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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Scioglimento matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 482/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
C.F.: , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 31
elettivamente domiciliato in Torino, Via Vico7, presso lo studio dell'Avv. Carlotta
Marchiandi, che lo rappresenta per procura in atti;
e
C.F.: nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 31, di cittadinanza italiana,
elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria, 19, presso lo studio dell'Avv.
Daniela Gasparin, che la rappresenta per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei sig.ri e CP_1 Parte_1
ordinando ogni relativa annotazione anche nell'atto di matrimonio;
2) mantenere l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori e la sua residenza _1
anagrafica presso la madre, nel Comune di Venaria Reale (TO), Via Rosalind Franklin snc;
3) mantenere l'assegnazione della casa familiare in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n.31 (censita
al Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale sub Foglio 30 part. 431, sub 19, cat. A/2, classe
3, consistenza 7 vani, sup. cat. 204 mq, rendita 1.030,33) e relativa autorimessa di pertinenza in
Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 41/A (censita al Catasto Fabbricati di tale Comune sub Foglio
30 part. 431, sub 7, cat. C/6, classe 3, consistenza 37 mq, sup cat. 39 mq, rendita 210,20) al sig.
assegnazione comprensiva di tutti beni mobili che alla sottoscrizione del presente Parte_1
ricorso arredano e corredano la casa familiare;
4) darsi atto che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti
ciascun genitore come segue:
- con il papà, a week-alterni dal venerdì dopo scuola al riaccompagnamento a scuola del lunedì e,
sia nella settimana che finisce con week-end paterno sia nella settimana che finisce con week-end
materno, dall'uscita di scuola del martedì sino al mercoledì alle ore 21.00;
- con la mamma, nelle restanti tempistiche.
5) darsi atto che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti
i genitori nei periodi festivi e di vacanza come segue:
vacanze di Natale: saranno suddivise in due periodi, da alternarsi di anno in anno con ciascun
genitore. Dal 23.12. al 30.12. pomeriggio con un genitore e dal 30.12 pomeriggio al rientro a scuola
dopo l'Epifania con l'altro genitore. Nel 2024 il primo periodo con il padre e il secondo con la
madre. In ogni caso il genitore cui spetta il secondo periodo avrà la possibilità di trascorrere con il figlio il 24 dicembre dal primo pomeriggio alle ore 19.00 (il genitore potrà raggiungere a propria
cura e spese il figlio dove questo si troverà insieme all'altro genitore cui spetta il primo periodo
quell'anno);
vacanze di Carnevale : ad anni alterni con ciascun genitore. Nel 2024 con la madre, nel 2025 con
il padre e così via;
vacanze di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore. Nel 2024 con il padre, nel
2025 con la madre e così via;
vacanze estive: 4 settimane con ciascun genitore, di cui almeno due consecutive, da concordarsi
tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di diverso accordo scritto, con la mamma la
prima settimana di luglio e le due settimane centrali di agosto e l'ultima settimana di agosto e con
il padre l'ultima settimana di giugno, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto,
e la prima settimana di settembre. Al rientro delle vacanze estive il primo week-end del calendario
ordinario sarà trascorso con il genitore che non abbia trascorso con il figlio l'ultima settimana di
vacanza.
Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, festa patrono, ecc…..) alternativamente con un
genitore e quella successiva con l'altro, a meno che la festività ricada nel weekend di competenza
dell'altro genitore o nel periodo di vacanza di competenza dell'altro genitore. In tale caso il diritto
alla festività infrasettimanale del genitore slitterà a quella successiva.
Nel giorno del proprio compleanno (24 gennaio), il bambino potrà trascorrere il pomeriggio
(dall'uscita di scuola alle ore 19.00) con il genitore cui quell'anno non compete quel giorno
specifico in base al calendario ordinario di cui all'art. 6 delle presenti condizioni di separazione;
6) darsi altresì atto che ciascun genitore si impegna ad avere cura, durante la permanenza del figlio
presso di sé, di assicurare che lo stesso abbia almeno un contatto telefonico quotidiano con l'altro
genitore.
Eventuali sostituzioni di un genitore richieste dall'altro in quanto impossibilitato a occuparsi del
figlio nei giorni di propria competenza non determinano variazioni nei rispettivi calendari e non si sostituiscono ai giorni originariamente spettanti al genitore che si presta alla sostituzione ma si
sommano con questi ultimi.
I genitori concordano altresì che ciascun genitore sia effettivamente presente nel periodo di vacanze
con il figlio e rimane inteso che in caso di impossibilità di un genitore a stare con il figlio nei
sopraindicati periodi spettantigli di vacanze scolastiche e festività superiori a tre giorni, il figlio
starà con l'altro genitore, se disponibile.
Ciascuno dei genitori si impegna a favorire la conservazione di rapporti significativi tra il minore
e il fratello cui è molto legato, nonché tra il minore e gli ascendenti ed i parenti delle Per_2
rispettive famiglie;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tali adempimenti.
