammette l'assenza di alcuna comunicazione formale preventiva relativa alla collocazione dell'orario di lavoro, affermando che le parti “in occasione delle variazioni di orario dal
50% al 60%, sebbene non ci sia stata alcuna comunicazione formale relativa alla collocazione dell'orario di lavoro, […] si accordavano in tal senso oralmente”, oppure (sempre pagina 5 della memoria): “seppur vero che l'incremento del lavoro predetto (dal 50 al 60% e poi al 62,5%) non sia stato per iscritto formalizzato dalle parti, occorre tuttavia precisare che le parti si erano accordate oralmente sul punto di comune accordo”.
Non condivisibile la tesi della resistente sull'esistenza di una prassi instaurata dal datore di lavoro “per facta concludentia” (citando quanto espresso da Cass. Civ. sent. n. 17419/2024): a ben vedere, la nozione di tale uso negoziale, è quella di una “reiterazione costante e generalizzata di un comportamento del datore di lavoro favorevole ai dipendenti”. Nel caso in esame, invece, si è al cospetto di un comportamento unilaterale di variazione dell'orario di lavoro che non è favorevole al dipendente.
È condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “con riferimento ai turni assegnati ai lavoratori part- time, le indicazioni di legge e di contratto possono ritenersi rispettate solo quando - in mancanza di clausole flessibili elastiche - nel contratto di lavoro part-time vengano indicati i turni in modo preciso e costante, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione, senza che sia possibile per il datore di lavoro di indicare i turni solo successivamente, in via periodica, al proprio dipendente part-time” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 29/04/2024, n.
11333), per poter ritenere che la ricorrente, in assenza di clausole elastiche, non conoscesse ab origine in quali giorni, nell'arco della settimana, avrebbe dovuto svolgere la prestazione di lavoro, per quante ore, quali giorni organizzare per adibire al riposo.
Come affermò in maniera condivisibile la Corte Costituzionale nella nota pronuncia n. 210 del 1992
“l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto” (v. Corte cost., Sent.,
11/05/1992, n. 210).
Il che significa che la ricorrente, che ha fornito deduzioni al riguardo (capitolo 9 pagina 2 del ricorso, pagine 12 e 14 del ricorso), a fronte della variabilità oraria della prestazione, ha subito un pregiudizio alla propria programmazione del tempo lavoro e del tempo libero, con ostacolo alla necessità di gestione delle eventuali attività di lavoro ulteriore e degli incombenti della vita quotidiana.
Pag. 3 di 7 Deve al riguardo evidenziarsi che la tutela prevista dall'art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, è di natura sanzionatoria e perciò prescinde dalla prova del danno procurato, derivando dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 04/05/2015, n. 88821, v. conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/04/2021, n. 9229).
Riguardo, poi, alla liquidazione in via equitativa, è sufficiente osservare che, anche nella vigenza dell'art. 10 del D.lgs. n. 81/15, il giudice può ricorrere a tale modalità di liquidazione ex artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., che a maggior ragione si impone nel caso di danno in re ipsa (così Corte di Appello di Milano n. 403/20)(si veda, parte motiva di Corte d'Appello di Milano, sentenza del 19.01.2023, r.g. n. 1015/2022).
Riguardo poi al quantum, considerata la durata dell'inadempimento (12 anni) e l'assenza di una programmazione dei turni di lavoro – contrariamente a quanto prospettato dalla società-, la liquidazione equitativa del risarcimento del danno nella misura del 25% della retribuzione mensile non appare eccessiva, pur tenendosi conto della mancanza di specifiche allegazioni in punto di danni.
L'importo risarcitorio merita di essere rideterminato per essere compiutamente decorsa la prescrizione decennale in assenza di un valido atto interruttivo. Infatti, non può attribuirsi alcuna valenza di atto di costituzione in mora, con effetto interruttivo, al ricorso per decreto ingiuntivo dell'ottobre del 2024, depositato dalla ricorrente, riguardando differenti crediti di altra natura (retributiva, TFR) azionati dalla stessa nei confronti dell'odierno resistente (doc. n. 6 ric.).
Il primo valido atto interruttivo della prescrizione risulta la diffida notificata in data 17.03.2025 (doc. n. 7 ric.), con conseguente prescrizione del credito anteriore, a ritroso, rispetto al marzo 2015.
La ricorrente ha rideterminato, sia a verbale di udienza, sia depositando nuovi conteggi, l'importo risarcitorio preteso per l'illegittima collocazione oraria della prestazione, considerando la eccepita prescrizione.
C)Accertato che non sussiste una clausola di collocazione temporale della prestazione di lavoro contestuale alla conclusione del contratto, la resistente deve essere condannata al risarcimento del danno, commisurato a € 8.097,19 in favore della ricorrente (come da conteggio depositato dalla stessa in data 25.09.2025, dietro autorizzazione del Giudice), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la assenza di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit., essendo il giudizio di carattere documentale, vertendosi su questione di diritto di agevole soluzione, non essendo l'attività, dipanatasi per due udienze, tale da giustificare tale liquidazione). Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. RAFFA e dell'avv. VECELLIO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, l'illegittimità del contratto di lavoro nella parte in cui non prevede una clausola di puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa;
2) condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 l'importo rideterminato di € 8.097,19, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che così statuisce: “la norma speciale denunciata è chiara nel sanzionare (coerentemente con la rubrica titolata
“Sanzioni”), nel lavoro a tempo determinato, la mancata indicazione dell'orario […] non unilateralmente variabile dal datore di lavoro in violazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 3, commi 7 e 9 con il diritto del lavoratore “in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa”. E pertanto senza necessità di allegazione né di prova dell'esistenza di un danno, consistente nell'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione datoriale, non consentita, delle modalità temporali di svolgimento della prestazione. È noto che l'applicazione di una sanzione, in ragione del riscontrato accertamento di una fattispecie concreta corrispondente al modello astratto, prescinda dalla mancata prova del danno procurato, a differenza di un addebito a titolo risarcitorio (Cass. 30 giugno 2006, n. 15131, con specifico riferimento a soprattasse, in materia tributaria)”.
Pag. 4 di 7
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 06/11/2025, alle ore 12:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. VECELLIO SALTO EDOARDO;
Parte_1
Per l'Avv. ACCIARDI GINA. È presente il legale rappresentante Controparte_1 CP_2
[...]
, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Si riporta a quanto argomentato nel ricorso e sull'assenza di variazioni orarie senza comunicazioni scritte. Fa presente che le modifiche sono concordate solo in forma orale senza forma scritta. Rappresenta dell'assenza di una determinazione scritta dell'orario, deciso settimanalmente. Reitera quanto esposto nel ricorso sulla violazione delle disposizioni a tutela della dipendente. Eccepisce di nuovo il difetto di forma e contenuto del contratto. Contesta l'accettazione tacita e ribadisce l'illegittimità delle clausole contenenti prestazione lavorativa a comando. Richiama giurisprudenza di merito favorevole alla sua tesi anche sulla sanzionabilità della condotta datoriale. Sulla liquidazione del danno, fa presente che è in re ipsa e rimessa alla valutazione del Giudice. Richiama giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Milano che conferma il 25%, che esibisce in udienza. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Fa presente che la lettera di assunzione di settembre del 2012 non sarebbe stata mai disconosciuta da controparte, in cui sarebbe riportato che la lavoratrice avrebbe lavorato per 4 ore giornaliere con l'orario determinato. Precisa che decidevano i giorni di riposo, in totale libertà. Ad aprile del 2014 sarebbe stato incrementato l'orario di lavoro, circa 30 minuti giornalieri. Dal settembre del 2018 diventerebbe di 1h in più giornalmente. Richiama che la lavoratrice sapesse l'orario di lavoro. Richiama la Cassazione sull'accordo delle modalità di svolgimento della prestazione con comportamenti univoci tenuti nel corso del tempo. Fa presente che non vi sarebbe pregiudizio nella autodeterminazione della vita familiare. Sulla quantificazione del danno fa presente che non sarebbe provato e non sarebbe in re ipsa. Rappresenta che il danno non esisterebbe.
Pag. 1 di 7 Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2025 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFA Parte_1 C.F._1 all'Avv. DOARDO ), presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ACCIARDI GINA e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROSSETTI PIER ANTONIO ( ) via Roma 20077 MELEGNANO, presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliat alce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “NEL MERITO 1. dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative della ricorrente di cui al rapporto di lavoro, nonché, occorrendo, di ogni altra clausola di flessibilità/elasticità eventualmente sottoscritta;
2. per l'effetto della declaratoria sub 1) dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in via equitativa, nella misura di € 8.957,46 ovvero in quella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia 3. per l'effetto della declaratoria di cui al punto 2 condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno nella misura di €. 8.957,46 o in quella diversa ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa - Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- sentenza esecutiva ex lege”.
Si è ritualmente costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Pag. 1 di 7 All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
La ricorrente, dipendente della resistente per il periodo dal 1.12.2012 al 30.07.2024 (decorrenza delle dimissioni volontarie), quale barista di livello 5° del C.C.N.L. “Turismo Pubblici Esercizi”, agisce nel presente giudizio per il risarcimento del danno da omessa preventiva conoscenza della collocazione temporale della prestazione lavorativa in un rapporto di lavoro part time di tipo verticale a orario ridotto.
