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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2959/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2959/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. MARTINO TERESA EMILIA, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GOBBI STEFANO, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento di (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dalla Curatrice Speciale Avv. PASOTTI GRAZIA, con domicilio eletto come da procura in atti
CURATORE SPECIALE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI All'udienza del 06.05.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, di seguito riportate.
Parte ricorrente:
“Parte ricorrente insiste per l'emissione di sentenza parziale di separazione, riportandosi alle conclusioni già formulate e agli atti depositati, con fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio”.
Parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così pronunciare, contraris rejectis:
➢ pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza addebito alcuno;
➢ rigettarsi la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale del sig. ; CP_1
➢ disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tra i genitori, Controparte_2
con collocamento presso l'abitazione materna e con esercizio del diritto di vista paterno libero e senza vincoli, secondo modalità e tempi che il Giudicante riterrà più opportuni e, solo in subordine, secondo modalità che saranno concordate/determinate dai Servizi Sociali di riferimento;
➢ disporre che il padre, attesa la sua attuale situazione economica, in atti rappresentata, versi alla madre la somma non maggiore di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo, a titolo di contributo al mantenimento e spese straordinarie per il minore;
CP_2
➢ dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, secondo le indicazioni già fornite in atti”.
Curatore Speciale:
“Il Curatore Speciale del minore chiede che la causa venga assegnata in decisione limitatamente allo status e venga rimessa in istruttoria per la deliberazione in merito all'affidamento del minore e in relazione alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in data 20.12.1997 in RO IA MG (Brasile). L'atto di matrimonio veniva successivamente regolarmente trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Baranzate (MI), Atto N. 40, parte II, Serie C, Anno 2006.
I coniugi stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago (MI), Via San Sebastiano
n. 136, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo.
Dall'unione nascevano i figli (il 12.09.1998), (il 27.11.2000), Persona_1 Persona_2
(il 14.02.2002) e (il 03.06.2010). Persona_3 CP_2
Pag. 2 di 4 Con ricorso depositato in data 05.07.2023 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì di addebitare la separazione al resistente, dichiarare la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale (o, in CP_1 subordine, disporre l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre), assegnare a sé la casa coniugale, disporre che l'Assegno Unico spettante per la prole venisse percepito integralmente dalla madre e porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un importo mensile, annualmente rivalutabile, non inferiore ad € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 06.10.2023 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio, formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre nella casa CP_2
coniugale da assegnarsi alla medesima, disporre un “esercizio del diritto di visita paterno libero e senza vincoli” o in subordine, secondo le modalità determinate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, e di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un importo mensile non superiore ad € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di CP_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
In data 16.01.2024 veniva nominato l'Avv. Pasotti Grazia quale curatore speciale del figlio minorenne delle parti.
In data 05.03.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio per la pronuncia sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande formulate delle parti e per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
Pag. 3 di 4 1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1
, coniugatisi in RO IA MG (Brasile) in data Controparte_1
20.12.1997 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Baranzate al n. 40, parte II, Serie C, Anno 2006);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 22.10.2025, ore
10.30.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
07.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2959/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. MARTINO TERESA EMILIA, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GOBBI STEFANO, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento di (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dalla Curatrice Speciale Avv. PASOTTI GRAZIA, con domicilio eletto come da procura in atti
CURATORE SPECIALE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI All'udienza del 06.05.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, di seguito riportate.
Parte ricorrente:
“Parte ricorrente insiste per l'emissione di sentenza parziale di separazione, riportandosi alle conclusioni già formulate e agli atti depositati, con fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio”.
Parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così pronunciare, contraris rejectis:
➢ pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza addebito alcuno;
➢ rigettarsi la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale del sig. ; CP_1
➢ disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tra i genitori, Controparte_2
con collocamento presso l'abitazione materna e con esercizio del diritto di vista paterno libero e senza vincoli, secondo modalità e tempi che il Giudicante riterrà più opportuni e, solo in subordine, secondo modalità che saranno concordate/determinate dai Servizi Sociali di riferimento;
➢ disporre che il padre, attesa la sua attuale situazione economica, in atti rappresentata, versi alla madre la somma non maggiore di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo, a titolo di contributo al mantenimento e spese straordinarie per il minore;
CP_2
➢ dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, secondo le indicazioni già fornite in atti”.
Curatore Speciale:
“Il Curatore Speciale del minore chiede che la causa venga assegnata in decisione limitatamente allo status e venga rimessa in istruttoria per la deliberazione in merito all'affidamento del minore e in relazione alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in data 20.12.1997 in RO IA MG (Brasile). L'atto di matrimonio veniva successivamente regolarmente trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Baranzate (MI), Atto N. 40, parte II, Serie C, Anno 2006.
I coniugi stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago (MI), Via San Sebastiano
n. 136, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo.
Dall'unione nascevano i figli (il 12.09.1998), (il 27.11.2000), Persona_1 Persona_2
(il 14.02.2002) e (il 03.06.2010). Persona_3 CP_2
Pag. 2 di 4 Con ricorso depositato in data 05.07.2023 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì di addebitare la separazione al resistente, dichiarare la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale (o, in CP_1 subordine, disporre l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre), assegnare a sé la casa coniugale, disporre che l'Assegno Unico spettante per la prole venisse percepito integralmente dalla madre e porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un importo mensile, annualmente rivalutabile, non inferiore ad € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 06.10.2023 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio, formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre nella casa CP_2
coniugale da assegnarsi alla medesima, disporre un “esercizio del diritto di visita paterno libero e senza vincoli” o in subordine, secondo le modalità determinate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, e di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un importo mensile non superiore ad € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di CP_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
In data 16.01.2024 veniva nominato l'Avv. Pasotti Grazia quale curatore speciale del figlio minorenne delle parti.
In data 05.03.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio per la pronuncia sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande formulate delle parti e per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
Pag. 3 di 4 1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1
, coniugatisi in RO IA MG (Brasile) in data Controparte_1
20.12.1997 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Baranzate al n. 40, parte II, Serie C, Anno 2006);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 22.10.2025, ore
10.30.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
07.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4