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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 224/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. ARMENI RITA come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dell'avv. LIBBIA FRANCESCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
E con l'intervento del curatore speciale delle minori nata ad [...] il [...] e Per_1
nata ad [...] il [...] Avv. Luca Salvadori Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 08.04.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Per il Curatore speciale delle minori: come da memoria 14.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Albania, il 11/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 186 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). Pers Dal matrimonio sono nate le figlie: e nate ad Asti rispettivamente il 23.08.2015 e il Per_1
03.10.2018.
1 Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale, proponendo le seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Pers 3) le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Pers 4) le figlie e saranno prevalentemente collocate presso l'abitazione materna;
Per_1
5) il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita secondo le seguenti scadenze e salvo diverso accordo tra i genitori:
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alla domenica dopo cena o comunque entro le ore 21,00;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola, con pernottamento a casa del padre, da concordarsi di volta in volta, curandone l'eventuale accompagnamento alle attività extrascolastiche
e a scuola;
- le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 26 dicembre, il Capodanno, l'Epifania, le giornate di Pasqua e Pasquetta e in generale le festività e i ponti scolastici e il giorno del loro compleanno, anche compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
- le figlie trascorreranno il giorno della Festa della Mamma e della Festa del Papà con il rispettivo genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
- nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con ciascun genitore una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno, mantenendo per il resto il calendario ordinario;
2 6) la casa familiare, con tutti i suoi arredi, sarà assegnata alla IG.ra , che ivi risiederà con Pt_1
le figlie:
7) il IG. si impegna a farsi carico per intero della rata di mutuo insistente sulla casa familiare, Pt_2
in luogo del versamento di assegno di mantenimento per le figlie, ed oltre al 50% delle spese straordinarie da definirsi secondo il Protocollo d'Intesa;
8) il IG. rinuncia alla corresponsione dell'Assegno Unico in favore della IG.ra , che Pt_2 Pt_1
lo percepirà per intero;
9) il IG. si impegna a consentire alla IG.ra di utilizzare il veicolo Ford Fiesta, tg. Pt_2 Pt_1
EL834XM, intestato al IG. per le eIGenze quotidiane sue e delle figlie;
la IG.ra si Pt_2 Pt_1
farà carico, per intero, delle spese accessorie quali manutenzione, revisione, bollo auto, assicurazione RC;
10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ed anche di quelli per le figlie minori ai fini della validità per l'espatrio;
11) la IG.ra si impegna a rimettere le querele sporte nei confronti del IG. dal canto Pt_1 Pt_2
suo il IG. si impegna ad accettare dette remissioni;
Pt_2
12) spese di giudizio compensate tra le Parti;
13) con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo le parti danno atto di aver definito tutti i rapporti della crisi coniugale, dichiarando di nulla avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.”
Nel corpo del ricorso, tuttavia i ricorrenti davano tuttavia atto che, a seguito di due querele in data
01.09.2024 dalla IG.ra per maltrattamenti in famiglia, sono attualmente pendenti presso il Pt_1
Tribunale di Asti procedimento penale n. RG 3166/2024-21, P.M. dott. Greco e presso il Tribunale dei
Minorenni di Torino procedimento n. 3021/2024, dott.ssa Per_3
Nelle more della fissazione dell'udienza cartolare per la trattazione del ricorso perveniva all'Ufficio
l'ordinanza datata 14.02.2025 del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta che, pronunciando in merito al procedimento ex art. 330 c.c. promosso dal P.M. nei confronti del IG. Pt_2 per la decadenza dalla potestà genitoriale, a seguito dell'inizio della causa di separazione e su
[...] istanza dei coniugi, aveva pronunciato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. Att. C.p.c. e trasmesso gli atti propri e del P.M. al Presidente del Tribunale di Asti. Il provvedimento confermava
3 altresì la già avvenuta nomina del curatore speciale delle minori in capo all'Avv. Luca Salvadori del foro di Asti, non nota precedentemente all'Ufficio.
La presidente revocava pertanto l'udienza cartolare fissata, disponeva la comparizione dei coniugi in presenza e con decreto del 26.2.25 richiedeva informativa sulla situazione delle due minori ai Servizi
territoriali competenti e sui procedimenti penali pendenti al Procuratore della Repubblica di Asti.
Acquisite le debite informazioni, all'udienza del 8.4.2025 venivano sentiti i coniugi, che si dichiaravano disponibili a continuare il monitoraggio sulle minori da parte dei servizi Sociali.
La IGnora dichiarava altresì di avere rimesso la querela nei confronti del marito, in relazione ai Pt_1 procedimenti penali pendenti ingenerati dalle sue querele per maltrattamenti.
