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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2356/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2356/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...] – SP – Brasile, (C. F. Parte_1 C.F._1
98), e ivi residente in [...], 2140, Torre A, appartamento 53, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a (C.F. Parte_2
), sul minore , nato il [...], a [...] in C.F._2 Persona_1
Brasile;
, nata il [...], a [...] – SP – Brasile, (C. F. ) Controparte_1 C.F._3
e ivi residente in [...], 2140, Torre B, appartamento 151;
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, (C. F. .Í48-48), e ivi residente Parte_3 C.F._4 in Estrada Das Rosas, 2140, Torre B, appartamento 151;
nato il [...], a [...] – SP – Brasile, (C. F. ), residente Controparte_2 C.F._5 in Estrada Do Sapiana, 831, Blocco H, appartamento 52, Itapevi – SP – Brasile.
Rappresentati e difesi, giusta procura tradotta e apostillata, rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso introduttivo, dall'avv.to Enrico Valcalcer (C.F. ), del Foro di Nocera C.F._6
Inferiore, unitamente all'avv.to Luciano Leitao (C.F. ), del Consiglio regionale C.F._7 di Porto, e domiciliati in Nocera Inferiore alla via Matteotti 21 B (Fax 0810097707, PEC:
e . Email_1 Email_2
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3
1 N. R.G. 2356/2024
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_3 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], il [...], figlia di e Persona_2 Persona_3 Per_4
ed emigrata successivamente in Brasile ove aveva sposato, in data 28/06/1928,
[...] [...]
(doc. 1). Dalla predetta unione matrimoniale era nata, in data 19/08/1937, Per_5 Per_6
(doc. 2).
[...]
L'originaria ava italiana, una volta emigrata, non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 1).
In particolare, precisavano che, in data 11/01/1964, aveva sposato Persona_6 Per_7
, conseguentemente a tale unione la donna era divenuta (doc.
[...] Persona_8
2). Dall'anzidetta unione matrimoniale era nata, in data 01/05/1978, l'odierna ricorrente
[...]
(doc. 3). Controparte_1
Con riferimento alla discendenza di , ella, dalla unione con Controparte_1 Persona_9
aveva generato, in data 30/03/1997, (doc. 04); in data 14/05/2000,
[...] Controparte_2
; in data 10/03/2002, (doc. 07). Tutti odierni Parte_1 Parte_3 ricorrenti.
Infine, , in data 07/06/2023, aveva contratto matrimonio, con Parte_1
(doc. 05). Da tale unione era nato, in data 25/04/2021, Parte_2 [...]
(doc. 06). Quest'ultimo odierno ricorrente, per il tramite dei genitori. Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3
2 N. R.G. 2356/2024
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, siccome inammissibile e comunque infondata: “Con vittoria di spese
e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 15/10/2024, il giudice fissava l'udienza del 13/03/2025, per la comparizione delle parti, altresì, assegnava al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponeva le notificazioni ex lege. L'udienza veniva sostituita con il deposito di note scritte (art. 127-ter c.p.c.), giusto decreto del 17/10/2024.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, del 12/04/2025, lo scrivente giudice rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, prendeva atto di quelle depositate, riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti risulta la discendenza diretta dei ricorrenti “per via materna” dall'antenata cittadina italiana nata a [...], Persona_2 il 18/09/1911. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per
3 N. R.G. 2356/2024
naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che, però, ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
4 N. R.G. 2356/2024
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse
5 N. R.G. 2356/2024
giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Nel caso de quo, dunque, la cittadina emigrata, rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere lo status civitatis alla propria discendente, nata prima del 1˚ gennaio 1948.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Residuando in capo ai discendenti di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di adire la via giudiziaria per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe Parte_4 certamente condotto ad un diniego.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana nata a [...], il [...], aveva sposato, in Brasile, in data Persona_2
19/08/1937, tale (doc. 1) ed aveva generato, in data 19/08/1937, Persona_5 Per_6
(doc. 2). Inoltre, risulta che, in data 11/01/1964, la primogenita dell'antenata cittadina
[...] aveva sposato tale e dall'anzidetta unione era nata, in data 01/05/1978, l'odierna Persona_7 ricorrente (doc. 3). Ulteriormente, quest'ultima aveva generato gli Controparte_1 odierni ricorrenti: in data 30/03/1997 (doc. 04); Controparte_2 Parte_1
6 N. R.G. 2356/2024
in data 14/05/2000 (doc. 5), e in data 10/03/2002 (doc. 07). Tutti Pt_1 Parte_3 odierni ricorrenti. Inoltre, , in data 07/06/2023, aveva contratto Parte_1 Parte_1 matrimonio con (doc. 05) e da tale unione era nato, in data Parte_2
25/04/2021, (doc. 06). Quest'ultimo odierno ricorrente, per il Persona_1 tramite dei genitori.
