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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6028/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via. Vicinale S. Maria del Pianto, torre tre, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Bagnuolo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito di euro 7.089,72 notificatole dall' in data 10.07.2023 e CP_2 condannare l' all'annullamento del provvedimento ed alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto in data 10/07/23 comunicazione di riliquidazione della prestazione di invalidità civile in godimento, con la quale le è stata chiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito;
b) Che nulla è specificato nella comunicazione ricevuta e che in ogni caso le somme non sono ripetibili;
c) Di aver percepito in buona fede le somme di cui si chiede la ripetizione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre parte resistente non ha depositato note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente. La Corte di
Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n.
1228).
Rispetto a tale aspetto, tuttavia, deve osservarsi che nella comunicazione ricevuta dalla ricorrente e dai documenti prodotti in giudizio non si evince in alcun modo l'origine dell'indebito richiesto in restituzione dall'ente previdenziale.
Solo nella propria costituzione in giudizio – in larga parte non conferente rispetto all'oggetto del ricorso – l'ente previdenziale ha dedotto che l'indebito deriva dall'esito della visita di revisione definita in data 15/11/2022.
Già solo per le ragioni indicate la richiesta di restituzione dell'indebito risulta illegittima, non avendo consentito alla parte di comprendere le motivazioni della richiesta e quindi di esercitare il proprio diritto di difesa.
Anche volendo analizzare il merito della richiesta, peraltro, la stessa appare illegittima.
Parte ricorrente non ha fornito allegazioni relative all'insussistenza dell'indebito anche in seguito alla costituzione dell'ente previdenziale, da cui sono evincibili le ragioni della richiesta, con la conseguenza che la prestazione deve ritenersi indebita in applicazione del principio di non contestazione.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa fosse ripetibile dall'ente previdenziale. La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Deve quindi in prima battuta chiarirsi che nella materia assistenziale vige un principio generale e di natura eccentrica rispetto alla disciplina normalmente dettata dal legislatore in tema di indebito: nemmeno applicabile, poi, è la disciplina speciale dettata dal legislatore in relazione alla sola ipotesi dell'indebito previdenziale pensionistico.
Ne deriva che in materia di indebito assistenziale da un lato la prescrizione è quella ordinaria decennale e dall'altro lato la ripetibilità è possibile solo a seguito della comunicazione di un formale provvedimento amministrativo.
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_1
l'ipotesi in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
In tale ipotesi, infatti, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4668 del
22.02.2021 secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha CP_2 provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la CP_2 buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Tale orientamento è condiviso da questo giudice poiché la stessa ratio dell'indebito assistenziale, in relazione al quale è prevista l'irripetibilità delle prestazioni erogate antecedentemente alla comunicazione di un formale provvedimento amministrativo, è proprio quella di tutelare l'affidamento ingeneratosi nella parte, specialmente in una materia in cui gli interessi in gioco hanno un rilievo costituzionalmente garantito.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario di revisione in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
Venendo quindi ad applicare i principi appena richiamati all'ipotesi oggetto del presente giudizio, parte resistente non ha provato di aver provveduto alla comunicazione del verbale di revisione alla ricorrente, e conseguente non si può ritenere che la stessa fosse venuta a conoscenza dell'esito dell'accertamento, e conseguentemente della non spettanza della prestazione che l' CP_2 ha continuato ad erogarle.
Ne deriva che deve ritenersi sussistente un affidamento legittimo della parte che, pur consapevole di essere stata sottoposta a visita di revisione, vedeva corrispondersi le somme correlate alla prestazione in godimento: a ciò deve aggiungersi che, come noto, a seguito di una revisione negativa l' ha il potere di sospendere l'erogazione della prestazione, con la CP_2 conseguenza che l'affidamento sviluppato in relazione all'esito positivo della visita di revisione, formatosi in forza della permanenza dell'erogazione della prestazione, deve ritenersi legittimo e quindi tutelabile. Pertanto, devono essere dichiarate irripetibili le somme percepite e l' deve essere CP_2 condannato a restituire quanto eventualmente ripetuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte dall' di cui alla CP_2 comunicazione del 10/07/2023 ed ammontanti ad euro 7.089,72 e condanna l' Controparte_1
alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
[...]
-condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, oltre CP_2 spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 24.11.2025 Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6028/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via. Vicinale S. Maria del Pianto, torre tre, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Bagnuolo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito di euro 7.089,72 notificatole dall' in data 10.07.2023 e CP_2 condannare l' all'annullamento del provvedimento ed alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto in data 10/07/23 comunicazione di riliquidazione della prestazione di invalidità civile in godimento, con la quale le è stata chiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito;
b) Che nulla è specificato nella comunicazione ricevuta e che in ogni caso le somme non sono ripetibili;
c) Di aver percepito in buona fede le somme di cui si chiede la ripetizione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre parte resistente non ha depositato note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente. La Corte di
Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n.
1228).
Rispetto a tale aspetto, tuttavia, deve osservarsi che nella comunicazione ricevuta dalla ricorrente e dai documenti prodotti in giudizio non si evince in alcun modo l'origine dell'indebito richiesto in restituzione dall'ente previdenziale.
Solo nella propria costituzione in giudizio – in larga parte non conferente rispetto all'oggetto del ricorso – l'ente previdenziale ha dedotto che l'indebito deriva dall'esito della visita di revisione definita in data 15/11/2022.
Già solo per le ragioni indicate la richiesta di restituzione dell'indebito risulta illegittima, non avendo consentito alla parte di comprendere le motivazioni della richiesta e quindi di esercitare il proprio diritto di difesa.
Anche volendo analizzare il merito della richiesta, peraltro, la stessa appare illegittima.
Parte ricorrente non ha fornito allegazioni relative all'insussistenza dell'indebito anche in seguito alla costituzione dell'ente previdenziale, da cui sono evincibili le ragioni della richiesta, con la conseguenza che la prestazione deve ritenersi indebita in applicazione del principio di non contestazione.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa fosse ripetibile dall'ente previdenziale. La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Deve quindi in prima battuta chiarirsi che nella materia assistenziale vige un principio generale e di natura eccentrica rispetto alla disciplina normalmente dettata dal legislatore in tema di indebito: nemmeno applicabile, poi, è la disciplina speciale dettata dal legislatore in relazione alla sola ipotesi dell'indebito previdenziale pensionistico.
Ne deriva che in materia di indebito assistenziale da un lato la prescrizione è quella ordinaria decennale e dall'altro lato la ripetibilità è possibile solo a seguito della comunicazione di un formale provvedimento amministrativo.
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_1
l'ipotesi in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
In tale ipotesi, infatti, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4668 del
22.02.2021 secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha CP_2 provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la CP_2 buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Tale orientamento è condiviso da questo giudice poiché la stessa ratio dell'indebito assistenziale, in relazione al quale è prevista l'irripetibilità delle prestazioni erogate antecedentemente alla comunicazione di un formale provvedimento amministrativo, è proprio quella di tutelare l'affidamento ingeneratosi nella parte, specialmente in una materia in cui gli interessi in gioco hanno un rilievo costituzionalmente garantito.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario di revisione in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
Venendo quindi ad applicare i principi appena richiamati all'ipotesi oggetto del presente giudizio, parte resistente non ha provato di aver provveduto alla comunicazione del verbale di revisione alla ricorrente, e conseguente non si può ritenere che la stessa fosse venuta a conoscenza dell'esito dell'accertamento, e conseguentemente della non spettanza della prestazione che l' CP_2 ha continuato ad erogarle.
Ne deriva che deve ritenersi sussistente un affidamento legittimo della parte che, pur consapevole di essere stata sottoposta a visita di revisione, vedeva corrispondersi le somme correlate alla prestazione in godimento: a ciò deve aggiungersi che, come noto, a seguito di una revisione negativa l' ha il potere di sospendere l'erogazione della prestazione, con la CP_2 conseguenza che l'affidamento sviluppato in relazione all'esito positivo della visita di revisione, formatosi in forza della permanenza dell'erogazione della prestazione, deve ritenersi legittimo e quindi tutelabile. Pertanto, devono essere dichiarate irripetibili le somme percepite e l' deve essere CP_2 condannato a restituire quanto eventualmente ripetuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte dall' di cui alla CP_2 comunicazione del 10/07/2023 ed ammontanti ad euro 7.089,72 e condanna l' Controparte_1
alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
[...]
-condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, oltre CP_2 spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 24.11.2025 Dott. Marco Cirillo