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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 850/2024 promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], col patrocinio dell'avv. Nicoletta Solivo, con domicilio in Biella, via Repubblica
49;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Lamarmora 14, col patrocinio dell'avv. Gian Eugenio Ferla e dell'avv. Laura Gagino, con domicilio in Borgosesia, via Sesone 26;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale dell'11 giugno 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Le parti instauravano un procedimento per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...]. Il Tribunale Persona_1 disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e incaricava questi ultimi di svolgere accertamenti. Il 29 maggio 2025 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti comunicavano di aver raggiunto i seguenti accordi: “- il minore è affidato a entrambi i genitori;
- egli manterrà collocamento e residenza presso il Per_2 padre e frequenterà la madre nelle settimane dispari dal venerdì dopo la scuola al lunedì prima della scuola e nelle settimane pari due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì, fino alle 20.30 durante l'anno scolastico e fino alle 21.00 durante le vacanze estive;
le variazioni dovranno essere comunicate e concordate fino a 24 ore prima;
- il minore trascorrerà le vacanze durante l'anno scolastico in modo paritario e alternato con ciascun genitore e quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con ciascun genitore;
in caso di disaccordo sui periodi la scelta prioritaria spetterà al padre negli anni dispari e alla madre negli anni pari;
- la madre contribuirà al mantenimento ordinario del minore versando al padre € 150,00 mensili rivalutabili e sosterrà metà delle spese straordinarie come da Protocollo presso il Tribunale di Biella;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dal padre;
- i Servizi Sociali manterranno il monitoraggio sul nucleo famigliare e segnaleranno eventuali problemi alle autorità competenti;
- il minore svolgerà un percorso di sostegno psicologico presso la NPI come da accordi già intrapresi con il servizio;
- il minore Per_ parteciperà alla cerimonia e alla festa di battesimo della sorella che si svolgerà il 5 luglio
2025; - le parti si impegnano a iniziare un percorso di coordinamento genitoriale per migliorare la propria capacità di comunicare nell'interesse del minore.” La giudice adottava provvisoriamente i predetti accordi e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, gli accordi non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, rispettano l'interesse del minore e il principio di bigenitorialità, risultano coerenti coi redditi delle parti e conformi alle prescrizioni dei Servizi Sociali e meritano pertanto di essere recepiti. In considerazione dell'accordo raggiunto, il Tribunale ritiene infine di disporre l'integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 850
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Omologa e prende atto degli accordi delle parti;
2) Compensa integralmente le spese legali.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 11/06/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 850/2024 promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], col patrocinio dell'avv. Nicoletta Solivo, con domicilio in Biella, via Repubblica
49;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Lamarmora 14, col patrocinio dell'avv. Gian Eugenio Ferla e dell'avv. Laura Gagino, con domicilio in Borgosesia, via Sesone 26;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale dell'11 giugno 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Le parti instauravano un procedimento per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...]. Il Tribunale Persona_1 disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e incaricava questi ultimi di svolgere accertamenti. Il 29 maggio 2025 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti comunicavano di aver raggiunto i seguenti accordi: “- il minore è affidato a entrambi i genitori;
- egli manterrà collocamento e residenza presso il Per_2 padre e frequenterà la madre nelle settimane dispari dal venerdì dopo la scuola al lunedì prima della scuola e nelle settimane pari due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì, fino alle 20.30 durante l'anno scolastico e fino alle 21.00 durante le vacanze estive;
le variazioni dovranno essere comunicate e concordate fino a 24 ore prima;
- il minore trascorrerà le vacanze durante l'anno scolastico in modo paritario e alternato con ciascun genitore e quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con ciascun genitore;
in caso di disaccordo sui periodi la scelta prioritaria spetterà al padre negli anni dispari e alla madre negli anni pari;
- la madre contribuirà al mantenimento ordinario del minore versando al padre € 150,00 mensili rivalutabili e sosterrà metà delle spese straordinarie come da Protocollo presso il Tribunale di Biella;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dal padre;
- i Servizi Sociali manterranno il monitoraggio sul nucleo famigliare e segnaleranno eventuali problemi alle autorità competenti;
- il minore svolgerà un percorso di sostegno psicologico presso la NPI come da accordi già intrapresi con il servizio;
- il minore Per_ parteciperà alla cerimonia e alla festa di battesimo della sorella che si svolgerà il 5 luglio
2025; - le parti si impegnano a iniziare un percorso di coordinamento genitoriale per migliorare la propria capacità di comunicare nell'interesse del minore.” La giudice adottava provvisoriamente i predetti accordi e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, gli accordi non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, rispettano l'interesse del minore e il principio di bigenitorialità, risultano coerenti coi redditi delle parti e conformi alle prescrizioni dei Servizi Sociali e meritano pertanto di essere recepiti. In considerazione dell'accordo raggiunto, il Tribunale ritiene infine di disporre l'integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 850
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Omologa e prende atto degli accordi delle parti;
2) Compensa integralmente le spese legali.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 11/06/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore