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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6851/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti MANNINO STEFANIA e SCALIA GIOVANNI BATTISTA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti CERNIGLIARO DELIA e RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 10/06/2025, per la quale si dà atto che parte resistente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/05/2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6851/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti MANNINO STEFANIA e SCALIA GIOVANNI BATTISTA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti CERNIGLIARO DELIA e RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 10/06/2025, per la quale si dà atto che parte resistente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/05/2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno