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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8951/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8951/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
. Ub ino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Sarzana (SP), via B. P. Muccini, n. 28, come da procura in atti;
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...] P.IVA_2 avv.ti Caterina Antonietta Davelli, Filippo Rosada e Carlo Bretzel ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, via Freguglia n. 10, come da procura in atti;
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Acton n.70;
CONVENUTI
(C.F. ), residente a [...]; CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 10.10.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato esercitava azione di Parte_1 rivalsa ex art. 141, co. IV, D. Lgs. 209/2005 nei confronti di
[...]
Controparte_1 CP_3 proprietario della vettura Mercedes classe B (tg. 7369ET), e di quale conducente Controparte_2 del predetto veicolo, al fine di ottenere il rimborso della s alla compagnia in favore della sig.ra a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima patiti in Parte_2 conseguenza al sinistro stradale occorso in Roma in data 11.09.2015.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 11.09.2015, alle ore 15:00 circa, la sig.ra percorreva la via Cristofaro Colombo con direzione Ostia alla guida della Parte_3 vettura Fiat AV (tg. DG865CP), di proprietà di e assicurata per la responsabilità CP_4 civile auto con che, a b tta vettura, viaggiavano in qualità Parte_1 di terzi trasportati la sig.ra e il di lei figlio, sig. ; che, giunta Parte_2 Persona_1 all'intersezione con via d el Porziano, la ve veniva Parte_3 violentemente urtata dal veicolo Mercedes classe B (tg. 7369ET), di proprietà di , CP_3 assicurato con la compagnia condotto al momento d Controparte_5
il quale ometteva di arrestare la marcia nonostante la lanterna semaforica Controparte_2
per il suo senso di marcia;
che, a causa della collisione, la sig.ra Parte_2 riportava gravissime lesioni personali e rilevanti postumi permanenti;
che, sulla base della perizia medica espletata, provvedeva a ristorare la di tutti i danni patiti e Parte_1 Pt_2 patiendi a causa del sinistro corrispondendole la somma complessiva di Euro 517.656,99.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l eccependo in primo luogo CP_1
l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art.141 Cod. Ass. per la sussistenza, nel caso di specie, del c.d. caso fortuito che ne esclude l'applicabilità. Nel merito, l' CP_1 contestava l'an debeatur ed eccepiva la responsabilità esclusiva della sig.ra Parte_3 vettore del veicolo a bordo del quale viaggiava la terza trasportata, nella per aver attraversato l'intersezione senza rispettare la luce semaforica e senza concedere la dovuta precedenza. Parte convenuta contestava altresì il quantum debeatur ed eccepiva la mancata produzione da parte dell'attore della prova dell'effettivo pagamento effettuato in favore della sig.ra Pt_2
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., parte attrice deduceva l'invalidità della procura alle liti di parte convenuta in quanto priva di qualsivoglia indicazione relativa ai requisiti oggettivi e soggettivi atti a confermare la validità dell'atto e con Ordinanza del 20.04.2022 questo giudice riteneva di dover statuire sulla predetta eccezione unitamente al merito.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale.
Con Ordinanza del 13.03.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 21.02.2023, questo Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c..
Successivamente, all'udienza del 27.04.2023, parte attrice dichiarava la propria volontà di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e, dunque, veniva disposta c.t.u. di natura medico- legale sulla persona della danneggiata Parte_2
All'udienza del 28.02.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 10.10.2024. All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 2 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 11.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 20.04.2022 e del 27.04.2023 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, avuto riguardo alla notifica dell'atto di citazione al conducente del veicolo antagonista effettuata da parte attrice presso deve rilevarsi Controparte_2 CP_1 quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato, in materia di discrimen tra nullità ed inesistenza della notificazione, che si ha inesistenza della notificazione, sulla scorta dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi costitutivi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (Cass. civ., sez. unite, 14916/2016 e, nel medesimo senso, Cass. civ. 24834/2017).
La giurisprudenza di legittimità al fine di individuare le ipotesi di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario ha individuato quale elemento dirimente ai fini dell'inesistenza la circostanza che la notifica sia stata eseguita in luoghi non aventi alcun collegamento con il destinatario perché a lui totalmente estranei (cfr. in tal senso Cass. Civ. 4529/2019).
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve ritenersi che, con riguardo alla notifica dell'atto di citazione al conducente del veicolo antagonista, sig. presso Controparte_2
l' all'indirizzo PEC dell' tale notificazione deve ritenersi inesistente non ricorrendo alcun CP_1 CP_1 c ento tra il conduce e l' che è domiciliataria ex lege solo per quanto CP_2 CP_1 riguarda il responsabile civile del danno (proprietario del mezzo), litisconsorte necessario;
dunque, alcun collegamento tra e il destinatario dell'atto sussiste. CP_1
4. Ancora in via preliminare, si rileva che, con la memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma VI, n.1 c.p.c., parte attrice ha eccepito l'invalidità della procura alle liti di parte convenuta “in quanto priva di qualsivoglia indicazione relativa ai requisiti oggettivi e soggettivi atti a confermare la validità dell'atto” (v. memoria ex art.183, co. VI, n.1 c.p.c., fasc. att.) e con Ordinanza del 20.04.2022 questo Giudice ha ritenuto di dover statuire sulla predetta eccezione unitamente al merito.
L'eccezione non è fondata.
Ed infatti, in primo luogo deve rilevarsi che la procura allegata dalla difesa di parte convenuta è un documento informatico separato dall'atto cui accede, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce medianti strumenti informatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma III, c.p.c..
La circostanza che nella procura medesima non vi sia alcun riferimento alle parti del presente giudizio, alla materia del contendere ed al giudizio pendente al quale si riferisce non ne determina la
3 sua invalidità dal momento che la stessa deve essere interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede e, dunque, il riferimento al “presente giudizio” deve necessariamente porsi in relazione – anche secondo un'interpretazione di buona fede – al contenuto della comparsa di costituzione a cui la procura accede.
Sul punto ha affermato la Suprema Corte che deve escludersi la validità della procura rilasciata su foglio separato solo in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o di altre fasi processuali (cfr. Cass. civ. 24671/2022).
5. Passando all'inquadramento della fattispecie oggetto di causa, è necessario evidenziare, in ordine al profilo dell'an debeatur, quanto segue.
5.1. Nel presente giudizio ha formulato azione di rivalsa nei Parte_1 confronti dell' ai sensi dell'art. 141, comma IV, del D.Lgs. n. 209/2005. CP_1
Nella propria comparsa di costituzione e risposta l ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_1 attorea per inapplicabilità dell'art. 141, co. IV, cod. . stante la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di caso fortuito, per la quale la compagnia assicurativa non avrebbe dovuto effettuare il pagamento in favore della trasportata sostenendo quanto segue: “Passando al caso che ci Parte_2 riguarda, l'attrice, con dichiarazione confessoria, riferisce che la colpa esclusiva del sinistro è da addebitarsi al conducente del veicolo Mercedes. Consegue, pertanto, la prova dell'errato pagamento da parte dell'assicuratore, il quale ha ritenuto erroneamente di essere obbligato a risarcire il danno al trasportato a sensi dell'art. 141 Cod.Ass. malgrado la sussistenza del caso fortuito” (v. comparsa di costituzione, pag. 4).
Al riguardo giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affrontato il tema dell'interpretazione dell'art. 141 cod. ass. priv. e della natura e del significato da attribuire alla locuzione “caso fortuito”, disponendo che l'assicuratore del vettore è tenuto a rispondere in ogni caso, pur in presenza della prova (o addirittura della mancata contestazione) dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso fortuito” da intendere, però, restrittivamente rappresentato da “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo” (cfr. Cass. civ. n. 17963/2021, successivamente confermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35318/22).
In particolare, le Sezioni Unite con sentenza della Suprema Corte hanno statuito che: “La nozione di
“caso fortuito”, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c. ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Ebbene nel caso di specie non è stato dedotto né provato alcun “fattore naturale o umano estraneo alla circolazione dell'altro veicolo” che abbia determinato o contribuito a determinare il sinistro de quo. Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ne consegue l'insussistenza, nella fattispecie in esame, del c.d. “caso fortuito” e dunque l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 141, comma IV, cod. ass. priv..
5.2. Ciò posto, il fatto storico trova, in primo luogo, conferma negli accertamenti compiuti dagli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc. 4, fasc. att.).
Gli agenti hanno accertato che: “L'autovettura Fiat AV targa DG865CP e autovettura Mercedes B 180 targa ZG7369ET erano venuti a collisione […] Al suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” (v. doc.4, pag.2, fasc. att.).
4 In relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, le fonti di prova attengono al verbale di incidente prodotto da parte attrice sub doc.4, contente le dichiarazioni del teste oculare Tes_1 nonché all'escussione del medesimo teste svolta nel presente giudizio all'udie
[...]
23.11.2022.
Con riguardo alle dichiarazioni i deve evidenziarsi che, nell'immediatezza dei fatti, Testimone_1 teste ha dichiarato agli agenti intervenuti quanto segue: “Stavo correndo in direzione Roma quando, giunto all'incrocio Colombo/Lido di Castel Porziano, vedevo l'auto Fiat targata DG865CP che proveniva dalla carreggiata laterale della via Cristofaro Colombo per svoltare su via del Lido di Castel Porziano che impegnava l'incrocio con il giallo per la sua direzione già scattato da tempo. La stessa auto andava ad urtare violentemente l'auto targata ZG736FT che proveniva dalla carreggiata centrale della Cristofaro Colombo in direzione Roma e che a mio avviso è passato con luce verde per il proprio senso di marcia” (v. doc. 4, pag. 2, fasc. att.).
Nel corso del presente giudizio, il medesimo teste oculare è stato escusso all'udienza del 23.11.2022 e ha dichiarato: “Mi trovavo a bordo strada su una ciclabile a.d.r. in quel momento ero fermo a riposare durante una Contr corsa a piedi Su richiesta del giudice, il teste indica sulle copie di cortesia dei doc. 2 e 4 di la posizione approssimativa in cui si trovava al momento del sinistro. Come ho detto ero fermo. La mia corsa Roma verso Ostia ma ero fermo a riposare. Dalla mia posizione ho visto la lanterna semaforica soltanto in una direzione. A.d.r. Ho visto il semaforo che consente l'attraversamento della Via Cristoforo Colombo, quello che indico. nella copia di Contr cortesia del doc. 4 che nella foto è rosso. Al momento del sinistro, il semaforo è scattato da giallo a rosso […] È vero. Non ricord odello della macchina Fiat AV ma confermo quanto indicato A.d.r. l'auto Fiat AV arrivava da Ostia. A.d.r. Ho proprio visto il momento dell'impatto. a.d.r. La Mercedes ha impegnato l'incrocio nel momento in cui il semaforo che vedevo scattava da giallo a rosso. La Fiat AV procedeva sulla Via Cristoforo Colombo provenendo da Ostia in direzione Roma. Presumo le sia scattato il verde che non vedevo ed ha impegnato l'incrocio e l'impatto è avvenuto circa nel punto che indico sulla stessa planimetria. Mi riporto a quanto ho già detto prima. Questo è quello che ricordo oggi a distanza di tempo a.d.r. ricordo la Mercedes che svoltava provenendo dalla corsia laterale e la Fiat AV che sopraggiungeva sulla carreggiata centrale della via Cristoforo Colombo come ho detto prima.” A.d.r confermo le indicazioni che ho riportato sulla copia di cortesia del doc. 10 sia rispetto alla Pt_1 provenienza dei veicoli che alla mia posizione […] a.d.r. confermo di aver visto il semaforo tato cerchiato in Contr arancione nella copia di cortesia del doc. 4 Detto semaforo, al momento in cui il veicolo svoltava, era giallo ed è diventato rosso (v. verbale udienza del 23.11.2022).
Dall'esame della predetta deposizione testimoniale resa nel presente giudizio unitamente ai rilievi fotoplanimetrici esibiti al teste medesimo si evince in modo inequivoco che il teste ha confuso il veicolo Fiat AV con il veicolo Mercedes e, con riferimento alla circostanza relativa alla lanterna semaforica presente su via Cristofaro Colombo per la svola a sinistra in via Lido di Castel Porziano, il teste ha dichiarato che la lanterna proiettava luce gialla “già da tempo” (poi divenuta rossa), confermando sostanzialmente quanto già esposto agli agenti di Polizia nell'immediatezza dei fatti.
Ebbene, prescindendosi dall'attendibilità o meno delle dichiarazioni del teste di cui sopra, Tes_1 deve in ogni caso rilevarsi che dal complessivo compendio probatorio evince, con apprezzabile grado di credibilità, quale fosse invece lo stato della lanterna semaforica presente su via Cristofaro Colombo in direzione Roma, ovvero quella di percorrenza della vettura Mercedes condotta dal CP_2
Né all'uopo può soccorrere la consulenza tecnica versata in atti da parte attrice sub doc. 11, in quanto mera allegazione difensiva tecnica (cfr. Cass. civ. 1614/2022).
Allo stesso modo, a nulla soccorre la relazione semaforica di cui al documento n. 6 prodotto in giudizio da parte convenuta, rilasciata dal in quanto il medesimo documento, CP_6
5 nell'illustrare il diagramma di fasatura delle lanterne semaforiche presenti nell'incrocio teatro del sinistro di causa, tiene conto della presenza e/o dell'assenza della chiamata pedonale, circostanza che nel caso di specie non è stata oggetto di prova.
Infine, quanto alla testimonianza resa da all'udienza del 23.11.2022 si rileva che, già Testimone_2 prima dell'escussione testimoniale, la dife aveva sollevato l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto la medesima risultava essere terza trasportata sul veicolo Mercedes coinvolto nel sinistro di causa e il G.O.P. ha comunque proceduto all'escussione riservando al merito ogni valutazione al riguardo (v. verbale udienza del 23.11.2022).
Inoltre, la predetta eccezione è stata reiterata da parte attrice sia alla medesima udienza del 23.11.2022 successivamente all'escussione della sig.ra sia nelle successive difese utili, da ultimo Testimone_2 anche negli scritti conclusivi.
Ciò posto, al riguardo deve rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la vittima di un sinistro non può testimoniare in favore degli altri danneggiati dal medesimo sinistro, essendo ella portatrice di un interesse processuale proprio all'esito della lite;
essa, infatti, può sempre agire a difesa di un proprio diritto, quello cioè al risarcimento del danno in favore di se stessa (cfr. ex multis Corte Cass. ord. 19121/2019, est. Rossetti); tale incapacità – ha affermato la Suprema Corte – sussiste altresì nei casi in cui il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti (cfr., in tal senso, Cass. civ. 13501/2022).
Declinando tali principii alla fattispecie e condiviso da questo Tribunale l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che, nel caso di specie, la sig.ra non Testimone_2 può ritenersi capace a testimoniare e pertanto la sua testimonianza non è utilizzabile ai fini della decisione da assumere.
Ne consegue che, in difetto di prova contraria in ordine all'effettiva ricostruzione del sinistro con particolare riguardo ai profili di colpa in relazione al rispetto o meno delle rispettive lanterne semaforiche, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti di cui all'art. 2054, co. II, c.c..
Ed infatti, la Suprema Corte ha statuito che laddove all'esito del giudizio il Giudice, risultato provato l'urto tra due veicoli, non riesca tuttavia a delineare una chiara dinamica dello scontro da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli urto tra gli stessi, dovrà trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ. 3696/2018 e 15736/2022).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, II comma, c.c., essendo a tal fine necessario accertare, allo stesso tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ. sent. n. 12444/2008, Cass. Civ., III, 12.6.2012, n. 9528, Cass. 7479/20).
Dunque, alla luce dei principi sopra citati, nel caso di specie deve ritenersi applicabile la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto
6 deve ritenersi provato lo scontro tra i due veicoli, ma la dinamica del sinistro non è stata sufficientemente chiarita nel corso del giudizio per le ragioni sopra esposte.
6. Ritenuta la responsabilità concorrente e paritaria, in via presuntiva, dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, quanto al contenuto della pretesa fatta valere da
[...]
deve evidenziarsi che, in questa fattispecie, l'odierno attore ha agito in r Parte_1 per ottenere il ristoro delle somme erogate alla sig.ra e, in particolare, della somma Parte_2 onnicomprensiva di Euro 517.656,99, corrisposta a tit to del danno non patrimoniale patito da quest'ultima in conseguenza all'evento lesivo de quo.
Ebbene, con riguardo al predetto pagamento effettuato da parte della compagnia assicurativa in favore della sig.ra parte attrice ha prodotto in giudizio, già con l'atto di citazione, i documenti Pt_2 nn. 2 e 3 conte spettivamente, la comunicazione dell'offerta destinata alla danneggiata e l'accettazione da parte di quest'ultima (seppure a titolo di mero acconto).
Successivamente, in sede di memoria istruttoria depositata ex art. 183, co. VI, n.2 c.p.c., parte attrice ha versato in atti, ad integrazione della documentazione già prodotta con l'atto introduttivo, il documento n. 9, contente la ricevuta di pagamento della somma di Euro 517.656,99 in favore della sig.ra Pt_2
Giova inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto dal documento CP_1
n. 3, fasc. att., si evince in modo inequivocabile che la predetta somma di Euro 517.656,99, trattenuta dalla a titolo di acconto “sui di gran lunga maggiori e gravi danni dalla stessa subiti e subendi”, è stata Pt_2 incassata dalla dott.ssa quale procuratrice speciale, esclusivamente per conto della sig.ra CP_7 e non conto del di lei figlio minore, sig. , sul Parte_2 Persona_1 quale la esercitava la responsabilità genitoriale. Pt_2
Ed infatti, nel corpo del medesimo documento la dott.ssa precisa quanto segue: “Si fa inoltre CP_7 presente che la Vs. offerta così come è stata da Voi formulata non ha incluso gli onorari ad oggi maturati per l'attività professionale svolta in ambito stragiudiziale dalla scrivente e nulla ancora è stato corrisposto per i danni subìti dal figlio
(v. doc. 3, fasc. att.). Persona_1
Dunque, alla luce della documentazione in atti risulta provato il pagamento effettuato da
[...] in favore della danneggiata Parte_1 Parte_2
7. Ciò posto, nel presente giudizio il danno biologico patito dalla sig.ra è stato Parte_2 oggetto di accertamenti medico-legali espletati in corso di causa dal c.t.u. dott. il Persona_2 quale ha accertato che: “La sig.ra in conseguenza dell'evento lesivo, ha riportato l te Pt_2
a pagina 9 della relazione peritale;
che le predette lesioni risultano in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
che tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea al 100% di 150 giorni e di inabilità temporanea al 75% di ulteriori 150 giorni, con relativo grado di sofferenza psico- fisica pari a 5 in costanza di invalidità temporanea in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 60%, con grado di sofferenza psico- fisica pari a 4 in una scala da 1 a 5” (v. relazione peritale, pp.10 ss.).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla danneggiata
Parte_2
7 Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 46 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 45.412,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 173,00 per ogni giorno di inabilità tenuto conto dell'accertato grado di sofferenza, in costanza di inabilità temporanea, pari a 5 su una scala da uno a 5) e di Euro 389.940,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, somma che tiene conto del solo danno biologico inteso quali conseguenze riferibili ai postumi permanenti in difetto di allegazione e prova, nei termini perentori all'uopo previsti, di sofferenza morale soggettiva correlata al danno biologico, così per il complessivo importo di Euro 435.352,50 in valori attuali.
La predetta somma pari a Euro 435.352,50 deve, inoltre, essere proporzionalmente ridotta in ragione della responsabilità concorrente, in via presuntiva, dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro nella misura del 50% ciascuno, pertanto compete alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno Pt_2 non patrimoniale, la somma di Euro 217.676,25.
Dunque, la domanda di rivalsa formulata da nei confronti dell' deve Parte_1 CP_1 essere accolta nei limiti della predetta somma (Euro 217.676,25), oltre rivalutazione ed interessi, trattandosi di somma risarcitoria, in applicazione dei criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite del 1995 (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), dal dì dell'indennizzo alla sentenza.
8. Quanto al danno patrimoniale, la domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel proprio atto introduttivo ha genericamente formulato una domanda di Parte_1 rimborso delle spese di perizia e di assistenza legale stragiudiziale, domanda reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, con riguardo alle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, giova osservare in punto di diritto che le spese legali stragiudiziali non sono assimilabili alle spese giudiziali ma hanno natura di danno emergente e, dunque, sono soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova. Sul punto la Suprema Corte a sezioni unite ha avuto modo di chiarire che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017; da ultimo conf. da Cass. Civ. 24481/2020).
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, deve rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, parte attrice ha formulato tale richiesta rinviando esclusivamente al documento n. 7, ovvero la lettera di messa in mora che l'avv. Miserendino ha trasmesso all' per conto del proprio assistito senza, tuttavia, CP_1 Parte_1 assolvere al proprio onere probatorio.
8 Ed infatti, si rileva che parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun documento a sostegno della predetta domanda idoneo a provare l'effettivo esborso sostenuto (ad es. una fattura o altra documentazione idonea).
Parimenti, per quanto riguarda la domanda di rimborso delle “spese di perizia”, genericamente formulata da parte attrice, la compagnia non ha prodotto in giudizio alcun documento idoneo a provare l'effettivo esborso.
Le predette domande pertanto devono essere rigettate.
9. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l'esito della lite, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta nonché della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma, c.c.., si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico della parte convenuta, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello di cui alla nota spese depositata dall'avv. Miserendino in data 30.12.2024 ex art. 75 disp. att. c.p.c...
Secondo i medesimi criteri, previa compensazione nella misura della metà, devono essere poste a carico del convenuto, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 1.214,00 + Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 21.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta presuntivamente la responsabilità di e Parte_3 Controparte_2 ex art. 2054, comma II, c.c. nella determinaz c 11.09.2015;
- condanna il convenuto Controparte_8
– a corrispondere all'attore
[...] Parte_1 cessori come in motivazion
[...] del concorso di colpa dei due conducenti nella misura del 50% accertato in via presuntiva ex art. 2054, comma II, c.c.;
- rigetta ogni altra domanda formulata dall'attore nei confronti della parte convenuta;
- previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna il convenuto rifondere a le spese di lite liquidate, per la restante metà, in CP_1 Parte_1 ssivi Euro Euro 620,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- previa compensazione nella misura della metà, pone definitivamente a carico del convenuto nella misura della restante metà, le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in CP_1 corso di causa con decreto di pagamento del 21.02.2024.
9 Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8951/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
. Ub ino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Sarzana (SP), via B. P. Muccini, n. 28, come da procura in atti;
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...] P.IVA_2 avv.ti Caterina Antonietta Davelli, Filippo Rosada e Carlo Bretzel ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, via Freguglia n. 10, come da procura in atti;
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Acton n.70;
CONVENUTI
(C.F. ), residente a [...]; CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 10.10.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato esercitava azione di Parte_1 rivalsa ex art. 141, co. IV, D. Lgs. 209/2005 nei confronti di
[...]
Controparte_1 CP_3 proprietario della vettura Mercedes classe B (tg. 7369ET), e di quale conducente Controparte_2 del predetto veicolo, al fine di ottenere il rimborso della s alla compagnia in favore della sig.ra a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima patiti in Parte_2 conseguenza al sinistro stradale occorso in Roma in data 11.09.2015.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 11.09.2015, alle ore 15:00 circa, la sig.ra percorreva la via Cristofaro Colombo con direzione Ostia alla guida della Parte_3 vettura Fiat AV (tg. DG865CP), di proprietà di e assicurata per la responsabilità CP_4 civile auto con che, a b tta vettura, viaggiavano in qualità Parte_1 di terzi trasportati la sig.ra e il di lei figlio, sig. ; che, giunta Parte_2 Persona_1 all'intersezione con via d el Porziano, la ve veniva Parte_3 violentemente urtata dal veicolo Mercedes classe B (tg. 7369ET), di proprietà di , CP_3 assicurato con la compagnia condotto al momento d Controparte_5
il quale ometteva di arrestare la marcia nonostante la lanterna semaforica Controparte_2
per il suo senso di marcia;
che, a causa della collisione, la sig.ra Parte_2 riportava gravissime lesioni personali e rilevanti postumi permanenti;
che, sulla base della perizia medica espletata, provvedeva a ristorare la di tutti i danni patiti e Parte_1 Pt_2 patiendi a causa del sinistro corrispondendole la somma complessiva di Euro 517.656,99.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l eccependo in primo luogo CP_1
l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art.141 Cod. Ass. per la sussistenza, nel caso di specie, del c.d. caso fortuito che ne esclude l'applicabilità. Nel merito, l' CP_1 contestava l'an debeatur ed eccepiva la responsabilità esclusiva della sig.ra Parte_3 vettore del veicolo a bordo del quale viaggiava la terza trasportata, nella per aver attraversato l'intersezione senza rispettare la luce semaforica e senza concedere la dovuta precedenza. Parte convenuta contestava altresì il quantum debeatur ed eccepiva la mancata produzione da parte dell'attore della prova dell'effettivo pagamento effettuato in favore della sig.ra Pt_2
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., parte attrice deduceva l'invalidità della procura alle liti di parte convenuta in quanto priva di qualsivoglia indicazione relativa ai requisiti oggettivi e soggettivi atti a confermare la validità dell'atto e con Ordinanza del 20.04.2022 questo giudice riteneva di dover statuire sulla predetta eccezione unitamente al merito.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale.
Con Ordinanza del 13.03.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 21.02.2023, questo Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c..
Successivamente, all'udienza del 27.04.2023, parte attrice dichiarava la propria volontà di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e, dunque, veniva disposta c.t.u. di natura medico- legale sulla persona della danneggiata Parte_2
All'udienza del 28.02.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 10.10.2024. All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 2 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 11.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 20.04.2022 e del 27.04.2023 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, avuto riguardo alla notifica dell'atto di citazione al conducente del veicolo antagonista effettuata da parte attrice presso deve rilevarsi Controparte_2 CP_1 quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato, in materia di discrimen tra nullità ed inesistenza della notificazione, che si ha inesistenza della notificazione, sulla scorta dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi costitutivi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (Cass. civ., sez. unite, 14916/2016 e, nel medesimo senso, Cass. civ. 24834/2017).
La giurisprudenza di legittimità al fine di individuare le ipotesi di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario ha individuato quale elemento dirimente ai fini dell'inesistenza la circostanza che la notifica sia stata eseguita in luoghi non aventi alcun collegamento con il destinatario perché a lui totalmente estranei (cfr. in tal senso Cass. Civ. 4529/2019).
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve ritenersi che, con riguardo alla notifica dell'atto di citazione al conducente del veicolo antagonista, sig. presso Controparte_2
l' all'indirizzo PEC dell' tale notificazione deve ritenersi inesistente non ricorrendo alcun CP_1 CP_1 c ento tra il conduce e l' che è domiciliataria ex lege solo per quanto CP_2 CP_1 riguarda il responsabile civile del danno (proprietario del mezzo), litisconsorte necessario;
dunque, alcun collegamento tra e il destinatario dell'atto sussiste. CP_1
4. Ancora in via preliminare, si rileva che, con la memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma VI, n.1 c.p.c., parte attrice ha eccepito l'invalidità della procura alle liti di parte convenuta “in quanto priva di qualsivoglia indicazione relativa ai requisiti oggettivi e soggettivi atti a confermare la validità dell'atto” (v. memoria ex art.183, co. VI, n.1 c.p.c., fasc. att.) e con Ordinanza del 20.04.2022 questo Giudice ha ritenuto di dover statuire sulla predetta eccezione unitamente al merito.
L'eccezione non è fondata.
Ed infatti, in primo luogo deve rilevarsi che la procura allegata dalla difesa di parte convenuta è un documento informatico separato dall'atto cui accede, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce medianti strumenti informatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma III, c.p.c..
La circostanza che nella procura medesima non vi sia alcun riferimento alle parti del presente giudizio, alla materia del contendere ed al giudizio pendente al quale si riferisce non ne determina la
3 sua invalidità dal momento che la stessa deve essere interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede e, dunque, il riferimento al “presente giudizio” deve necessariamente porsi in relazione – anche secondo un'interpretazione di buona fede – al contenuto della comparsa di costituzione a cui la procura accede.
Sul punto ha affermato la Suprema Corte che deve escludersi la validità della procura rilasciata su foglio separato solo in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o di altre fasi processuali (cfr. Cass. civ. 24671/2022).
5. Passando all'inquadramento della fattispecie oggetto di causa, è necessario evidenziare, in ordine al profilo dell'an debeatur, quanto segue.
5.1. Nel presente giudizio ha formulato azione di rivalsa nei Parte_1 confronti dell' ai sensi dell'art. 141, comma IV, del D.Lgs. n. 209/2005. CP_1
Nella propria comparsa di costituzione e risposta l ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_1 attorea per inapplicabilità dell'art. 141, co. IV, cod. . stante la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di caso fortuito, per la quale la compagnia assicurativa non avrebbe dovuto effettuare il pagamento in favore della trasportata sostenendo quanto segue: “Passando al caso che ci Parte_2 riguarda, l'attrice, con dichiarazione confessoria, riferisce che la colpa esclusiva del sinistro è da addebitarsi al conducente del veicolo Mercedes. Consegue, pertanto, la prova dell'errato pagamento da parte dell'assicuratore, il quale ha ritenuto erroneamente di essere obbligato a risarcire il danno al trasportato a sensi dell'art. 141 Cod.Ass. malgrado la sussistenza del caso fortuito” (v. comparsa di costituzione, pag. 4).
Al riguardo giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affrontato il tema dell'interpretazione dell'art. 141 cod. ass. priv. e della natura e del significato da attribuire alla locuzione “caso fortuito”, disponendo che l'assicuratore del vettore è tenuto a rispondere in ogni caso, pur in presenza della prova (o addirittura della mancata contestazione) dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso fortuito” da intendere, però, restrittivamente rappresentato da “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo” (cfr. Cass. civ. n. 17963/2021, successivamente confermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35318/22).
In particolare, le Sezioni Unite con sentenza della Suprema Corte hanno statuito che: “La nozione di
“caso fortuito”, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c. ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Ebbene nel caso di specie non è stato dedotto né provato alcun “fattore naturale o umano estraneo alla circolazione dell'altro veicolo” che abbia determinato o contribuito a determinare il sinistro de quo. Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ne consegue l'insussistenza, nella fattispecie in esame, del c.d. “caso fortuito” e dunque l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 141, comma IV, cod. ass. priv..
5.2. Ciò posto, il fatto storico trova, in primo luogo, conferma negli accertamenti compiuti dagli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc. 4, fasc. att.).
Gli agenti hanno accertato che: “L'autovettura Fiat AV targa DG865CP e autovettura Mercedes B 180 targa ZG7369ET erano venuti a collisione […] Al suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” (v. doc.4, pag.2, fasc. att.).
4 In relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, le fonti di prova attengono al verbale di incidente prodotto da parte attrice sub doc.4, contente le dichiarazioni del teste oculare Tes_1 nonché all'escussione del medesimo teste svolta nel presente giudizio all'udie
[...]
23.11.2022.
Con riguardo alle dichiarazioni i deve evidenziarsi che, nell'immediatezza dei fatti, Testimone_1 teste ha dichiarato agli agenti intervenuti quanto segue: “Stavo correndo in direzione Roma quando, giunto all'incrocio Colombo/Lido di Castel Porziano, vedevo l'auto Fiat targata DG865CP che proveniva dalla carreggiata laterale della via Cristofaro Colombo per svoltare su via del Lido di Castel Porziano che impegnava l'incrocio con il giallo per la sua direzione già scattato da tempo. La stessa auto andava ad urtare violentemente l'auto targata ZG736FT che proveniva dalla carreggiata centrale della Cristofaro Colombo in direzione Roma e che a mio avviso è passato con luce verde per il proprio senso di marcia” (v. doc. 4, pag. 2, fasc. att.).
Nel corso del presente giudizio, il medesimo teste oculare è stato escusso all'udienza del 23.11.2022 e ha dichiarato: “Mi trovavo a bordo strada su una ciclabile a.d.r. in quel momento ero fermo a riposare durante una Contr corsa a piedi Su richiesta del giudice, il teste indica sulle copie di cortesia dei doc. 2 e 4 di la posizione approssimativa in cui si trovava al momento del sinistro. Come ho detto ero fermo. La mia corsa Roma verso Ostia ma ero fermo a riposare. Dalla mia posizione ho visto la lanterna semaforica soltanto in una direzione. A.d.r. Ho visto il semaforo che consente l'attraversamento della Via Cristoforo Colombo, quello che indico. nella copia di Contr cortesia del doc. 4 che nella foto è rosso. Al momento del sinistro, il semaforo è scattato da giallo a rosso […] È vero. Non ricord odello della macchina Fiat AV ma confermo quanto indicato A.d.r. l'auto Fiat AV arrivava da Ostia. A.d.r. Ho proprio visto il momento dell'impatto. a.d.r. La Mercedes ha impegnato l'incrocio nel momento in cui il semaforo che vedevo scattava da giallo a rosso. La Fiat AV procedeva sulla Via Cristoforo Colombo provenendo da Ostia in direzione Roma. Presumo le sia scattato il verde che non vedevo ed ha impegnato l'incrocio e l'impatto è avvenuto circa nel punto che indico sulla stessa planimetria. Mi riporto a quanto ho già detto prima. Questo è quello che ricordo oggi a distanza di tempo a.d.r. ricordo la Mercedes che svoltava provenendo dalla corsia laterale e la Fiat AV che sopraggiungeva sulla carreggiata centrale della via Cristoforo Colombo come ho detto prima.” A.d.r confermo le indicazioni che ho riportato sulla copia di cortesia del doc. 10 sia rispetto alla Pt_1 provenienza dei veicoli che alla mia posizione […] a.d.r. confermo di aver visto il semaforo tato cerchiato in Contr arancione nella copia di cortesia del doc. 4 Detto semaforo, al momento in cui il veicolo svoltava, era giallo ed è diventato rosso (v. verbale udienza del 23.11.2022).
Dall'esame della predetta deposizione testimoniale resa nel presente giudizio unitamente ai rilievi fotoplanimetrici esibiti al teste medesimo si evince in modo inequivoco che il teste ha confuso il veicolo Fiat AV con il veicolo Mercedes e, con riferimento alla circostanza relativa alla lanterna semaforica presente su via Cristofaro Colombo per la svola a sinistra in via Lido di Castel Porziano, il teste ha dichiarato che la lanterna proiettava luce gialla “già da tempo” (poi divenuta rossa), confermando sostanzialmente quanto già esposto agli agenti di Polizia nell'immediatezza dei fatti.
Ebbene, prescindendosi dall'attendibilità o meno delle dichiarazioni del teste di cui sopra, Tes_1 deve in ogni caso rilevarsi che dal complessivo compendio probatorio evince, con apprezzabile grado di credibilità, quale fosse invece lo stato della lanterna semaforica presente su via Cristofaro Colombo in direzione Roma, ovvero quella di percorrenza della vettura Mercedes condotta dal CP_2
Né all'uopo può soccorrere la consulenza tecnica versata in atti da parte attrice sub doc. 11, in quanto mera allegazione difensiva tecnica (cfr. Cass. civ. 1614/2022).
Allo stesso modo, a nulla soccorre la relazione semaforica di cui al documento n. 6 prodotto in giudizio da parte convenuta, rilasciata dal in quanto il medesimo documento, CP_6
5 nell'illustrare il diagramma di fasatura delle lanterne semaforiche presenti nell'incrocio teatro del sinistro di causa, tiene conto della presenza e/o dell'assenza della chiamata pedonale, circostanza che nel caso di specie non è stata oggetto di prova.
Infine, quanto alla testimonianza resa da all'udienza del 23.11.2022 si rileva che, già Testimone_2 prima dell'escussione testimoniale, la dife aveva sollevato l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto la medesima risultava essere terza trasportata sul veicolo Mercedes coinvolto nel sinistro di causa e il G.O.P. ha comunque proceduto all'escussione riservando al merito ogni valutazione al riguardo (v. verbale udienza del 23.11.2022).
Inoltre, la predetta eccezione è stata reiterata da parte attrice sia alla medesima udienza del 23.11.2022 successivamente all'escussione della sig.ra sia nelle successive difese utili, da ultimo Testimone_2 anche negli scritti conclusivi.
Ciò posto, al riguardo deve rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la vittima di un sinistro non può testimoniare in favore degli altri danneggiati dal medesimo sinistro, essendo ella portatrice di un interesse processuale proprio all'esito della lite;
essa, infatti, può sempre agire a difesa di un proprio diritto, quello cioè al risarcimento del danno in favore di se stessa (cfr. ex multis Corte Cass. ord. 19121/2019, est. Rossetti); tale incapacità – ha affermato la Suprema Corte – sussiste altresì nei casi in cui il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti (cfr., in tal senso, Cass. civ. 13501/2022).
Declinando tali principii alla fattispecie e condiviso da questo Tribunale l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che, nel caso di specie, la sig.ra non Testimone_2 può ritenersi capace a testimoniare e pertanto la sua testimonianza non è utilizzabile ai fini della decisione da assumere.
Ne consegue che, in difetto di prova contraria in ordine all'effettiva ricostruzione del sinistro con particolare riguardo ai profili di colpa in relazione al rispetto o meno delle rispettive lanterne semaforiche, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti di cui all'art. 2054, co. II, c.c..
Ed infatti, la Suprema Corte ha statuito che laddove all'esito del giudizio il Giudice, risultato provato l'urto tra due veicoli, non riesca tuttavia a delineare una chiara dinamica dello scontro da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli urto tra gli stessi, dovrà trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ. 3696/2018 e 15736/2022).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, II comma, c.c., essendo a tal fine necessario accertare, allo stesso tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ. sent. n. 12444/2008, Cass. Civ., III, 12.6.2012, n. 9528, Cass. 7479/20).
Dunque, alla luce dei principi sopra citati, nel caso di specie deve ritenersi applicabile la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto
6 deve ritenersi provato lo scontro tra i due veicoli, ma la dinamica del sinistro non è stata sufficientemente chiarita nel corso del giudizio per le ragioni sopra esposte.
6. Ritenuta la responsabilità concorrente e paritaria, in via presuntiva, dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, quanto al contenuto della pretesa fatta valere da
[...]
deve evidenziarsi che, in questa fattispecie, l'odierno attore ha agito in r Parte_1 per ottenere il ristoro delle somme erogate alla sig.ra e, in particolare, della somma Parte_2 onnicomprensiva di Euro 517.656,99, corrisposta a tit to del danno non patrimoniale patito da quest'ultima in conseguenza all'evento lesivo de quo.
Ebbene, con riguardo al predetto pagamento effettuato da parte della compagnia assicurativa in favore della sig.ra parte attrice ha prodotto in giudizio, già con l'atto di citazione, i documenti Pt_2 nn. 2 e 3 conte spettivamente, la comunicazione dell'offerta destinata alla danneggiata e l'accettazione da parte di quest'ultima (seppure a titolo di mero acconto).
Successivamente, in sede di memoria istruttoria depositata ex art. 183, co. VI, n.2 c.p.c., parte attrice ha versato in atti, ad integrazione della documentazione già prodotta con l'atto introduttivo, il documento n. 9, contente la ricevuta di pagamento della somma di Euro 517.656,99 in favore della sig.ra Pt_2
Giova inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto dal documento CP_1
n. 3, fasc. att., si evince in modo inequivocabile che la predetta somma di Euro 517.656,99, trattenuta dalla a titolo di acconto “sui di gran lunga maggiori e gravi danni dalla stessa subiti e subendi”, è stata Pt_2 incassata dalla dott.ssa quale procuratrice speciale, esclusivamente per conto della sig.ra CP_7 e non conto del di lei figlio minore, sig. , sul Parte_2 Persona_1 quale la esercitava la responsabilità genitoriale. Pt_2
Ed infatti, nel corpo del medesimo documento la dott.ssa precisa quanto segue: “Si fa inoltre CP_7 presente che la Vs. offerta così come è stata da Voi formulata non ha incluso gli onorari ad oggi maturati per l'attività professionale svolta in ambito stragiudiziale dalla scrivente e nulla ancora è stato corrisposto per i danni subìti dal figlio
(v. doc. 3, fasc. att.). Persona_1
Dunque, alla luce della documentazione in atti risulta provato il pagamento effettuato da
[...] in favore della danneggiata Parte_1 Parte_2
7. Ciò posto, nel presente giudizio il danno biologico patito dalla sig.ra è stato Parte_2 oggetto di accertamenti medico-legali espletati in corso di causa dal c.t.u. dott. il Persona_2 quale ha accertato che: “La sig.ra in conseguenza dell'evento lesivo, ha riportato l te Pt_2
a pagina 9 della relazione peritale;
che le predette lesioni risultano in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
che tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea al 100% di 150 giorni e di inabilità temporanea al 75% di ulteriori 150 giorni, con relativo grado di sofferenza psico- fisica pari a 5 in costanza di invalidità temporanea in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 60%, con grado di sofferenza psico- fisica pari a 4 in una scala da 1 a 5” (v. relazione peritale, pp.10 ss.).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla danneggiata
Parte_2
7 Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 46 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 45.412,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 173,00 per ogni giorno di inabilità tenuto conto dell'accertato grado di sofferenza, in costanza di inabilità temporanea, pari a 5 su una scala da uno a 5) e di Euro 389.940,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, somma che tiene conto del solo danno biologico inteso quali conseguenze riferibili ai postumi permanenti in difetto di allegazione e prova, nei termini perentori all'uopo previsti, di sofferenza morale soggettiva correlata al danno biologico, così per il complessivo importo di Euro 435.352,50 in valori attuali.
La predetta somma pari a Euro 435.352,50 deve, inoltre, essere proporzionalmente ridotta in ragione della responsabilità concorrente, in via presuntiva, dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro nella misura del 50% ciascuno, pertanto compete alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno Pt_2 non patrimoniale, la somma di Euro 217.676,25.
Dunque, la domanda di rivalsa formulata da nei confronti dell' deve Parte_1 CP_1 essere accolta nei limiti della predetta somma (Euro 217.676,25), oltre rivalutazione ed interessi, trattandosi di somma risarcitoria, in applicazione dei criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite del 1995 (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), dal dì dell'indennizzo alla sentenza.
8. Quanto al danno patrimoniale, la domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel proprio atto introduttivo ha genericamente formulato una domanda di Parte_1 rimborso delle spese di perizia e di assistenza legale stragiudiziale, domanda reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, con riguardo alle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, giova osservare in punto di diritto che le spese legali stragiudiziali non sono assimilabili alle spese giudiziali ma hanno natura di danno emergente e, dunque, sono soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova. Sul punto la Suprema Corte a sezioni unite ha avuto modo di chiarire che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017; da ultimo conf. da Cass. Civ. 24481/2020).
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, deve rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, parte attrice ha formulato tale richiesta rinviando esclusivamente al documento n. 7, ovvero la lettera di messa in mora che l'avv. Miserendino ha trasmesso all' per conto del proprio assistito senza, tuttavia, CP_1 Parte_1 assolvere al proprio onere probatorio.
8 Ed infatti, si rileva che parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun documento a sostegno della predetta domanda idoneo a provare l'effettivo esborso sostenuto (ad es. una fattura o altra documentazione idonea).
Parimenti, per quanto riguarda la domanda di rimborso delle “spese di perizia”, genericamente formulata da parte attrice, la compagnia non ha prodotto in giudizio alcun documento idoneo a provare l'effettivo esborso.
Le predette domande pertanto devono essere rigettate.
9. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l'esito della lite, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta nonché della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma, c.c.., si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico della parte convenuta, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello di cui alla nota spese depositata dall'avv. Miserendino in data 30.12.2024 ex art. 75 disp. att. c.p.c...
Secondo i medesimi criteri, previa compensazione nella misura della metà, devono essere poste a carico del convenuto, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 1.214,00 + Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 21.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta presuntivamente la responsabilità di e Parte_3 Controparte_2 ex art. 2054, comma II, c.c. nella determinaz c 11.09.2015;
- condanna il convenuto Controparte_8
– a corrispondere all'attore
[...] Parte_1 cessori come in motivazion
[...] del concorso di colpa dei due conducenti nella misura del 50% accertato in via presuntiva ex art. 2054, comma II, c.c.;
- rigetta ogni altra domanda formulata dall'attore nei confronti della parte convenuta;
- previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna il convenuto rifondere a le spese di lite liquidate, per la restante metà, in CP_1 Parte_1 ssivi Euro Euro 620,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- previa compensazione nella misura della metà, pone definitivamente a carico del convenuto nella misura della restante metà, le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in CP_1 corso di causa con decreto di pagamento del 21.02.2024.
9 Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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