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata nel Brasile, non aveva acquistato la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(doc. 1). A tal proposito, in data 13.08.2024, il Dipartimento di migrazioni del Dipartimento nazionale di giustizia, aveva attestato che: “NON RISULTA, fino alla data di oggi, registro di naturalizzazione in nome di o o o , figlia Persona_2 Persona_2 Persona_10 Persona_11 di e , originaria d'Italia, nata il [...]”. Persona_3 Persona_4
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, che ha così loro trasmesso “iure sanguinis” la Persona_2 cittadinanza per il tramite della figlia nata in data [...], e così è stato da Persona_6 genitore in figlio, senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
Quanto all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, non può darsi rilievo, in quanto giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
7 N. R.G. 2356/2024
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non sarebbero in Controparte_3 grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1
nata il [...], a [...] – SP – Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la
[...] potestà genitoriale, unitamente a , sul minore Parte_2 Persona_1
nato il [...], a São Paulo in [...]; , nata il
[...] Controparte_1
01/05/1978, a Osasco – SP – Brasile;
nato il [...] a [...] – SP – Brasile;
Parte_3
nato il [...], a [...] – SP – Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana;
Controparte_2
– ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza
8 N. R.G. 2356/2024
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2356/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...] – SP – Brasile, (C. F. Parte_1 C.F._1
98), e ivi residente in [...], 2140, Torre A, appartamento 53, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a (C.F. Parte_2
), sul minore , nato il [...], a [...] in C.F._2 Persona_1
Brasile;
, nata il [...], a [...] – SP – Brasile, (C. F. ) Controparte_1 C.F._3
e ivi residente in [...], 2140, Torre B, appartamento 151;
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, (C. F. .Í48-48), e ivi residente Parte_3 C.F._4 in Estrada Das Rosas, 2140, Torre B, appartamento 151;
nato il [...], a [...] – SP – Brasile, (C. F. ), residente Controparte_2 C.F._5 in Estrada Do Sapiana, 831, Blocco H, appartamento 52, Itapevi – SP – Brasile.
Rappresentati e difesi, giusta procura tradotta e apostillata, rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso introduttivo, dall'avv.to Enrico Valcalcer (C.F. ), del Foro di Nocera C.F._6
Inferiore, unitamente all'avv.to Luciano Leitao (C.F. ), del Consiglio regionale C.F._7 di Porto, e domiciliati in Nocera Inferiore alla via Matteotti 21 B (Fax 0810097707, PEC:
e . Email_1 Email_2
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3
1 N. R.G. 2356/2024
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_3 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], il [...], figlia di e Persona_2 Persona_3 Per_4
ed emigrata successivamente in Brasile ove aveva sposato, in data 28/06/1928,
[...] [...]
(doc. 1). Dalla predetta unione matrimoniale era nata, in data 19/08/1937, Per_5 Per_6
(doc. 2).
[...]
L'originaria ava italiana, una volta emigrata, non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 1).
In particolare, precisavano che, in data 11/01/1964, aveva sposato Persona_6 Per_7
, conseguentemente a tale unione la donna era divenuta (doc.
[...] Persona_8
2). Dall'anzidetta unione matrimoniale era nata, in data 01/05/1978, l'odierna ricorrente
[...]
(doc. 3). Controparte_1
Con riferimento alla discendenza di , ella, dalla unione con Controparte_1 Persona_9
aveva generato, in data 30/03/1997, (doc. 04); in data 14/05/2000,
[...] Controparte_2
; in data 10/03/2002, (doc. 07). Tutti odierni Parte_1 Parte_3 ricorrenti.
Infine, , in data 07/06/2023, aveva contratto matrimonio, con Parte_1
(doc. 05). Da tale unione era nato, in data 25/04/2021, Parte_2 [...]
(doc. 06). Quest'ultimo odierno ricorrente, per il tramite dei genitori. Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3
2 N. R.G. 2356/2024
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, siccome inammissibile e comunque infondata: “Con vittoria di spese
e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 15/10/2024, il giudice fissava l'udienza del 13/03/2025, per la comparizione delle parti, altresì, assegnava al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponeva le notificazioni ex lege. L'udienza veniva sostituita con il deposito di note scritte (art. 127-ter c.p.c.), giusto decreto del 17/10/2024.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, del 12/04/2025, lo scrivente giudice rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, prendeva atto di quelle depositate, riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti risulta la discendenza diretta dei ricorrenti “per via materna” dall'antenata cittadina italiana nata a [...], Persona_2 il 18/09/1911. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per
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naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che, però, ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
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(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse
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giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Nel caso de quo, dunque, la cittadina emigrata, rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere lo status civitatis alla propria discendente, nata prima del 1˚ gennaio 1948.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Residuando in capo ai discendenti di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di adire la via giudiziaria per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe Parte_4 certamente condotto ad un diniego.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana nata a [...], il [...], aveva sposato, in Brasile, in data Persona_2
19/08/1937, tale (doc. 1) ed aveva generato, in data 19/08/1937, Persona_5 Per_6
(doc. 2). Inoltre, risulta che, in data 11/01/1964, la primogenita dell'antenata cittadina
[...] aveva sposato tale e dall'anzidetta unione era nata, in data 01/05/1978, l'odierna Persona_7 ricorrente (doc. 3). Ulteriormente, quest'ultima aveva generato gli Controparte_1 odierni ricorrenti: in data 30/03/1997 (doc. 04); Controparte_2 Parte_1
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in data 14/05/2000 (doc. 5), e in data 10/03/2002 (doc. 07). Tutti Pt_1 Parte_3 odierni ricorrenti. Inoltre, , in data 07/06/2023, aveva contratto Parte_1 Parte_1 matrimonio con (doc. 05) e da tale unione era nato, in data Parte_2
25/04/2021, (doc. 06). Quest'ultimo odierno ricorrente, per il Persona_1 tramite dei genitori.
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata nel Brasile, non aveva acquistato la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(doc. 1). A tal proposito, in data 13.08.2024, il Dipartimento di migrazioni del Dipartimento nazionale di giustizia, aveva attestato che: “NON RISULTA, fino alla data di oggi, registro di naturalizzazione in nome di o o o , figlia Persona_2 Persona_2 Persona_10 Persona_11 di e , originaria d'Italia, nata il [...]”. Persona_3 Persona_4
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, che ha così loro trasmesso “iure sanguinis” la Persona_2 cittadinanza per il tramite della figlia nata in data [...], e così è stato da Persona_6 genitore in figlio, senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
Quanto all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, non può darsi rilievo, in quanto giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
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“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non sarebbero in Controparte_3 grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1
nata il [...], a [...] – SP – Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la
[...] potestà genitoriale, unitamente a , sul minore Parte_2 Persona_1
nato il [...], a São Paulo in [...]; , nata il
[...] Controparte_1
01/05/1978, a Osasco – SP – Brasile;
nato il [...] a [...] – SP – Brasile;
Parte_3
nato il [...], a [...] – SP – Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana;
Controparte_2
– ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza
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provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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