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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1003/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1003/2020, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marisa Olga
Meroni (c.f. ) e Paolo Marra (c.f. ) presso il cui C.F._1 CodiceFiscale_2
studio in Milano, corso Italia n. 13, la stessa è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
nei confronti di
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, con sede in NTroparte_1 P.IVA_2
Polla (SA), Via Strada delle Monache
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con rituale citazione ha convenuto in giudizio il A Parte_1 NTroparte_1
fondamento della domanda ha assunto di essere creditrice nei confronti dell'ente convenuto della somma di € 8.326,99 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di €
40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03.; in forza delle cessioni di credito intervenute con NTroparte_2
Osserva parte attrice che i crediti rivendicati, le cui fatture non erano mai state contestate dall'Ente né per quanto riguarda gli importi, né per ciò che concerneva l'erogazione delle forniture, costituiscono corrispettivo per la fornitura di energia.
Ha chiesto, pertanto: “ Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in NT narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a. € 8.326,99 NTroparte_1 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. €
520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e conseguentemente condannare il P_
NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
pagina 2 di 4 NT In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli NTroparte_1
importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo NTroparte_1
NT pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il
[...]
NT
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte P_
le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato NTroparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Il pur regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne NTroparte_4
veniva dichiarata la contumacia il 6/6/22.
Previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 21/3/23, stante l'assenza di richieste istruttorie la stessa veniva rinvia per la precisazione delle conclusioni e poi assunta in decisione, a seguito del rilievo d'ufficio con ordinanza del 25/2/25 per cui “non risulta allegato in atti contratto scritto (artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440) e impegno di spesa (35, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. N. 77/1995; 191 D.lgs. 267/2000)”.
Preliminarmente occorre precisare che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Va in tal senso osservato che con atto del 23/4/25, a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti di giudizio.
pagina 3 di 4 Va pertanto evidenziato che secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità
“ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse
a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto” (cfr. Cass. n. 6850/11);
Ritenuto poi che in difetto di costituzione del convenuto nulla deve disporsi in punto di P_
spese.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Dichiara l'estinzione del giudizio.
- Nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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