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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27901/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER GI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via
Cimarosa 9/A
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
RO AUTIERI, SA CC, , Controparte_2
NT MA, RM EL e NN LU, elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla, 6, presso l'avv. Mariarosaria
Autieri
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
ATTORE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così provvedere:
- Accertare e dichiarare l'errato operato del , nel procedimento Controparte_1 di accertamento della residenza del sig. ; Parte_1
- Accertare e dichiarare l'errato operato del funzionario , nel Controparte_3 procedimento di accertamento della residenza del sig. ; Parte_1
Accertare e dichiarare che il sig. risulti residente presso l'immobile sito Parte_1 in Milano alla Via Watt 11, come risulta dalla documentazione prodotta e dall'eventuale prova testimoniale che il Giudice vorrà autorizzare;
- E per l'effetto condannare, dato il grave e pregiudizievole danno arrecato al Sig.
, alla somma di €.11.000,00= a titolo di risarcimento del danno Parte_1 derivante dalla cancellazione della propria residenza
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge
- In via istruttoria,
– si richiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che è residente in [...]
2) Vero che il sig. risulta residente in [...] Parte_1
3) Vero che il sig. vive presso il suddetto immobile Parte_1
4) Vero che il sig. partecipa attivamente alla vita condominiale Parte_1
Si indicano quali testimoni i Sig.ri , , Testimone_1 Testimone_2
, , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 tutti residenti in [...]
– si chiede che il Giudice adito voglia ordinare l'esibizione della documentazione relativa al fascicolo istruito in ordine al procedimento azionato dal Comune di Milano per accertare la residenza del sig. (art. 210 e ss. c.p.c,) Parte_1
pagina 2 di 10 Con riserva di avanzare ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con termine per l'indicazione dei testi.”
CONVENUTO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate nei confronti del – ivi compresa la richiesta di condanna Controparte_1 del al risarcimento di danni –, perché inammissibili ed infondate Controparte_1 sotto ogni profilo. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
pagina 3 di 10
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio il , in persona del sindaco pro tempore, al fine di sentir Controparte_1
accertare e dichiarare l'errato operato del medesimo, nel procedimento di accertamento della residenza dell'attore e sentir conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento del danno derivato da tale condotta.
L'attore, in particolare, ha dedotto che:
- egli risulta abitare a Milano, in Via Giacomo Watt, 11, nell'immobile di cui è proprietario, dal lontano 2005;
- nel mese di settembre 2021, in occasione delle elezioni comunali/amministrative, apprendeva inaspettatamente dell'avvenuta sua cancellazione anagrafica per irreperibilità ad opera del;
Controparte_1
- da verifiche eseguite, in data 1.7.2015, il messo comunale incaricato si sarebbe recato presso l'indirizzo di residenza dell'attore, in Milano - Via Watt, 11, e avrebbe attestato che “la Sig.ra , ex coinquilina del Sig. , dichiara che lo Parte_2 Parte_1
stesso è trasferito per destinazione sconosciuta da circa 3 mesi dalla Via Watt n. 11”;
- in data 30.12.2016 sempre lo stesso messo comunale, , si sarebbe Controparte_3
recato presso la residenza del sig. e avrebbe attestato che “in Via Watt n. 11 gli Parte_1
inquilini da me interpellati dichiarano che è trasferito, ignorasi Parte_1
dove, da oltre un anno”;
- in data 29.4.2020 sempre lo stesso messo comunale si sarebbe recato presso l'indirizzo di Via Watt, 11, attestando che “il Sig. è sconosciuto agli inquilini da Parte_1
me interpellati”;
- tuttavia, la sig.ra non ha mai abitato con l'attore, che aveva intrecciato con Parte_2
la stessa una relazione sentimentale;
pagina 4 di 10 - il messo comunale non ha evidenziato né tantomeno elencato i nominativi degli inquilini cui si sarebbe rivolto per richiedere informazioni sull'attore;
- sia il portinaio, sig. , sia l'amministratore condominiale, Persona_1
sono a conoscenza che la residenza dell'attore non è stata mai modificata e che lo stesso risulta essere residente in [...], tuttavia il messo comunale non si è rivolto all'amministratore condominiale per avere informazioni;
- inoltre, molti condomini sono disposti a testimoniare confermando la circostanza che l'attore risiedeva in Via Watt, 11.
rileva inoltre che, a seguito dell'avvenuta scoperta, egli è stato Parte_1
costretto a ripresentare in data 13.10.2021 richiesta di iscrizione anagrafe presso l'indirizzo dove lo stesso ha sempre abitato, da solo, diversamente da quanto riferito dall'ex coniuge nel luglio 2015.
