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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5079/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 Pt_1 bis;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nello De Controparte_1
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Duomo n. 348; RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L' : 1) ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni Pt_1 del CTP Dott. e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico Persona_1 peritale, la controparte non affetta dalla invalidità come quantificata dal primo CTU;
2) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: …rigettare l'avversa domanda per essere nulla, inammissibile, nonché totalmente infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la sig.ra Controparte_1
“soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con diritto alla pensione di inabilità a far data dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero dal 27.09.2021. Con vittoria di spese, con distrazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 21.09.2023, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il Controparte_1 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario affermato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va rilevato come, nella presente fattispecie, siano stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione.
L' ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe Pt_1 correttamente valutato il quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, sovrastimato le singole infermità sofferte, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari nonché minori percentuali invalidanti (vd. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Sulla scorta di tali rilievi si è, pertanto, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. , all'esito delle quali, Persona_2 contrariamente alle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. nominato in sede di ATP, è stata negata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile.
3. Il c.t.u., sulla scorta dell'esame obiettivo espletato e della disamina della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “depressione maggiore ricorrente;
ipotiroidismo post-chirurgico in trattamento ormonale sostitutivo;
broncopatia asmatiforme con associata bronchiectasia;
ipoacusia percettiva bilaterale;
esiti di remota isterectomia per utero fibromatoso;
prolasso rettale trattato con resezione transanale del retto;
artrosi poliarticolare con maggiore impegno della colonna vertebrale e delle articolazioni coxo- femorali”, precisando che “la storia clinica dell'esaminanda dedotta dal racconto anamnestico e dalla lettura della documentazione medica versata in atti, ci consente di affermare che le minorazioni riportate in diagnosi erano presenti sostanzialmente fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità (27.09.2021), presentano i caratteri di permanenza, non hanno subito un'evoluzione in peius, non sono subentrate altre infermità di interesse medico- legale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così argomentato:
“…L'esaminanda è affetta da depressione maggiore ricorrente o disturbo depressivo maggiore patologia caratterizzata da episodi di umore depresso accompagnati da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli.
La dizione di disturbo depressivo maggiore ricorrente è riferita a quei pazienti che manifestano, nel corso della vita, almeno un secondo episodio di depressione e che vengono quindi classificati nel DSM come affetti da depressione maggiore ricorrente.
Il disturbo depressivo maggiore mostra un'ampia gamma di effetti invalidanti: da minimi, negli individui che mantengono normali livelli di funzionamento, a massimali, negli individui addirittura incapaci di provvedere alle più elementari attività di auto-accudimento.
Nel caso in esame, il disturbo depressivo maggiore è ben documentato (è presente in atti una dettagliata certificazione specialistica di struttura pubblica e privata e trova riscontro al colloquio clinico).
La condizione depressiva dell'esaminanda è cronica e, tenendo conto dell'amplissima gamma di incidenza invalidante che connota questo disturbo, la sua quantificazione medico-legale può essere espressa con una percentuale pari al 40% (quaranta per cento), avuto riguardo (in quanto non tabellata) a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce – codice 2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave).
L'esaminanda circa 20 anni fa, veniva sottoposta a tiroidectomia totale per iperplasia nodulare della tiroide. L'ipotiroidismo acquisito post-chirurgico è ben documentato fin dal 2017 (Cfr. certificato ambulatorio di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Università degli Studi “Luigi
Vanvitelli” in data 4.07.2017). Nel caso in discussione, si tratta di valutare una forma di ipotiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva (levotiroxina), non complicato.
Valutazione medico-legale 10%, come da Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le menomazioni e malattie invalidanti aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102.
Per quanto attiene alla patologia polmonare, va subito precisato che per la scarsa ed inadeguata documentazione sanitaria è arduo fare una esatta diagnosi della malattia e valutarne l'incidenza funzionale sulla capacità di lavoro.
Da certificato medico ambulatorio di Pneumologia ASL Napoli 3 Sud in data 26.11.2022, si riporta: “ …. Al torace MV aspro su tutto l'ambito, lieve iperfonesi, verosimile diatesi allergica. Esegue spirometria ai limiti della norma…”. Da certificato ambulatorio di pneumologia ASL
Napoli 3 Sud in data 8.03.2024, si riporta: “….L'esame obiettivo condotto depone per broncopatia asmatiforme complicata dalla presenza di bronchiectasie…”.
La broncopatia asmatiforme è una condizione in cui i bronchi sono iperreattivi, cioè tendono a restringersi e infiammarsi in risposta a stimoli come infezioni, allergeni, aria fredda o fumo.
Clinicamente somiglia all'asma, ma non presenta tutte le caratteristiche tipiche dell'asma cronica.
Le bronchiectasie sono dilatazioni irreversibili dei bronchi, dovute a danno strutturale delle pareti bronchiali (perdita di elasticità, alterazione dei muscoli e delle fibre elastiniche) che portano a un ampliamento permanente del lume bronchiale, alterata clearance del muco, suscettibilità alle infezioni e infiammazione cronica.
Orbene, nel caso in discussione sembra che entrambe le condizioni (o almeno evidenza radiografica di bronchi ectasie + segni clinici di broncopatia asmatiforme) si sovrappongono, in una condizione che può definirsi “asthma-bronchiectasis overlap”.
Per le malattie dell'apparato respiratorio la valutazione della invalidità deve essere fondata primariamente sull'entità del deficit funzionale respiratorio, graduata in base ai parametri clinici e strumentali.
L'indagine anamnestica, l'esame clinico e soprattutto le risultanze degli esami strumentali assumono un'importanza preminente nella valutazione del danno funzionale respiratorio.
Invero, nel caso in esame, sul piano clinico la patologia respiratoria non sembra rendersi responsabile di un importante riverbero funzionale, né, trattandosi di una malattia cronica, risultano essere stati effettuati controlli clinici specialistici e/o strumentali allo scopo di monitorare la malattia nel tempo.
Il solo dato funzionale disponibile consiste in quello derivante dall'esame spirometrico eseguito in data 26.11.2022 presso l'ambulatorio di Pneumologia ASL Napoli 3 Sud: “… esame spirometrico ai limiti della norma …. “.
L'unico dato strumentale ci viene fornito dalla TC del torace eseguita in data 19.01.2023 presso
: “ …. Brobchiectasie associate a zollette di addensamento Controparte_2 parenchimale si apprezzano al lobo medio ed in territorio lingulare…”.
Orbene, tenendo conto che le malattie respiratorie possono presentare un ampio range di entità di manifestazioni cliniche e di grado di deficit funzionali respiratori, considerando la modesta incidenza funzionale della malattia e avuto riguardo delle diverse voci tabellari riguardanti l'apparato respiratorio, in particolare la voce – codice 6003 (asma allergico estrinseco) e 6404
(bronchiectasia acquisita), si ritiene riconoscere, in via analogica, un tasso di invalidità permanente pari al 30%.
L'ipoacusia percettiva bilaterale veniva certificata dallo specialista otorilaringoiatra dott.
già in data 14.03.2018. Avuto riguardo a quanto previsto nella Tabella dei deficit Persona_3 uditivi allegata al D.M. del 5 febbraio 1992, appare equo attribuire a tale infermità un tasso di invalidità permanente pari al 15%.
In data 18.03.2024, veniva sottoposta ad intervento di resezione trans anale del retto per prolasso rettale. L'obiettivo di tale intervento è quello di ridurre il prolasso, migliorare la continenza e il transito fecale, preservando la funzione sfinteriale.
L'intervento risultava scevro di complicanze funzionali o anatomiche (alterazioni della continenza fecale, sensazione di urgenza o tenesmo, dolore o irritazione locale, stenosi post- chirurgica, recidiva del prolasso, cicatrici, aderenze o retrazione della mucosa, eventuale fistola postchirurgica o prolasso mucoso residuo).
Avuto riguardo a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce-codice 6472 (prolasso rettale), si ritiene equo riconoscere a tale minorazione un tasso di invalidità non superiore al 10%.
Il processo artrosico poliarticolare si estrinseca con un maggiore impegno funzionale a carico della colonna vertebrale e delle anche. Da RM rachide lombosacrale casa di cura
[...]
in data 8.01.2022, si riporta: “ …. Lieve listesi anteriore di L4-L5 …. A Controparte_3 sede L5-S1 ernia discale posteriore di medie dimensioni che comprime il sacco durale a sede mediana/paramediana. Segni di spondilo artrosi con strie degenerative vacuolari in corrispondenza di alcuni spazi intersomatici. Sclerosi dei massicci articolari con evidenza di ispessimento del comparto fibroligamentoso posteriore. A sede L1-L2 piccola ernia discale posteriore paramediana/laterale sinistra che impronta il sacco durale…”.
Da TC bacino casa di cura S. Maria del Pozzo in data 17.07.2022, si Controparte_3 riporta: “…Segni di coxartrosi bilaterale con relativa riduzione di ampiezza delle interlinee articolari, accentuata sclerosi sub condrale ed incisure osteocondrali sui margini articolari …
Segni di enteropatia inserzionale del mm. glutei di ambo i lati con calcificazioni distrofiche parainserzionali più evidenti a destra…”.
La Tabella ministeriale in tutti i casi in cui la patologia è localizzata principalmente in determinate articolazioni provocando rigidità o anchilosi, prevede voci di valutazione che si basano non sul sintomo dolore, ma sugli effetti di quest'ultimo sulla funzionalità articolare e, quindi, sulla limitazione funzionale obiettivabile.
Orbene, al processo artrosico interessante in particolare la colonna vertebrale lombosacrale e le articolazioni coxo-femorali, si ritiene riconoscere, in analogia, un tasso di invalidità pari al
25%, avuto riguardo a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce-codice 7217 (rigidità di anca superiore al 50%) e alla voce-codice 7010 (anchilosi rachide lombare).
In ultimo, all' isterectomia totale per utero fibromatoso all'età di 45 anni, con figli, si ritiene equo assegnare un tasso di invalidità permanente pari al 15%”.
Concludeva riconoscendo la ricorrente invalida al 77%.
In replica alle osservazioni critiche mosse dall'istante alla bozza peritale, il perito ha poi chiarito che: “…Per quanto riguarda la diagnosticata patologia respiratoria, si conferma la diagnosi e la valutazione medico-legale in termini percentuali (30%), in conformità a quanto stabilito dalla
Tabella alla voce – codice 6003 (asma allergico estrinseco: 21-30%) e 6404 (bronchiectasia acquisita: 35%).
Le conclusioni diagnostiche e la valutazione medico-legale sono state determinate dopo accurata analisi dei dati clinici e degli esami strumentali agli atti. Tra questi si è tenuto in debita considerazione l'esame spirometrico ai limiti della norma (Cfr. esame spirometrico in data 26.11.2022 presso Ambulatorio di Pneumologia ASL Napoli 3 Sud).
Va evidenziato che in quella sede, lo specialista Pneumologo dott. , nulla Persona_4 aggiunge a chiarire la compromissione clinico-funzionale determinata dalla patologia respiratoria
(Cfr. …. Valutazione conclusiva: pregresso intervento chirurgico di addominoplastica, anemia sideropenia. Recente infezione da SARS COVID 2. All'E.O. segni di rinite ed al torace M.V. aspro su tutto l'ambito, lieve iperfonesi, verosimile diatesi allergica…”.
I dati emersi dall'esame spirometrico non aggiungono nulla di importante ai fini della valutazione medico-legale. Sappiamo bene la differenza tra esame spirometrico nella “norma” e
“ai limiti della norma”.
L'esame spirometrico nella norma indica che tutti i parametri spirometrici principali (FEV1,
FVC, rapporto FEV1/FVC, eventuale PEF, ecc.) rientrano pienamente nei valori di riferimento previsti per età, sesso, altezza. Un esame spirometrico nella norma significa funzione respiratoria normale, nessuna evidenza di ostruzione o restrizione, valori che si collocano ben all'interno dell'intervallo di normalità.
L'esame spirometrico ai limiti della norma indica che uno o più parametri spirometrici si trovano vicino al limite inferiore del range di normalità, pur non superandolo.
Un esame spirometrico ai limiti della norma indica valori borderline, non francamente patologici, ma al minimo consentito dalla normalità, condizione che può suggerire un iniziale o lieve compromissione ventilatoria oppure la necessità di un monitoraggio.
In altri termini, in ambito medico-legale, “nella norma” significa assenza di deficit funzionale respiratori;
“ai limiti della norma” può indicare una funzione polmonare ridotta ma non patologica, potenzialmente rilevante se valutata insieme ai sintomi, anamnesi, esposizioni o altre evidenze cliniche.
Considerato quanto sopra, possiamo concludere che l'inquadramento clinico della malattia polmonare (Broncopatia asmatiforme con associata bronchiectasia) appare giusto e la valutazione medico-legale è coerente con quanto previsto dalla Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità allegata al D.M. Sanità 5 febbraio 1992.
La valutazione della patologia anale, considerando la storia clinica dell'esaminanda, risulta coerente con quanto previsto dalla Tabella di invalidità civile.
A tal proposito, riportiamo le risultanze della colonscopia eseguita dal prof. dott. – Persona_5
Specialista in Chirugia Generale, Chirurgica Colon-Proctologica e dell'Obesità in data
22.01,2025: “ … Agevole l'introduzione dello strumento di dimensioni standard. Regione ano- rettale libera da patologie così come il restante viscere viene esplorato sino al cieco. Si segnala la presenza di anastomosi retro-rettale per pregressa STARR, ampia e normoconformata.
Conclusioni: esame nei limiti della norma…”.
Vale a dire che la patologia anale è stata corretta mediante intervento chirurgico.
Orbene, tale esame strumentale dovrebbe chiarire, in modo incontestabile, i dubbi del CTP riguardo le sue affermazioni: “ …. Soffre da anni di sintomatologia cronica con episodi di sanguinamento e discomfort locale, con limitazioni nella vita quotidiana e nel controllo sfinteriale …. La letteratura medico-legale evidenzia che anche dopo un intervento riuscito di resezione transanale, persiste un rischio residuo funzionale (alterazioni della sensibilità anorettale, modificazioni dello stimolo evacuativo, recidive …. “.
Le argomentazioni addotte dal CTP riguardo l'errata valutazione medico-legale dell'ipotiroidismo secondario a tiroidectomia non sono attendibili.
Ricordiamo che le Linee Guida SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni) presentano palesi criticità applicative nell'ambito dell'invalidità civile.
Nel testo “Invalidità Civile, disabilità, handicap – US EL et altri – C.G. Edizioni
Medico Scientifiche” a pagina 552 è riportato: “…. Sul piano valutativo si deve tener conto del fatto che la terapia sostitutiva, per quanto debba essere continuativa, riconduce il soggetto ad uno stato di eutiroidismo, con scomparsa in pratica di tutta la sintomatologia legata all'ipotiroidismo; in relazione alla necessità di una terapia sostitutiva riteniamo che possa riconoscersi un'invalidità minima entro il 10% ….”.
Per quanto riguarda l'artrosi le conclusioni valutative del CTP risultano non condivisibili, in quanto non risultano oggettivamente supportate né dalla documentazione, né dai rilievi obiettivi emersi durante la visita medico-legale.
Si ribadisce quanto già discusso in precedenza. In tutti i casi in cui il processo artrosico è localizzato principalmente in determinate articolazioni, provocando rigidità o anchilosi, la Tabella ministeriale prevede voci di valutazione che si basano non sul sintomo dolore, ma sugli effetti di quest'ultimo sulla funzionalità articolare e, quindi, sulla limitazione funzionale obiettiva bile: anca, ginocchio, gomito, spalla, rachide.
Orbene, al processo artrosico interessante in particolare la colonna vertebrale lombosacrale e le articolazioni coxo-femorali, si ritiene riconoscere, in analogia ricorrendo alla formula
Salomonica per le infermità concorrenti (sono concorrenti, cioè funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato), un tasso di invalidità pari al 25%, avuto riguardo a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce-codice 7217
(rigidità di anca superiore al 50%) e alla voce-codice 7010 (anchilosi rachide lombare).
Facciamo rilevare che la scoliosi non è stata oggetto di alcuna valutazione non avendo alcun riscontro clinico e/o strumentale.
Ricordiamo che l'entità della deviazione scoliotica viene espressa in gradi;
il sistema di misurazione attualmente più utilizzato è quello di Cobb.
Una radiografia del rachide in toto compresso il bacino in ortostatismo è fondamentale per calcolare l'angolo di Cobb e, dunque, la gravità della scoliosi. Nel caso in esame, così come clinicamente evidenziato, si tratta di una modesta deviazione scoliotica del rachide, valutabile con una percentuale di invalidità non superiore al 10%.
In conclusione, si riporta le percentuali di invalidità riconosciuta dal CTP per le diagnosticate infermità: 1) la bronchite asmatica cronica – cod. 6407 – 45% + bronchi ectasia acquisita – cod.
6404 – 35% = totale 40% per analogia;
2) il prolasso rettale cod. 6101 – 10% + emorroidi 6472 –
5% = totale 15 per il criterio Salomonico;
3) spondilo artrosi diffusa 7010 – 40% + scoliosi sinistra convessa – 15% (per analogia) = totale 52 % per il criterio Salomonico;
4) Ipotiroidismo. Per analogia 11%; 5) Ipoacusia lieve. Si applica il cod. 4101 ?????? – 15%; 6) . Si CP_4 applica il cod. 6603 – per analogia 15%; 7) Depressione maggiore. Si applica il cod. 2206 – 40%.
Orbene, anche ipotizzando di considerare la valutazione del CTP come metodologicamente fondata, applicando la formula a scalare di Balthazard per infermità coesistenti (IT = IP1 + IP2 –
(IP1 x IP2), si ottiene una percentuale di invalidità permanente pari a 90%, ben lontana dal raggiungimento del 100% utile ai fini della concessione pensione di inabilità (art. 1 delle 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni)”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante, non essendo idonee le contestazioni del resistente contenute nelle odierne note di trattazione scritta ad inficiare la validità delle argomentazioni e conclusioni rassegnate dal consulente, esaurendosi le stesse in mero dissenso diagnostico, una difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, come tale irrilevante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite, ad eccezione delle spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, che sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . Pt_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5079/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 Pt_1 bis;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nello De Controparte_1
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Duomo n. 348; RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L' : 1) ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni Pt_1 del CTP Dott. e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico Persona_1 peritale, la controparte non affetta dalla invalidità come quantificata dal primo CTU;
2) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: …rigettare l'avversa domanda per essere nulla, inammissibile, nonché totalmente infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la sig.ra Controparte_1
“soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con diritto alla pensione di inabilità a far data dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero dal 27.09.2021. Con vittoria di spese, con distrazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 21.09.2023, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il Controparte_1 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario affermato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va rilevato come, nella presente fattispecie, siano stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione.
L' ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe Pt_1 correttamente valutato il quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, sovrastimato le singole infermità sofferte, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari nonché minori percentuali invalidanti (vd. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Sulla scorta di tali rilievi si è, pertanto, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. , all'esito delle quali, Persona_2 contrariamente alle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. nominato in sede di ATP, è stata negata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile.
3. Il c.t.u., sulla scorta dell'esame obiettivo espletato e della disamina della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “depressione maggiore ricorrente;
ipotiroidismo post-chirurgico in trattamento ormonale sostitutivo;
broncopatia asmatiforme con associata bronchiectasia;
ipoacusia percettiva bilaterale;
esiti di remota isterectomia per utero fibromatoso;
prolasso rettale trattato con resezione transanale del retto;
artrosi poliarticolare con maggiore impegno della colonna vertebrale e delle articolazioni coxo- femorali”, precisando che “la storia clinica dell'esaminanda dedotta dal racconto anamnestico e dalla lettura della documentazione medica versata in atti, ci consente di affermare che le minorazioni riportate in diagnosi erano presenti sostanzialmente fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità (27.09.2021), presentano i caratteri di permanenza, non hanno subito un'evoluzione in peius, non sono subentrate altre infermità di interesse medico- legale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così argomentato:
“…L'esaminanda è affetta da depressione maggiore ricorrente o disturbo depressivo maggiore patologia caratterizzata da episodi di umore depresso accompagnati da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli.
La dizione di disturbo depressivo maggiore ricorrente è riferita a quei pazienti che manifestano, nel corso della vita, almeno un secondo episodio di depressione e che vengono quindi classificati nel DSM come affetti da depressione maggiore ricorrente.
Il disturbo depressivo maggiore mostra un'ampia gamma di effetti invalidanti: da minimi, negli individui che mantengono normali livelli di funzionamento, a massimali, negli individui addirittura incapaci di provvedere alle più elementari attività di auto-accudimento.
Nel caso in esame, il disturbo depressivo maggiore è ben documentato (è presente in atti una dettagliata certificazione specialistica di struttura pubblica e privata e trova riscontro al colloquio clinico).
La condizione depressiva dell'esaminanda è cronica e, tenendo conto dell'amplissima gamma di incidenza invalidante che connota questo disturbo, la sua quantificazione medico-legale può essere espressa con una percentuale pari al 40% (quaranta per cento), avuto riguardo (in quanto non tabellata) a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce – codice 2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave).
L'esaminanda circa 20 anni fa, veniva sottoposta a tiroidectomia totale per iperplasia nodulare della tiroide. L'ipotiroidismo acquisito post-chirurgico è ben documentato fin dal 2017 (Cfr. certificato ambulatorio di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Università degli Studi “Luigi
Vanvitelli” in data 4.07.2017). Nel caso in discussione, si tratta di valutare una forma di ipotiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva (levotiroxina), non complicato.
Valutazione medico-legale 10%, come da Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le menomazioni e malattie invalidanti aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102.
Per quanto attiene alla patologia polmonare, va subito precisato che per la scarsa ed inadeguata documentazione sanitaria è arduo fare una esatta diagnosi della malattia e valutarne l'incidenza funzionale sulla capacità di lavoro.
Da certificato medico ambulatorio di Pneumologia ASL Napoli 3 Sud in data 26.11.2022, si riporta: “ …. Al torace MV aspro su tutto l'ambito, lieve iperfonesi, verosimile diatesi allergica. Esegue spirometria ai limiti della norma…”. Da certificato ambulatorio di pneumologia ASL
Napoli 3 Sud in data 8.03.2024, si riporta: “….L'esame obiettivo condotto depone per broncopatia asmatiforme complicata dalla presenza di bronchiectasie…”.
La broncopatia asmatiforme è una condizione in cui i bronchi sono iperreattivi, cioè tendono a restringersi e infiammarsi in risposta a stimoli come infezioni, allergeni, aria fredda o fumo.
Clinicamente somiglia all'asma, ma non presenta tutte le caratteristiche tipiche dell'asma cronica.
Le bronchiectasie sono dilatazioni irreversibili dei bronchi, dovute a danno strutturale delle pareti bronchiali (perdita di elasticità, alterazione dei muscoli e delle fibre elastiniche) che portano a un ampliamento permanente del lume bronchiale, alterata clearance del muco, suscettibilità alle infezioni e infiammazione cronica.
Orbene, nel caso in discussione sembra che entrambe le condizioni (o almeno evidenza radiografica di bronchi ectasie + segni clinici di broncopatia asmatiforme) si sovrappongono, in una condizione che può definirsi “asthma-bronchiectasis overlap”.
Per le malattie dell'apparato respiratorio la valutazione della invalidità deve essere fondata primariamente sull'entità del deficit funzionale respiratorio, graduata in base ai parametri clinici e strumentali.
L'indagine anamnestica, l'esame clinico e soprattutto le risultanze degli esami strumentali assumono un'importanza preminente nella valutazione del danno funzionale respiratorio.
Invero, nel caso in esame, sul piano clinico la patologia respiratoria non sembra rendersi responsabile di un importante riverbero funzionale, né, trattandosi di una malattia cronica, risultano essere stati effettuati controlli clinici specialistici e/o strumentali allo scopo di monitorare la malattia nel tempo.
Il solo dato funzionale disponibile consiste in quello derivante dall'esame spirometrico eseguito in data 26.11.2022 presso l'ambulatorio di Pneumologia ASL Napoli 3 Sud: “… esame spirometrico ai limiti della norma …. “.
L'unico dato strumentale ci viene fornito dalla TC del torace eseguita in data 19.01.2023 presso
: “ …. Brobchiectasie associate a zollette di addensamento Controparte_2 parenchimale si apprezzano al lobo medio ed in territorio lingulare…”.
Orbene, tenendo conto che le malattie respiratorie possono presentare un ampio range di entità di manifestazioni cliniche e di grado di deficit funzionali respiratori, considerando la modesta incidenza funzionale della malattia e avuto riguardo delle diverse voci tabellari riguardanti l'apparato respiratorio, in particolare la voce – codice 6003 (asma allergico estrinseco) e 6404
(bronchiectasia acquisita), si ritiene riconoscere, in via analogica, un tasso di invalidità permanente pari al 30%.
L'ipoacusia percettiva bilaterale veniva certificata dallo specialista otorilaringoiatra dott.
già in data 14.03.2018. Avuto riguardo a quanto previsto nella Tabella dei deficit Persona_3 uditivi allegata al D.M. del 5 febbraio 1992, appare equo attribuire a tale infermità un tasso di invalidità permanente pari al 15%.
In data 18.03.2024, veniva sottoposta ad intervento di resezione trans anale del retto per prolasso rettale. L'obiettivo di tale intervento è quello di ridurre il prolasso, migliorare la continenza e il transito fecale, preservando la funzione sfinteriale.
L'intervento risultava scevro di complicanze funzionali o anatomiche (alterazioni della continenza fecale, sensazione di urgenza o tenesmo, dolore o irritazione locale, stenosi post- chirurgica, recidiva del prolasso, cicatrici, aderenze o retrazione della mucosa, eventuale fistola postchirurgica o prolasso mucoso residuo).
Avuto riguardo a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce-codice 6472 (prolasso rettale), si ritiene equo riconoscere a tale minorazione un tasso di invalidità non superiore al 10%.
Il processo artrosico poliarticolare si estrinseca con un maggiore impegno funzionale a carico della colonna vertebrale e delle anche. Da RM rachide lombosacrale casa di cura
[...]
in data 8.01.2022, si riporta: “ …. Lieve listesi anteriore di L4-L5 …. A Controparte_3 sede L5-S1 ernia discale posteriore di medie dimensioni che comprime il sacco durale a sede mediana/paramediana. Segni di spondilo artrosi con strie degenerative vacuolari in corrispondenza di alcuni spazi intersomatici. Sclerosi dei massicci articolari con evidenza di ispessimento del comparto fibroligamentoso posteriore. A sede L1-L2 piccola ernia discale posteriore paramediana/laterale sinistra che impronta il sacco durale…”.
Da TC bacino casa di cura S. Maria del Pozzo in data 17.07.2022, si Controparte_3 riporta: “…Segni di coxartrosi bilaterale con relativa riduzione di ampiezza delle interlinee articolari, accentuata sclerosi sub condrale ed incisure osteocondrali sui margini articolari …
Segni di enteropatia inserzionale del mm. glutei di ambo i lati con calcificazioni distrofiche parainserzionali più evidenti a destra…”.
