CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IA MA NE Presidente
MA Delle Donne Consigliere
Lilia AP Consigliere relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.3.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C. F. , rappresentato Controparte_1 Pt_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Gian MA Frattini.
pagina 1 di 5 APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 16759/2018, pubblicata in data 3 settembre 2018 e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della richiesta dell'Amministrazione di pagamento delle somme ivi indicate a titolo di COSAP annualità
2013.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “.
Parte appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare il proposto appello in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovuta la somma richiesta con l'avviso di pagamento n. 20001341/15, per omesso versamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2013;
3) condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il adiva il Tribunale di Roma per sentire Parte_2
dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento n. 20001341 anno 2015, per omesso versamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2013, con il quale si richiedeva il pagamento del canone, della penale e degli interessi legali, per il complessivo ammontare di € 4.661,74, afferente griglie e intercapedini ubicate lungo ubicate lungo il perimetro dell'edificio condominiale.
Il eccepiva la nullità dell'avviso di pagamento per carenza di motivazione e CP_1
la mancanza di un titolo esecutivo a giustificazione della pretesa creditoria, dato che non era fatto alcun riferimento né a un atto formale di concessione né a un accertamento di una situazione di fatto.
Nel merito il Condominio deduceva che le intercapedini e le griglie, in quanto realizzate,
in sede di edificazione, sull'aera privata del fabbricato, in virtù di licenza edilizia e non in forza di un atto di concessione all'uso particolare di un bene pubblico, in quanto componenti pagina 2 di 5 essenziali e strutturali dell'edificio, le cui porzioni del suolo stradale (rectius di marciapiede)
erano necessariamente e irreversibilmente inglobate nell'edificio condominiale, non erano assoggettabili a Cosap, in quanto la loro realizzazione è già stata legalmente autorizzata in sede di rilascio di specifica concessione edilizia.
Infine l'attore contestava l'applicazione di una penale del 30% “per canone non pagato” e interessi, non essendo dovuto il canone e perché mai precedentemente formulata alcuna richiesta di pagamento, né costituzione in mora relativamente agli importi di capitale indicati.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16759/2018, accoglieva le richieste attoree,
dichiarando che nulla era dovuto a titolo COSAP per l'anno 2013, non risultando il rilascio di alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, né essendo stata formulata alcuna pretesa rapportata a un indennizzo per occupazione senza titolo.
3. ha proposto appello, affermando l'erroneità della decisione, dato che il Parte_1
canone era dovuto in base all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che prevedeva, in alternativa a una tassa, l'imposizione, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, o anche di occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
Non era quindi necessaria l'emissione di un formale provvedimento di concessione,
mentre ciò che rilevava era invece l'utilizzazione particolare che ne traeva il singolo sul quale gravava l'onere di provare la proprietà privata del suolo occupato, trattandosi di strade e marciapiedi aperti al pubblico transito.
4. L'appello è fondato in quanto basato sui principi, che si condividono, affermati ormai costantemente dalla Corte di Cassazione che ha affermato, anche di recente, che “ (…) il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come
corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o
speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso
normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne
trae il singolo (Cass., n. 17292/19 e n. 1435/18 che ha cassato la sentenza nella quale il giudice di
pagina 3 di 5 seconde cure, pur non ritenendo esclusa l'occupazione di suolo pubblico da parte di un condominio,
aveva fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una
specifica concessione, laddove, invece, il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall'uso
particolare del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione
quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico). Invero, non si dubita che in tema di
occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le occupazioni
eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il
pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21).” Inoltre è stato pure ribadito che “ (…) il
presupposto del canone è costituito dall'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo,
costituito dalle griglie serventi l'edificio, in conformità della richiamata giurisprudenza di questa
Corte- cui il collegio intende dare continuità-, e ciò a prescindere se quest'ultime fossero, o meno,
comprese nel progetto edilizio assentito.” (in questi termini, Cass. n. 32410/2023).
Nel caso in esame, non essendo contestato che le griglie e intercapedini fossero posizionate su area destinata a pubblico transito, deve quindi ritenersi dovuto il canone preteso per l'occupazione.
Nemmeno sono accoglibili gli ulteriori profili di contestazione esposti nell'atto di citazione in primo grado, dovendosi rilevare che l'avviso di pagamento esplicita i criteri di determinazione del canone e il fondamento giuridico dell'imposizione, nonché i criteri normativi per l'applicazione di penale e interessi.
5.
Considerato che
sulle questioni in diritto affrontate si sono registrati precedenti di merito discordanti e che è recente il consolidamento dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta la domanda di annullamento dell'avviso di pagamento proposta dal in Controparte_1 Pt_1
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del 4.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia AP IA MA NE
pagina 5 di 5