L'avvenuta cancellazione ha prodotto innumerevoli danni all' attore, il quale, tra le altre questioni, è decaduto dal beneficio del reddito di cittadinanza, ricevendo altresì - in data
19.1.2022 – formale richiesta da parte dell' di restituzione delle somme percepite a CP_4
titolo di RDC (domanda prot. RDC - 2021 - 3904651) per non aver risieduto in CP_4
Italia gli ultimi due anni in modo continuativo, circostanza non veritiera.
Per tale motivo, è stata inviata contestazione mediante pec al di Milano, ed è CP_1
stato informato altresì l'Ufficio . In data 27.5.2022 è stato anche presentato atto di CP_4
denuncia – querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
L'attore sostiene che il è direttamente responsabile dell'operato del messo CP_1
comunale e deve risarcire il danno dallo stesso subito, quantificato nella misura di €
11.000,00, pari al totale delle somme non percepite da settembre 2021 a giugno 2023.
2. Il si è costituito, contestando la pretesa di parte attrice. Controparte_1
In particolare, il convenuto ha riconosciuto che i competenti Uffici comunali hanno avviato la procedura di cancellazione per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.
223/89, a seguito di segnalazione scritta presentata allo sportello da una privata pagina 5 di 10 cittadina, con invio, all'indirizzo di residenza dell'attore, di raccomandata AR, informativa dell' avvio del procedimento di cancellazione dal registro della popolazione residente nel Comune di Milano.
Sono seguiti intervallati accertamenti svolti dal messo comunale al suddetto indirizzo, rispettivamente in data 1.7.2015, 30.12.2016 e 29.4.2020, che sortivano tutti esito negativo.
Riscontrata l'irreperibilità e considerato il lungo tempo intercorso dalla segnalazione del giugno 2015, in data 5.5.2020, l'Ufficiale d'Anagrafe chiudeva il procedimento e disponeva la cancellazione dall'anagrafe della popolazione per accertata irreperibilità di
. Parte_1
In diritto, il ha eccepito che, pur vertendosi in materia di anagrafe della CP_1
popolazione e, dunque, di esercizio di funzioni delegate dallo Stato al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi degli articoli 14 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL),
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato, non correttamente, al in persona del legale rappresentante pro tempore anziché al Controparte_1
Sindaco quale Ufficiale di Governo.
La procedura seguita dal risulta conforme al disposto dell'articolo 11 del DPR CP_1
n. 223/1989. La fattispecie in esame rientra certamente nell'ipotesi di cui alla lettera c):
“cancellazione anagrafica per irreperibilità”, fattispecie in cui la cancellazione si configura quale procedimento d'ufficio, che l'Ufficiale d'Anagrafe avvia a seguito di notizie sulla presunta irreperibilità di un cittadino o di un intero nucleo familiare, pervenutegli da qualsiasi fonte.
Infatti, l'attività relativa alla cancellazione del sig. dai registri anagrafici della Parte_1
cittadinanza italiana è stata avviata su segnalazione pervenuta ai competenti uffici da parte di una privata cittadina, la sig.ra la quale, in data Parte_3
29.6.2015, rendeva la seguente dichiarazione: “ , residente a [...]
in via Watt pagina 6 di 10 Giacomo,11 non” ha “più di fatto la dimora abituale al suddetto indirizzo”.
Ai fini della cancellazione per irreperibilità non è, comunque, sufficiente che il soggetto non risulti reperibile all'indirizzo di iscrizione anagrafica, ma è necessario che concorrano più condizioni:
- che l'irreperibilità sia costante e ininterrotta;
- che gli accertamenti che l'ufficiale di anagrafe è tenuto a compiere siano ripetuti e opportunamente intervallati;
- che la dimora della persona resasi irreperibile sia totalmente sconosciuta.
Ne consegue che, se la persona dovesse ricomparire nella fase istruttoria, il procedimento verrebbe archiviato, il che non si è verificato nel caso di specie.
L'accertamento svolto dal messo comunale e previsto dalla legge anagrafica non deve necessariamente aver luogo attraverso la verifica in forma diretta della assenza fisica dell'interessato/a presso l'abitazione indicata, ma può essere espletato anche tramite la raccolta di informazioni indirette ritenute sufficienti a formare il convincimento sull'abitualità o meno della dimora.
Al fine di verificare l'effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, l'Ufficiale
d'Anagrafe ha disposto accertamenti anagrafici ripetuti ed intervallati nel tempo, effettuati dai messi comunali utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'ISTAT.
È onere dell'interessato, anche in ossequio ai principi di leale collaborazione procedimentale, facilitare la propria reperibilità, diligenza non verificatasi nel caso in esame. Infatti, a seguito del primo accertamento del luglio 2015, presentava Parte_1
una dichiarazione di atto di notorietà ove asseriva, sotto la propria responsabilità, di essere residente in via Watt, richiedendo un nuovo accertamento, che dava tuttavia nuovamente esito negativo, così come il successivo, effettuato dal messo alla data del 29.4.2020.
La cancellazione anagrafica per irreperibilità può essere oggetto di riesame in autotutela pagina 7 di 10 da parte dell'Amministrazione a condizione che l'interessato fornisca prove documentali certe - non autocertificazioni o testimonianze di terzi - sulla residenza nel periodo contestato.
Nel caso di specie, sia in sede di riesame che in questa sede, l'attore ha sostenuto che vi sarebbero numerosi elementi di fatto idonei a provare che egli non avrebbe mai modificato la propria residenza. Tuttavia, non sono mai stati indicati i motivi per cui, in occasione dei plurimi accessi eseguiti dal messo comunale, lo stesso sia risultato trasferito in località ignota o sconosciuto all'indirizzo in esame.
L'operato dei delegati del Sindaco quale Ufficiale di Governo è quindi immune da censure.
Pertanto, risulta totalmente infondata qualsivoglia richiesta di risarcimento di danni.
In particolare, non c'è dolo o colpa nell'agire del il cui comportamento risulta CP_1
perfettamente conforme a diritto, e l'attore non ha assolto i propri oneri probatori.
Il conclude quindi chiedendo che la domanda di controparte venga respinta. CP_1
3. All'esito del rigetto delle istanze probatorie delle parti, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione e quindi, mutato il giudicante, trattenuta in decisione dopo il deposito degli atti conclusivi.
4. La domanda non è fondata e non può pertanto essere accolta.
Il convenuto ha infatti dimostrato l'avvenuto rispetto delle procedure dettate CP_1
dalla legge per l'avvio e il successivo espletamento della procedura di cancellazione dall'anagrafe del Comune di Milano di . Parte_1
In particolare, l'avvio è seguito alla segnalazione della signora . Parte_3
Gli uffici comunali non potevano essere a conoscenza delle ragioni di risentimento
(peraltro soltanto asserite dall'attore, ma non provate) nei confronti del sig. . Parte_1
I successivi controlli si sono svolti in un lungo arco temporale: una prima volta, il 1° luglio 2015, è emerso che l'attore si era trasferito da circa tre mesi (doc.4 di parte convenuta); nel successivo sopralluogo del 30 dicembre 2016, lo stesso è risultato pagina 8 di 10 trasferito da oltre un anno (doc.5 di parte convenuta) e, nell'ultimo controllo effettuato, le informazioni raccolte indicavano il sig. come sconosciuto agli inquilini Parte_1
(doc.6 di parte convenuta).
L'attore si duole che non siano stati ammessi i mezzi di prova orale dal medesimo dedotti, tuttavia, i capitoli di prova articolati, per la loro genericità, le loro implicazioni valutative e la riferibilità a circostanze che ben si sarebbe potuto provare attraverso produzioni documentali, non costituiscono idonei mezzi di prova. Deve condividersi quindi il giudizio espresso dal precedente titolare del procedimento, che li ha dichiarati inammissibili con ordinanza del 19 marzo 2024.
Quanto al documento 6, che l'attore sostiene di aver prodotto, ma che non vi è prova che fosse stato effettivamente allegato alla citazione, non essendo stato neppure inserito nell'indice dell'atto, deve osservarsi che esso avrebbe avuto scarsissima rilevanza probatoria se, come è stato affermato, il contenuto è costituito da un insieme di dichiarazioni provenienti da terzi, non supportate da altri elementi probatori. In ogni caso, il documento 1 depositato con la comparsa conclusionale non costituisce prova dell'avvenuto deposito del documento 6.
Infine, appare assorbente rispetto ad ogni altra questione la circostanza che il CP_1
non può essere ritenuto responsabile della condotta illecita descritta dall'attore. Da una parte, infatti, come ha eccepito il convenuto, le funzioni in materia di stato civile sono funzioni delegate dallo Stato al Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'altra, non è stata fornita la prova dei presupposti della condotta illecita richiesti dall'art. 2043 c.c., non essendo risultati sussistenti né il dolo né la colpa. Sono state infatti rispettate le procedure disciplinate dalla legge e gli accertamenti che l'ufficiale di anagrafe ha compiuto sono stati ripetuti e adeguatamente intervallati, tanto che lo stesso procedimento ha avuto una durata complessiva di 5 anni, come si evince dai documenti 4, 5 e 6 di parte convenuta.
La domanda va quindi respinta. pagina 9 di 10 5. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da nei confronti del , ogni diversa istanza, eccezione Parte_1 Controparte_1
e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore;
2) condanna a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano Parte_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
Milano, 23.7.2025
Il giudice
NA LE
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