La Tabella ministeriale in tutti i casi in cui la patologia è localizzata principalmente in determinate articolazioni provocando rigidità o anchilosi, prevede voci di valutazione che si basano non sul sintomo dolore, ma sugli effetti di quest'ultimo sulla funzionalità articolare e, quindi, sulla limitazione funzionale obiettivabile.
Orbene, al processo artrosico interessante in particolare la colonna vertebrale lombosacrale e le articolazioni coxo-femorali, si ritiene riconoscere, in analogia, un tasso di invalidità pari al
25%, avuto riguardo a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce-codice 7217 (rigidità di anca superiore al 50%) e alla voce-codice 7010 (anchilosi rachide lombare).
In ultimo, all' isterectomia totale per utero fibromatoso all'età di 45 anni, con figli, si ritiene equo assegnare un tasso di invalidità permanente pari al 15%”.
Concludeva riconoscendo la ricorrente invalida al 77%.
In replica alle osservazioni critiche mosse dall'istante alla bozza peritale, il perito ha poi chiarito che: “…Per quanto riguarda la diagnosticata patologia respiratoria, si conferma la diagnosi e la valutazione medico-legale in termini percentuali (30%), in conformità a quanto stabilito dalla
Tabella alla voce – codice 6003 (asma allergico estrinseco: 21-30%) e 6404 (bronchiectasia acquisita: 35%).
Le conclusioni diagnostiche e la valutazione medico-legale sono state determinate dopo accurata analisi dei dati clinici e degli esami strumentali agli atti. Tra questi si è tenuto in debita considerazione l'esame spirometrico ai limiti della norma (Cfr. esame spirometrico in data 26.11.2022 presso Ambulatorio di Pneumologia ASL Napoli 3 Sud).
Va evidenziato che in quella sede, lo specialista Pneumologo dott. , nulla Persona_4 aggiunge a chiarire la compromissione clinico-funzionale determinata dalla patologia respiratoria
(Cfr. …. Valutazione conclusiva: pregresso intervento chirurgico di addominoplastica, anemia sideropenia. Recente infezione da SARS COVID 2. All'E.O. segni di rinite ed al torace M.V. aspro su tutto l'ambito, lieve iperfonesi, verosimile diatesi allergica…”.
I dati emersi dall'esame spirometrico non aggiungono nulla di importante ai fini della valutazione medico-legale. Sappiamo bene la differenza tra esame spirometrico nella “norma” e
“ai limiti della norma”.
L'esame spirometrico nella norma indica che tutti i parametri spirometrici principali (FEV1,
FVC, rapporto FEV1/FVC, eventuale PEF, ecc.) rientrano pienamente nei valori di riferimento previsti per età, sesso, altezza. Un esame spirometrico nella norma significa funzione respiratoria normale, nessuna evidenza di ostruzione o restrizione, valori che si collocano ben all'interno dell'intervallo di normalità.
L'esame spirometrico ai limiti della norma indica che uno o più parametri spirometrici si trovano vicino al limite inferiore del range di normalità, pur non superandolo.
Un esame spirometrico ai limiti della norma indica valori borderline, non francamente patologici, ma al minimo consentito dalla normalità, condizione che può suggerire un iniziale o lieve compromissione ventilatoria oppure la necessità di un monitoraggio.
In altri termini, in ambito medico-legale, “nella norma” significa assenza di deficit funzionale respiratori;
“ai limiti della norma” può indicare una funzione polmonare ridotta ma non patologica, potenzialmente rilevante se valutata insieme ai sintomi, anamnesi, esposizioni o altre evidenze cliniche.
Considerato quanto sopra, possiamo concludere che l'inquadramento clinico della malattia polmonare (Broncopatia asmatiforme con associata bronchiectasia) appare giusto e la valutazione medico-legale è coerente con quanto previsto dalla Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità allegata al D.M. Sanità 5 febbraio 1992.
La valutazione della patologia anale, considerando la storia clinica dell'esaminanda, risulta coerente con quanto previsto dalla Tabella di invalidità civile.
A tal proposito, riportiamo le risultanze della colonscopia eseguita dal prof. dott. – Persona_5
Specialista in Chirugia Generale, Chirurgica Colon-Proctologica e dell'Obesità in data
22.01,2025: “ … Agevole l'introduzione dello strumento di dimensioni standard. Regione ano- rettale libera da patologie così come il restante viscere viene esplorato sino al cieco. Si segnala la presenza di anastomosi retro-rettale per pregressa STARR, ampia e normoconformata.
Conclusioni: esame nei limiti della norma…”.
Vale a dire che la patologia anale è stata corretta mediante intervento chirurgico.
Orbene, tale esame strumentale dovrebbe chiarire, in modo incontestabile, i dubbi del CTP riguardo le sue affermazioni: “ …. Soffre da anni di sintomatologia cronica con episodi di sanguinamento e discomfort locale, con limitazioni nella vita quotidiana e nel controllo sfinteriale …. La letteratura medico-legale evidenzia che anche dopo un intervento riuscito di resezione transanale, persiste un rischio residuo funzionale (alterazioni della sensibilità anorettale, modificazioni dello stimolo evacuativo, recidive …. “.
Le argomentazioni addotte dal CTP riguardo l'errata valutazione medico-legale dell'ipotiroidismo secondario a tiroidectomia non sono attendibili.
Ricordiamo che le Linee Guida SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni) presentano palesi criticità applicative nell'ambito dell'invalidità civile.
Nel testo “Invalidità Civile, disabilità, handicap – US EL et altri – C.G. Edizioni
Medico Scientifiche” a pagina 552 è riportato: “…. Sul piano valutativo si deve tener conto del fatto che la terapia sostitutiva, per quanto debba essere continuativa, riconduce il soggetto ad uno stato di eutiroidismo, con scomparsa in pratica di tutta la sintomatologia legata all'ipotiroidismo; in relazione alla necessità di una terapia sostitutiva riteniamo che possa riconoscersi un'invalidità minima entro il 10% ….”.
Per quanto riguarda l'artrosi le conclusioni valutative del CTP risultano non condivisibili, in quanto non risultano oggettivamente supportate né dalla documentazione, né dai rilievi obiettivi emersi durante la visita medico-legale.
Si ribadisce quanto già discusso in precedenza. In tutti i casi in cui il processo artrosico è localizzato principalmente in determinate articolazioni, provocando rigidità o anchilosi, la Tabella ministeriale prevede voci di valutazione che si basano non sul sintomo dolore, ma sugli effetti di quest'ultimo sulla funzionalità articolare e, quindi, sulla limitazione funzionale obiettiva bile: anca, ginocchio, gomito, spalla, rachide.
Orbene, al processo artrosico interessante in particolare la colonna vertebrale lombosacrale e le articolazioni coxo-femorali, si ritiene riconoscere, in analogia ricorrendo alla formula
Salomonica per le infermità concorrenti (sono concorrenti, cioè funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato), un tasso di invalidità pari al 25%, avuto riguardo a quanto previsto dalla suddetta Tabella alla voce-codice 7217
(rigidità di anca superiore al 50%) e alla voce-codice 7010 (anchilosi rachide lombare).
Facciamo rilevare che la scoliosi non è stata oggetto di alcuna valutazione non avendo alcun riscontro clinico e/o strumentale.
Ricordiamo che l'entità della deviazione scoliotica viene espressa in gradi;
il sistema di misurazione attualmente più utilizzato è quello di Cobb.
Una radiografia del rachide in toto compresso il bacino in ortostatismo è fondamentale per calcolare l'angolo di Cobb e, dunque, la gravità della scoliosi. Nel caso in esame, così come clinicamente evidenziato, si tratta di una modesta deviazione scoliotica del rachide, valutabile con una percentuale di invalidità non superiore al 10%.
In conclusione, si riporta le percentuali di invalidità riconosciuta dal CTP per le diagnosticate infermità: 1) la bronchite asmatica cronica – cod. 6407 – 45% + bronchi ectasia acquisita – cod.
6404 – 35% = totale 40% per analogia;
2) il prolasso rettale cod. 6101 – 10% + emorroidi 6472 –
5% = totale 15 per il criterio Salomonico;
3) spondilo artrosi diffusa 7010 – 40% + scoliosi sinistra convessa – 15% (per analogia) = totale 52 % per il criterio Salomonico;
4) Ipotiroidismo. Per analogia 11%; 5) Ipoacusia lieve. Si applica il cod. 4101 ?????? – 15%; 6) . Si CP_4 applica il cod. 6603 – per analogia 15%; 7) Depressione maggiore. Si applica il cod. 2206 – 40%.
Orbene, anche ipotizzando di considerare la valutazione del CTP come metodologicamente fondata, applicando la formula a scalare di Balthazard per infermità coesistenti (IT = IP1 + IP2 –
(IP1 x IP2), si ottiene una percentuale di invalidità permanente pari a 90%, ben lontana dal raggiungimento del 100% utile ai fini della concessione pensione di inabilità (art. 1 delle 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni)”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante, non essendo idonee le contestazioni del resistente contenute nelle odierne note di trattazione scritta ad inficiare la validità delle argomentazioni e conclusioni rassegnate dal consulente, esaurendosi le stesse in mero dissenso diagnostico, una difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, come tale irrilevante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite, ad eccezione delle spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, che sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . Pt_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno