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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 495/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Fabio Gambetti Consigliere Onorario
dott. Francesca Primi Consigliere Onorario
all'esito dell'udienza del 28/03/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 495/2023 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FABBRI GIAN LUCA con domicilio in VIA TIEN AN MEN 9 41049 SASSUOLO
RECLAMANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BALUGANI GIANFRANCO con domicilio in LARGO MORO N. 28 41124 MODENA
RECLAMATO
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto definitivo emesso in data 17 aprile 2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, notificato alle parti in data 18 aprile 2023.
La Corte, sciogliendo la riserva assunta in data 28 marzo 2025
OSSERVA
Con ricorso del 26/08/2022 il Pubblico Ministero in sede chiedeva al Tribunale per i Minorenni -ai sensi degli art. 133, 136 e sgg. c.c.- di intervenire in via d'urgenza a tutela del minore
[...]
(nato a [...] il [...]). Persona_1
Pagina 1 Con decreto provvisorio del 10/10/2022, il Tribunale per i Minorenni interveniva a tutela del minore incaricando il servizio sociale territorialmente competente di valutare l'adeguatezza e l'idoneità del contesto familiare in cui vive il minore con la madre e la nonna materna, attuare nel suo interesse gli interventi ritenuti più opportuni e vigilare sulle sue condizioni di salute, effettuare una valutazione sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori sulla qualità dei rapporti e sulle risorse affettive educative ed accuditive, regolamentare i rapporti tra il minore e il padre, anche senza il consenso della madre. Con il decreto definitivo in questa sede impugnato il Tribunale per i Minorenni dichiarava “non luogo a provvedere nei confronti di per assenza di condizioni di Persona_1 pregiudizio”, incaricando comunque il servizio sociale territorialmente competente di mantenere l'attuale collocazione del minore presso la madre, monitorare e sostenere il nucleo nella gestione delle criticità, proseguire gli interventi in essere, regolamentare gli spazi di incontro padre e figlio secondo le esigenze e le opportunità del minore.
In questa sede , padre del minore , promuovendo Parte_1 Persona_1 reclamo avverso il decreto definitivo del 17.4.23, ne chiedeva la riforma “disponendo un affido condiviso (tra i genitori) del minore ordinando la collocazione Persona_2 abitativa prevalente del minore presso il padre in Vignola (MO), Viale Persona_2
Vittorio Veneto n.1028 int.5; incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare e sostenere il nucleo famigliare”. Affermava il reclamante che il decreto provvisorio del 10 ottobre 2022 aveva recepito le motivazioni addotte dal PM presso la Procura minorile, che aveva chiesto un intervento dei Servizi
Sociali di Vignola (MO) a tutela di a seguito di una denuncia (che sarebbe Persona_1 totalmente priva di fondamento) sporta nel mese di novembre dell'anno 2021 dalla madre del minore, nei confronti del padre. Controparte_1
In particolare, il decreto provvisorio “segnalava contraddittoriamente che il legame tra la madre e il minore era caratterizzato da “disfunzionalità e condizionamenti”; che al minore non era consentita la possibilità di poter passare del tempo da solo con il padre, a causa del negativo condizionamento della madre e dell'ingerenza della suocera del e che l'igiene del Per_1 minore, curata dalla madre e dalla nonna era scarsa”. Proseguiva il reclamante affermando che il Tribunale dei minori consentiva, “inopinatamente”, il collocamento del minore presso la madre senza addurre alcuna motivazione e incaricava i Servizi
Sociali di monitorare, di fatto, solo il rapporto con il padre in forza di quella denuncia e dell'ipotetico, ma immotivato, pericolo. In realtà, la denuncia sporta dalla madre nel mese di novembre 2021 sarebbe stata finalizzata unicamente a calunniare il padre, senza che nessun procedimento penale venisse poi aperto nei suoi confronti. Lamentava, dunque, di non riuscire, di fatto, a frequentare il figlio con adeguata frequenza, pur essendo perfettamente in grado di accudirlo e farlo dormire presso di sé. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del reclamo, con condanna alle Controparte_1 spese e distrazione della stesse in favore del difensore.
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte ritiene che sia preliminarmente necessario chiarire il contenuto della domanda del reclamante, posto che ogni considerazione svolta relativamente al decreto provvisorio appare incongrua alla luce dell'emissione del decreto definitivo. Per altro, anche la richiesta di pronunciare l' “affido condiviso (tra i genitori) del minore
[...]
non coglie nel segno, in quanto il Tribunale per i Minorenni non ha diversamente Persona_2 disposto, né la domanda per ottenere l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare e sostenere il nucleo familiare, già oggetto della pronuncia impugnata.