Il IG. si dichiarava altresì disponibile a prevedere un contributo al mantenimento delle minori di Pt_2
€ 300 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Asti, in luogo del già previsto versamento delle rate di mutuo per la casa coniugale.
I coniugi, preso atto delle criticità emergenti dalla complessa situazione giudiziaria e dal diverso regime di contatti padre-figlie disposto dal Tribunale dei Minori, con visite protette, chiedevano eventuale pronuncia solo sullo status, impregiudicata istruttoria sulla situazione delle bambine.
Il Curatore speciale delle minori chiedeva invece la conferma della presa in carico delle minori da parte del Servizio Sociale in funzione di monitoraggio e di supporto a favore delle minori e del nucleo familiare,
la presa in carico anche da parte del servizio di NPI, il mantenimento della attuale collocazione abitativa delle minori presso la madre ed il mantenimento del regime di incontri monitorati tra le bambine ed il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, con cadenza demandata ai Servizi e facoltà di interruzione in caso di riscontro di criticità o di condotte inadeguate da parte della figura genitoriale. Rilevava poi la necessità di istruire il procedimento ex art. 330 c.c.
Alla luce della situazione del nucleo familiare, come emersa dalla sommaria istruttoria così esperita, in particolare alla luce della pendenza del procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale aperto dal
P.M. c/o procura Minorenni di Torino nei confronti del IG. ed in considerazione delle limitazioni Pt_2 ai contatti padre/figlie disposti dal T.M. e attualmente disciplinati con visite protette iniziate in luogo neutro, attualmente proseguite presso l'abitazione del padre, è evidente che le condizioni inerenti l'affidamento congiunto e le libere visite padre/figlie non sono, allo stato accoglibili, non corrispondendo tale soluzione, nell'immediato, all'interesse delle due minori, che necessitano di monitoraggio da parte Pers sia dei servizi sociali sia dei servizi di NPI, in particolare per la quale è stata formulata una diagnosi di mutismo elettivo e disturbo evolutivo specifico della funzione motoria. Pare altresì opportuno che tutto il nucleo sia preso in carico dal servizio della ASL-AT di psicologia adulti, venendo segnalate criticità caratteriali per entrambi, nonché dovendosi approfondire i fatti oggetto delle querele della IGnora che, al di là della rilevanza penale, sono rilevanti agli effetti dell'istruttoria sulla decadenza, Pt_1
4 trattandosi di episodi indicati come avvenuti in presenza delle minori. Il ricorso per separazione consensuale non è dunque accoglibile, non essendo dato, nella struttura procedurale dell'art. 473bis.51
c.p.c. come disciplinato dalla riforma c.d. Cartabia, al giudice, di modificare le condizioni o prevedere un monitoraggio temporale. Il terzo comma della norma citata, infatti prevede che, se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli minori, il collegio provveda con sentenza rigettando la domanda. Non
trattandosi di un procedimento contenzioso, non è nemmeno possibile pronunciare sullo status e rimettere la causa in istruttoria per le questioni inerenti l'affido ed i rapporti dei genitori con le minori, soluzione che postulerebbe l'introduzione da parte dei coniugi di un procedimento contenzioso di separazione con istruttoria demandata al GI.
Si rigetta pertanto il ricorso.
Residua il procedimento ex art. 330 c.p.c. trasmesso dal Tribunale per i Minorenni ex art. 38 primo comma disp. Att c.p.c., norma che, per un evidente disarmonia di disciplina, nel prevedere la trasmissione degli atti al T.O. finalizzata alla concentrazione innanzi ad un unico giudice e dunque alla riunione con il procedimento di separazione o divorzio pendente, non pare considerare l'ipotesi della pendenza di un procedimento di v.g. di separazione consensuale o di divorzio congiunto al quale, proceduralmente, non
è possibile riunire quello contenzioso ex art. 330 c.p.c. promosso dal P.M. e tanto meno procedere con l'istruttoria, né prevede la possibile restituzione del fascicolo al T.M. in caso di rigetto del ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto. Il suddetto procedimento, ancora da istruire, dovrà pertanto essere iscritto a ruolo e riassegnato ad un G.I. competente secondo le regole tabellari di questo ufficio, per cui si dispone in tal senso con separato provvedimento. Nelle more, restano in vigore i provvedimenti
Pers temporanei ed urgenti sulla collocazione delle minori e e sul regime di visite con il padre stabiliti Per_1 dal Tribunale per i Minorenni, a norma dell'art. 38 disp att. Cp.c.
