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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1803/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1803/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, nonché (C.F.: , Parte_2 C.F._1
(C.F.: ) e Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Parte_4 CodiceFiscale_3
Avv.ti Chiara Pagliuso, Teresa Faillace e Giovanni Coscarella;
appellanti
e
C.F.: ), nella sua qualità di procuratore Controparte_1 P.IVA_2
della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giammaria;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1784/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 07.08.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: insistono in tutte le richieste, difese e conclusioni già formulate, nell'atto di gravame e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Per l'appellata: precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutte quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e nei verbali di causa, ovvero: - in rito e in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame ex art. 348 bis e 348 ter
c.p.c.; - in via gradata, ma sempre in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone
i presupposti di legge per tutti i motivi indicati in premessa;
- nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione anche tardiva, rigettare l'avverso appello così come proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in premessa;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1009/13 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Cosenza l'11/06/13 e notificato il 2/07/13 con cui era ingiunto il pagamento in solido in favore della
[...]
della somma di €223.025,67 oltre Controparte_3
interessi e spese, quale saldo debitore del c/c n. 01/3030/03 acceso il 20/02/07 dalla società e garantito dagli altri opponenti con fideiussione sino alla concorrenza di
€300.000,00, convenendo l'istituto di credito in giudizio per sentire dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo, dichiarare l'invalidità parziale del contratto di c/c in relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultra- legali, della determinazione di interessi anatocistici, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di applicazione degli interessi per giorni-valuta, dei costi e competenze, accertare e dichiarare l'intervenuta applicazione di tassi usurari, ed accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti.
L'istituto di credito eccepiva la nullità e l'infondatezza dell'opposizione che contestava nel merito, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Disposta c.t.u. contabile, con sentenza n. 1784/2018 il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminava il credito della banca in €221.143,97
e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
2 Segnatamente il giudice di primo grado riteneva fondata la sola domanda di nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto, in quanto la relativa clausola conteneva esclusivamente il tasso della commissione (0.260%), senza alcuna specifica indicazione in ordine ai criteri di calcolo, ed alla periodicità di tale calcolo, sicchè difettava il requisito della determinatezza ovvero della determinabilità.
Disattendeva, invece, la richiesta di declaratoria di illegittimità degli interessi ultralegali addebitati, in quanto il documento di sintesi allegato al benestare di lettera di apertura del conto corrente in oggetto, debitamente sottoscritto dalla Parte_1
conteneva la puntuale indicazione del tasso (12,400% e 12,988 oltre il fido) e di applicazione degli interessi per giorni valuta su versamenti. Riteneva valida ed efficace la clausola contenuta nell'art. 9 della lettera di apertura di c/c, che unitamente alla disposizione contenuta nel prospetto delle condizioni economiche prevedeva l'identica periodicità trimestrale per la regolamentazione dei rapporti di dare ed avere, rilevando che anche tale pattuizione era stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 6 della delibera CICR 09/02/2000, e che il contratto di c/c risultava stipulato il 20/02/07 ovvero in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 25 d.lgs. n. 342/99, nonché della Delibera CICR
9.2.2000, che avevano modificato le previsioni contenute nell'art. 120 d.lgs. 385/93, stabilendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista con identica periodicità sia per quelli attivi che per quelli passivi.
Quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, il Tribunale rilevava la genericità della deduzione in uno alla mancata produzione dei decreti ministeriali determinativi del c.d. tasso soglia da parte degli opponenti, gravati dal relativo onere, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che affermava la natura di atti amministrativi degli stessi, con conseguente inapplicabilità del principio "jura novit curia". In ogni caso evidenziava che dalla perizia del dr. , nominato Persona_1
c.t.u. in corso di causa, era emerso che gli interessi applicati non superavano il tasso soglia, ed aggiungeva che per i rapporti bancari precedenti l'entrata in vigore dell'art.
2-bis del D.L. n. 185 del 2008, la cui disciplina non era applicabile retroattivamente, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non si doveva tenere conto delle commissioni di massimo scoperto (CMS) applicate dalla banca, salvo che si evincesse, dalle modalità di calcolo, che esse avevano una funzione assimilabile agli interessi.
3 Il Tribunale, quindi, stante l'illegittimità delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, pari ad €1.881,70, per come accertato dal c.t.u., condannava gli opponenti al pagamento, in solido, della somma di €221.143,97, previa revoca del decreto ingiuntivo.
1.2.Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
17.10.2018, la società e i fideiussori lamentando: 1) la erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la “incontestata erogazione delle somme di cui in monitorio”, con conseguente violazione del principio dell'onere probatorio, attesa la mancanza “dell'atto scritto di accettazione/contratto di credito e ogni documento in relazione al conto speciale”, il che rendeva necessaria l'espunzione degli addebiti afferenti detto rapporto e la rinnovazione della CTU;
2) la violazione della normativa in materia di anatocismo;
3) la violazione della normativa in materia di usura, dovendo considerarsi al fine della verifica del superamento dei tassi soglia, tanto la cms quanto gli interessi moratori.
Si costituiva con comparsa depositata in data 07.05.2019 Controparte_4 eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 23.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 25.06.2019, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dagli appellanti e disponeva il rinnovo della c.t.u., affidando l'incarico al dr. . Persona_2
Espletata la c.t.u., seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 § 2. Le questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Giova premettere che la società ha intrattenuto con la Parte_1 [...]
, poi un rapporto di conto corrente Controparte_5 Controparte_3
ordinario n. 01/3030/03 con apertura di credito ed un conto speciale anticipo fatture n. 01/00666/02, entrambi accesi in data 19 febbraio 2007.
In merito al c/c ordinario n. 01/3030/03, come confermato dalla c.t.u. espletata, risulta agli atti la lettera di apertura di conto corrente sottoscritta da entrambe le parti che riporta, nel documento di sintesi allegato, le condizioni economiche applicate.
Dallo stesso si evincono i tassi di interesse contrattualmente pattuiti, le spese di gestione, la medesima modalità di liquidazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, la percentuale di applicazione della commissione di massimo scoperto senza però alcuna specificazione in ordine al criterio e alla periodicità di calcolo della stessa. Risultano, inoltre, periodicamente trasmessi i documenti di sintesi rappresentativi delle variazioni delle condizioni economiche applicate.
In relazione al c/anticipo n. 01/00666/02 non risulta prodotto agli atti di causa alcun documento rappresentativo delle condizioni economiche pattuite tra le parti all'atto dell'apertura del conto, mentre risultano allegate agli estratti conto le comunicazioni di variazione delle condizioni economiche applicate nel corso del
5 rapporto. Risultano inoltre girocontati al conto ordinario gli interessi debitori e le spese di gestione trimestralmente quantificate.
Orbene, con riferimento al conto corrente ordinario vi è in atti il contratto regolarmente sottoscritto contenente le condizioni economiche applicate, sicchè correttamente il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità della pattuizione di interessi ultralegali.
Rispetto a tale contratto, stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del
09.02.2000, è poi infondata la contestazione dell'anatocismo emergendo la valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale reciproca (degli interessi debitori, così come di quelli creditori).
A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla CMS.
Rileva la Corte che è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 19825/22).
Pertanto, come rilevato dal giudice di prime cure, poiché nella fattispecie nel contratto del 19.02.2007 la CMS è stata pattuita mediante indicazione della sola percentuale (pari a 0.260%), senza cioè, alcun riferimento alla base di calcolo, la stessa deve ritenersi nulla e l'importo applicato a tale titolo deve essere espunto.
Risultano, invece, validamente pattuite le spese di tenuta conto, nonché la commissione di messa a disposizione di fondi ex art.2 bis, c.1 della Legge 28.1.2009.
In relazione al c/anticipo ritiene la Corte che, attesa la mancanza in atti delle pattuizioni iniziali, i relativi addebiti vadano rideterminati applicando i tassi di interesse secondo quanto previsto dall'art. 117 c.7 TUB ed espungendo la commissione di massimo scoperto.
In applicazione dei predetti criteri il consulente nominato dr. ha Per_2
rideterminato il saldo del conto corrente ordinario (sul quale ha girocontato trimestralmente le competenze maturate sul conto speciale) al 03.10.2012 in
€192.108,48 a debito del correntista.
Quanto alla doglianza con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia, non ha compreso nel calcolo del TEG anche le commissioni di massimo scoperto, deve rilevarsene la inammissibilità.
6 In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4,
c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma
3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 185 cit., quale è quello in discussione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la
"CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303 del 2018).
Resta, tuttavia, il fatto che, a giudizio del collegio, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando, come fa il motivo in
7 esame, solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'incidenza, nei termini prospettati, della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, ove, come la censura de qua, non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia.