Pagina 2 Tali domande, pertanto, sono inammissibili e la Corte deve pronunciarsi esclusivamente sulla domanda formulata da per ottenere la prevalente collocazione presso di sé del Parte_1 minore. A tale riguardo la Corte puntualizza che non appare necessario procedere all'ascolto del minore
(nato a [...] il [...]) in quanto, per quanto egli sia Persona_1 attualmente dodicenne, dai ripetuti incontri avvenuti nell'ambito dell'attività svolta dai Servizi Sociali è chiaramente emersa la sua volontà di essere collocato presso la madre. Sul punto si ricorda che nei procedimenti minorili, l'audizione del minore “non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, (…) non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto” (Cass. Ordinanza n. 437 del 08/01/2024). In questo caso, per quanto sia stata formulata l'istanza dalla difesa della parte reclamante, si sono opposti allo svolgimento dell'incombente sia la parte resistente che il Procuratore Generale, proprio alla luce dei numerosi colloqui già svolti con l'ausilio di uno psicologo. Conclusivamente, ritiene la Corte che lo svolgimento dell'ascolto di , in questo caso, non sia Per_1 corrispondente al suo effettivo interesse.
Passando al merito, si osserva che nella recente relazione dei Servizi Sociali -riassuntiva di ampia attività, svolta fino al dicembre 2024 con colloqui psicosociali sia con la madre che il padre, colloqui psicologici con , colloqui psicologici con entrambi i genitori e colloquio psicosociale Per_1 con l'allenatore di karate- emerge che “sia il padre che la madre appaiono sinceramente interessati alla crescita e alla relazione con il figlio ma entrambi mostrano grandi difficoltà nell'ascolto di esso e nel lasciargli lo spazio adeguato per far sì che possa esprimere i suoi desideri e i suoi pensieri. I genitori appaiono in grado di rispondere ai bisogni materiali del minore ma faticano nel favorire al figlio il raggiungimento delle autonomie adeguate alla sua età, inoltre, le asperità ancora presenti tra i due adulti impediscono a ciascuno di loro di attribuire all'agito dell'altro una lettura neutrale, tendendo piuttosto a dargli un significato che confermi il giudizio negativo come genitore e a vedere l'altro come causa delle fragilità del figlio. Dai colloqui si evince che ad Per_1 oggi presenta delle competenze socio-relazionali immature, delle capacità riflessive parziali e appare decentrato dai temi tipici della fase evolutiva preadolescenziale: tali aspetti potrebbero essere collegati alla sua difficoltà ad operare scelte non compiacenti e diverse da quelle attese dai genitori, in particolare dalla madre che condurrebbero ad una difficile esplorazione e sviluppo del sé. Il servizio scrivente continuerà con il mandato di monitoraggio già in essere e proseguirà nell'azione di supporto ai genitori finalizzata alla regolazione degli incontri tra e il padre Per_1 alla luce delle seppur minime recenti modifiche apportate dalla madre”. Dunque, per quanto siano state sottolineate criticità nel rapporto educativo che entrambi i genitori hanno con il minore, non pare sia emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che una diversa collocazione possa essere nel miglior interesse di , il quale nel colloquio psicologico, ha Per_1 riferito -in relazione agli aspetti positivi riguardanti l'acquisizione di graduale sperimentazione di autonomia- che “lui è abituato a fare le attività di vita quotidiana con la madre che descrive come la figura per lui molto rassicurante e con cui parla molto. (…) descrive il padre come figura autoritaria e poco attenta ai suoi bisogni e desideri”. Alla luce di questi elementi, ritiene la Corte che l'attuale collocazione prevalente di presso la Per_1 madre debba essere confermata, fermo restando l'attento controllo dei Servizi Sociali affinchè proseguano l'attività di progressivo riavvicinamento al padre con calendario di visita che lo coinvolga sempre più della vita e nelle attività del figlio. Pertanto, il reclamo va respinto, con condanna al pagamento delle spese del grado della parte reclamante ed in favore del procuratore della parte reclamata, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
Pagina 3 reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibili le domande volte ad ottenere l'affido condiviso del minore
[...]
nonché di incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Persona_2 monitorare e sostenere il nucleo familiare;
- Rigetta la domanda di prevalente collocazione del minore presso il padre con conseguente conferma, in ogni sua parte, del decreto definitivo emesso in data 17 aprile 2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, notificato alle parti in data 18 aprile 2023;
- Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario della reclamata che liquida in € 3.400,00 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avvenuta in forma semplificata), oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Rosario Lionello Rossino
Pagina 4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Fabio Gambetti Consigliere Onorario
dott. Francesca Primi Consigliere Onorario
all'esito dell'udienza del 28/03/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 495/2023 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FABBRI GIAN LUCA con domicilio in VIA TIEN AN MEN 9 41049 SASSUOLO
RECLAMANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BALUGANI GIANFRANCO con domicilio in LARGO MORO N. 28 41124 MODENA
RECLAMATO
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto definitivo emesso in data 17 aprile 2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, notificato alle parti in data 18 aprile 2023.
La Corte, sciogliendo la riserva assunta in data 28 marzo 2025
OSSERVA
Con ricorso del 26/08/2022 il Pubblico Ministero in sede chiedeva al Tribunale per i Minorenni -ai sensi degli art. 133, 136 e sgg. c.c.- di intervenire in via d'urgenza a tutela del minore
[...]
(nato a [...] il [...]). Persona_1
Pagina 1 Con decreto provvisorio del 10/10/2022, il Tribunale per i Minorenni interveniva a tutela del minore incaricando il servizio sociale territorialmente competente di valutare l'adeguatezza e l'idoneità del contesto familiare in cui vive il minore con la madre e la nonna materna, attuare nel suo interesse gli interventi ritenuti più opportuni e vigilare sulle sue condizioni di salute, effettuare una valutazione sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori sulla qualità dei rapporti e sulle risorse affettive educative ed accuditive, regolamentare i rapporti tra il minore e il padre, anche senza il consenso della madre. Con il decreto definitivo in questa sede impugnato il Tribunale per i Minorenni dichiarava “non luogo a provvedere nei confronti di per assenza di condizioni di Persona_1 pregiudizio”, incaricando comunque il servizio sociale territorialmente competente di mantenere l'attuale collocazione del minore presso la madre, monitorare e sostenere il nucleo nella gestione delle criticità, proseguire gli interventi in essere, regolamentare gli spazi di incontro padre e figlio secondo le esigenze e le opportunità del minore.
In questa sede , padre del minore , promuovendo Parte_1 Persona_1 reclamo avverso il decreto definitivo del 17.4.23, ne chiedeva la riforma “disponendo un affido condiviso (tra i genitori) del minore ordinando la collocazione Persona_2 abitativa prevalente del minore presso il padre in Vignola (MO), Viale Persona_2
Vittorio Veneto n.1028 int.5; incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare e sostenere il nucleo famigliare”. Affermava il reclamante che il decreto provvisorio del 10 ottobre 2022 aveva recepito le motivazioni addotte dal PM presso la Procura minorile, che aveva chiesto un intervento dei Servizi
Sociali di Vignola (MO) a tutela di a seguito di una denuncia (che sarebbe Persona_1 totalmente priva di fondamento) sporta nel mese di novembre dell'anno 2021 dalla madre del minore, nei confronti del padre. Controparte_1
In particolare, il decreto provvisorio “segnalava contraddittoriamente che il legame tra la madre e il minore era caratterizzato da “disfunzionalità e condizionamenti”; che al minore non era consentita la possibilità di poter passare del tempo da solo con il padre, a causa del negativo condizionamento della madre e dell'ingerenza della suocera del e che l'igiene del Per_1 minore, curata dalla madre e dalla nonna era scarsa”. Proseguiva il reclamante affermando che il Tribunale dei minori consentiva, “inopinatamente”, il collocamento del minore presso la madre senza addurre alcuna motivazione e incaricava i Servizi
Sociali di monitorare, di fatto, solo il rapporto con il padre in forza di quella denuncia e dell'ipotetico, ma immotivato, pericolo. In realtà, la denuncia sporta dalla madre nel mese di novembre 2021 sarebbe stata finalizzata unicamente a calunniare il padre, senza che nessun procedimento penale venisse poi aperto nei suoi confronti. Lamentava, dunque, di non riuscire, di fatto, a frequentare il figlio con adeguata frequenza, pur essendo perfettamente in grado di accudirlo e farlo dormire presso di sé. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del reclamo, con condanna alle Controparte_1 spese e distrazione della stesse in favore del difensore.
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte ritiene che sia preliminarmente necessario chiarire il contenuto della domanda del reclamante, posto che ogni considerazione svolta relativamente al decreto provvisorio appare incongrua alla luce dell'emissione del decreto definitivo. Per altro, anche la richiesta di pronunciare l' “affido condiviso (tra i genitori) del minore
[...]
non coglie nel segno, in quanto il Tribunale per i Minorenni non ha diversamente Persona_2 disposto, né la domanda per ottenere l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare e sostenere il nucleo familiare, già oggetto della pronuncia impugnata.
Pagina 2 Tali domande, pertanto, sono inammissibili e la Corte deve pronunciarsi esclusivamente sulla domanda formulata da per ottenere la prevalente collocazione presso di sé del Parte_1 minore. A tale riguardo la Corte puntualizza che non appare necessario procedere all'ascolto del minore
(nato a [...] il [...]) in quanto, per quanto egli sia Persona_1 attualmente dodicenne, dai ripetuti incontri avvenuti nell'ambito dell'attività svolta dai Servizi Sociali è chiaramente emersa la sua volontà di essere collocato presso la madre. Sul punto si ricorda che nei procedimenti minorili, l'audizione del minore “non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, (…) non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto” (Cass. Ordinanza n. 437 del 08/01/2024). In questo caso, per quanto sia stata formulata l'istanza dalla difesa della parte reclamante, si sono opposti allo svolgimento dell'incombente sia la parte resistente che il Procuratore Generale, proprio alla luce dei numerosi colloqui già svolti con l'ausilio di uno psicologo. Conclusivamente, ritiene la Corte che lo svolgimento dell'ascolto di , in questo caso, non sia Per_1 corrispondente al suo effettivo interesse.
Passando al merito, si osserva che nella recente relazione dei Servizi Sociali -riassuntiva di ampia attività, svolta fino al dicembre 2024 con colloqui psicosociali sia con la madre che il padre, colloqui psicologici con , colloqui psicologici con entrambi i genitori e colloquio psicosociale Per_1 con l'allenatore di karate- emerge che “sia il padre che la madre appaiono sinceramente interessati alla crescita e alla relazione con il figlio ma entrambi mostrano grandi difficoltà nell'ascolto di esso e nel lasciargli lo spazio adeguato per far sì che possa esprimere i suoi desideri e i suoi pensieri. I genitori appaiono in grado di rispondere ai bisogni materiali del minore ma faticano nel favorire al figlio il raggiungimento delle autonomie adeguate alla sua età, inoltre, le asperità ancora presenti tra i due adulti impediscono a ciascuno di loro di attribuire all'agito dell'altro una lettura neutrale, tendendo piuttosto a dargli un significato che confermi il giudizio negativo come genitore e a vedere l'altro come causa delle fragilità del figlio. Dai colloqui si evince che ad Per_1 oggi presenta delle competenze socio-relazionali immature, delle capacità riflessive parziali e appare decentrato dai temi tipici della fase evolutiva preadolescenziale: tali aspetti potrebbero essere collegati alla sua difficoltà ad operare scelte non compiacenti e diverse da quelle attese dai genitori, in particolare dalla madre che condurrebbero ad una difficile esplorazione e sviluppo del sé. Il servizio scrivente continuerà con il mandato di monitoraggio già in essere e proseguirà nell'azione di supporto ai genitori finalizzata alla regolazione degli incontri tra e il padre Per_1 alla luce delle seppur minime recenti modifiche apportate dalla madre”. Dunque, per quanto siano state sottolineate criticità nel rapporto educativo che entrambi i genitori hanno con il minore, non pare sia emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che una diversa collocazione possa essere nel miglior interesse di , il quale nel colloquio psicologico, ha Per_1 riferito -in relazione agli aspetti positivi riguardanti l'acquisizione di graduale sperimentazione di autonomia- che “lui è abituato a fare le attività di vita quotidiana con la madre che descrive come la figura per lui molto rassicurante e con cui parla molto. (…) descrive il padre come figura autoritaria e poco attenta ai suoi bisogni e desideri”. Alla luce di questi elementi, ritiene la Corte che l'attuale collocazione prevalente di presso la Per_1 madre debba essere confermata, fermo restando l'attento controllo dei Servizi Sociali affinchè proseguano l'attività di progressivo riavvicinamento al padre con calendario di visita che lo coinvolga sempre più della vita e nelle attività del figlio. Pertanto, il reclamo va respinto, con condanna al pagamento delle spese del grado della parte reclamante ed in favore del procuratore della parte reclamata, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
Pagina 3 reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibili le domande volte ad ottenere l'affido condiviso del minore
[...]
nonché di incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Persona_2 monitorare e sostenere il nucleo familiare;
- Rigetta la domanda di prevalente collocazione del minore presso il padre con conseguente conferma, in ogni sua parte, del decreto definitivo emesso in data 17 aprile 2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, notificato alle parti in data 18 aprile 2023;
- Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario della reclamata che liquida in € 3.400,00 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avvenuta in forma semplificata), oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Rosario Lionello Rossino
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