In caso di indisposizione psicofisica del figlio, verranno comunque rispettate le frequentazioni
previste dalle presenti condizioni di separazione a meno che vi sia un certificato medico che attesti
l'obbligo di stare allettato e non uscire di casa. In tale caso, ove l'indisposizione dovesse durare più
di tre giorni, l'altro genitore avrà facoltà di fare visita al figlio dove si trova;
7) ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il proprio recapito, anche
telefonico, all'altro preavvertendolo di eventuali spostamenti in località diverse dalle rispettive case
di abitazione quando lo ha con sé (ferme le necessarie autorizzazioni per viaggi internazionali);
8) dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio
ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze del figlio quando lo avrà con sé, in
considerazione delle tempistiche pressoché paritetiche di permanenza del medesimo presso i
genitori e della individuazione e della ripartizione delle spese straordinarie di cui al successivo art.
9 delle presenti condizioni di divorzio, dell'attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre
come da successivo art. 10 delle presenti condizioni di divorzio e altresì di quanto previsto al
successivo art. 11 delle presenti condizioni di divorzio;
9) dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, le
spese straordinarie del figlio saranno suddivise a carico del padre per la quota del 66% e della
madre per la quota del 34% come da Protocollo del Tribunale di Ivrea per quanto concerne
l'individuazione delle spese, le modalità di concertazione, rendicontazione e rimborso che ciascun coniuge dichiara di conoscere e condividere. In espressa deroga al predetto Protocollo le parti
concordano che saranno suddivise tra i genitori alla stregua di spese straordinarie anche le spese
dell'eventuale mensa scolastica e quelle di abbigliamento del figlio, ad eccezione delle spese di
biancheria intima, calze, pigiami e tute da casa che ciascun genitore sosterrà autonomamente. Le
spese per abbigliamento superiore ai 100 euro dovranno essere preventivamente concordate per
iscritto tra i genitori. Sempre in espressa deroga al suddetto Protocollo, ciascun genitore sopporterà
autonomamente eventuali spese di baby-sitter;
10) dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, la
signora continuerà a percepire al 100% l'intero l'assegno unico universale per il figlio di CP_1
cui alla Legge 01.04.2021 n. 46;
11) ad integrazione di quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti condizioni di divorzio, il
sig. quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio, si impegna a rimettere, entro 10 Pt_1
(dieci) giorni dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di
divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad accettare, il debito in parte qua, nella CP_1
misura di 45.000 (quarantacinquemila) euro, nascente dal contratto di mutuo di scopo stipulato
tra i coniugi in data 23.2.2024, fermo restando l'ulteriore residuo debito di 50.000 (cinquantamila)
euro della sig.ra nei confronti del sig. nascente dal medesimo contratto di mutuo CP_1 Pt_1
di scopo su cui infra al successivo art. 13 delle presenti condizioni di divorzio. La mancata
definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non
imputabile al sig. è condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 11, Pt_1
a rimettere il debito della moglie per l'importo di 45.000 euro;
12) con efficacia dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni,
ciascun genitore beneficerà delle detrazioni fiscali relative al figlio al 50%;
13) a titolo di una tantum ex art. 5, comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il sig.
si impegna a rimettere, entro 10 (dieci) giorni dalla definitività della sentenza di divorzio Pt_1
che recepisca le presenti condizioni di divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad CP_1
accettare, il debito in parte qua, nella misura di 50.000 (cinquantamila) euro, nascente dal
contratto di mutuo di scopo stipulato tra i coniugi in data 23.02.2024. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile
al sig. è condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 13, a rimettere Pt_1
il debito della moglie per l'importo di 50.000 euro;
14) e sempre a titolo di una tantum ex art. 5 comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il
sig. si impegna a che la VMH s.r.l. a socio unico trasferisca alla sig.ra che si Pt_1 CP_1
impegna ad accettare, senza corrispettivo, la proprietà dell'auto targata FZ622NT concessa in
comodato in forza delle sopra formulate condizioni di separazione. Le spese di voltura saranno a
carico della Sig.ra La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le CP_1
presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione risolutiva del Pt_1
suo impegno, assunto con il presente art. 14, del fatto del terzo VMH srl a socio unico;
15) il sig. si impegna altresì a versare alla moglie un contributo mensile per i costi legati Pt_1
all'utilizzo dell'auto di cui al precedente art. 14 di 100 (cento) euro (non rivalutabili) per dieci
anni dalla definitività della sentenza di divorzio. La mancata definitività della sentenza di divorzio
che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione Pt_1
risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 15, a versare alla moglie il predetto
contributo mensile per spese di tale auto;
16) entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità
e passaporto per il figlio valido per espatrio e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori
dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di
nessuno di essi;
17) il padre continuerà a detenere l'originale della carta d'identità del figlio e la madre l'originale
del tesserino sanitario, favorendo all'altro, a semplice richiesta, la consegna dell'originale
all'occorrenza, con impegno alla restituzione e comunque fornendo a semplice richiesta le relative
fotocopie;
18) le spese del presente procedimento congiunto di divorzio sono integralmente compensate tra le
parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”. RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.2.2024,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa Pt_1 CP_1
pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio civile nel Comune di Verolengo, il 19 maggio 2018,
registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 3, parte I, anno 2018 (all.