Le spese del presente procedimento restano a carico dei ricorrenti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del Curatore speciale delle minori, che nella memoria depositata si è riservato di richiederle all'esito del separato procedimento ex art. 330 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. rigetta il ricorso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
5 Dispone in merito all'iscrizione a ruolo del procedimento ex art. 330 c.c. con separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 224/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. ARMENI RITA come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dell'avv. LIBBIA FRANCESCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
E con l'intervento del curatore speciale delle minori nata ad [...] il [...] e Per_1
nata ad [...] il [...] Avv. Luca Salvadori Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 08.04.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Per il Curatore speciale delle minori: come da memoria 14.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Albania, il 11/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 186 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). Pers Dal matrimonio sono nate le figlie: e nate ad Asti rispettivamente il 23.08.2015 e il Per_1
03.10.2018.
1 Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale, proponendo le seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Pers 3) le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Pers 4) le figlie e saranno prevalentemente collocate presso l'abitazione materna;
Per_1
5) il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita secondo le seguenti scadenze e salvo diverso accordo tra i genitori:
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alla domenica dopo cena o comunque entro le ore 21,00;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola, con pernottamento a casa del padre, da concordarsi di volta in volta, curandone l'eventuale accompagnamento alle attività extrascolastiche
e a scuola;
- le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 26 dicembre, il Capodanno, l'Epifania, le giornate di Pasqua e Pasquetta e in generale le festività e i ponti scolastici e il giorno del loro compleanno, anche compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
- le figlie trascorreranno il giorno della Festa della Mamma e della Festa del Papà con il rispettivo genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
- nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con ciascun genitore una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno, mantenendo per il resto il calendario ordinario;
2 6) la casa familiare, con tutti i suoi arredi, sarà assegnata alla IG.ra , che ivi risiederà con Pt_1
le figlie:
7) il IG. si impegna a farsi carico per intero della rata di mutuo insistente sulla casa familiare, Pt_2
in luogo del versamento di assegno di mantenimento per le figlie, ed oltre al 50% delle spese straordinarie da definirsi secondo il Protocollo d'Intesa;
8) il IG. rinuncia alla corresponsione dell'Assegno Unico in favore della IG.ra , che Pt_2 Pt_1
lo percepirà per intero;
9) il IG. si impegna a consentire alla IG.ra di utilizzare il veicolo Ford Fiesta, tg. Pt_2 Pt_1
EL834XM, intestato al IG. per le eIGenze quotidiane sue e delle figlie;
la IG.ra si Pt_2 Pt_1
farà carico, per intero, delle spese accessorie quali manutenzione, revisione, bollo auto, assicurazione RC;
10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ed anche di quelli per le figlie minori ai fini della validità per l'espatrio;
11) la IG.ra si impegna a rimettere le querele sporte nei confronti del IG. dal canto Pt_1 Pt_2
suo il IG. si impegna ad accettare dette remissioni;
Pt_2
12) spese di giudizio compensate tra le Parti;
13) con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo le parti danno atto di aver definito tutti i rapporti della crisi coniugale, dichiarando di nulla avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.”
Nel corpo del ricorso, tuttavia i ricorrenti davano tuttavia atto che, a seguito di due querele in data
01.09.2024 dalla IG.ra per maltrattamenti in famiglia, sono attualmente pendenti presso il Pt_1
Tribunale di Asti procedimento penale n. RG 3166/2024-21, P.M. dott. Greco e presso il Tribunale dei
Minorenni di Torino procedimento n. 3021/2024, dott.ssa Per_3
Nelle more della fissazione dell'udienza cartolare per la trattazione del ricorso perveniva all'Ufficio
l'ordinanza datata 14.02.2025 del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta che, pronunciando in merito al procedimento ex art. 330 c.c. promosso dal P.M. nei confronti del IG. Pt_2 per la decadenza dalla potestà genitoriale, a seguito dell'inizio della causa di separazione e su
[...] istanza dei coniugi, aveva pronunciato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. Att. C.p.c. e trasmesso gli atti propri e del P.M. al Presidente del Tribunale di Asti. Il provvedimento confermava
3 altresì la già avvenuta nomina del curatore speciale delle minori in capo all'Avv. Luca Salvadori del foro di Asti, non nota precedentemente all'Ufficio.
La presidente revocava pertanto l'udienza cartolare fissata, disponeva la comparizione dei coniugi in presenza e con decreto del 26.2.25 richiedeva informativa sulla situazione delle due minori ai Servizi
territoriali competenti e sui procedimenti penali pendenti al Procuratore della Repubblica di Asti.
Acquisite le debite informazioni, all'udienza del 8.4.2025 venivano sentiti i coniugi, che si dichiaravano disponibili a continuare il monitoraggio sulle minori da parte dei servizi Sociali.
La IGnora dichiarava altresì di avere rimesso la querela nei confronti del marito, in relazione ai Pt_1 procedimenti penali pendenti ingenerati dalle sue querele per maltrattamenti.
