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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Lecce Sezione Immigrazione
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 123-1/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida della proroga del trattenimento dello straniero, proposta ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5 del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi, in data 3.4.2025, nei confronti di nato in [...] il [...]; Controparte_1 visto il verbale dell'udienza di convalida della proroga;
considerate le conclusioni formulate dall'assistente capo e dall'avv. Bartolo Gagliano;
CP_2 letto il precedente decreto di convalida emesso ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D. Lgs 142/2015 e che qui si richiama integralmente;
preso atto dei motivi che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la permanenza dei presupposti e delle condizioni che avevano determinato a suo tempo l'iniziale trattenimento;
preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento, nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del rischio di fuga (cfr. art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs 142/2015); ritenuta sussistente la attuale permanenza delle esigenze che giustificano il trattenimento, perdurante il carattere pretestuoso della domanda di protezione internazionale, formalizzata il 5.2.2025 – e quindi solo in epoca successiva al trattenimento disposto ex art. 14 T.U.I. dal Questore di Roma in data
14.11.2024, ai fini dell'espulsione;
considerato che
è ancora pendente dinanzi al tribunale di Lecce - sezione specializzata per l'immigrazione- il giudizio avverso la decisione di rigetto della Commissione per il riconoscimento della protezione interazionale e che non è stato ancora adottato alcun provvedimento di sospensione,, sicché – al di là delle cause di tale ritardo rappresentate dal difensore - il dato comunque allo stato milita a favore del mantenimento della misura;
ritenuto che
non si ravvisano i presupposti per adottare una delle misure alternative al trattenimento ex art. 14 co.1 bis d. lgs n. 286/1998§ in quanto il richiedente è presente sul territorio italiano da circa 14 anni, pur essendosi spesso spostato altrove ( Svizzera), non ha mai lavorato in maniera stabile, ha precedenti penali per reati gravi ed è privo di passaporto o di altro documento equipollente sicché è perdurante il rischio di fuga;
ritenuto che
le attuali condizioni di salute del richiedente, documentate dal difensore in questa sede, con certificazioni mediche relative anche gli episodi del dicembre 2024, sono di fatto esattamente sovrapponibili a quelle già rappresentate e valutate in sede di convalida, sicché non è stato introdotto in questa sede alcun elemento di novità che possa giustificare una diversa soluzione ai fini della incompatibilità delle condizioni di salute di con il trattenimento nel CPR;
Controparte_1 considerato che non è stata segnalata dal presidio sanitario interno al CPR una siffatta situazione di incompatibilità, sicché non ricorrono le condizioni di legge previste dall'art. 2 del d. Lgs. perché lo stesso possa definirsi soggetto vulnerabile, anche perché il trattenuto non è tuttora sottoposto ad alcuna terapia, ferma restando la facoltà del richiedente, ove le condizioni sanitarie dovessero in prosieguo modificarsi, di procurarsi idonea certificazione medica, rivolgendosi al presidio sanitario interno al CPR per una rivalutazione delle condizioni di salute;
P.Q.M.
CONVALIDA la proroga per ulteriori sessanta giorni del trattenimento disposto dal Questore della
Provincia di Brindisi con decreto del 3.4.2025 nei confronti di [...] in [...] Controparte_1 in Nigeria il 19.5.1979
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4.4.2025 ore 10.57
Il Giudice
Dott.ssa Consiglia Invitto
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 123-1/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida della proroga del trattenimento dello straniero, proposta ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5 del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi, in data 3.4.2025, nei confronti di nato in [...] il [...]; Controparte_1 visto il verbale dell'udienza di convalida della proroga;
considerate le conclusioni formulate dall'assistente capo e dall'avv. Bartolo Gagliano;
CP_2 letto il precedente decreto di convalida emesso ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D. Lgs 142/2015 e che qui si richiama integralmente;
preso atto dei motivi che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la permanenza dei presupposti e delle condizioni che avevano determinato a suo tempo l'iniziale trattenimento;
preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento, nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del rischio di fuga (cfr. art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs 142/2015); ritenuta sussistente la attuale permanenza delle esigenze che giustificano il trattenimento, perdurante il carattere pretestuoso della domanda di protezione internazionale, formalizzata il 5.2.2025 – e quindi solo in epoca successiva al trattenimento disposto ex art. 14 T.U.I. dal Questore di Roma in data
14.11.2024, ai fini dell'espulsione;
considerato che
è ancora pendente dinanzi al tribunale di Lecce - sezione specializzata per l'immigrazione- il giudizio avverso la decisione di rigetto della Commissione per il riconoscimento della protezione interazionale e che non è stato ancora adottato alcun provvedimento di sospensione,, sicché – al di là delle cause di tale ritardo rappresentate dal difensore - il dato comunque allo stato milita a favore del mantenimento della misura;
ritenuto che
non si ravvisano i presupposti per adottare una delle misure alternative al trattenimento ex art. 14 co.1 bis d. lgs n. 286/1998§ in quanto il richiedente è presente sul territorio italiano da circa 14 anni, pur essendosi spesso spostato altrove ( Svizzera), non ha mai lavorato in maniera stabile, ha precedenti penali per reati gravi ed è privo di passaporto o di altro documento equipollente sicché è perdurante il rischio di fuga;
ritenuto che
le attuali condizioni di salute del richiedente, documentate dal difensore in questa sede, con certificazioni mediche relative anche gli episodi del dicembre 2024, sono di fatto esattamente sovrapponibili a quelle già rappresentate e valutate in sede di convalida, sicché non è stato introdotto in questa sede alcun elemento di novità che possa giustificare una diversa soluzione ai fini della incompatibilità delle condizioni di salute di con il trattenimento nel CPR;
Controparte_1 considerato che non è stata segnalata dal presidio sanitario interno al CPR una siffatta situazione di incompatibilità, sicché non ricorrono le condizioni di legge previste dall'art. 2 del d. Lgs. perché lo stesso possa definirsi soggetto vulnerabile, anche perché il trattenuto non è tuttora sottoposto ad alcuna terapia, ferma restando la facoltà del richiedente, ove le condizioni sanitarie dovessero in prosieguo modificarsi, di procurarsi idonea certificazione medica, rivolgendosi al presidio sanitario interno al CPR per una rivalutazione delle condizioni di salute;
P.Q.M.
CONVALIDA la proroga per ulteriori sessanta giorni del trattenimento disposto dal Questore della
Provincia di Brindisi con decreto del 3.4.2025 nei confronti di [...] in [...] Controparte_1 in Nigeria il 19.5.1979
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4.4.2025 ore 10.57
Il Giudice
Dott.ssa Consiglia Invitto