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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2024 R.G.
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 nella via Augusto Paperi n. 11, presso lo studio dell'avv. Luigi Piersimoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
AS, nella via Lazzaretto n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanna D'Angelo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero non formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2024, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 22.06.1993, nel Comune di Controparte_1
AS (trascritto nel registro degli atti del matrimonio del suddetto Comune, anno 1993, parte I, n.10, serie A) e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto che:
- con sentenza parziale n. 519/2019, emessa in data 17.05.2019 e pubblicata in data
23.05.2019, nel procedimento iscritto al n. 3026/2017 R.G., il Tribunale di Marsala pronunciava la separazione personale dei coniugi – ; Pt_1 CP_1
- con sentenza definitiva n. 582/2019, emessa in data 13.06.2019 e pubblicata in data
14.06.2019, nel procedimento iscritto al n. 3026/2017 R.G., il Tribunale di Marsala poneva a carico di ed in favore di un assegno mensile di € 240,00 Parte_1 Controparte_1 quale contributo per il mantenimento della stessa, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- che ad oggi egli versa in gravi difficoltà economiche dovute a debiti contratti con l'Agenzia
e Banca Unicredit;
Controparte_2
- che fin dall'epoca della separazione la convivenza non era più ripresa ed era venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale con la resistente.
Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo di:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi celebrato in Pt_2 CP_1 data 22.07.1993 in AS (TP) poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AS, anno 1993, parte I, serie A, n°10.
Annullare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. di euro 240,00 mensili a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della sig. disponendo che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. CP_1
In subordine ridurre l'assegno di mantenimento stabilito in sentenza di separazione da euro 240,00 a euro
100,00.
Confermare per il resto le statuizioni della separazione”.
1.1 Costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 08.10.2024, Controparte_1 ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, quanto dedotto ex adverso in merito al mutamento in pejus della condizione economica del ricorrente.
Invero, la resistente ha dedotto la presenza di una disparità economica tra le parti;
di percepire un reddito annuo che varia da € 7.000,00 a € 9.000,00 a differenza di quello del resistente che pag. 2/6 varia da € 40.000,00 a € 53.000,00; di essersi dedicata, in costanza dei 25 anni di matrimonio, alla gestione della casa familiare e alla cura del coniuge che non le hanno consentito di svolgere attività lavorativa tale da produrre redditi cospicui.
Infine, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Controparte_1
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Controparte_1
e in data 22.7.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AS Parte_1 anno 1993, parte I, serie A, n.10.
Porre a carico del sig. un assegno divorzile non inferiore ad euro 400,00 mensili da versarsi Parte_1 in favore della sig.ra presso il domicilio della resistente entro il 5 di ogni mese”. Controparte_1
1.2 All'esito della comparizione delle parti avvenuta all'udienza del 07.11.2024 ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza resa in data
29.11.2024 ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno di mantenimento Pt_1 nella misura di euro 200,00 mensili, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
e ha disposto la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
1.3 All'esito dell'udienza dell'08.05.2025, svolta secondo il sistema della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale definito con decreto di omologa del 26.10.2021 all'esito del procedimento n. 1187/2021, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Collegio ritiene, dunque, che deve essere esclusa ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare, alla luce del tempo oramai trascorso dalla separazione e della volontà manifestata dalle parti all'esito dell'esperito tentativo di riconciliazione.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della Legge CP_1
n. 898/1970 e successive modificazioni.
pag. 3/6 Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
3. Deve ora essere esaminata la questione di natura economica e, nello specifico, sulla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della resistente.
È noto che secondo la tradizionale interpretazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n.
898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n.74, l'attribuzione dell'assegno di divorzio – avente funzione eminentemente assistenziale – sarebbe subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr., Cass. S.U. n. 11490 del 1990, e Cass. 12 marzo 1992 n. 3019).
È noto altresì che in epoca più recente la Suprema Corte ha dapprima reputato anacronistica la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi ancorata al parametro del tenore di vita, confermando la natura bifasica del giudizio e con la precisazione che l'an debeatur andrebbe accertato prima di valutare i parametri rilevanti solo per il quantum debeatur (cfr. Cass. 11504/2017), per poi superare la distinzione tra criteri per il riconoscimento dell'assegno e criteri per la sua quantificazione, attribuendo dunque all'assegno di divorzio non più solo natura assistenziale, ma anche perequativa-compensativa, con la valutazione altresì del contributo alla conduzione domestica e alla formazione del patrimonio (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Si è in particolare chiarito che spetta al coniuge che domanda l'attribuzione dell'assegno dimostrare il significativo squilibrio e che lo stesso è da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari assunti dalle parti, sì che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma (i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno) ed il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente, essendo, d'altro canto, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, finalizzata non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del pag. 4/6 contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. S.U. 18287/2018).
Ciò posto, e considerata, altresì, la sostanziale convivenza, nella soluzione adottata dalle
Sezioni Unite, del principio di autoresponsabilità con quello della solidarietà post-coniugale, tenendo conto anche della durata del matrimonio e dell'età delle parti, reputa il Tribunale che nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1
Viene a tale proposito in rilievo la sperequazione delle condizioni reddituali delle parti, ricavata oltre che alla luce della documentazione in atti anche dalle dichiarazioni dalle stesse parti fornite all'udienza del 07.11.2024, secondo le quali l'Italia ha dichiarato “il mio reddito annuo è di circa 30.000,00 lordo”, mentre la ha dichiarato “nel 2023 ho percepito 7.000,00 CP_1 euro netti”.
Vanno comunque, e al contempo, considerate, anche ai fini della quantificazione del citato assegno, non solo l'ordinario (e non particolarmente gravoso data l'assenza di prole) contributo fornito da parte resistente alla gestione della vita matrimoniale e la presenza di diverse posizioni debitorie in capo all'Italia (con Agenzia delle Entrate - Riscossione e Banca
Unicredit), ma anche – tenuto conto della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, essendo ridotta, anche alla luce dell'assenza di figli, la funzione perequativo/compensativa – anche la durata del matrimonio (dal 1993 al 2017) e l'età della richiedente (62 anni).
Alla luce di siffatti elementi, e tenuto conto della peculiare funzione assistenziale dell'assegno divorzile, unitamente ai principi di pari dignità dei coniugi, solidarietà, libertà di scelta ed autoresponsabilità, si reputa congruo confermare l'ordinanza resa in data 29.11.2024
e, dunque, fissare l'entità dell'assegno divorzile in favore della resistente e a carico dell'Italia nella misura di € 200,00 mensili.
4. In ragione della soccombenza del ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile
(non potendosi configurare un rapporto di soccombenza parziale in ragione dell'accoglimento della domanda della convenuta in misura inferiore a quella richiesta;
cfr. Cass. Sez. U.,
31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 - 01), le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente, con conseguente condanna alla rifusione delle spese sostenute nell'interesse della convenuta e pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato (precisando che la riduzione ex art. 130 DPR 115/02 andrà applicata in sede di liquidazione del compenso spettante al procuratore di parte ricorrente), liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 13, co. 1, c.p.c. – applicati i parametri medi con riduzione del pag. 5/6 50% limitatamente alle fasi istruttoria e decisionale, in ragione della effettiva complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte convenuta, anche in considerazione della definizione del processo a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
AS in data 22.06.1993 da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti del matrimonio del suddetto Comune, anno 1993, parte I, n.10, serie A;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore di Parte_1 pari a euro 200,00, mensili, soggetto ad annuale rivalutazione in base agli Controparte_1 indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
3) condanna al pagamento in favore di – e, per lei, Parte_1 Controparte_1 all'Erario – delle spese di lite sostenute dalla resistente che si liquidano in € 1.702,00, oltre accessori di legge e rimborso delle eventuali spese prenotate a debito;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6