Infatti, la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d'IT (e, come visto, ritenuto legittimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 cit.), determina l'inammissibilità della censura per difetto di difetto di decisività (in tal senso, in motivazione, Cass. n. 15710 del 2019, pag.10-11, lì dove ha rilevato che "la Corte di
Appello ha dunque errato nel non tenere conto delle commissioni di massimo scoperto, ma non è possibile stabilire se tale errore sia stato decisivo, se, cioè, ove la
Corte di Appello avesse correttamente applicato la legge, la sua decisione in concreto sarebbe stata diversa. Per stabilire ciò, infatti, sarebbe stato necessario che il ricorrente deducesse che, computando l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto che ai fini della determinazione della soglia dell'usura, come chiarito dalle Sezioni Unite, tale soglia sarebbe stata in concreto superata;
il che, però, il ricorrente non ha dedotto, in quanto muove a sua volta da un presupposto errato, ossia che le commissioni di massimo scoperto vadano considerate esclusivamente ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato al debitore, e non anche ai fini della determinazione della soglia dell'usura in base ai decreti ministeriali"; Cass. n. 24013 del 2021, per cui, in definitiva, in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, ai fini della specificità del motivo di ricorso non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia, occorrendo che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia).
8 Peraltro e in via assorbente occorre considerare che nella specie la clausola relativa alla c.m.s. è stata ritenuta nulla, con conseguente esclusione dei relativi addebiti.
Con riguardo all'ulteriore doglianza secondo cui la verifica del superamento del tasso soglia andava condotta sommando i tassi d'interesse moratori e corrispettivi, rileva la Corte che, diversamente da quanto affermato dalla parte appellante, nell'usura bancaria ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi;
sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (ex aliis Cass. n. 9201/2024).
In parziale riforma della sentenza di primo grado gli appellanti vanno, quindi, condannati al pagamento, in favore della della somma di €192.108,48 (in CP_5 luogo di €221.143,97).
Su detta somma non possono essere riconosciuti gli interessi di mora in quanto ne ha fatto richiesta solo con la memoria del 03.02.2022. CP_1
Ed invero, premesso che in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi (contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria) hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (ex plurimis Cass.
n. 36246/2022), occorre rilevare, come peraltro ammesso dalla stessa parte appellata nella citata memoria del 03.02.2022, che la sentenza di primo grado non contiene un espresso riconoscimento degli interessi di mora, essendosi limitata a condannare gli opponenti al pagamento della somma di €221.143,97 pari al saldo del conto corrente al 03.10.2012 (€223.025,67) epurato degli addebiti a titolo di cms (€1.881,70).
Orbene, di fronte all'omessa pronuncia sulla debenza degli interessi di mora,
l'unico modo in cui la poteva ottenere che la relativa questione rimanesse sub CP_5
9 iudice era l'appello incidentale, perchè quella omissione pertinente ad una specifica ed autonoma porzione della sua domanda rappresentava una parte della sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2, che doveva essere criticata per essere ridiscussa in questa sede e ciò perchè rappresentante un decisum di essa, come tale ridiscutibile appunto solo con l'esercizio del diritto di impugnazione.
Nonostante la proposizione della domanda di attribuzione degli interessi moratori con il ricorso per decreto ingiuntivo, difetta una pronuncia al riguardo del giudice di primo grado, per cui a fronte di omissione di qualsivoglia decisione su detta domanda, è evidente che la sentenza del tribunale risulta affetta dalla violazione della previsione di cui all'art. 112 c.p.c.. In tal senso non appare sufficiente limitarsi ad insistere nelle proprie difese di primo grado per ritenere riprodotta la richiesta non esaminata da parte del Tribunale, sicchè va rilevata l'inammissibilità della domanda dell'appellata sotto tale profilo.
Conclusivamente, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti- appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della della CP_5 somma di €192.108,48 a titolo di saldo al 03.10.2012 del conto corrente n.
01/3030/03.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che ha visto l'accoglimento in misura ridotta della domanda azionata in monitorio, le spese di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
Le spese delle c.t.u. espletate sia in primo che in secondo grado vanno poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con citazione Parte_2 Parte_3 Parte_4
10 notificata il 17.10.2018, nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Cosenza n. 1784/2018, pubblicata il 07.08.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1009/13, condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di €192.108,48, a titolo di saldo del conto corrente n. 01/3030/03;
b) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
c) pone le spese delle c.t.u. espletate in primo e in secondo grado a carico di entrambe le parti, appellante ed appellata, in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1803/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, nonché (C.F.: , Parte_2 C.F._1
(C.F.: ) e Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Parte_4 CodiceFiscale_3
Avv.ti Chiara Pagliuso, Teresa Faillace e Giovanni Coscarella;
appellanti
e
C.F.: ), nella sua qualità di procuratore Controparte_1 P.IVA_2
della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giammaria;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1784/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 07.08.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: insistono in tutte le richieste, difese e conclusioni già formulate, nell'atto di gravame e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Per l'appellata: precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutte quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e nei verbali di causa, ovvero: - in rito e in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame ex art. 348 bis e 348 ter
c.p.c.; - in via gradata, ma sempre in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone
i presupposti di legge per tutti i motivi indicati in premessa;
- nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione anche tardiva, rigettare l'avverso appello così come proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in premessa;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1009/13 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Cosenza l'11/06/13 e notificato il 2/07/13 con cui era ingiunto il pagamento in solido in favore della
[...]
della somma di €223.025,67 oltre Controparte_3
interessi e spese, quale saldo debitore del c/c n. 01/3030/03 acceso il 20/02/07 dalla società e garantito dagli altri opponenti con fideiussione sino alla concorrenza di
€300.000,00, convenendo l'istituto di credito in giudizio per sentire dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo, dichiarare l'invalidità parziale del contratto di c/c in relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultra- legali, della determinazione di interessi anatocistici, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di applicazione degli interessi per giorni-valuta, dei costi e competenze, accertare e dichiarare l'intervenuta applicazione di tassi usurari, ed accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti.
L'istituto di credito eccepiva la nullità e l'infondatezza dell'opposizione che contestava nel merito, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Disposta c.t.u. contabile, con sentenza n. 1784/2018 il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminava il credito della banca in €221.143,97
e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
2 Segnatamente il giudice di primo grado riteneva fondata la sola domanda di nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto, in quanto la relativa clausola conteneva esclusivamente il tasso della commissione (0.260%), senza alcuna specifica indicazione in ordine ai criteri di calcolo, ed alla periodicità di tale calcolo, sicchè difettava il requisito della determinatezza ovvero della determinabilità.
Disattendeva, invece, la richiesta di declaratoria di illegittimità degli interessi ultralegali addebitati, in quanto il documento di sintesi allegato al benestare di lettera di apertura del conto corrente in oggetto, debitamente sottoscritto dalla Parte_1
conteneva la puntuale indicazione del tasso (12,400% e 12,988 oltre il fido) e di applicazione degli interessi per giorni valuta su versamenti. Riteneva valida ed efficace la clausola contenuta nell'art. 9 della lettera di apertura di c/c, che unitamente alla disposizione contenuta nel prospetto delle condizioni economiche prevedeva l'identica periodicità trimestrale per la regolamentazione dei rapporti di dare ed avere, rilevando che anche tale pattuizione era stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 6 della delibera CICR 09/02/2000, e che il contratto di c/c risultava stipulato il 20/02/07 ovvero in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 25 d.lgs. n. 342/99, nonché della Delibera CICR
9.2.2000, che avevano modificato le previsioni contenute nell'art. 120 d.lgs. 385/93, stabilendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista con identica periodicità sia per quelli attivi che per quelli passivi.
Quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, il Tribunale rilevava la genericità della deduzione in uno alla mancata produzione dei decreti ministeriali determinativi del c.d. tasso soglia da parte degli opponenti, gravati dal relativo onere, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che affermava la natura di atti amministrativi degli stessi, con conseguente inapplicabilità del principio "jura novit curia". In ogni caso evidenziava che dalla perizia del dr. , nominato Persona_1
c.t.u. in corso di causa, era emerso che gli interessi applicati non superavano il tasso soglia, ed aggiungeva che per i rapporti bancari precedenti l'entrata in vigore dell'art.
2-bis del D.L. n. 185 del 2008, la cui disciplina non era applicabile retroattivamente, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non si doveva tenere conto delle commissioni di massimo scoperto (CMS) applicate dalla banca, salvo che si evincesse, dalle modalità di calcolo, che esse avevano una funzione assimilabile agli interessi.
3 Il Tribunale, quindi, stante l'illegittimità delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, pari ad €1.881,70, per come accertato dal c.t.u., condannava gli opponenti al pagamento, in solido, della somma di €221.143,97, previa revoca del decreto ingiuntivo.
1.2.Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
17.10.2018, la società e i fideiussori lamentando: 1) la erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la “incontestata erogazione delle somme di cui in monitorio”, con conseguente violazione del principio dell'onere probatorio, attesa la mancanza “dell'atto scritto di accettazione/contratto di credito e ogni documento in relazione al conto speciale”, il che rendeva necessaria l'espunzione degli addebiti afferenti detto rapporto e la rinnovazione della CTU;
2) la violazione della normativa in materia di anatocismo;
3) la violazione della normativa in materia di usura, dovendo considerarsi al fine della verifica del superamento dei tassi soglia, tanto la cms quanto gli interessi moratori.
Si costituiva con comparsa depositata in data 07.05.2019 Controparte_4 eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 23.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 25.06.2019, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dagli appellanti e disponeva il rinnovo della c.t.u., affidando l'incarico al dr. . Persona_2
Espletata la c.t.u., seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 § 2. Le questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Giova premettere che la società ha intrattenuto con la Parte_1 [...]
, poi un rapporto di conto corrente Controparte_5 Controparte_3
ordinario n. 01/3030/03 con apertura di credito ed un conto speciale anticipo fatture n. 01/00666/02, entrambi accesi in data 19 febbraio 2007.
In merito al c/c ordinario n. 01/3030/03, come confermato dalla c.t.u. espletata, risulta agli atti la lettera di apertura di conto corrente sottoscritta da entrambe le parti che riporta, nel documento di sintesi allegato, le condizioni economiche applicate.
Dallo stesso si evincono i tassi di interesse contrattualmente pattuiti, le spese di gestione, la medesima modalità di liquidazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, la percentuale di applicazione della commissione di massimo scoperto senza però alcuna specificazione in ordine al criterio e alla periodicità di calcolo della stessa. Risultano, inoltre, periodicamente trasmessi i documenti di sintesi rappresentativi delle variazioni delle condizioni economiche applicate.
In relazione al c/anticipo n. 01/00666/02 non risulta prodotto agli atti di causa alcun documento rappresentativo delle condizioni economiche pattuite tra le parti all'atto dell'apertura del conto, mentre risultano allegate agli estratti conto le comunicazioni di variazione delle condizioni economiche applicate nel corso del
5 rapporto. Risultano inoltre girocontati al conto ordinario gli interessi debitori e le spese di gestione trimestralmente quantificate.
Orbene, con riferimento al conto corrente ordinario vi è in atti il contratto regolarmente sottoscritto contenente le condizioni economiche applicate, sicchè correttamente il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità della pattuizione di interessi ultralegali.
Rispetto a tale contratto, stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del
09.02.2000, è poi infondata la contestazione dell'anatocismo emergendo la valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale reciproca (degli interessi debitori, così come di quelli creditori).
A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla CMS.
Rileva la Corte che è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 19825/22).
Pertanto, come rilevato dal giudice di prime cure, poiché nella fattispecie nel contratto del 19.02.2007 la CMS è stata pattuita mediante indicazione della sola percentuale (pari a 0.260%), senza cioè, alcun riferimento alla base di calcolo, la stessa deve ritenersi nulla e l'importo applicato a tale titolo deve essere espunto.
Risultano, invece, validamente pattuite le spese di tenuta conto, nonché la commissione di messa a disposizione di fondi ex art.2 bis, c.1 della Legge 28.1.2009.
In relazione al c/anticipo ritiene la Corte che, attesa la mancanza in atti delle pattuizioni iniziali, i relativi addebiti vadano rideterminati applicando i tassi di interesse secondo quanto previsto dall'art. 117 c.7 TUB ed espungendo la commissione di massimo scoperto.
In applicazione dei predetti criteri il consulente nominato dr. ha Per_2
rideterminato il saldo del conto corrente ordinario (sul quale ha girocontato trimestralmente le competenze maturate sul conto speciale) al 03.10.2012 in
€192.108,48 a debito del correntista.
Quanto alla doglianza con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia, non ha compreso nel calcolo del TEG anche le commissioni di massimo scoperto, deve rilevarsene la inammissibilità.
6 In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4,
c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma
3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 185 cit., quale è quello in discussione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la
"CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303 del 2018).
Resta, tuttavia, il fatto che, a giudizio del collegio, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando, come fa il motivo in
7 esame, solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'incidenza, nei termini prospettati, della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, ove, come la censura de qua, non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia.
Infatti, la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d'IT (e, come visto, ritenuto legittimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 cit.), determina l'inammissibilità della censura per difetto di difetto di decisività (in tal senso, in motivazione, Cass. n. 15710 del 2019, pag.10-11, lì dove ha rilevato che "la Corte di
Appello ha dunque errato nel non tenere conto delle commissioni di massimo scoperto, ma non è possibile stabilire se tale errore sia stato decisivo, se, cioè, ove la
Corte di Appello avesse correttamente applicato la legge, la sua decisione in concreto sarebbe stata diversa. Per stabilire ciò, infatti, sarebbe stato necessario che il ricorrente deducesse che, computando l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto che ai fini della determinazione della soglia dell'usura, come chiarito dalle Sezioni Unite, tale soglia sarebbe stata in concreto superata;
il che, però, il ricorrente non ha dedotto, in quanto muove a sua volta da un presupposto errato, ossia che le commissioni di massimo scoperto vadano considerate esclusivamente ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato al debitore, e non anche ai fini della determinazione della soglia dell'usura in base ai decreti ministeriali"; Cass. n. 24013 del 2021, per cui, in definitiva, in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, ai fini della specificità del motivo di ricorso non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia, occorrendo che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia).
8 Peraltro e in via assorbente occorre considerare che nella specie la clausola relativa alla c.m.s. è stata ritenuta nulla, con conseguente esclusione dei relativi addebiti.
Con riguardo all'ulteriore doglianza secondo cui la verifica del superamento del tasso soglia andava condotta sommando i tassi d'interesse moratori e corrispettivi, rileva la Corte che, diversamente da quanto affermato dalla parte appellante, nell'usura bancaria ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi;
sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (ex aliis Cass. n. 9201/2024).
In parziale riforma della sentenza di primo grado gli appellanti vanno, quindi, condannati al pagamento, in favore della della somma di €192.108,48 (in CP_5 luogo di €221.143,97).
Su detta somma non possono essere riconosciuti gli interessi di mora in quanto ne ha fatto richiesta solo con la memoria del 03.02.2022. CP_1
Ed invero, premesso che in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi (contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria) hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (ex plurimis Cass.
n. 36246/2022), occorre rilevare, come peraltro ammesso dalla stessa parte appellata nella citata memoria del 03.02.2022, che la sentenza di primo grado non contiene un espresso riconoscimento degli interessi di mora, essendosi limitata a condannare gli opponenti al pagamento della somma di €221.143,97 pari al saldo del conto corrente al 03.10.2012 (€223.025,67) epurato degli addebiti a titolo di cms (€1.881,70).
Orbene, di fronte all'omessa pronuncia sulla debenza degli interessi di mora,
l'unico modo in cui la poteva ottenere che la relativa questione rimanesse sub CP_5
9 iudice era l'appello incidentale, perchè quella omissione pertinente ad una specifica ed autonoma porzione della sua domanda rappresentava una parte della sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2, che doveva essere criticata per essere ridiscussa in questa sede e ciò perchè rappresentante un decisum di essa, come tale ridiscutibile appunto solo con l'esercizio del diritto di impugnazione.
Nonostante la proposizione della domanda di attribuzione degli interessi moratori con il ricorso per decreto ingiuntivo, difetta una pronuncia al riguardo del giudice di primo grado, per cui a fronte di omissione di qualsivoglia decisione su detta domanda, è evidente che la sentenza del tribunale risulta affetta dalla violazione della previsione di cui all'art. 112 c.p.c.. In tal senso non appare sufficiente limitarsi ad insistere nelle proprie difese di primo grado per ritenere riprodotta la richiesta non esaminata da parte del Tribunale, sicchè va rilevata l'inammissibilità della domanda dell'appellata sotto tale profilo.
Conclusivamente, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti- appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della della CP_5 somma di €192.108,48 a titolo di saldo al 03.10.2012 del conto corrente n.
01/3030/03.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che ha visto l'accoglimento in misura ridotta della domanda azionata in monitorio, le spese di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
Le spese delle c.t.u. espletate sia in primo che in secondo grado vanno poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con citazione Parte_2 Parte_3 Parte_4
10 notificata il 17.10.2018, nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Cosenza n. 1784/2018, pubblicata il 07.08.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1009/13, condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di €192.108,48, a titolo di saldo del conto corrente n. 01/3030/03;
b) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
c) pone le spese delle c.t.u. espletate in primo e in secondo grado a carico di entrambe le parti, appellante ed appellata, in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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