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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
---
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/2017 RG riservata in decisione all'udienza del
5.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
(CF. ) rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Pasquale Damiano (CF. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3 mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Di OL
(CF. C.F._4
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.3.2017 ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.129 del 2017, depositata il 16.01.2017, notificata il 2.2.2017, con cui: a) è stata accolta la domanda avanzata in primo grado da per lo scioglimento della comunione legale Controparte_1
sull'immobile sito in Piano di Sorrento, alla via Meta Amalfi, 49 - individuato in catasto al foglio 10, particella 539, ctg. A/3, classe 1, rendita 604,25 + area esterna censita nel NCT al foglio 10, particella 1167, uliveto, classe 3, consistenza are 1 e centiare 55, con
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda attribuzione dello stesso in piena proprietà al ritenuto maggior quotista al 70%, CP_1 dietro obbligo di versamento, a titolo di conguaglio, in favore dell'esponente, della somma di € 244.134,26; b) è stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna deducente per sentir condannare al pagamento, in suo favore, a titolo Controparte_1 restitutorio, della somma di € 9.000,00 nonché, condizionatamente all'accoglimento della domanda avversaria, della metà delle somme spese per la ristrutturazione dell'immobile familiare.
1.2. Con il primo motivo variamente articolato (contraddistinto, segnatamente, ai punti
A1/, A/2, A/3 e A/4) l'appellante denunzia l'errata interpretazione della scrittura privata datata 27.06.2005, con la quale essa riconosceva che l'immobile in comunione legale era stato acquistato in parte con danaro personale del marito e che, in caso di vendita, il corrispettivo sarebbe stato distribuito, tra gli ex coniugi, nella misura del 70% in favore del e del 30% in suo favore;
adduce, in particolare, che, contrariamente a quanto CP_1 affermato dal primo giudice, tale scrittura non reca l'assunzione di un obbligo alla vendita della casa coniugale, contenendo, al più, un accordo sulla misura di riparto del corrispettivo ricavato da una eventuale vendita a terzi dell'immobile; lamenta l'omessa pronunzia sulle eccezioni di nullità della succitata scrittura privata per contrarietà a norme imperative e/o per illiceità della causa ovvero di annullabilità perché affetta da vizio del consenso, sub specie di errore essenziale di cui all'art.1429 n.1 c.c.
1.3. Con il secondo motivo lamenta la violazione della regola dettata Parte_1 dall'art. 194 c.c., secondo cui la divisione dei beni caduti in comunione legale deve avvenire in misura paritaria al 50% ciascuno;
protesta che il giudice a quo, disattendendo tale principio, ha fatto discendere dall'accordo, reputato valido, la modifica della misura di partecipazione di ciascun coniuge alla comunione legale inderogabilmente stabilita dalla disposizione succitata.
1.4 Con il terzo motivo impugna la decisione nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto l'immobile non comodamente divisibile, nonostante esso, per le sue concrete caratteristiche (villetta a due piani dotata di due distinti accessi) sia suscettibile di frazionamento, con la formazione di due porzioni dal valore proporzionale alle quote paritarie di ciascun condividente, previa eventuale eliminazione delle modifiche abusive riscontrate dal CTU;
insiste, in subordine, affinché, in riforma della statuizione gravata,
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'immobile coniugale sia dichiarato indivisibile perché non commerciabile, siccome interessato dalle difformità urbanistiche evidenziate dall'ausiliario d'ufficio.
1.5 Con il quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui sono state rigettate, per difetto di prova, le domande riconvenzionali da essa proposte;
sostiene che, a dispetto di quanto affermato dal primo giudice, la mancata corresponsione della somma di
€ 9.0000 è comprovata dalla dichiarazione con cui lo stesso , in sede di CP_1 interrogatorio formale, ha ammesso di aver ottenuto la restituzione dei due assegni dell'importo di € 10.000,00 cadauno consegnati in Tribunale a mani della deducente e dalla documentazione attestante la movimentazione sul c/c bancario, intestato all'esponente, dalla quale risulta il versamento successivo, in suo favore, da parte dell'ex marito, della minor somma di € 11.000,00; adduce, infine, che il diritto alla ripetizione di ½ delle spese di ristrutturazione dell'immobile, vantato con l'altro capo della domanda riconvenzionale respinta, si fonda sull'altra dichiarazione con cui il , nel corso dell'interpello CP_1 formale del 4.6.2012, ha affermato che i costi sostenuti per la ristrutturazione ammontano a lire 150.000.000, valore sul quale deve, pertanto, computarsi la metà spettante alla deducente (€ 38.734,27) in virtù della presunzione di pari compartecipazione alla spesa.
1.6 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado.
1.7 All'udienza del 22.01.2021 la Corte ha riservato, una prima volta, la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali. All'esito il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per una integrazione peritale, demandando al CTU nominato, ing. Per_1
, l'indagine sulla sussistenza di abusi edilizi incidenti sulla commerciabilità
[...]
dell'immobile in comunione ai sensi della legge 28.02.1985, n. 47 e succ. modif. nonché la valutazione sulla comoda divisibilità del cespite.
1.8 Espletata la CTU, la causa è stata nuovamente riservata in decisione in data 27.09.2023, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
1.9 Con sentenza non definitiva n. 686/2024 pubblicata il 15.2.2024 l'intestata Corte ha accolto il primo motivo articolato subb A/1 e A/2 nonché il secondo motivo di appello e per l'effetto ha dichiarato che e sono contitolari Controparte_1 Parte_1
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dell'immobile di cui è causa per la quota di ½ ciascuno e che lo scioglimento della comunione debba avvenire per quote paritarie;
ha dichiarato assorbita la disamina dei motivi subb A/3 e A/4 e ha rimesso per il resto la causa sul ruolo, demandando al CTU un'indagine integrativa “affinché il CTU chiarisca se sia praticabile un comodo progetto di divisione dell'immobile in questione, mediante formazione di due porzioni dal valore proporzionale alla quota paritaria di un ½ in capo a ciascuno dei condividenti, a prescindere dalle difformità urbanistiche rilevate ed avendo riguardo al valore di mercato del bene, senza alcuna percentuale di abbattimento in ragione degli abusi dal quale esso è affetto”.
Espletato il supplemento peritale disposto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 5.3.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. La causa torna al Collegio per la decisione sulle modalità di scioglimento della comunione all'esito dell'indagine peritale integrativa disposta al fine di verificare la
“comoda divisibilità” del compendio immobiliare mediante formazione di due porzioni proporzionali alle quote dei condividenti sul presupposto accertato della loro pari misura.
Giova premettere che, salvi gli esiti del gravame avverso la sentenza non definitiva resa dal
Collegio per cui ha formulato riserva ai sensi dell'art. 340 c.p.c., è Controparte_1
preclusa, in tale sede, la reiterazione delle argomentazioni difensive con cui l'appellato insiste nell'esistenza e nella validità di un accordo derogatorio tra i coniugi sull'entità delle
“quote” della comunione legale. La decisione sul punto è invero “coperta” dalla summenzionata decisione fondata sulle considerazioni in tale sede non retrattabili secondo cui “..la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Una volta intervenuto lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione dei coniugi (articolo 191 c.c.) - ed essendo quindi cessata la funzione di mantenimento della famiglia attribuita ai beni della comunione dall'articolo 186, lett. c),
c.c., ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 c.c. In particolare, l'art. 194, comma primo, c.c. sancisce che, all'atto dello scioglimento, l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione e dall'entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune (cfr. Cass. n.
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19454 del 2012), senza possibilità di prova di un diverso apporto economico da parte di ciascuno di essi, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art.
1101 c.c.) superabile mediante prova del contrario (v. Cass. n. 11467 del 2003). E ciò si spiega per essere la "struttura normativa" della comunione legale dei coniugi difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Nella comunione legale, infatti, la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine, per quanto qui ci occupa precipuamente, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi
o i loro eredi (in tal senso, Corte Cost. n. 311 del 1988; cfr. Cass. n. 8803 del 2017; Cass.
11787/2021). Da quanto esposto consegue che, una volta azionato il rimedio della divisione ai sensi dell'art. 194 c.p.c., non vi è margine per alcun accordo derogatorio alle regole normative che informano lo scioglimento della comunione sull'immobile che ne costituisce
l'oggetto..”
Per le medesime ragioni sono inammissibili le argomentazioni difensive con cui il CP_1
contesta la decisione già resa dall'intestata Corte sulla rilevanza da assegnare alle difformità urbanistiche dal quale l'immobile è risultato affetto, in conformità ai più recenti arresti nomofilattici intervenuti in materia. Impregiudicato, infatti, anche sotto tale profilo l'esito della riserva di impugnazione formulata, ci si deve qui limitare al richiamo della motivazione della sentenza non definitiva di cui opportunamente si ritrascrive il passaggio saliente agli effetti in esame: “..La Suprema Corte, come chiarito ancor più apertamente nei più recenti arresti (Cass. 15587/2022), ha superato la distinzione tra variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto preliminare, reputandola non utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire, comporterebbe un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione e, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete, con negative ricadute sul piano della salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico. In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile sugli estremi del titolo abilitativo ovvero
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sulla risalenza dell'inizio della costruzione a data anteriore all'1.9.1967, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti, debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste. Tornando, allora, al caso in esame, il CTU ha riscontrato che l'immobile presenta delle variazioni apportate successivamente all'acquisto avvenuto in forza di atto di compravendita del 29.9.1999, alcune delle quali (segnatamente demolizione di parte della muratura in corrispondenza del disimpegno al piano primo e aumento di volumetria al piano terra) non sanabili in base alla normativa tecnica di settore. L'ausiliario d'ufficio ha escluso, inoltre, la comoda divisibilità dell'immobile, attribuendo rilievo determinante all'abuso costituito dall'ampliamento volumetrico del piano terra, che dota l'immobile di un secondo autonomo ingresso, sul presupposto che, trattandosi di variazione essenziale, di esso non può tenersi conto ai fini del progetto di divisione. Tale conclusione è, tuttavia, contraria al più recente orientamento delineato dalla Suprema Corte, che, si ribadisce, considera incommerciabile e, in sede giudiziale, insuscettibile di divisione soltanto
l'immobile edificato in totale assenza di titolo abilitativo e non anche quello che, come nella specie, realizzato in forza di regolare concessione, sia stato interessato da successive modificazioni, sia pure non sanabili, che lo rendono difforme da quanto assentito.
L'attribuzione di una valenza ostativa allo scioglimento della comunione a trasformazioni abusive, più o meno gravi, successive ai lavori di costruzione del fabbricato assentito con la licenza o concessione edilizia, postula, cioè, una concezione virtuale o sostanziale (e non testuale) della nullità, non compatibile con i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui il profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato nel titolo e realmente esistente esula dal perimetro della nullità. In tali casi, allora, ferme le sanzioni demolitorie sul piano pubblicistico e l'eventuale rimedio risolutorio accordato all'acquirente ove ne sussistano gli specifici presupposti, l'immobile può essere oggetto di un valido trasferimento negoziale nonché, per la regola della assoluta specularità di condizioni tra la commerciabilità in forza di una libera negoziazione di
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mercato e quella perseguibile in via giudiziaria, di divisione giudiziale. Infine, non è dirimente l'impossibilità di dar corso al frazionamento catastale ove l'immobile presenti delle difformità urbanistiche. Come pure chiarito sul punto dai giudici di legittimità, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non precludono, pertanto, una pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura (Cass. 26.03.2019 n.
8400)”.
Procedendo, dunque, alla disamina delle modalità di scioglimento della comunione di cui il
Collegio è ancora investito, dall'accertamento peritale risulta che il fabbricato in comunione
è costituito: da una “Area esterna” della superficie di circa mq 248,45; da un “Piano
Secondo”, avente accesso, attraverso un cancello, da viale privato denominato Viale Mario
Castellano con accesso da via Nastro Azzurro n. 24, collegato mediante una scala interna al piano inferiore (piano primo), dalla superficie commerciale di circa mq 99,00; da un “Piano
Primo”, dalla superficie commerciale interna di circa mq 108,00 e del balcone, di pertinenza del piano, di circa mq 27,75; da un “Piano terra”, costituito da due vani comunicanti tra loro (ambienti 15 e 16) e con un locale deposito (ambiente 19) dotato di serranda elettrica che ha accesso su via Meta- Amalfi, dalla superficie commerciale complessiva di circa mq 45,00.
L'ausiliario d'ufficio, informandosi quindi ai criteri indicati dal Collegio, secondo cui ai fini della valutazione della comoda divisibilità non fosse, in sé, ostativa la riscontrata difformità urbanistica del secondo accesso su via Meta-Amalfi, ha elaborato un progetto di divisione mediante formazione di due porzioni in natura, ciascuna delle quali fornita di impianti indipendenti (elettrico, idrico, servizi igienici) e suscettibile di autonomo godimento funzionale, sul presupposto dei pari diritti di 1⁄2 ciascuno in capo ai condividenti. Il progetto
è descritto nei seguenti lotti: - Lotto 1: Area esterna e Piano secondo con accesso da via
Nastro Azzurro n. 24; - Lotto 2: Piano primo e Piano terra con accesso da via Meta- Amalfi.
Il CTU ha soggiunto che, al fine di rendere anche strutturalmente indipendenti le due porzioni, è necessario inibire l'accesso interno, attualmente assicurato da una scala di collegamento dal piano secondo al piano primo, stimando i costi necessari per le
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda lavorazioni di chiusura di detto vano scala in € 3.000,00 a corpo ed i costi per l'incarico ad un tecnico abilitato, per l'inoltro agli Uffici competenti di pratica per la chiusura del vano scale e per il frazionamento dei due lotti in € 4.500,00 compreso di IVA e c.p.
Dalla condivisibile e nemmeno contestata stima eseguita dall'ausiliario è risultato il seguente valore commerciale dei due lotti: Valore commerciale Lotto 1 = valore medio/mq
X coeff. correttivi X superficie commerciale = €/mq 2.900,00 x 1,15 x mq 123,85 = €
413.039,75 = p.a 413.000,00; Valore commerciale Lotto 2 = valore medio/mq X coeff. correttivi X superficie commerciale = €/mq 2.900,00 x 1,05 x mq 137,44 = € 418.504,80 =
p.a 419.000,00.
Alla luce delle riepilogate conclusioni va recepito il progetto divisionale elaborato dal CTU, tenuto conto della sostanziale omogeneità delle porzioni in relazione alla natura dei beni che le compongono (immobili) che, seppur diseguali, presentano un valore proporzionale vicino all'entità delle quote di ciascuno, sì da ridurre al minimo l'entità del conguaglio;
inoltre, il frazionamento profilato è praticabile mediante opere dal costo non elevato, ne' esso comporta un deprezzamento delle porzioni rispetto all'intero, non costituendosi, a carico delle porzioni frazionate, servitù, oneri o pesi che ne possano deprezzare il valore sotto un profilo economico-funzionale in rapporto al valore complessivo (arg. Cass.