1);
- dall'unione è nato a [...], il [...] il figlio _1
- la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno, così come l'affectio coniugalis e gli stessi si sono dunque determinati a separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti,
e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025 – celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta
– esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti hanno insistito nella domanda di
“divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle sue conclusioni (in data 22.4.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2
lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 8.7.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 29.7.2024, passata in giudicato il 4.3.2025 (come da attestazione del 5.3.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento del figlio _1
(nato il [...]) ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) .
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 22.4.2025), così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sigg.ri e CP_1
in Verolengo il 19.5.2018 (atto n. 3 P.I), Parte_1 ordinando- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori e la sua _1
residenza anagrafica presso la madre, nel Comune di Venaria Reale (TO), Via Rosalind
Franklin snc;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n.31
(censita al Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale sub Foglio 30 part. 431, sub
19, cat. A/2, classe 3, consistenza 7 vani, sup. cat. 204 mq, rendita 1.030,33) e relativa autorimessa di pertinenza in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 41/A (censita al Catasto
Fabbricati di tale Comune sub Foglio 30 part. 431, sub 7, cat. C/6, classe 3, consistenza 37
mq, sup cat. 39 mq, rendita 210,20) al sig. assegnazione comprensiva di Parte_1
tutti beni mobili che alla sottoscrizione del presente ricorso arredano e corredano la casa familiare;
4) dispone che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti ciascun genitore come segue:
- con il papà, a week-alterni dal venerdì dopo scuola al riaccompagnamento a scuola del lunedì e, sia nella settimana che finisce con week-end paterno sia nella settimana che finisce con week-end materno, dall'uscita di scuola del martedì sino al mercoledì alle ore
21.00;
- con la mamma, nelle restanti tempistiche.
5) dispone che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti i genitori nei periodi festivi e di vacanza come segue:
vacanze di Natale: saranno suddivise in due periodi, da alternarsi di anno in anno con ciascun genitore. Dal 23.12. al 30.12. pomeriggio con un genitore e dal 30.12 pomeriggio al rientro a scuola dopo l'Epifania con l'altro genitore. Nel 2024 il primo periodo con il padre e il secondo con la madre. In ogni caso il genitore cui spetta il secondo periodo avrà
la possibilità di trascorrere con il figlio il 24 dicembre dal primo pomeriggio alle ore 19.00
(il genitore potrà raggiungere a propria cura e spese il figlio dove questo si troverà
insieme all'altro genitore cui spetta il primo periodo quell'anno);
vacanze di Carnevale : ad anni alterni con ciascun genitore. Nel 2024 con la madre, nel
2025 con il padre e così via;
vacanze di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore. Nel 2024 con il padre,
nel 2025 con la madre e così via;
vacanze estive: 4 settimane con ciascun genitore, di cui almeno due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di diverso accordo scritto, con la mamma la prima settimana di luglio e le due settimane centrali di agosto e l'ultima settimana di agosto e con il padre l'ultima settimana di giugno, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, e la prima settimana di settembre. Al
rientro delle vacanze estive il primo week-end del calendario ordinario sarà trascorso con il genitore che non abbia trascorso con il figlio l'ultima settimana di vacanza.
Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, festa patrono, ecc…..) alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, a meno che la festività ricada nel weekend di competenza dell'altro genitore o nel periodo di vacanza di competenza dell'altro genitore. In tale caso il diritto alla festività infrasettimanale del genitore slitterà a quella successiva.
Nel giorno del proprio compleanno (24 gennaio), il bambino potrà trascorrere il pomeriggio (dall'uscita di scuola alle ore 19.00) con il genitore cui quell'anno non compete quel giorno specifico in base al calendario ordinario di cui all'art. 6 delle presenti condizioni di separazione;
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore si impegna ad avere cura, durante la permanenza del figlio presso di sé, di assicurare che lo stesso abbia almeno un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. Eventuali sostituzioni di un genitore richieste dall'altro in quanto impossibilitato a occuparsi del figlio nei giorni di propria competenza non determinano variazioni nei rispettivi calendari e non si sostituiscono ai giorni originariamente spettanti al genitore che si presta alla sostituzione ma si sommano con questi ultimi.
I genitori concordano altresì che ciascun genitore sia effettivamente presente nel periodo di vacanze con il figlio e rimane inteso che in caso di impossibilità di un genitore a stare con il figlio nei sopraindicati periodi spettantigli di vacanze scolastiche e festività
superiori a tre giorni, il figlio starà con l'altro genitore, se disponibile.
Ciascuno dei genitori si impegna a favorire la conservazione di rapporti significativi tra il minore e il fratello cui è molto legato, nonché tra il minore e gli ascendenti ed i Per_2
parenti delle rispettive famiglie;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tali adempimenti.
In caso di indisposizione psicofisica del figlio, verranno comunque rispettate le frequentazioni previste dalle presenti condizioni di separazione a meno che vi sia un certificato medico che attesti l'obbligo di stare allettato e non uscire di casa. In tale caso,
ove l'indisposizione dovesse durare più di tre giorni, l'altro genitore avrà facoltà di fare visita al figlio dove si trova;
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il proprio recapito, anche telefonico, all'altro preavvertendolo di eventuali spostamenti in località diverse dalle rispettive case di abitazione quando lo ha con sé (ferme le necessarie autorizzazioni per viaggi internazionali);
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio ciascun genitore provvederà
direttamente alle esigenze del figlio quando lo avrà con sé, in considerazione delle tempistiche pressoché paritetiche di permanenza del medesimo presso i genitori e della individuazione e della ripartizione delle spese straordinarie di cui al successivo art. 9
delle presenti condizioni di divorzio, dell'attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre come da successivo art. 10 delle presenti condizioni di divorzio e altresì di quanto previsto al successivo art. 11 delle presenti condizioni di divorzio;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, le spese straordinarie del figlio saranno suddivise a carico del padre per la quota del 66% e della madre per la quota del 34% come da Protocollo del Tribunale di Ivrea per quanto concerne l'individuazione delle spese, le modalità di concertazione, rendicontazione e rimborso che ciascun coniuge dichiara di conoscere e condividere. In espressa deroga al predetto Protocollo le parti concordano che saranno suddivise tra i genitori alla stregua di spese straordinarie anche le spese dell'eventuale mensa scolastica e quelle di abbigliamento del figlio, ad eccezione delle spese di biancheria intima, calze, pigiami e tute da casa che ciascun genitore sosterrà
autonomamente. Le spese per abbigliamento superiore ai 100 euro dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra i genitori. Sempre in espressa deroga al suddetto Protocollo, ciascun genitore sopporterà autonomamente eventuali spese di baby-sitter;
10) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, la signora continuerà CP_1
a percepire al 100% l'intero l'assegno unico universale per il figlio di cui alla Legge
01.04.2021 n. 46;
11) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ad integrazione di quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti condizioni di divorzio, il sig. quale Pt_1
ulteriore contributo al mantenimento del figlio, si impegna a rimettere, entro 10 (dieci)
giorni dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad accettare, il debito in parte qua, CP_1
nella misura di 45.000 (quarantacinquemila) euro, nascente dal contratto di mutuo di scopo stipulato tra i coniugi in data 23.2.2024, fermo restando l'ulteriore residuo debito di 50.000 (cinquantamila) euro della sig.ra nei confronti del sig. nascente CP_1 Pt_1
dal medesimo contratto di mutuo di scopo su cui infra al successivo art. 13 delle presenti condizioni di divorzio. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione Pt_1
risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 11, a rimettere il debito della moglie per l'importo di 45.000 euro;
12) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che con efficacia dalla definitività
della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni, ciascun genitore beneficerà delle detrazioni fiscali relative al figlio al 50%;
13) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che a titolo di una tantum ex art. 5,
comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il sig. si impegna a rimettere, Pt_1
entro 10 (dieci) giorni dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad accettare, il debito CP_1
in parte qua, nella misura di 50.000 (cinquantamila) euro, nascente dal contratto di mutuo di scopo stipulato tra i coniugi in data 23.02.2024. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 13, a Pt_1
rimettere il debito della moglie per l'importo di 50.000 euro;
14) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che sempre a titolo di una tantum ex art. 5 comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il sig. si impegna a che Pt_1
la VMH s.r.l. a socio unico trasferisca alla sig.ra che si impegna ad accettare, CP_1
senza corrispettivo, la proprietà dell'auto targata FZ622NT concessa in comodato in forza delle sopra formulate condizioni di separazione. Le spese di voltura saranno a carico della Sig.ra La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le CP_1
presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione Pt_1
risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 14, del fatto del terzo VMH srl a socio unico;
15) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. i impegna altresì Pt_1
a versare alla moglie un contributo mensile per i costi legati all'utilizzo dell'auto di cui al precedente art. 14 di 100 (cento) euro (non rivalutabili) per dieci anni dalla definitività della sentenza di divorzio. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è Pt_1
condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 15, a versare alla moglie il predetto contributo mensile per spese di tale auto;
16) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporto per il figlio valido per espatrio e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
17) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre continuerà a detenere l'originale della carta d'identità del figlio e la madre l'originale del tesserino sanitario,
favorendo all'altro, a semplice richiesta, la consegna dell'originale all'occorrenza, con impegno alla restituzione e comunque fornendo a semplice richiesta le relative fotocopie;
18) le spese del presente procedimento congiunto di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Scioglimento matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 482/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
C.F.: , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 31
elettivamente domiciliato in Torino, Via Vico7, presso lo studio dell'Avv. Carlotta
Marchiandi, che lo rappresenta per procura in atti;
e
C.F.: nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 31, di cittadinanza italiana,
elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria, 19, presso lo studio dell'Avv.