I fatti di causa emergono dai documenti prodotti da entrambe le parti e non occorre riepilogarli.
A - Per quel che rileva, con riferimento alla compilazione della clausola del contratto di assunzione del
29.11.2012 sottoscritto dalla sola lavoratrice (doc. n. 4 res.), la resistente omette di esplicare che la questione della clausola n. 9 non è di riconduzione (non contestata) della calligrafia ivi apposta a Parte_2 ma di offerta di prova del fatto che - deceduto in data 30.07.2023, come affermato dalla Parte_2 società- avrebbe apposto quella collocazione oraria della prestazione lavorativa (“dal lun a dom 5 gg a settimana 4h con 2 gg di riposo (dalle h. 8,00 alle h 12,00)”) prima della sottoscrizione apposta dalla ricorrente, in modo da garantirle contezza dell'orario di lavoro contestualmente alla conclusione del contratto.
A prescindere dalla ammissibilità di una prova per testi sul punto (artt. 2721 e ss. c.c.), la vera questione, infatti, sarebbe stata di provare - con onere della prova a carico della società, trattandosi di eccezione - che la compilazione della clausola ad opera di fosse contestuale alla conclusione del contratto Parte_2
e dunque la collocazione oraria della prestazione fosse stata determinata a monte fin dal principio.
Ma non vi è offerta di provare tale circostanza.
In tal senso, il capitolo di prova n. 8 della memoria difensiva non può ammettersi in quanto irrilevante, ovvero non riguardante il caso di specie ma la prassi interna inerente qualsiasi rapporto di apprendistato part-time (“in caso di rapporto di lavoro di apprendistato part-time”) e una generica compilazione ad opera alternativa di o che non può certo riguardare il caso di specie. Medesima Pt_2 CP_2 considerazione per il capitolo n. 9 e per i restanti capitoli di prova della società, che riguardano circostanze non attinenti con il giudizio.
Si tratta ad ogni modo di una circostanza, non capitolata, che, anche ammettendola, sarebbe stata impossibile da provare, essendo incontestato che è defunto il diretto interessato redattore della clausola.
Resta il fatto assorbente, documentale, che comunque difetta una collocazione oraria della prestazione. In sede di trasformazione dell'orario da part time a full time a decorrere dal 1.05.2019, a mezzo lettera datata
29.04.2019, comunque la collocazione oraria della prestazione di lavoro rimane indeterminata e indeterminabile (v. il contenuto del doc. n. 4 ric., che omette qualsiasi predeterminazione a tale proposito).
B - ciò chiarito con riferimento alla lettera di assunzione, è noto che l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015
– applicabile ratione temporis e corrispondente all'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 61/2000- prevede: “nel contratto
Pag. 2 di 7 di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.
Ciò che rileva nel caso di specie è l'assenza di alcuna comunicazione e accordo entrambi preventivi della collocazione oraria della prestazione di lavoro tra le parti: la non predeterminazione e dunque la variazione dell'orario di lavoro in corso di rapporto hanno certamente determinato un disagio nella vita della ricorrente.
La stessa società (pagina 5 della memoria) ammette l'assenza di alcuna comunicazione formale preventiva relativa alla collocazione dell'orario di lavoro, affermando che le parti “in occasione delle variazioni di orario dal
50% al 60%, sebbene non ci sia stata alcuna comunicazione formale relativa alla collocazione dell'orario di lavoro, […] si accordavano in tal senso oralmente”, oppure (sempre pagina 5 della memoria): “seppur vero che l'incremento del lavoro predetto (dal 50 al 60% e poi al 62,5%) non sia stato per iscritto formalizzato dalle parti, occorre tuttavia precisare che le parti si erano accordate oralmente sul punto di comune accordo”.
Non condivisibile la tesi della resistente sull'esistenza di una prassi instaurata dal datore di lavoro “per facta concludentia” (citando quanto espresso da Cass. Civ. sent. n. 17419/2024): a ben vedere, la nozione di tale uso negoziale, è quella di una “reiterazione costante e generalizzata di un comportamento del datore di lavoro favorevole ai dipendenti”. Nel caso in esame, invece, si è al cospetto di un comportamento unilaterale di variazione dell'orario di lavoro che non è favorevole al dipendente.
È condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “con riferimento ai turni assegnati ai lavoratori part- time, le indicazioni di legge e di contratto possono ritenersi rispettate solo quando - in mancanza di clausole flessibili elastiche - nel contratto di lavoro part-time vengano indicati i turni in modo preciso e costante, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione, senza che sia possibile per il datore di lavoro di indicare i turni solo successivamente, in via periodica, al proprio dipendente part-time” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 29/04/2024, n.
