Decreto cautelare 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via La Marmora 53;
contro
Ministero Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a firma del Capo di Gabinetto avente ad oggetto interdittiva antimafia ex art. 91 del D.lgs. 91 del D.lgs. 159/2011, notificata a mezzo pec alla -OMISSIS- in data -OMISSIS-, alla quale è stato allegato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Prato ha disposto l'interdittiva antimafia e il rigetto dell'istanza presentata dal sig. IM Bencini per il rinnovo dell'iscrizione della società -OMISSIS- srl, come sopra identificata, nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di questa Prefettura, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. white list)
- di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali e connessi, ancorché non conosciuti, comunque lesivi dei diritti ed interessi dell'odierna ricorrente, ivi ricompresi (e per quanto occorrer possa):
- la comunicazione interdittiva prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- il verbale della riunione del -OMISSIS- del Gruppo Interforze, costituito con decreto del Prefetto di Prato n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e mai notificato e/o comunicato a -OMISSIS- srl;
- il verbale della riunione del -OMISSIS- del Gruppo Interforze, che ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'Impresa -OMISSIS- srl proponendo al Prefetto l'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia e conseguente rigetto dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione in White list, richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e mai notificato e/o comunicato a -OMISSIS-rl.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con dichiarazione depositata in data 16 aprile 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità a spese compensate;
Considerato che, stante quanto dichiarato da parte ricorrente, non residua al Collegio che prendere atto della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione e conseguentemente dichiarare la improcedibilità del gravame a spese compensate, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche coinvolte.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.