TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017/2024 r.g. promossa da:
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Fabio Dell'Anna, elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via 95°
Reggimento Fanteria n. 113, presso lo studio legale del predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ) CP_1 C.F._1 appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 283/2024, depositata in data 11/01/2024.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 23/02/2023, la sig.ra CP_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
13920229001196488000, notificata in data 05/10/2022, emessa dall'
[...]
limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n. Parte_1
13920160004706752000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012 e alla cartella di pagamento n.
13920180005283419000, afferente anch'essa il mancato pagamento della tassa automobilistica ma per gli anni 2013 e 2014. L'opponente chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa pagina 1 di 7 notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario, stante la natura tributaria delle pretese impositive contenute nelle suddette cartelle di pagamento, documentando la loro avvenuta notificazione oltre che quella della successiva intimazione di pagamento;
deduceva, altresì la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione di controparte denunciando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, considerato che a suo dire avrebbe dovuto proporsi quale opposizione ex art. 617 cpc e che, in ogni caso, nessuna prescrizione si era compiuta anche in ragione della sospensione dei termini di riscossione conseguita alla normativa emergenziale emanata in periodo di Covid-
19.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 283/2024, depositata in data
11/01/2024, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda, accoglieva la richiesta del contribuente provvedendo come segue:
“- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle cartelle esaminate;
- Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano nella somma di euro 431,00 a titolo di fase di studio, fase introduttiva, del giudizio e fase decisionale ed euro 125,00 a titolo di spese di giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva
, Cpa e spese successive come per legge con distrazione in favore del costituito procuratore.”
Avverso la succitata sentenza del Giudice di Pace proponeva appello l'
[...]
chiedendo al Tribunale adito di volere accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “A) Accogliere il presente Appello e, per l'effetto, dichiarare il difetto di
Giurisdizione dell'adito Giudice di Pace di Vibo Valentia, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
B) In ogni caso, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate in primo
e/o in secondo grado dalla sig.ra , in quanto inammissibili, tardive, CP_1 nonché infondate in fatto ed in diritto, dichiarando in essere ed esigibili e non prescritti
pagina 2 di 7 i crediti di cui alle cartelle ed alla relativa quota di AVI impugnati, con condanna della stessa al pagamento degli importi di cui agli atti esattoriali impugnati, oltre accessori maturati e maturandi, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
C)
Condannare la sig.ra (e/o il suo procuratore distrattario) alla CP_1 restituzione e, quindi, al pagamento in favore di , in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., di quanto nelle more corrispostogli dall'Agente della Riscossione a titolo di spese e competenze legali liquidate nella sentenza oggetto del presente gravame;
D) Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di Giudizio;
E) Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore pari ad € 3.300,33, ed è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 48 D.P.R. 602/1973.”
Deduceva tra i motivi di appello: 1) il difetto di giurisdizione del GO a favore del giudice tributario con riferimento alle cartelle impugnate;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in è stata dichiarata l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle n. 13920160004706752000 e n.
13920180005283419000; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione di crediti erariali, considerato che l'invocato termine di prescrizione è stato utilmente interrotto mediante la notifica delle suindicate cartelle, nonché, successivamente, mediante la notifica delle intimazioni di pagamento n. 13920199000378652000 e n. 13920229001196488000.
Non si costituiva nel presente giudizio la sig.ra che rimaneva CP_1 contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado, il sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, all'udienza del 23/06/2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra che, CP_1 seppure regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' in merito alle cartelle n. Parte_1
13920160004706752000 e n. 13920180005283419000, aventi ad oggetto pretese creditorie di natura tributaria, nello specifico tassa automobilistica.
pagina 3 di 7 Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco pagina 4 di 7 degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle medesime. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia pagina 5 di 7 ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo all'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229001196488000 limitatamente alle cartelle di pagamento n.
13920160004706752000 e n. 13920180005283419000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 13920229001196488000 e alle sottese cartelle di pagamento n.
13920160004706752000 e n. 13920180005283419000, il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017/2024 r.g. promossa da:
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Fabio Dell'Anna, elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via 95°
Reggimento Fanteria n. 113, presso lo studio legale del predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ) CP_1 C.F._1 appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 283/2024, depositata in data 11/01/2024.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 23/02/2023, la sig.ra CP_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
13920229001196488000, notificata in data 05/10/2022, emessa dall'
[...]
limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n. Parte_1
13920160004706752000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012 e alla cartella di pagamento n.
13920180005283419000, afferente anch'essa il mancato pagamento della tassa automobilistica ma per gli anni 2013 e 2014. L'opponente chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa pagina 1 di 7 notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario, stante la natura tributaria delle pretese impositive contenute nelle suddette cartelle di pagamento, documentando la loro avvenuta notificazione oltre che quella della successiva intimazione di pagamento;
deduceva, altresì la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione di controparte denunciando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, considerato che a suo dire avrebbe dovuto proporsi quale opposizione ex art. 617 cpc e che, in ogni caso, nessuna prescrizione si era compiuta anche in ragione della sospensione dei termini di riscossione conseguita alla normativa emergenziale emanata in periodo di Covid-
19.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 283/2024, depositata in data
11/01/2024, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda, accoglieva la richiesta del contribuente provvedendo come segue:
“- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle cartelle esaminate;
- Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano nella somma di euro 431,00 a titolo di fase di studio, fase introduttiva, del giudizio e fase decisionale ed euro 125,00 a titolo di spese di giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva
, Cpa e spese successive come per legge con distrazione in favore del costituito procuratore.”
Avverso la succitata sentenza del Giudice di Pace proponeva appello l'
[...]
chiedendo al Tribunale adito di volere accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “A) Accogliere il presente Appello e, per l'effetto, dichiarare il difetto di
Giurisdizione dell'adito Giudice di Pace di Vibo Valentia, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
B) In ogni caso, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate in primo
e/o in secondo grado dalla sig.ra , in quanto inammissibili, tardive, CP_1 nonché infondate in fatto ed in diritto, dichiarando in essere ed esigibili e non prescritti
pagina 2 di 7 i crediti di cui alle cartelle ed alla relativa quota di AVI impugnati, con condanna della stessa al pagamento degli importi di cui agli atti esattoriali impugnati, oltre accessori maturati e maturandi, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
C)
Condannare la sig.ra (e/o il suo procuratore distrattario) alla CP_1 restituzione e, quindi, al pagamento in favore di , in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., di quanto nelle more corrispostogli dall'Agente della Riscossione a titolo di spese e competenze legali liquidate nella sentenza oggetto del presente gravame;
D) Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di Giudizio;
E) Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore pari ad € 3.300,33, ed è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 48 D.P.R. 602/1973.”
Deduceva tra i motivi di appello: 1) il difetto di giurisdizione del GO a favore del giudice tributario con riferimento alle cartelle impugnate;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in è stata dichiarata l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle n. 13920160004706752000 e n.
13920180005283419000; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione di crediti erariali, considerato che l'invocato termine di prescrizione è stato utilmente interrotto mediante la notifica delle suindicate cartelle, nonché, successivamente, mediante la notifica delle intimazioni di pagamento n. 13920199000378652000 e n. 13920229001196488000.
Non si costituiva nel presente giudizio la sig.ra che rimaneva CP_1 contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado, il sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, all'udienza del 23/06/2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra che, CP_1 seppure regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' in merito alle cartelle n. Parte_1
13920160004706752000 e n. 13920180005283419000, aventi ad oggetto pretese creditorie di natura tributaria, nello specifico tassa automobilistica.
pagina 3 di 7 Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco pagina 4 di 7 degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle medesime. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia pagina 5 di 7 ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo all'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229001196488000 limitatamente alle cartelle di pagamento n.
13920160004706752000 e n. 13920180005283419000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 13920229001196488000 e alle sottese cartelle di pagamento n.
13920160004706752000 e n. 13920180005283419000, il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7