11333), per poter ritenere che la ricorrente, in assenza di clausole elastiche, non conoscesse ab origine in quali giorni, nell'arco della settimana, avrebbe dovuto svolgere la prestazione di lavoro, per quante ore, quali giorni organizzare per adibire al riposo.
Come affermò in maniera condivisibile la Corte Costituzionale nella nota pronuncia n. 210 del 1992
“l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto” (v. Corte cost., Sent.,
11/05/1992, n. 210).
Il che significa che la ricorrente, che ha fornito deduzioni al riguardo (capitolo 9 pagina 2 del ricorso, pagine 12 e 14 del ricorso), a fronte della variabilità oraria della prestazione, ha subito un pregiudizio alla propria programmazione del tempo lavoro e del tempo libero, con ostacolo alla necessità di gestione delle eventuali attività di lavoro ulteriore e degli incombenti della vita quotidiana.
Pag. 3 di 7 Deve al riguardo evidenziarsi che la tutela prevista dall'art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, è di natura sanzionatoria e perciò prescinde dalla prova del danno procurato, derivando dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 04/05/2015, n. 88821, v. conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/04/2021, n. 9229).
Riguardo, poi, alla liquidazione in via equitativa, è sufficiente osservare che, anche nella vigenza dell'art. 10 del D.lgs. n. 81/15, il giudice può ricorrere a tale modalità di liquidazione ex artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., che a maggior ragione si impone nel caso di danno in re ipsa (così Corte di Appello di Milano n. 403/20)(si veda, parte motiva di Corte d'Appello di Milano, sentenza del 19.01.2023, r.g. n. 1015/2022).
Riguardo poi al quantum, considerata la durata dell'inadempimento (12 anni) e l'assenza di una programmazione dei turni di lavoro – contrariamente a quanto prospettato dalla società-, la liquidazione equitativa del risarcimento del danno nella misura del 25% della retribuzione mensile non appare eccessiva, pur tenendosi conto della mancanza di specifiche allegazioni in punto di danni.
L'importo risarcitorio merita di essere rideterminato per essere compiutamente decorsa la prescrizione decennale in assenza di un valido atto interruttivo. Infatti, non può attribuirsi alcuna valenza di atto di costituzione in mora, con effetto interruttivo, al ricorso per decreto ingiuntivo dell'ottobre del 2024, depositato dalla ricorrente, riguardando differenti crediti di altra natura (retributiva, TFR) azionati dalla stessa nei confronti dell'odierno resistente (doc. n. 6 ric.).
Il primo valido atto interruttivo della prescrizione risulta la diffida notificata in data 17.03.2025 (doc. n. 7 ric.), con conseguente prescrizione del credito anteriore, a ritroso, rispetto al marzo 2015.
La ricorrente ha rideterminato, sia a verbale di udienza, sia depositando nuovi conteggi, l'importo risarcitorio preteso per l'illegittima collocazione oraria della prestazione, considerando la eccepita prescrizione.
C)Accertato che non sussiste una clausola di collocazione temporale della prestazione di lavoro contestuale alla conclusione del contratto, la resistente deve essere condannata al risarcimento del danno, commisurato a € 8.097,19 in favore della ricorrente (come da conteggio depositato dalla stessa in data 25.09.2025, dietro autorizzazione del Giudice), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la assenza di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit., essendo il giudizio di carattere documentale, vertendosi su questione di diritto di agevole soluzione, non essendo l'attività, dipanatasi per due udienze, tale da giustificare tale liquidazione). Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. RAFFA e dell'avv. VECELLIO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, l'illegittimità del contratto di lavoro nella parte in cui non prevede una clausola di puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa;
2) condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 l'importo rideterminato di € 8.097,19, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che così statuisce: “la norma speciale denunciata è chiara nel sanzionare (coerentemente con la rubrica titolata
“Sanzioni”), nel lavoro a tempo determinato, la mancata indicazione dell'orario […] non unilateralmente variabile dal datore di lavoro in violazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 3, commi 7 e 9 con il diritto del lavoratore “in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa”. E pertanto senza necessità di allegazione né di prova dell'esistenza di un danno, consistente nell'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione datoriale, non consentita, delle modalità temporali di svolgimento della prestazione. È noto che l'applicazione di una sanzione, in ragione del riscontrato accertamento di una fattispecie concreta corrispondente al modello astratto, prescinda dalla mancata prova del danno procurato, a differenza di un addebito a titolo risarcitorio (Cass. 30 giugno 2006, n. 15131, con specifico riferimento a soprattasse, in materia tributaria)”.
Pag. 4 di 7