Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di reclamo iscritta al numero 917 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA avv. Marco Facciolla) Parte_1
reclamante
E
(avv. Concetta Piacente) CP_1
reclamata
Oggetto: Reclamo, ex art.1, c. 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di
Cosenza. Licenziamento collettivo.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi in senso difforme all'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria ex art. 1, c. 49, l. n. 92/2012, ha accolto l'impugnativa del licenziamento che la società aveva intimato il 7.1.2022 all'impiegata Parte_1
all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata con CP_1
comunicazione del 5.11.2021.
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dichiarato risolto il rapporto di lavoro e ha accordato alla lavoratrice un'indennità risarcitoria pari a 14 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto.
3. La società soccombente reclama la decisione e ne chiede l'integrale riforma, previa riunione dei reclami avverso le “sentenze gemelle” rese in favore di altri suoi ex dipendenti, perché addebita al tribunale il “malgoverno delle risultanze processuali”. Più precisamente gli addebita:
1) di non aver adeguatamente apprezzato la decisiva circostanza che l'omessa comunicazione al predetto rappresentante sindacale era dipesa dal suo preventivo rifiuto di riceverla in quanto, essendosi candidato alla carica di consigliere del comune di
Cosenza nelle elezioni amministrative dell'ottobre 2021, non ricopriva più il ruolo di r.s.a. in base alle regole statutarie del sindacato di appartenenza, così come aveva confermato, nel corso di una telefonata alla società, il segretario provinciale del medesimo sindacato che, del resto, aveva preso parte a tutte le fasi della procedura unitamente all'altro rappresentante sindacale aziendale di quello stesso sindacato, senza mai Persona_2
eccepire il mancato coinvolgimento del predetto . Era dunque da ritenersi Per_1
sufficiente la comunicazione inviata alla segreteria provinciale del sindacato e all'altra r.s.a. ad esso collegata ancora operante in azienda;
2) di aver dato erroneamente credito alla testimonianza del , che ha negato Per_1
la propria indisponibilità a ricevere la comunicazione giudicata mancante, sebbene egli fosse: a) incapace di testimoniare avendo proposto analoga impugnativa di licenziamento e denunciato l'identica deficienza procedurale, così palesando “un chiaro interesse agli esiti del giudizio connesso” tale da legittimare l'assunzione della qualità di parte in quello stesso giudizio;
b) inattendibile, dal momento che ha negato finanche di conoscere che, pacificamente, il ruolo di r.s.a. ricopriva in azienda per il medesimo Persona_2
sindacato al quale lui stesso appartiene;
3) di essere incorso in un'errata e falsa applicazione dell'art. 7 dello statuto della
, ossia della norma che prevede “l'automatica decadenza da ogni incarico CP_2
Pag. 2 di 6 esecutivo” in caso di candidatura di chi lo ricopre a componente di un'assemblea elettiva, qual è il consiglio comunale. Ciò in ragione della necessità di ricondurre tra gli incarichi esecutivi in seno al sindacato, che scontano la contemplata incompatibilità, anche quello di r.s.a., in ragione delle prerogative e dei poteri che spettano a chi lo ricopre. Non potendosi d'altronde ritenere, come invece ha fatto il tribunale, che gli effetti dell'intervenuta decadenza fossero venuti meno al momento dell'avvio (nel novembre
2021) della procedura di licenziamento collettivo sol perché il non era Per_1
risultato eletto (nel precedente mese di ottobre) alla carica comunale per cui s'era candidato. E tanto in ragione della definitività degli effetti preclusivi dell'intervenuta decadenza.
4. Nella resistenza della reclamata che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, assumendo infondati i motivi di gravame, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha riservato la decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione avanzata dalla reclamante e a cui la reclamata si è opposta, perché la causa è pronta per essere decisa ed evidenti ragioni di speditezza processuale – coerenti con l'oggetto della controversia – ne sconsigliano il differimento per consentire la trattazione congiunta con impugnazioni avverso sentenze di analogo tenore.
6. Nel merito, il reclamo non può essere accolto per i motivi di seguito esposti, che in buona parte questa Corte ha già espresso nella sentenza n. 1407/2024, resa su impugnazione della medesima reclamante in un'analoga controversia avente ad oggetto la stessa procedura di licenziamento collettivo e lo stesso vizio procedurale, ravvisato dal tribunale, che integra l'unico profilo ancora dibattuto tra le parti.
A quei motivi può dunque farsi richiamo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per intuitive ragioni di omogeneità del trattamento di casi simili.
7. Fermo restando tale richiamo anche ai fini della ricostruzione dei profili di fatto che accomunano le vicende controverse (cfr. il paragrafo 5.1. di quella sentenza), giova sintetizzare ed integrare nei termini che seguono le argomentazioni esposte nel predetto arresto.
8. Il primo motivo di gravame va pertanto disatteso perché: a) la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve essere inviata per iscritto a tutte
Pag. 3 di 6 le r.s.a. operanti in azienda e l'obbligo di inviarla alle associazioni sindacali esterne sorge solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a. (cfr. Cass. 24025/2013); b) ove in azienda, come nella specie, operino più r.s.a., la comunicazione deve essere inviata a tutte
(cfr. ibidem, in motivazione); c) è onere dell'azienda che avvia la procedura di licenziamento collettivo identificare, con diligenza, quali siano i destinatari della comunicazione prevista dall'art. 4, c. 2, della l. n. 223/1991; d) nella specie, tale onere non è stato assolto in quanto la reclamante, ben consapevole della carica sindacale che ricopriva in azienda, non gli ha inviato la dovuta comunicazione Persona_1
perché ha ritenuto che da quella carica fosse decaduto, ancorché tale (supposta) decadenza non fosse stata formalizzata, né la reclamante ne avesse avuto per iscritto notizia;
e) sennonché, così come l'azienda è tenuta ad inviare quella comunicazione solo alle r.s.a. della cui costituzione è stata formalmente resa edotta (secondo Cass. 639/2005, invero, deve trattarsi di r.s.a. "formalmente costituite e notificate"), parimenti deve ritenersi che sia esentata dall'inviarla solo alle r.s.a. di cui formalmente è venuta a sapere che tali più non sono;
f) nel caso di specie, la (ritenuta) perdita della qualifica di r.s.a. da parte del non è mai stata formalizzata, poiché la stessa reclamante ammette di esserne Per_1
venuta a conoscenza per vie informali, a seguito di contatti telefonici.
9. Il secondo motivo va disatteso perché, quand'anche si volesse espungere la testimonianza del , ritenendola inammissibile o inattendibile, si dovrebbe Per_1
convenire che la decisione della reclamante di non inviargli la comunicazione in parola riposa su un'insufficiente, perché irrituale, informazione che, per come si dirà, è altresì il frutto dell'errore in cui sarebbe incorso, al pari della società reclamante, anche il medesimo . Tale errore, relativo alla supposta perdita della carica di r.s.a. da Per_1 parte di quest'ultimo, non può pregiudicare i diritti dell'intera comunità dei lavoratori nel cui interesse la è chiamata a svolgere funzioni di rappresentanza al di fuori dei Pt_2
termini della rappresentanza volontaria dei soli lavoratori iscritti al sindacato, ma per effetto di disposizioni di legge (artt. 4, 6, 20 e 21 St. lav.) che, per l'appunto, abilitano ciascuna r.s.a. a svolgere attività sindacale nei confronti e a tutela di tutti i lavoratori.
10. Il terzo motivo di reclamo va disatteso perché l'art. 7 dello statuto della CGIL, ossia del sindacato nel cui ambito è stata costituita la r.s.a. ricoperta dal , Per_1
contempla quale causa di decadenza dagli incarichi direttivi ed esecutivi la candidatura
Pag. 4 di 6 alle elezioni amministrative da parte di chi li ricopre1. Per effetto della candidatura si determina, pertanto, la decadenza dagli incarichi interni al sindacato tra i quali, però, non può essere ricompreso l'incarico di r.s.a. perché l'esercizio delle sue prerogative è del tutto svincolato dall'appartenenza di chi lo riveste all'organizzazione sindacale. In questo senso depongono: a) tanto l'indicazione dottrinaria secondo cui la circostanza che ai sensi dell'art. 19 St. lav. la scelta della r.s.a., su iniziativa dei lavoratori, debba essere operata
“nell'ambito” di talune associazioni sindacali è “rispettosa della libertà nei rapporti lavoratori/associazione, prescindendo dalla necessità che, ad, es., i membri delle r.s.a. siano iscritti al sindacato”2; b) tanto l'indicazione giurisprudenziale secondo cui finanche le dimissioni dal sindacato di appartenenza non comportano decadenza dall'incarico di rappresentanza sindacale (Cass. 3545/2012).
11. A ciò si deve aggiungere, in alternativa alle considerazioni svolte, che le vicende interne all'associazione non riconosciuta sono prive di rilevanza esterna e non possono essere fatte valere dai terzi nei rapporti con l'associazione o con l'associato ove non siano state formalizzate e non abbiano avuto alcuna effettiva ricaduta nei rapporti tra l'associazione e l'associato. Detto altrimenti: se la causa di incompatibilità determinante decadenza non sia stata fatta valere dall'associazione nei confronti dell'associato non può certo essere opposta dal terzo poiché, operando nell'ambito di un rapporto negoziale tra privati e non incidendo su diritti indisponibili, quella decadenza ben può essere rinunziata anche implicitamente dall'associazione medesima, nel cui esclusivo interesse è prevista.
12. D'altronde, la mancata formalizzazione, da parte del sindacato, della decadenza che la reclamante invece pone a giustificazione della mancanza procedurale che le è stata imputata si comprende constatando:
Pag. 5 di 6 a) da un canto, che tale decadenza, per espresso disposto statutario, discende dalla incompatibilità con “cariche elettive dell'organizzazione”, alle quali non può certo assimilarsi la carica di r.s.a. che, per come si è già detto, è svincolata dal sindacato ed è legata, bensì, da un rapporto di rappresentanza con l'intera comunità dei lavoratori dell'unità produttiva;
b) d'altro canto, che la contemplata incompatibilità determina la decadenza “da ogni incarico esecutivo” promanante dalla medesima associazione, e tale, per le ragioni appena esposte, non può ritenersi l'incarico che alla è affidato non già dall'organizzazione Pt_2
sindacale, ma dalla anzidetta comunità dei lavoratori.
13. Ne consegue il rigetto del reclamo e la regolamentazione in base alla soccombenza delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo e si distraggono a favore della richiedente procuratrice della reclamata.
14. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha promossa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso del 27.8.2024 dalla avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, Parte_1
n. 1529/24 del 28.7.2024, così provvede:
1. Rigetta il reclamo;
2. Condanna la reclamante a rifondere alla reclamata le spese del grado che, distratte a favore del suo difensore, liquida in cinquemila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita l'art. 7 nella parte di interesse: “L'autonomia della si realizza anche fissando le seguenti CP_2 incompatibilità con cariche elettive dell'Organizzazione ai vari livelli: … c) componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali;
la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi, di garanzia e di controllo”. 2 Cfr. Cass. 1582/2008: “L'art. 19 l. 300/1970 attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva "nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva", dovendosi l'espressione "nell'ambito" interpretare nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà, restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze;
ne discende che ben possono i dirigenti delle r.s.a. non essere iscritti al sindacato e persino appartenere a categorie professionali non rappresentante dal sindacato”.