Daniela Gasparin, che la rappresenta per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei sig.ri e CP_1 Parte_1
ordinando ogni relativa annotazione anche nell'atto di matrimonio;
2) mantenere l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori e la sua residenza _1
anagrafica presso la madre, nel Comune di Venaria Reale (TO), Via Rosalind Franklin snc;
3) mantenere l'assegnazione della casa familiare in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n.31 (censita
al Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale sub Foglio 30 part. 431, sub 19, cat. A/2, classe
3, consistenza 7 vani, sup. cat. 204 mq, rendita 1.030,33) e relativa autorimessa di pertinenza in
Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 41/A (censita al Catasto Fabbricati di tale Comune sub Foglio
30 part. 431, sub 7, cat. C/6, classe 3, consistenza 37 mq, sup cat. 39 mq, rendita 210,20) al sig.
assegnazione comprensiva di tutti beni mobili che alla sottoscrizione del presente Parte_1
ricorso arredano e corredano la casa familiare;
4) darsi atto che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti
ciascun genitore come segue:
- con il papà, a week-alterni dal venerdì dopo scuola al riaccompagnamento a scuola del lunedì e,
sia nella settimana che finisce con week-end paterno sia nella settimana che finisce con week-end
materno, dall'uscita di scuola del martedì sino al mercoledì alle ore 21.00;
- con la mamma, nelle restanti tempistiche.
5) darsi atto che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti
i genitori nei periodi festivi e di vacanza come segue:
vacanze di Natale: saranno suddivise in due periodi, da alternarsi di anno in anno con ciascun
genitore. Dal 23.12. al 30.12. pomeriggio con un genitore e dal 30.12 pomeriggio al rientro a scuola
dopo l'Epifania con l'altro genitore. Nel 2024 il primo periodo con il padre e il secondo con la
madre. In ogni caso il genitore cui spetta il secondo periodo avrà la possibilità di trascorrere con il figlio il 24 dicembre dal primo pomeriggio alle ore 19.00 (il genitore potrà raggiungere a propria
cura e spese il figlio dove questo si troverà insieme all'altro genitore cui spetta il primo periodo
quell'anno);
vacanze di Carnevale : ad anni alterni con ciascun genitore. Nel 2024 con la madre, nel 2025 con
il padre e così via;
vacanze di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore. Nel 2024 con il padre, nel
2025 con la madre e così via;
vacanze estive: 4 settimane con ciascun genitore, di cui almeno due consecutive, da concordarsi
tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di diverso accordo scritto, con la mamma la
prima settimana di luglio e le due settimane centrali di agosto e l'ultima settimana di agosto e con
il padre l'ultima settimana di giugno, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto,
e la prima settimana di settembre. Al rientro delle vacanze estive il primo week-end del calendario
ordinario sarà trascorso con il genitore che non abbia trascorso con il figlio l'ultima settimana di
vacanza.
Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, festa patrono, ecc…..) alternativamente con un
genitore e quella successiva con l'altro, a meno che la festività ricada nel weekend di competenza
dell'altro genitore o nel periodo di vacanza di competenza dell'altro genitore. In tale caso il diritto
alla festività infrasettimanale del genitore slitterà a quella successiva.
Nel giorno del proprio compleanno (24 gennaio), il bambino potrà trascorrere il pomeriggio
(dall'uscita di scuola alle ore 19.00) con il genitore cui quell'anno non compete quel giorno
specifico in base al calendario ordinario di cui all'art. 6 delle presenti condizioni di separazione;
6) darsi altresì atto che ciascun genitore si impegna ad avere cura, durante la permanenza del figlio
presso di sé, di assicurare che lo stesso abbia almeno un contatto telefonico quotidiano con l'altro
genitore.
Eventuali sostituzioni di un genitore richieste dall'altro in quanto impossibilitato a occuparsi del
figlio nei giorni di propria competenza non determinano variazioni nei rispettivi calendari e non si sostituiscono ai giorni originariamente spettanti al genitore che si presta alla sostituzione ma si
sommano con questi ultimi.
I genitori concordano altresì che ciascun genitore sia effettivamente presente nel periodo di vacanze
con il figlio e rimane inteso che in caso di impossibilità di un genitore a stare con il figlio nei
sopraindicati periodi spettantigli di vacanze scolastiche e festività superiori a tre giorni, il figlio
starà con l'altro genitore, se disponibile.
Ciascuno dei genitori si impegna a favorire la conservazione di rapporti significativi tra il minore
e il fratello cui è molto legato, nonché tra il minore e gli ascendenti ed i parenti delle Per_2
rispettive famiglie;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tali adempimenti.
