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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 328/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Manoli, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Caruso, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: che ha lavorato in nero, senza soluzione di continuità, ad eccezione del mese di maggio 2016 (periodo in cui si è dovuta assentare per motivi di salute, non percependo, peraltro, alcuna retribuzione), quale addetta alle pulizie presso gli uffici di consulenza assicurativa e di infortunistica stradale ed invalidità civile del sig. e “alle CP_1 dipendenze del medesimo”, a partire dal mese di marzo del 2008 e sino al 31 dicembre del
2018, data in cui la stessa è stata licenziata, senza alcun preavviso, con comunicazione orale di pari data;
che nel periodo da marzo 2008 e sino al mese di agosto del 2012 le sue prestazioni si sono svolte presso l'ufficio che il resistente ha avuto in Catania, dapprima, fino all'anno
1 2010, in via Oliveto Scammacca n. 75, poi in via Ruilio n. 16/20, piano. 2°, quindi, successivamente, a partire dal mese di settembre 2012 e fino alla data del 31 dicembre 2018, in via Guardia della Carvana n. 37, sede, peraltro, quest'ultima, di una non meglio individuabile Associazione denominata “Pronto Invalidità”, di cui il era di fatto il CP_1
responsabile e dove venivano ricevuti altri professionisti che di fatto non avevano alcun rapporto con la ricorrente;
che l'ufficio sito in via Guardia della Carvana n. 37 era disposto su ben due diverse elevazioni nello stesso stabile (pian terreno e piano rialzato); che il rapporto lavorativo, comunque, è sempre stato gestito dal che provvedeva al pagamento delle CP_1
prestazioni lavorative, facendosi sottoscrivere delle ricevute settimanali informali in blocchetti numerati ed “impartiva gli ordini alla ricorrente”; che quest'ultima, in buona sostanza, si occupava di pulire i pavimenti, sanificare gli ambienti, utilizzando appositi prodotti, spolverare e riordinare i locali, pulire e disinfettare i bagni, porte e finestre, lavare i vetri, svuotare i cestini dei rifiuti, mantenere gli standard di igiene e pulizia, gestire in sicurezza i prodotti chimici necessari alla pulizia e tenere in ordine le attrezzature da lavoro che il approntava;
che svolgeva almeno tre ore settimanali nella giornata del venerdì CP_1
o del sabato dalle ore 17,30 alle ore 20,30, venendo pagata mensilmente sulla base di una paga oraria di € 7,00; che nel periodo lavorativo in considerazione non è stata regolarizzata, non ha usufruito di ferie, permessi, né di permessi ROL e/o retribuiti in occasione delle festività soppresse, non ha conseguito la tredicesima e la quattordicesima mensilità né il TFR.
Ciò premesso, ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali, la ricorrente ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare che ha lavorato ininterrottamente, quale lavoratrice subordinata addetta alle pulizie, svolgendo le proprie mansioni presso gli studi professionali del sig. CP_1
e/o dell'associazione Pronto Invalidità, di cui il era il Presidente o comunque
[...] CP_1
il responsabile di fatto, a partire dal mese di Marzo del 2008 e sino al 31 dicembre 2018, con il riconoscimento, in relazione al dedotto rapporto di lavoro, del trattamento contrattuale ed economico, ove le retribuzioni dalla medesima conseguite siano state inferiori, corrispondente a quello del dipendente di livello V C.C.N.L. studi professionali;
per l'effetto, condannare il resistente a corrisponderle la somma complessiva di € 5.111,36, di cui € 823,48 per differenze retributive mensili, € 2.005,04 per mancato conseguimento di tredicesime e quattordicesime mensilità, € 469,92 per ROL ed ex festivi non goduti, € 509,67 per ferie non godute, € 111,28 per indennità di preavviso, € 1.191,97 per T.F.R., il tutto oltre i relativi accessori.
2 Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con chicchessia e in special modo con la ricorrente, la quale, peraltro, non ha dimostrato né ha chiesto di essere ammessa a provare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti e degli indici rivelatori della sostenuta subordinazione nell'espletamento dell'attività in concreto svolta dalla stessa, che si presta peraltro ad essere svolta anche in via autonoma;
ha aggiunto che tale attività, saltuaria ed occasionale e senza l'obbligo dell'osservanza di un preciso orario lavorativo, consistente esclusivamente nel riordino e nella pulizia dell'ufficio, è stata resa solamente a partire dalla fine del 2010, per una o due volte al mese, di regola il sabato o il venerdì, indifferentemente di mattina o di pomeriggio, per non più di un paio d'ore per volta, e mai comunque nei periodi correnti dalla fine del mese di luglio sino alla fine del mese di agosto e dalla metà del mese di dicembre alla metà del mese di gennaio, siccome nella settimana dedicata alle festività agatine, frangenti nel corso dei quali l'ufficio rimaneva sempre chiuso e la ricorrente non veniva chiamata a rendere le sue prestazioni;
ha concluso, quindi, eccependo l'infondatezza delle richieste economiche avanzate dalla ricorrente per mancanza del presupposto fondante le stesse, oltre che per l'inapplicabilità del CCNL Studi Professionale sulla scorta del quale sono stati sviluppati i conteggi allegati in ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Subentrato nelle more nella titolarità del procedimento questo giudice e constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dalla ricorrente e negata dal resistente.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
3 organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.;
Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav.,
25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203;
Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017,
n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo
4 svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale
(Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di aver lavorate “alle dipendenze” del resistente, il quale, testualmente, “provvedeva al pagamento delle prestazioni lavorative, facendosi sottoscrivere delle ricevute settimanali informali in blocchetti numerati ed impartiva gli ordini alla ricorrente” (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso), senza però meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro.
Difetta, quindi, a monte un onere di allegazione preciso (manca finanche la produzione del
C.C.N.L. ritenuto applicabile), non consentendosi, così, una ricostruzione fattuale della vicenda in termini pregnanti.
5 A fronte di tali scarne asserzioni e allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha fornito elementi ulteriori utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Interrogata sullo specifico capitolo E) del ricorso (“Il rapporto, comunque, venne sempre gestito dal che provvedeva al pagamento delle prestazioni lavorative, facendosi CP_1
sottoscrivere delle ricevute settimanali informali in blocchetti numerati ed impartiva gli ordini alla ricorrente.”), all'udienza del 26.10.2022 la teste ha comprensibilmente CP_2 risposto “Nulla so”, e ciò ha fatto in perfetta coerenza con quanto la stessa teste ha avuto modo poi di specificare alla successiva udienza del 3.07.2023, nel corso della quale è emerso il motivo per cui non potesse avere alcuna contezza di quali fossero i reali rapporti intercorsi tra le parti in causa;
la teste in considerazione, infatti, dopo avere confermato quanto dalla stessa dichiarato in precedenza e specificato di essere a conoscenza delle circostanze di cui alla precedente deposizione “perché il venerdì, quando la ricorrente faceva l'ufficio del CP_1 la accompagnavo io direttamente all'ufficio del al termine del lavoro all'Aci, visto CP_1 che ci alternavamo con la macchina. La accompagnavo in via Guardia della Carvana, n. 37”, ha significativamente aggiunto a più riprese quanto segue: “Sono entrata solo una volta. Io la lasciavo sotto e me ne andavo, ma non salivo”; “Io lasciavo la ricorrente e lei saliva” “Ripeto che sono entrata solo una volta in questo ufficio”.
E' ovvio e chiaro, alla stregua di tali ultime precisazioni, che la testimone, non avendo mai visto la ricorrente in atteggiamento lavorativo se non una volta soltanto (“Io sono salita sopra quando ho avuto una pratica con l'avv. Francesco Crispi. Sono entrata solo una volta”; “la volta in cui sono andata per la pratica dall'avv. Crispi ho visto la mia collega che lavorava”), non potesse assolutamente sapere nulla di ordini, direttive, obblighi di giustificazioni, potere disciplinare e quant'altro promanasse dal resistente.
Dello stesso tenore, e di nessuna rilevanza quindi rispetto alla tesi propugnata in ricorso, si è rivelata anche la deposizione resa all'udienza del 18.01.2023 dalla teste Testimone_1
peraltro sorella della ricorrente e già solo per questo motivo in astratto scarsamente attendibile, la quale, quantunque abbia dichiarato in maniera imprecisa e confusa di avere aiutato in più di un'occasione (ma non si sa quando) la propria congiunta nello svolgimento delle sue mansioni (“Ricordo che io qualche volta in un periodo che non ricordo ho aiutato mia sorella, quando lei era stanca, nello svolgimento delle mansioni di pulizie anche in un ufficio qua
6 vicino, nel piano di sotto, mentre mia sorella si occupava del piano superiore dove vi era
l'ufficio di un tale sig. che lasciava anche i soldi per le spese e per i compensi di mia CP_1 sorella”), interrogata sullo specifico capitolo E) del ricorso ha dimostrato di non sapere alcunché in ordine al concreto ed effettivo atteggiarsi del potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro della sorella, che ha ammesso addirittura di non avere mai incontrato e di conoscere solo per nome, tanto è vero non è neanche in grado di riferirne il cognome (“Io non ho mai visto il sig. ; “Non saprei CP_1 riconoscere il sig. ). CP_1
Il fatto che la teste in considerazione, dopo avere dichiarato di non sapere nulla sulle circostanze di fatto di cui al capitolato E) del ricorso, abbia poi aggiunto, testualmente, “Posso solo dire che talvolta trovavamo dei bigliettini in questo ufficio di in cui c'era scritto CP_1 cosa dovevamo fare di particolare”, in mancanza della necessaria specificazione di quali potessero essere le prestazioni particolari da espletare concretamente non apporta alcunché di significativo e non giova minimamente alla causa della ricorrente, che permane immutata nella evidenziata genericità delle proprie alligazioni.
Dalla escussione di entrambe le testimoni indicate dalla ricorrente, dunque, nulla è emerso di veramente significativo rispetto a quelle che sono le specifiche pretese della ricorrente, rilevando, viceversa, ed in senso diametralmente opposto, quanto proprio dalla sorella (teste
è stato risposto in ordine all'articolato G) di cui al ricorso introduttivo: Testimone_1
“è vero che ricordo che lavoravamo il sabato a volte la mattina a volte il pomeriggio in base agli impegni lavorativi di mia sorella”.
Ciò che immediatamente si desume dalla superiore affermazione è, infatti, l'autonomia nella organizzazione e nella gestione del proprio lavoro da parte della ricorrente, che poteva permettersi a proprio piacimento di farsi collaborare dalla sorella (come si evince dalle dichiarazioni in più punti rilasciate da quest'ultima: “talvolta trovavamo dei bigliettini in questo ufficio di in cui c'era scritto cosa dovevamo fare di particolare”; “ricordo che CP_1 lavoravamo …”; laddove, viceversa, il rapporto di lavoro subordinato è certamente svolto intuitu personae) e la mancanza nella fattispecie di un orario di lavoro predeterminato e, soprattutto, di un penetrante potere direttivo, organizzativo e disciplinare al quale la stessa devesse essere assoggettata, potere peraltro che si sarebbe dovuto esplicare con ordini specifici e non in semplici direttive di carattere generale, perfettamente compatibili con la prestazione di un rapporto di collaborazione autonoma (cfr. Cass. Sez. lav. 2728/2010, Cass. 16254/2011, in senso analogo, da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanze n. 13909/2020 e n. 1095/2023).
7 Anche l'intestato Tribunale, in ipotesi del tutto sovrapponibile a quella in oggetto, ha chiarito che tale potere deve manifestarsi “nell'emanazione di ordini specifici (…) oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass.
Sez. lav. 2728/2010)” (Trib. Catania sez. lav., 02/04/2019 n. 1492).
Al riguardo, entrambe le citate deposizioni appaiono a codesto giudicante inidonee a comprovare il costante assoggettamento della ricorrente ai penetranti vincoli direttivi e disciplinari del datore di lavoro, siccome voluto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Esse sono, invero, prive di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali. In altri termini, la carente individuazione di circostanze di fatto che siano espressione dell'esercizio dei poteri che caratterizzano il rapporto di lavoro di tipo subordinato (ragione, codesta, di per sé sufficiente a un rigetto nel merito, non potendo, in principio, le prove sopperire ad una carenza di allegazione), non è stata neppure sopperita dall'indicazione, da parte dei testimoni, di circostanze volte, anche in via esemplificativa, a chiarire in che termini, attraverso quali fatti e con quale frequenza fosse in atto un rapporto subordinato tra la ricorrente e la presunta parte datoriale.
In pratica, la detta testimonianza non ha dato conto dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della ricorrente con la parte convenuta e non ha consentito di individuare alcuna circostanza di fatto nella quale si sarebbe concretata la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove - si ribadisce - costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Quanto ulteriormente riferito dai testi escussi, peraltro, non evidenzia affatto neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione,
8 a condizione però che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (cfr. costante esegesi giurisprudenziale).
Nel caso di specie, la mancata dimostrazione in sede istruttoria che il rispetto dell'orario asseritamente osservato dalla ricorrente fosse stato imposto alla stessa dal resistente (al riguardo, la teste ha saputo riferire semplicemente l'orario in cui accompagnava la CP_2
ricorrente al lavoro e quello in cui tornava lì per prelevarla, ma non avendo acceduto all'interno dei locali dell'ufficio, se non in quell'unica volta che si è incontrata con l'avv.
Francesco Crispi, non ha potuto aggiungere altro;
la sorella, addirittura, non ha fatto il benché minimo accenno all'osservanza di un orario lavorativo, evidenziando, piuttosto, l'ampia libertà che la ricorrente avesse di scegliere se lavorare di venerdì o di sabato, di mattina o di pomeriggio), come la mancata dimostrazione della corresponsione di una retribuzione avvenuta a cadenza periodica e fissa per l'attività espletata (la sorella, al riguardo, ha dichiarato di non sapere nulla, mentre la teste ha confermato, sì, la circostanza in CP_2
parola, ma dichiarando di averla appresa de relato actoris) non consentono, neppure in astratto, di potere procedere alla dedotta valutazione complessiva e globale dei detti indici allo scopo di invenire la pretesa subordinazione.
A questo punto, ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sì come dedotto in ricorso, concorrono altresì le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente (teste
, ascoltato all'udienza del 26.10.2022 e teste ascoltato Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 18.01.2023), che, per quanto non brillino certamente per attendibilità
(trattandosi di soggetti che condividevano con il resistente i locali di via Guardia della Carvana
n. 37, in cui ha lavorato la ricorrente), contribuiscono ad avvalorare vieppiù il convincimento di questo giudice.
Pertanto, stante lo scarno quadro probatorio emerso, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia dimostrato, pur avendone l'onere, ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006
n. 21028 in motivazione).
9 3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo nel loro importo minimo con riferimento alle cause di lavoro aventi valore sino a euro 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 328/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di spese che si liquidano in euro Controparte_1
1.313,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 328/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Manoli, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Caruso, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: che ha lavorato in nero, senza soluzione di continuità, ad eccezione del mese di maggio 2016 (periodo in cui si è dovuta assentare per motivi di salute, non percependo, peraltro, alcuna retribuzione), quale addetta alle pulizie presso gli uffici di consulenza assicurativa e di infortunistica stradale ed invalidità civile del sig. e “alle CP_1 dipendenze del medesimo”, a partire dal mese di marzo del 2008 e sino al 31 dicembre del
2018, data in cui la stessa è stata licenziata, senza alcun preavviso, con comunicazione orale di pari data;
che nel periodo da marzo 2008 e sino al mese di agosto del 2012 le sue prestazioni si sono svolte presso l'ufficio che il resistente ha avuto in Catania, dapprima, fino all'anno
1 2010, in via Oliveto Scammacca n. 75, poi in via Ruilio n. 16/20, piano. 2°, quindi, successivamente, a partire dal mese di settembre 2012 e fino alla data del 31 dicembre 2018, in via Guardia della Carvana n. 37, sede, peraltro, quest'ultima, di una non meglio individuabile Associazione denominata “Pronto Invalidità”, di cui il era di fatto il CP_1
responsabile e dove venivano ricevuti altri professionisti che di fatto non avevano alcun rapporto con la ricorrente;
che l'ufficio sito in via Guardia della Carvana n. 37 era disposto su ben due diverse elevazioni nello stesso stabile (pian terreno e piano rialzato); che il rapporto lavorativo, comunque, è sempre stato gestito dal che provvedeva al pagamento delle CP_1
prestazioni lavorative, facendosi sottoscrivere delle ricevute settimanali informali in blocchetti numerati ed “impartiva gli ordini alla ricorrente”; che quest'ultima, in buona sostanza, si occupava di pulire i pavimenti, sanificare gli ambienti, utilizzando appositi prodotti, spolverare e riordinare i locali, pulire e disinfettare i bagni, porte e finestre, lavare i vetri, svuotare i cestini dei rifiuti, mantenere gli standard di igiene e pulizia, gestire in sicurezza i prodotti chimici necessari alla pulizia e tenere in ordine le attrezzature da lavoro che il approntava;
che svolgeva almeno tre ore settimanali nella giornata del venerdì CP_1
o del sabato dalle ore 17,30 alle ore 20,30, venendo pagata mensilmente sulla base di una paga oraria di € 7,00; che nel periodo lavorativo in considerazione non è stata regolarizzata, non ha usufruito di ferie, permessi, né di permessi ROL e/o retribuiti in occasione delle festività soppresse, non ha conseguito la tredicesima e la quattordicesima mensilità né il TFR.
Ciò premesso, ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali, la ricorrente ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare che ha lavorato ininterrottamente, quale lavoratrice subordinata addetta alle pulizie, svolgendo le proprie mansioni presso gli studi professionali del sig. CP_1
e/o dell'associazione Pronto Invalidità, di cui il era il Presidente o comunque
[...] CP_1
il responsabile di fatto, a partire dal mese di Marzo del 2008 e sino al 31 dicembre 2018, con il riconoscimento, in relazione al dedotto rapporto di lavoro, del trattamento contrattuale ed economico, ove le retribuzioni dalla medesima conseguite siano state inferiori, corrispondente a quello del dipendente di livello V C.C.N.L. studi professionali;
per l'effetto, condannare il resistente a corrisponderle la somma complessiva di € 5.111,36, di cui € 823,48 per differenze retributive mensili, € 2.005,04 per mancato conseguimento di tredicesime e quattordicesime mensilità, € 469,92 per ROL ed ex festivi non goduti, € 509,67 per ferie non godute, € 111,28 per indennità di preavviso, € 1.191,97 per T.F.R., il tutto oltre i relativi accessori.
2 Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con chicchessia e in special modo con la ricorrente, la quale, peraltro, non ha dimostrato né ha chiesto di essere ammessa a provare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti e degli indici rivelatori della sostenuta subordinazione nell'espletamento dell'attività in concreto svolta dalla stessa, che si presta peraltro ad essere svolta anche in via autonoma;
ha aggiunto che tale attività, saltuaria ed occasionale e senza l'obbligo dell'osservanza di un preciso orario lavorativo, consistente esclusivamente nel riordino e nella pulizia dell'ufficio, è stata resa solamente a partire dalla fine del 2010, per una o due volte al mese, di regola il sabato o il venerdì, indifferentemente di mattina o di pomeriggio, per non più di un paio d'ore per volta, e mai comunque nei periodi correnti dalla fine del mese di luglio sino alla fine del mese di agosto e dalla metà del mese di dicembre alla metà del mese di gennaio, siccome nella settimana dedicata alle festività agatine, frangenti nel corso dei quali l'ufficio rimaneva sempre chiuso e la ricorrente non veniva chiamata a rendere le sue prestazioni;
ha concluso, quindi, eccependo l'infondatezza delle richieste economiche avanzate dalla ricorrente per mancanza del presupposto fondante le stesse, oltre che per l'inapplicabilità del CCNL Studi Professionale sulla scorta del quale sono stati sviluppati i conteggi allegati in ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Subentrato nelle more nella titolarità del procedimento questo giudice e constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dalla ricorrente e negata dal resistente.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
3 organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.;
Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav.,
25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203;
Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017,
n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo
4 svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale
(Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di aver lavorate “alle dipendenze” del resistente, il quale, testualmente, “provvedeva al pagamento delle prestazioni lavorative, facendosi sottoscrivere delle ricevute settimanali informali in blocchetti numerati ed impartiva gli ordini alla ricorrente” (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso), senza però meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro.
Difetta, quindi, a monte un onere di allegazione preciso (manca finanche la produzione del
C.C.N.L. ritenuto applicabile), non consentendosi, così, una ricostruzione fattuale della vicenda in termini pregnanti.
5 A fronte di tali scarne asserzioni e allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha fornito elementi ulteriori utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Interrogata sullo specifico capitolo E) del ricorso (“Il rapporto, comunque, venne sempre gestito dal che provvedeva al pagamento delle prestazioni lavorative, facendosi CP_1
sottoscrivere delle ricevute settimanali informali in blocchetti numerati ed impartiva gli ordini alla ricorrente.”), all'udienza del 26.10.2022 la teste ha comprensibilmente CP_2 risposto “Nulla so”, e ciò ha fatto in perfetta coerenza con quanto la stessa teste ha avuto modo poi di specificare alla successiva udienza del 3.07.2023, nel corso della quale è emerso il motivo per cui non potesse avere alcuna contezza di quali fossero i reali rapporti intercorsi tra le parti in causa;
la teste in considerazione, infatti, dopo avere confermato quanto dalla stessa dichiarato in precedenza e specificato di essere a conoscenza delle circostanze di cui alla precedente deposizione “perché il venerdì, quando la ricorrente faceva l'ufficio del CP_1 la accompagnavo io direttamente all'ufficio del al termine del lavoro all'Aci, visto CP_1 che ci alternavamo con la macchina. La accompagnavo in via Guardia della Carvana, n. 37”, ha significativamente aggiunto a più riprese quanto segue: “Sono entrata solo una volta. Io la lasciavo sotto e me ne andavo, ma non salivo”; “Io lasciavo la ricorrente e lei saliva” “Ripeto che sono entrata solo una volta in questo ufficio”.
E' ovvio e chiaro, alla stregua di tali ultime precisazioni, che la testimone, non avendo mai visto la ricorrente in atteggiamento lavorativo se non una volta soltanto (“Io sono salita sopra quando ho avuto una pratica con l'avv. Francesco Crispi. Sono entrata solo una volta”; “la volta in cui sono andata per la pratica dall'avv. Crispi ho visto la mia collega che lavorava”), non potesse assolutamente sapere nulla di ordini, direttive, obblighi di giustificazioni, potere disciplinare e quant'altro promanasse dal resistente.
Dello stesso tenore, e di nessuna rilevanza quindi rispetto alla tesi propugnata in ricorso, si è rivelata anche la deposizione resa all'udienza del 18.01.2023 dalla teste Testimone_1
peraltro sorella della ricorrente e già solo per questo motivo in astratto scarsamente attendibile, la quale, quantunque abbia dichiarato in maniera imprecisa e confusa di avere aiutato in più di un'occasione (ma non si sa quando) la propria congiunta nello svolgimento delle sue mansioni (“Ricordo che io qualche volta in un periodo che non ricordo ho aiutato mia sorella, quando lei era stanca, nello svolgimento delle mansioni di pulizie anche in un ufficio qua
6 vicino, nel piano di sotto, mentre mia sorella si occupava del piano superiore dove vi era
l'ufficio di un tale sig. che lasciava anche i soldi per le spese e per i compensi di mia CP_1 sorella”), interrogata sullo specifico capitolo E) del ricorso ha dimostrato di non sapere alcunché in ordine al concreto ed effettivo atteggiarsi del potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro della sorella, che ha ammesso addirittura di non avere mai incontrato e di conoscere solo per nome, tanto è vero non è neanche in grado di riferirne il cognome (“Io non ho mai visto il sig. ; “Non saprei CP_1 riconoscere il sig. ). CP_1
Il fatto che la teste in considerazione, dopo avere dichiarato di non sapere nulla sulle circostanze di fatto di cui al capitolato E) del ricorso, abbia poi aggiunto, testualmente, “Posso solo dire che talvolta trovavamo dei bigliettini in questo ufficio di in cui c'era scritto CP_1 cosa dovevamo fare di particolare”, in mancanza della necessaria specificazione di quali potessero essere le prestazioni particolari da espletare concretamente non apporta alcunché di significativo e non giova minimamente alla causa della ricorrente, che permane immutata nella evidenziata genericità delle proprie alligazioni.
Dalla escussione di entrambe le testimoni indicate dalla ricorrente, dunque, nulla è emerso di veramente significativo rispetto a quelle che sono le specifiche pretese della ricorrente, rilevando, viceversa, ed in senso diametralmente opposto, quanto proprio dalla sorella (teste
è stato risposto in ordine all'articolato G) di cui al ricorso introduttivo: Testimone_1
“è vero che ricordo che lavoravamo il sabato a volte la mattina a volte il pomeriggio in base agli impegni lavorativi di mia sorella”.
Ciò che immediatamente si desume dalla superiore affermazione è, infatti, l'autonomia nella organizzazione e nella gestione del proprio lavoro da parte della ricorrente, che poteva permettersi a proprio piacimento di farsi collaborare dalla sorella (come si evince dalle dichiarazioni in più punti rilasciate da quest'ultima: “talvolta trovavamo dei bigliettini in questo ufficio di in cui c'era scritto cosa dovevamo fare di particolare”; “ricordo che CP_1 lavoravamo …”; laddove, viceversa, il rapporto di lavoro subordinato è certamente svolto intuitu personae) e la mancanza nella fattispecie di un orario di lavoro predeterminato e, soprattutto, di un penetrante potere direttivo, organizzativo e disciplinare al quale la stessa devesse essere assoggettata, potere peraltro che si sarebbe dovuto esplicare con ordini specifici e non in semplici direttive di carattere generale, perfettamente compatibili con la prestazione di un rapporto di collaborazione autonoma (cfr. Cass. Sez. lav. 2728/2010, Cass. 16254/2011, in senso analogo, da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanze n. 13909/2020 e n. 1095/2023).
7 Anche l'intestato Tribunale, in ipotesi del tutto sovrapponibile a quella in oggetto, ha chiarito che tale potere deve manifestarsi “nell'emanazione di ordini specifici (…) oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass.
Sez. lav. 2728/2010)” (Trib. Catania sez. lav., 02/04/2019 n. 1492).
Al riguardo, entrambe le citate deposizioni appaiono a codesto giudicante inidonee a comprovare il costante assoggettamento della ricorrente ai penetranti vincoli direttivi e disciplinari del datore di lavoro, siccome voluto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Esse sono, invero, prive di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali. In altri termini, la carente individuazione di circostanze di fatto che siano espressione dell'esercizio dei poteri che caratterizzano il rapporto di lavoro di tipo subordinato (ragione, codesta, di per sé sufficiente a un rigetto nel merito, non potendo, in principio, le prove sopperire ad una carenza di allegazione), non è stata neppure sopperita dall'indicazione, da parte dei testimoni, di circostanze volte, anche in via esemplificativa, a chiarire in che termini, attraverso quali fatti e con quale frequenza fosse in atto un rapporto subordinato tra la ricorrente e la presunta parte datoriale.
In pratica, la detta testimonianza non ha dato conto dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della ricorrente con la parte convenuta e non ha consentito di individuare alcuna circostanza di fatto nella quale si sarebbe concretata la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove - si ribadisce - costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Quanto ulteriormente riferito dai testi escussi, peraltro, non evidenzia affatto neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione,
8 a condizione però che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (cfr. costante esegesi giurisprudenziale).
Nel caso di specie, la mancata dimostrazione in sede istruttoria che il rispetto dell'orario asseritamente osservato dalla ricorrente fosse stato imposto alla stessa dal resistente (al riguardo, la teste ha saputo riferire semplicemente l'orario in cui accompagnava la CP_2
ricorrente al lavoro e quello in cui tornava lì per prelevarla, ma non avendo acceduto all'interno dei locali dell'ufficio, se non in quell'unica volta che si è incontrata con l'avv.
Francesco Crispi, non ha potuto aggiungere altro;
la sorella, addirittura, non ha fatto il benché minimo accenno all'osservanza di un orario lavorativo, evidenziando, piuttosto, l'ampia libertà che la ricorrente avesse di scegliere se lavorare di venerdì o di sabato, di mattina o di pomeriggio), come la mancata dimostrazione della corresponsione di una retribuzione avvenuta a cadenza periodica e fissa per l'attività espletata (la sorella, al riguardo, ha dichiarato di non sapere nulla, mentre la teste ha confermato, sì, la circostanza in CP_2
parola, ma dichiarando di averla appresa de relato actoris) non consentono, neppure in astratto, di potere procedere alla dedotta valutazione complessiva e globale dei detti indici allo scopo di invenire la pretesa subordinazione.
A questo punto, ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sì come dedotto in ricorso, concorrono altresì le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente (teste
, ascoltato all'udienza del 26.10.2022 e teste ascoltato Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 18.01.2023), che, per quanto non brillino certamente per attendibilità
(trattandosi di soggetti che condividevano con il resistente i locali di via Guardia della Carvana
n. 37, in cui ha lavorato la ricorrente), contribuiscono ad avvalorare vieppiù il convincimento di questo giudice.
Pertanto, stante lo scarno quadro probatorio emerso, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia dimostrato, pur avendone l'onere, ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006
n. 21028 in motivazione).
9 3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo nel loro importo minimo con riferimento alle cause di lavoro aventi valore sino a euro 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 328/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di spese che si liquidano in euro Controparte_1
1.313,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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