Il IG. si dichiarava altresì disponibile a prevedere un contributo al mantenimento delle minori di Pt_2
€ 300 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Asti, in luogo del già previsto versamento delle rate di mutuo per la casa coniugale.
I coniugi, preso atto delle criticità emergenti dalla complessa situazione giudiziaria e dal diverso regime di contatti padre-figlie disposto dal Tribunale dei Minori, con visite protette, chiedevano eventuale pronuncia solo sullo status, impregiudicata istruttoria sulla situazione delle bambine.
Il Curatore speciale delle minori chiedeva invece la conferma della presa in carico delle minori da parte del Servizio Sociale in funzione di monitoraggio e di supporto a favore delle minori e del nucleo familiare,
la presa in carico anche da parte del servizio di NPI, il mantenimento della attuale collocazione abitativa delle minori presso la madre ed il mantenimento del regime di incontri monitorati tra le bambine ed il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, con cadenza demandata ai Servizi e facoltà di interruzione in caso di riscontro di criticità o di condotte inadeguate da parte della figura genitoriale. Rilevava poi la necessità di istruire il procedimento ex art. 330 c.c.
Alla luce della situazione del nucleo familiare, come emersa dalla sommaria istruttoria così esperita, in particolare alla luce della pendenza del procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale aperto dal
P.M. c/o procura Minorenni di Torino nei confronti del IG. ed in considerazione delle limitazioni Pt_2 ai contatti padre/figlie disposti dal T.M. e attualmente disciplinati con visite protette iniziate in luogo neutro, attualmente proseguite presso l'abitazione del padre, è evidente che le condizioni inerenti l'affidamento congiunto e le libere visite padre/figlie non sono, allo stato accoglibili, non corrispondendo tale soluzione, nell'immediato, all'interesse delle due minori, che necessitano di monitoraggio da parte Pers sia dei servizi sociali sia dei servizi di NPI, in particolare per la quale è stata formulata una diagnosi di mutismo elettivo e disturbo evolutivo specifico della funzione motoria. Pare altresì opportuno che tutto il nucleo sia preso in carico dal servizio della ASL-AT di psicologia adulti, venendo segnalate criticità caratteriali per entrambi, nonché dovendosi approfondire i fatti oggetto delle querele della IGnora che, al di là della rilevanza penale, sono rilevanti agli effetti dell'istruttoria sulla decadenza, Pt_1
4 trattandosi di episodi indicati come avvenuti in presenza delle minori. Il ricorso per separazione consensuale non è dunque accoglibile, non essendo dato, nella struttura procedurale dell'art. 473bis.51
c.p.c. come disciplinato dalla riforma c.d. Cartabia, al giudice, di modificare le condizioni o prevedere un monitoraggio temporale. Il terzo comma della norma citata, infatti prevede che, se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli minori, il collegio provveda con sentenza rigettando la domanda. Non
trattandosi di un procedimento contenzioso, non è nemmeno possibile pronunciare sullo status e rimettere la causa in istruttoria per le questioni inerenti l'affido ed i rapporti dei genitori con le minori, soluzione che postulerebbe l'introduzione da parte dei coniugi di un procedimento contenzioso di separazione con istruttoria demandata al GI.
Si rigetta pertanto il ricorso.
Residua il procedimento ex art. 330 c.p.c. trasmesso dal Tribunale per i Minorenni ex art. 38 primo comma disp. Att c.p.c., norma che, per un evidente disarmonia di disciplina, nel prevedere la trasmissione degli atti al T.O. finalizzata alla concentrazione innanzi ad un unico giudice e dunque alla riunione con il procedimento di separazione o divorzio pendente, non pare considerare l'ipotesi della pendenza di un procedimento di v.g. di separazione consensuale o di divorzio congiunto al quale, proceduralmente, non
è possibile riunire quello contenzioso ex art. 330 c.p.c. promosso dal P.M. e tanto meno procedere con l'istruttoria, né prevede la possibile restituzione del fascicolo al T.M. in caso di rigetto del ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto. Il suddetto procedimento, ancora da istruire, dovrà pertanto essere iscritto a ruolo e riassegnato ad un G.I. competente secondo le regole tabellari di questo ufficio, per cui si dispone in tal senso con separato provvedimento. Nelle more, restano in vigore i provvedimenti
Pers temporanei ed urgenti sulla collocazione delle minori e e sul regime di visite con il padre stabiliti Per_1 dal Tribunale per i Minorenni, a norma dell'art. 38 disp att. Cp.c.
Le spese del presente procedimento restano a carico dei ricorrenti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del Curatore speciale delle minori, che nella memoria depositata si è riservato di richiederle all'esito del separato procedimento ex art. 330 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. rigetta il ricorso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
5 Dispone in merito all'iscrizione a ruolo del procedimento ex art. 330 c.c. con separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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