In caso di indisposizione psicofisica del figlio, verranno comunque rispettate le frequentazioni
previste dalle presenti condizioni di separazione a meno che vi sia un certificato medico che attesti
l'obbligo di stare allettato e non uscire di casa. In tale caso, ove l'indisposizione dovesse durare più
di tre giorni, l'altro genitore avrà facoltà di fare visita al figlio dove si trova;
7) ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il proprio recapito, anche
telefonico, all'altro preavvertendolo di eventuali spostamenti in località diverse dalle rispettive case
di abitazione quando lo ha con sé (ferme le necessarie autorizzazioni per viaggi internazionali);
8) dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio
ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze del figlio quando lo avrà con sé, in
considerazione delle tempistiche pressoché paritetiche di permanenza del medesimo presso i
genitori e della individuazione e della ripartizione delle spese straordinarie di cui al successivo art.
9 delle presenti condizioni di divorzio, dell'attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre
come da successivo art. 10 delle presenti condizioni di divorzio e altresì di quanto previsto al
successivo art. 11 delle presenti condizioni di divorzio;
9) dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, le
spese straordinarie del figlio saranno suddivise a carico del padre per la quota del 66% e della
madre per la quota del 34% come da Protocollo del Tribunale di Ivrea per quanto concerne
l'individuazione delle spese, le modalità di concertazione, rendicontazione e rimborso che ciascun coniuge dichiara di conoscere e condividere. In espressa deroga al predetto Protocollo le parti
concordano che saranno suddivise tra i genitori alla stregua di spese straordinarie anche le spese
dell'eventuale mensa scolastica e quelle di abbigliamento del figlio, ad eccezione delle spese di
biancheria intima, calze, pigiami e tute da casa che ciascun genitore sosterrà autonomamente. Le
spese per abbigliamento superiore ai 100 euro dovranno essere preventivamente concordate per
iscritto tra i genitori. Sempre in espressa deroga al suddetto Protocollo, ciascun genitore sopporterà
autonomamente eventuali spese di baby-sitter;
10) dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, la
signora continuerà a percepire al 100% l'intero l'assegno unico universale per il figlio di CP_1
cui alla Legge 01.04.2021 n. 46;
11) ad integrazione di quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti condizioni di divorzio, il
sig. quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio, si impegna a rimettere, entro 10 Pt_1
(dieci) giorni dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di
divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad accettare, il debito in parte qua, nella CP_1
misura di 45.000 (quarantacinquemila) euro, nascente dal contratto di mutuo di scopo stipulato
tra i coniugi in data 23.2.2024, fermo restando l'ulteriore residuo debito di 50.000 (cinquantamila)
euro della sig.ra nei confronti del sig. nascente dal medesimo contratto di mutuo CP_1 Pt_1
di scopo su cui infra al successivo art. 13 delle presenti condizioni di divorzio. La mancata
definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non
imputabile al sig. è condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 11, Pt_1
a rimettere il debito della moglie per l'importo di 45.000 euro;
12) con efficacia dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni,
ciascun genitore beneficerà delle detrazioni fiscali relative al figlio al 50%;
13) a titolo di una tantum ex art. 5, comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il sig.
si impegna a rimettere, entro 10 (dieci) giorni dalla definitività della sentenza di divorzio Pt_1
che recepisca le presenti condizioni di divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad CP_1
accettare, il debito in parte qua, nella misura di 50.000 (cinquantamila) euro, nascente dal
contratto di mutuo di scopo stipulato tra i coniugi in data 23.02.2024. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile
al sig. è condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 13, a rimettere Pt_1
il debito della moglie per l'importo di 50.000 euro;
14) e sempre a titolo di una tantum ex art. 5 comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il
sig. si impegna a che la VMH s.r.l. a socio unico trasferisca alla sig.ra che si Pt_1 CP_1
impegna ad accettare, senza corrispettivo, la proprietà dell'auto targata FZ622NT concessa in
comodato in forza delle sopra formulate condizioni di separazione. Le spese di voltura saranno a
carico della Sig.ra La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le CP_1
presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione risolutiva del Pt_1
suo impegno, assunto con il presente art. 14, del fatto del terzo VMH srl a socio unico;
15) il sig. si impegna altresì a versare alla moglie un contributo mensile per i costi legati Pt_1
all'utilizzo dell'auto di cui al precedente art. 14 di 100 (cento) euro (non rivalutabili) per dieci
anni dalla definitività della sentenza di divorzio. La mancata definitività della sentenza di divorzio
che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione Pt_1
risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 15, a versare alla moglie il predetto
contributo mensile per spese di tale auto;
16) entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità
e passaporto per il figlio valido per espatrio e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori
dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di
nessuno di essi;
17) il padre continuerà a detenere l'originale della carta d'identità del figlio e la madre l'originale
del tesserino sanitario, favorendo all'altro, a semplice richiesta, la consegna dell'originale
all'occorrenza, con impegno alla restituzione e comunque fornendo a semplice richiesta le relative
fotocopie;
18) le spese del presente procedimento congiunto di divorzio sono integralmente compensate tra le
parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”. RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.2.2024,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa Pt_1 CP_1
pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio civile nel Comune di Verolengo, il 19 maggio 2018,
registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 3, parte I, anno 2018 (all.
1);
- dall'unione è nato a [...], il [...] il figlio _1
- la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno, così come l'affectio coniugalis e gli stessi si sono dunque determinati a separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti,
e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025 – celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta
– esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti hanno insistito nella domanda di
“divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle sue conclusioni (in data 22.4.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2
lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 8.7.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 29.7.2024, passata in giudicato il 4.3.2025 (come da attestazione del 5.3.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento del figlio _1
(nato il [...]) ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) .
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 22.4.2025), così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sigg.ri e CP_1
in Verolengo il 19.5.2018 (atto n. 3 P.I), Parte_1 ordinando- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori e la sua _1
residenza anagrafica presso la madre, nel Comune di Venaria Reale (TO), Via Rosalind
Franklin snc;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n.31
(censita al Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale sub Foglio 30 part. 431, sub
19, cat. A/2, classe 3, consistenza 7 vani, sup. cat. 204 mq, rendita 1.030,33) e relativa autorimessa di pertinenza in Venaria Reale (TO), Via Calabresi n. 41/A (censita al Catasto
Fabbricati di tale Comune sub Foglio 30 part. 431, sub 7, cat. C/6, classe 3, consistenza 37
mq, sup cat. 39 mq, rendita 210,20) al sig. assegnazione comprensiva di Parte_1
tutti beni mobili che alla sottoscrizione del presente ricorso arredano e corredano la casa familiare;
4) dispone che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti ciascun genitore come segue:
- con il papà, a week-alterni dal venerdì dopo scuola al riaccompagnamento a scuola del lunedì e, sia nella settimana che finisce con week-end paterno sia nella settimana che finisce con week-end materno, dall'uscita di scuola del martedì sino al mercoledì alle ore
21.00;
- con la mamma, nelle restanti tempistiche.
5) dispone che, salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio frequenti i genitori nei periodi festivi e di vacanza come segue:
vacanze di Natale: saranno suddivise in due periodi, da alternarsi di anno in anno con ciascun genitore. Dal 23.12. al 30.12. pomeriggio con un genitore e dal 30.12 pomeriggio al rientro a scuola dopo l'Epifania con l'altro genitore. Nel 2024 il primo periodo con il padre e il secondo con la madre. In ogni caso il genitore cui spetta il secondo periodo avrà
la possibilità di trascorrere con il figlio il 24 dicembre dal primo pomeriggio alle ore 19.00
(il genitore potrà raggiungere a propria cura e spese il figlio dove questo si troverà
insieme all'altro genitore cui spetta il primo periodo quell'anno);
vacanze di Carnevale : ad anni alterni con ciascun genitore. Nel 2024 con la madre, nel
2025 con il padre e così via;
vacanze di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore. Nel 2024 con il padre,
nel 2025 con la madre e così via;
vacanze estive: 4 settimane con ciascun genitore, di cui almeno due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di diverso accordo scritto, con la mamma la prima settimana di luglio e le due settimane centrali di agosto e l'ultima settimana di agosto e con il padre l'ultima settimana di giugno, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, e la prima settimana di settembre. Al
rientro delle vacanze estive il primo week-end del calendario ordinario sarà trascorso con il genitore che non abbia trascorso con il figlio l'ultima settimana di vacanza.
Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, festa patrono, ecc…..) alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, a meno che la festività ricada nel weekend di competenza dell'altro genitore o nel periodo di vacanza di competenza dell'altro genitore. In tale caso il diritto alla festività infrasettimanale del genitore slitterà a quella successiva.
Nel giorno del proprio compleanno (24 gennaio), il bambino potrà trascorrere il pomeriggio (dall'uscita di scuola alle ore 19.00) con il genitore cui quell'anno non compete quel giorno specifico in base al calendario ordinario di cui all'art. 6 delle presenti condizioni di separazione;
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore si impegna ad avere cura, durante la permanenza del figlio presso di sé, di assicurare che lo stesso abbia almeno un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. Eventuali sostituzioni di un genitore richieste dall'altro in quanto impossibilitato a occuparsi del figlio nei giorni di propria competenza non determinano variazioni nei rispettivi calendari e non si sostituiscono ai giorni originariamente spettanti al genitore che si presta alla sostituzione ma si sommano con questi ultimi.
I genitori concordano altresì che ciascun genitore sia effettivamente presente nel periodo di vacanze con il figlio e rimane inteso che in caso di impossibilità di un genitore a stare con il figlio nei sopraindicati periodi spettantigli di vacanze scolastiche e festività
superiori a tre giorni, il figlio starà con l'altro genitore, se disponibile.
Ciascuno dei genitori si impegna a favorire la conservazione di rapporti significativi tra il minore e il fratello cui è molto legato, nonché tra il minore e gli ascendenti ed i Per_2
parenti delle rispettive famiglie;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tali adempimenti.
In caso di indisposizione psicofisica del figlio, verranno comunque rispettate le frequentazioni previste dalle presenti condizioni di separazione a meno che vi sia un certificato medico che attesti l'obbligo di stare allettato e non uscire di casa. In tale caso,
ove l'indisposizione dovesse durare più di tre giorni, l'altro genitore avrà facoltà di fare visita al figlio dove si trova;
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il proprio recapito, anche telefonico, all'altro preavvertendolo di eventuali spostamenti in località diverse dalle rispettive case di abitazione quando lo ha con sé (ferme le necessarie autorizzazioni per viaggi internazionali);
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio ciascun genitore provvederà
direttamente alle esigenze del figlio quando lo avrà con sé, in considerazione delle tempistiche pressoché paritetiche di permanenza del medesimo presso i genitori e della individuazione e della ripartizione delle spese straordinarie di cui al successivo art. 9
delle presenti condizioni di divorzio, dell'attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre come da successivo art. 10 delle presenti condizioni di divorzio e altresì di quanto previsto al successivo art. 11 delle presenti condizioni di divorzio;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, le spese straordinarie del figlio saranno suddivise a carico del padre per la quota del 66% e della madre per la quota del 34% come da Protocollo del Tribunale di Ivrea per quanto concerne l'individuazione delle spese, le modalità di concertazione, rendicontazione e rimborso che ciascun coniuge dichiara di conoscere e condividere. In espressa deroga al predetto Protocollo le parti concordano che saranno suddivise tra i genitori alla stregua di spese straordinarie anche le spese dell'eventuale mensa scolastica e quelle di abbigliamento del figlio, ad eccezione delle spese di biancheria intima, calze, pigiami e tute da casa che ciascun genitore sosterrà
autonomamente. Le spese per abbigliamento superiore ai 100 euro dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra i genitori. Sempre in espressa deroga al suddetto Protocollo, ciascun genitore sopporterà autonomamente eventuali spese di baby-sitter;
10) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, la signora continuerà CP_1
a percepire al 100% l'intero l'assegno unico universale per il figlio di cui alla Legge
01.04.2021 n. 46;
11) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ad integrazione di quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti condizioni di divorzio, il sig. quale Pt_1
ulteriore contributo al mantenimento del figlio, si impegna a rimettere, entro 10 (dieci)
giorni dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad accettare, il debito in parte qua, CP_1
nella misura di 45.000 (quarantacinquemila) euro, nascente dal contratto di mutuo di scopo stipulato tra i coniugi in data 23.2.2024, fermo restando l'ulteriore residuo debito di 50.000 (cinquantamila) euro della sig.ra nei confronti del sig. nascente CP_1 Pt_1
dal medesimo contratto di mutuo di scopo su cui infra al successivo art. 13 delle presenti condizioni di divorzio. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione Pt_1
risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 11, a rimettere il debito della moglie per l'importo di 45.000 euro;
12) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che con efficacia dalla definitività
della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni, ciascun genitore beneficerà delle detrazioni fiscali relative al figlio al 50%;
13) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che a titolo di una tantum ex art. 5,
comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il sig. si impegna a rimettere, Pt_1
entro 10 (dieci) giorni dalla definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, a favore della sig.ra che si impegna ad accettare, il debito CP_1
in parte qua, nella misura di 50.000 (cinquantamila) euro, nascente dal contratto di mutuo di scopo stipulato tra i coniugi in data 23.02.2024. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 13, a Pt_1
rimettere il debito della moglie per l'importo di 50.000 euro;
14) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che sempre a titolo di una tantum ex art. 5 comma VIII, legge 898/1970 a favore della moglie, il sig. si impegna a che Pt_1
la VMH s.r.l. a socio unico trasferisca alla sig.ra che si impegna ad accettare, CP_1
senza corrispettivo, la proprietà dell'auto targata FZ622NT concessa in comodato in forza delle sopra formulate condizioni di separazione. Le spese di voltura saranno a carico della Sig.ra La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le CP_1
presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è condizione Pt_1
risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 14, del fatto del terzo VMH srl a socio unico;
15) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. i impegna altresì Pt_1
a versare alla moglie un contributo mensile per i costi legati all'utilizzo dell'auto di cui al precedente art. 14 di 100 (cento) euro (non rivalutabili) per dieci anni dalla definitività della sentenza di divorzio. La mancata definitività della sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni di divorzio, per fatto non imputabile al sig. è Pt_1
condizione risolutiva del suo impegno, assunto con il presente art. 15, a versare alla moglie il predetto contributo mensile per spese di tale auto;
16) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporto per il figlio valido per espatrio e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
17) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre continuerà a detenere l'originale della carta d'identità del figlio e la madre l'originale del tesserino sanitario,
favorendo all'altro, a semplice richiesta, la consegna dell'originale all'occorrenza, con impegno alla restituzione e comunque fornendo a semplice richiesta le relative fotocopie;
18) le spese del presente procedimento congiunto di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)