Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1976, n. 4506
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Sentenza 29 novembre 1976

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Il riscatto agrario, di cui all'art 8 della legge n 590 del 1965, e soggetto alle stesse modalita d'Esercizio ed agli stessi termini stabiliti nel medesimo articolo per la prelazione, ed entro i detti termini deve essere pagato il prezzo dall'affittuario, o mediante versamento, o mediante deposito presso un notaio (non necessariamente mediante offerta formale), non essendo sufficiente l'invito, rivolto al venditore, a comparire davanti ad un notaio per la stipula dell'atto ed il pagamento del prezzo. Quest'ultimo invito, infatti, e bensi sufficiente per ottenere - mediante sentenza costitutiva ex art 2932 cod civ - l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, ma non e sufficiente ad ottenere una sentenza - meramente dichiarativa - di accertamento dell'avvenuto riscatto agrario. Di conseguenza ove risulti non essere stato regolarmente e tempestivamente depositato il prezzo da parte dell'affittuario, non puo essere accolta la domanda di riscatto sotto condizione di regolarizzazione dell'eseguito deposito entro un determinato termine. ( V 2604/76).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1976, n. 4506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4506
    Data del deposito : 29 novembre 1976

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