25888/2016).
Venendo ai criteri di scioglimento della comunione, giova richiamare il principio già affermato nella sentenza non definitiva secondo cui “ ..quando la divisione ha per oggetto un bene immobile già adibito a casa coniugale, i possibili esiti delle operazioni divisionali sono quelli tipici di una qualsiasi comunione. Se il bene è comodamente divisibile, il giudice
è tenuto a formare due porzioni di valore corrispondente alle quote dei condividenti, altrimenti deve procedere secondo le modalità previste dall'art. 720 c.c., con l'attribuzione unitaria (ovvero in favore, in via esclusiva, di uno dei condividenti che lo richieda) o con la vendita agli incanti. Resta fermo che l'attribuzione unitaria e la vendita mediante asta non rappresentano aspetti che esulano dal concetto di divisione, ma ne costituiscono soltanto delle modalità, cioè rimedi per ovviare all'impossibilità di frazionare il bene in tante parti quanti sono i condividenti”
Nella specie, esclusa l'indivisibilità dell'immobile per le ragioni sopra illustrate, i criteri di riferimento sono quelli dettati dall'art. 729 c.c., che disciplina, appunto, l'ipotesi della praticabile formazione di porzioni omogenee dall'entità proporzionale alle quote dei
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda condividenti.
Così individuata la norma cui informare l'individuazione della concreta modalità di scioglimento della comunione de qua, va innanzitutto disattesa la tesi difensiva dell'appellante sulla applicabilità, nella specie, del criterio dell'estrazione a sorte e, comunque, della sua assoluta inderogabilità.
L'art. 729 cit. così recita: “L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione
a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione”. La regola del sorteggio
è prevista, cioè, per il solo caso di “porzioni eguali”, ovverosia di porzioni di identica composizione per natura e valore dei beni, laddove si procede mediante “attribuzione” a fronte di porzioni di diversa, anche se non notevole, entità (Cass. 3029/2009; Cass.
14165/2000).
L'appellante, nell'invocare il criterio dell'estrazione a sorte, sovrappone impropriamente la situazione di “eguaglianza di quote” con quella di “eguaglianza delle porzioni”, che l'esegesi della norma impone, invece, di mantenere distinte, potendo darsi il caso, appunto ricorrente nella specie, in cui, a fronte di quote eguali, una comoda divisione è praticabile mediante formazione di porzioni “diseguali”, in cui la differenza di valore della parte in
“natura” sia compensabile mediante il pagamento di un conguaglio a carico del condividente cui sia attribuita la porzione di maggiore entità. In tale situazione, infatti, pur dovendosi escludere l'indivisibilità del compendio, poiché la non identità assoluta delle porzioni non è tale da renderle disomogenee nel senso sopra chiarito di alterare il rapporto di proporzionalità delle quote, si è in presenza di “porzioni diseguali” per le quali l'art. 739 cit. consente di procedere mediante attribuzione.
Del resto, l'appellante erra anche laddove propugna una assoluta inderogabilità del criterio dell'estrazione a sorte, insussistente nemmeno ove detto criterio operi come regola di scioglimento in presenza di “porzioni eguali”.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, con il solo limite del rispetto della proporzionalità alle rispettive quote ai sensi degli artt. 726 e ss c.c, e ciò sia nell'ipotesi di porzioni diseguali ai sensi dell'art. 729
c.c. (Cass. 3029/2009; Cass. 925/1979) sia per il caso di porzioni uguali, in cui il sorteggio, che in tale ipotesi costituisce la regola, è pur sempre derogabile a fronte della
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda rappresentazione di specifici interessi ed esigenze discrezionalmente apprezzabili dal giudice (Cass. 20821/2004; 9848/2005; 1091/2007)
Chiarito che nell'ipotesi che ci occupa il legislatore prevede che si proceda mediante attribuzione, nella relativa decisione, come pure affermato dalla Suprema Corte, ben può tenersi conto anche degli interessi individuali delle parti (Cass. 21319/2010)
E, allora, va considerato che è stato l'unico a formulare- sia pure in via Controparte_1 gradata rispetto alla principale conclusione di attribuzione dell'intero ex art. 720 c.c. sul presupposto disatteso di indivisibilità del compendio- una specifica richiesta ex art. 729 c.c., manifestando la “preferenza” per il “lotto 1”, laddove l'altra condividente si è limitata a propugnare una imprescindibile necessità di sorteggio, senza rappresentare alcun concreto interesse per l'una o l'altra porzione in virtù di situazioni concrete suscettibili di apprezzamento nel potere discrezionale di decisione riservato sul punto all'organo giudicante.
Né ostativo all'accoglimento dell'istanza di attribuzione del lotto 1 formulata dal CP_1
è la considerazione che ad essa consegue l'obbligo della corresponsione di un conguaglio a carico di , attributaria del lotto 2 di maggior valore secondo l'incontestata Parte_1 stima del CTU.
La determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde, infatti, dalle singole domande e/o dal consenso delle parti, perseguendo il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (Cass.7833/2008).
Il pagamento di conguagli, previsto dall'art. 728 c.c. per compensare la disuguaglianza delle quote, risponde, infatti, ad una funzione diversa dal pagamento di conguagli ex art. 720
c.c. in caso di attribuzione di bene non comodamente divisibile. E ciò nel senso che il primo
è destinato esclusivamente a facilitare la divisione con attribuzione dei beni in natura, per cui non è necessario il consenso del condividente al quale è imposto, nel mentre il diverso conguaglio ex art. 720 c.c. presuppone la non comoda divisibilità dei beni in natura, per cui
- essendo il conguaglio stesso così rilevante da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti - si richiede il consenso di coloro dai quali quel conguaglio deve essere corrisposto (Cass. civ., sent. 26 giugno 1973, n. 1831; Cass. 8259/2015).
In conclusione, allo scioglimento della comunione in oggetto si procede mediante attribuzione del “lotto 1” a e del “lotto 2” ad , come Controparte_1 Parte_1
rispettivamente identificati nell'elaborato peritale integrativo depositato nel presente grado
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in data 6.11.2024, con condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del primo, di un conguaglio nella misura di € 6.000,00.
Le somme dovute a titolo di conguaglio sono garantite da ipoteca legale ex art. 2817 n. 2
c.c.
Su tali somme decorrono ex art. 1282 c.c. gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, in applicazione del principio secondo cui, in materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile;
da tale momento, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi (Cass. 9659/2000).
Il costo complessivo del frazionamento previsto, stimato dal CTU in € 7.500,00, essendo funzionale all'interesse comune, è destinato a cedere per la metà (€ 3.750,00) a carico di ciascun condividente.
2.2 Va accolto il quarto motivo di gravame, con cui confuta il diniego del Parte_1 capo di domanda riconvenzionale di primo grado con cui ha chiesto condannarsi CP_1
al pagamento della somma di € 9.000,00, quale differenza non versata del
[...]
maggior importo di € 20.000,00 che l'ex coniuge si era obbligato a corrisponderle con il verbale di separazione personale.
Come fondatamente sostenuto dall'appellante, il , in sede di interrogatorio CP_1 formale, ha ammesso di aver ottenuto la restituzione dei due assegni dell'importo di €
10.000,00 cadauno, che originariamente aveva consegnato alla al fine di Pt_1 adempiere all'obbligo assunto con l'accordo di separazione. Sul punto egli ha dichiarato quanto segue: “preciso che in un secondo momento la signora mi ha restituito gli Pt_1
assegni perché li voleva liquidi ed io ho provveduto in due volte a versare la somma in contanti in seguito alla restituzione degli assegni ed anche perché l' mi riferì che Pt_1
non era titolare di conto corrente ed è per questo che mi ha chiesto di cambiare gli assegni..”
Il tenore della risposta al capo di interpello formale così ritrascritta, smentisce l'interpretazione che l'interrogando ha voluto successivamente attribuirle negli scritti difensivi, secondo cui la dazione di somme liquide era stata contestuale alla restituzione dei titoli. La dichiarazione raccolta risulta, invero, chiara nel senso di sostenere che
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dapprima vi era stata la restituzione degli assegni, su richiesta della di ottenerne il Pt_1
“cambio” con danaro liquido, e “in seguito alla restituzione” il aveva effettuato CP_1 in due tranches il pagamento in contanti.
Ricostruito in tali termini il contenuto della dichiarazione resa dalla parte in sede di interrogatorio formale, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione non può reggersi in via presuntiva dalla massima di comune esperienza per cui la restituzione dell'assegno al debitore costituisce indice dell'avvenuto pagamento della somma portata dal titolo di credito. Esclusa, invero, per ammissione della stessa parte la contestualità del
“cambio” in moneta liquida, era onere dell'odierno appellato fornire la dimostrazione, rimasta invece non assolta, dell'avvenuto successivo versamento in contanti della parte dell'originario importo dovuto di € 20.000,00 (id est € 9.000,00), di cui la creditrice ha allegato l'inadempimento. Pt_1
In accoglimento del correlativo capo di domanda riconvenzionale va, Controparte_1 pertanto, condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Non va, invece, riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
2.3 Va, infine, assorbita la disamina della censura sul rigetto del secondo capo di domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento di un credito pari alla metà degli importi impiegati per la ristrutturazione dell'immobile, formulato dalla condizionatamente Pt_1
all'accoglimento della domanda avversaria di una comunione per quote diseguali
(rispettivamente 70% e 30%).
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite secondo l'esito complessivo del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014).
3.1 Ebbene, nel giudizio di divisione vale il principio costantemente ribadito secondo cui, essendo tale giudizio svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
In particolare la dizione “spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda una statuizione condannatoria, che, per sua natura, presuppone appunto una soccombenza, nella specie in parte qua esclusa.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tale liquidazione si ispira ai parametri medi delle cause rientranti nello scaglione di valore tra € 520.001,00 ad € 1.000.000 in considerazione del valore del compendio stimato dal
CTU (€ 832.000,00), in relazione al quale si è dibattuto della indivisibilità quale presupposto per l'attribuzione dell'intero ai sensi dell'art. 720 c.c. e/o comoda divisibilità mediante formazione di porzioni in natura.
Tali spese sono, pertanto, liquidate, in favore di ciascuno dei condividenti, per il primo grado in € 29.000,00 per compensi professionali nonché per il presente grado in € 22.300,00 per compensi professionali (in assenza di una fase di trattazione-istruttoria autonoma dal supplemento di indagine peritale), il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con la specificazione che la liquidazione delle spese del presente grado per la posizione di è fatta in favore dello Stato in considerazione Parte_1 dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio per il grado di appello (art. 133 DPR
115/2002) e che vi è dichiarazione di antistatarietà dell'avv. Giuseppe Di OL per le spese di primo e secondo grado liquidate per il condividente . Controparte_1
Vanno poste definitivamente a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio, non essendovi ragione di derogare al principio che regola gli oneri del giudizio di divisione a causa di una supposta defatigante resistenza dell'appellante. L'indagine suppletiva si è resa, invero, necessaria per verificare la comoda divisibilità del compendio alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte consolidatosi nel corso del presente grado sulla natura della nullità ex art. 17 legge 47/1985
e sulla conseguente incidenza sullo scioglimento della comunione di riscontrate difformità urbanistiche.
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
3.2 Sono regolate, invece, dal principio della soccombenza le spese relative al capo di domanda riconvenzionale accolto in favore della . Pt_1
3.3 Nella determinazione della misura dei compensi professionali del presente grado in favore della parte ammessa non si fa luogo alla dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR cit, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. 777/2021; 13666/2023).
4. L'accoglimento delle ragioni dell' esclude, in radice, la configurabilità dei Pt_1
presupposti di una responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dedotta dall'appellato.
PQM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n.129 del 2017, depositata il 16.01.2017, notificata il 2.2.2017, così provvede:
1) accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma del capo b) della statuizione impugnata, attribuisce a il lotto n. 1 e a Controparte_1 Parte_1 il lotto n. 2 come rispettivamente identificati nell'elaborato peritale
[...]
integrativo depositato nel presente grado in data 6.11.2024;
2) condanna al pagamento, a titolo di conguaglio, garantito da ipoteca Parte_1
ex art. 2817 n.2 c.c., in favore di , della somma di € 6.000,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3) accoglie il quarto motivo di appello e per l'effetto in riforma del capo c) della statuizione di primo grado, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
saldo;
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
4) pone a carico della massa, in proporzione della rispettiva quota di ½, le spese del giudizio di divisione, che liquida, in favore di ciascuno dei condividenti, per il primo grado in € 29.000,00 per compensi professionali nonché per il presente grado in €
22.300,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, con la specificazione che la liquidazione delle spese del presente grado per la posizione di è fatta in favore dello Stato Parte_1
(art. 133 DPR 115/2002) e che vi è dichiarazione di antistatarietà dell'avv. Giuseppe
Di OL per le spese di primo e secondo grado liquidate per la posizione di
; Controparte_1
5) pone a carico della massa, in proporzione della rispettiva quota di ½ in capo a ciascuno dei condividenti, le spese di C.T.U. di primo e di secondo grado;
6) condanna alla refusione delle spese di lite relative al capo di Controparte_1
domanda riconvenzionale di controparte, che liquida per il primo grado, in favore di
, in € 4.000,00 per compensi professionali nonché per il presente Parte_1
grado in favore dello Stato in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
7) autorizza la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei Registri
Immobiliari di Napoli territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 1366/2017 - sentenza -
---
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/2017 RG riservata in decisione all'udienza del
5.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
(CF. ) rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Pasquale Damiano (CF. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3 mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Di OL
(CF. C.F._4
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.3.2017 ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.129 del 2017, depositata il 16.01.2017, notificata il 2.2.2017, con cui: a) è stata accolta la domanda avanzata in primo grado da per lo scioglimento della comunione legale Controparte_1
sull'immobile sito in Piano di Sorrento, alla via Meta Amalfi, 49 - individuato in catasto al foglio 10, particella 539, ctg. A/3, classe 1, rendita 604,25 + area esterna censita nel NCT al foglio 10, particella 1167, uliveto, classe 3, consistenza are 1 e centiare 55, con
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda attribuzione dello stesso in piena proprietà al ritenuto maggior quotista al 70%, CP_1 dietro obbligo di versamento, a titolo di conguaglio, in favore dell'esponente, della somma di € 244.134,26; b) è stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna deducente per sentir condannare al pagamento, in suo favore, a titolo Controparte_1 restitutorio, della somma di € 9.000,00 nonché, condizionatamente all'accoglimento della domanda avversaria, della metà delle somme spese per la ristrutturazione dell'immobile familiare.
1.2. Con il primo motivo variamente articolato (contraddistinto, segnatamente, ai punti
A1/, A/2, A/3 e A/4) l'appellante denunzia l'errata interpretazione della scrittura privata datata 27.06.2005, con la quale essa riconosceva che l'immobile in comunione legale era stato acquistato in parte con danaro personale del marito e che, in caso di vendita, il corrispettivo sarebbe stato distribuito, tra gli ex coniugi, nella misura del 70% in favore del e del 30% in suo favore;
adduce, in particolare, che, contrariamente a quanto CP_1 affermato dal primo giudice, tale scrittura non reca l'assunzione di un obbligo alla vendita della casa coniugale, contenendo, al più, un accordo sulla misura di riparto del corrispettivo ricavato da una eventuale vendita a terzi dell'immobile; lamenta l'omessa pronunzia sulle eccezioni di nullità della succitata scrittura privata per contrarietà a norme imperative e/o per illiceità della causa ovvero di annullabilità perché affetta da vizio del consenso, sub specie di errore essenziale di cui all'art.1429 n.1 c.c.
1.3. Con il secondo motivo lamenta la violazione della regola dettata Parte_1 dall'art. 194 c.c., secondo cui la divisione dei beni caduti in comunione legale deve avvenire in misura paritaria al 50% ciascuno;
protesta che il giudice a quo, disattendendo tale principio, ha fatto discendere dall'accordo, reputato valido, la modifica della misura di partecipazione di ciascun coniuge alla comunione legale inderogabilmente stabilita dalla disposizione succitata.
1.4 Con il terzo motivo impugna la decisione nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto l'immobile non comodamente divisibile, nonostante esso, per le sue concrete caratteristiche (villetta a due piani dotata di due distinti accessi) sia suscettibile di frazionamento, con la formazione di due porzioni dal valore proporzionale alle quote paritarie di ciascun condividente, previa eventuale eliminazione delle modifiche abusive riscontrate dal CTU;
insiste, in subordine, affinché, in riforma della statuizione gravata,
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'immobile coniugale sia dichiarato indivisibile perché non commerciabile, siccome interessato dalle difformità urbanistiche evidenziate dall'ausiliario d'ufficio.
1.5 Con il quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui sono state rigettate, per difetto di prova, le domande riconvenzionali da essa proposte;
sostiene che, a dispetto di quanto affermato dal primo giudice, la mancata corresponsione della somma di
€ 9.0000 è comprovata dalla dichiarazione con cui lo stesso , in sede di CP_1 interrogatorio formale, ha ammesso di aver ottenuto la restituzione dei due assegni dell'importo di € 10.000,00 cadauno consegnati in Tribunale a mani della deducente e dalla documentazione attestante la movimentazione sul c/c bancario, intestato all'esponente, dalla quale risulta il versamento successivo, in suo favore, da parte dell'ex marito, della minor somma di € 11.000,00; adduce, infine, che il diritto alla ripetizione di ½ delle spese di ristrutturazione dell'immobile, vantato con l'altro capo della domanda riconvenzionale respinta, si fonda sull'altra dichiarazione con cui il , nel corso dell'interpello CP_1 formale del 4.6.2012, ha affermato che i costi sostenuti per la ristrutturazione ammontano a lire 150.000.000, valore sul quale deve, pertanto, computarsi la metà spettante alla deducente (€ 38.734,27) in virtù della presunzione di pari compartecipazione alla spesa.
1.6 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado.
1.7 All'udienza del 22.01.2021 la Corte ha riservato, una prima volta, la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali. All'esito il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per una integrazione peritale, demandando al CTU nominato, ing. Per_1
, l'indagine sulla sussistenza di abusi edilizi incidenti sulla commerciabilità
[...]
dell'immobile in comunione ai sensi della legge 28.02.1985, n. 47 e succ. modif. nonché la valutazione sulla comoda divisibilità del cespite.
1.8 Espletata la CTU, la causa è stata nuovamente riservata in decisione in data 27.09.2023, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
1.9 Con sentenza non definitiva n. 686/2024 pubblicata il 15.2.2024 l'intestata Corte ha accolto il primo motivo articolato subb A/1 e A/2 nonché il secondo motivo di appello e per l'effetto ha dichiarato che e sono contitolari Controparte_1 Parte_1
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dell'immobile di cui è causa per la quota di ½ ciascuno e che lo scioglimento della comunione debba avvenire per quote paritarie;
ha dichiarato assorbita la disamina dei motivi subb A/3 e A/4 e ha rimesso per il resto la causa sul ruolo, demandando al CTU un'indagine integrativa “affinché il CTU chiarisca se sia praticabile un comodo progetto di divisione dell'immobile in questione, mediante formazione di due porzioni dal valore proporzionale alla quota paritaria di un ½ in capo a ciascuno dei condividenti, a prescindere dalle difformità urbanistiche rilevate ed avendo riguardo al valore di mercato del bene, senza alcuna percentuale di abbattimento in ragione degli abusi dal quale esso è affetto”.
Espletato il supplemento peritale disposto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 5.3.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. La causa torna al Collegio per la decisione sulle modalità di scioglimento della comunione all'esito dell'indagine peritale integrativa disposta al fine di verificare la
“comoda divisibilità” del compendio immobiliare mediante formazione di due porzioni proporzionali alle quote dei condividenti sul presupposto accertato della loro pari misura.
Giova premettere che, salvi gli esiti del gravame avverso la sentenza non definitiva resa dal
Collegio per cui ha formulato riserva ai sensi dell'art. 340 c.p.c., è Controparte_1
preclusa, in tale sede, la reiterazione delle argomentazioni difensive con cui l'appellato insiste nell'esistenza e nella validità di un accordo derogatorio tra i coniugi sull'entità delle
“quote” della comunione legale. La decisione sul punto è invero “coperta” dalla summenzionata decisione fondata sulle considerazioni in tale sede non retrattabili secondo cui “..la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Una volta intervenuto lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione dei coniugi (articolo 191 c.c.) - ed essendo quindi cessata la funzione di mantenimento della famiglia attribuita ai beni della comunione dall'articolo 186, lett. c),
c.c., ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 c.c. In particolare, l'art. 194, comma primo, c.c. sancisce che, all'atto dello scioglimento, l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione e dall'entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune (cfr. Cass. n.
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
19454 del 2012), senza possibilità di prova di un diverso apporto economico da parte di ciascuno di essi, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art.
1101 c.c.) superabile mediante prova del contrario (v. Cass. n. 11467 del 2003). E ciò si spiega per essere la "struttura normativa" della comunione legale dei coniugi difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Nella comunione legale, infatti, la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine, per quanto qui ci occupa precipuamente, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi
o i loro eredi (in tal senso, Corte Cost. n. 311 del 1988; cfr. Cass. n. 8803 del 2017; Cass.
11787/2021). Da quanto esposto consegue che, una volta azionato il rimedio della divisione ai sensi dell'art. 194 c.p.c., non vi è margine per alcun accordo derogatorio alle regole normative che informano lo scioglimento della comunione sull'immobile che ne costituisce
l'oggetto..”
Per le medesime ragioni sono inammissibili le argomentazioni difensive con cui il CP_1
contesta la decisione già resa dall'intestata Corte sulla rilevanza da assegnare alle difformità urbanistiche dal quale l'immobile è risultato affetto, in conformità ai più recenti arresti nomofilattici intervenuti in materia. Impregiudicato, infatti, anche sotto tale profilo l'esito della riserva di impugnazione formulata, ci si deve qui limitare al richiamo della motivazione della sentenza non definitiva di cui opportunamente si ritrascrive il passaggio saliente agli effetti in esame: “..La Suprema Corte, come chiarito ancor più apertamente nei più recenti arresti (Cass. 15587/2022), ha superato la distinzione tra variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto preliminare, reputandola non utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire, comporterebbe un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione e, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete, con negative ricadute sul piano della salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico. In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile sugli estremi del titolo abilitativo ovvero
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sulla risalenza dell'inizio della costruzione a data anteriore all'1.9.1967, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti, debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste. Tornando, allora, al caso in esame, il CTU ha riscontrato che l'immobile presenta delle variazioni apportate successivamente all'acquisto avvenuto in forza di atto di compravendita del 29.9.1999, alcune delle quali (segnatamente demolizione di parte della muratura in corrispondenza del disimpegno al piano primo e aumento di volumetria al piano terra) non sanabili in base alla normativa tecnica di settore. L'ausiliario d'ufficio ha escluso, inoltre, la comoda divisibilità dell'immobile, attribuendo rilievo determinante all'abuso costituito dall'ampliamento volumetrico del piano terra, che dota l'immobile di un secondo autonomo ingresso, sul presupposto che, trattandosi di variazione essenziale, di esso non può tenersi conto ai fini del progetto di divisione. Tale conclusione è, tuttavia, contraria al più recente orientamento delineato dalla Suprema Corte, che, si ribadisce, considera incommerciabile e, in sede giudiziale, insuscettibile di divisione soltanto
l'immobile edificato in totale assenza di titolo abilitativo e non anche quello che, come nella specie, realizzato in forza di regolare concessione, sia stato interessato da successive modificazioni, sia pure non sanabili, che lo rendono difforme da quanto assentito.
L'attribuzione di una valenza ostativa allo scioglimento della comunione a trasformazioni abusive, più o meno gravi, successive ai lavori di costruzione del fabbricato assentito con la licenza o concessione edilizia, postula, cioè, una concezione virtuale o sostanziale (e non testuale) della nullità, non compatibile con i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui il profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato nel titolo e realmente esistente esula dal perimetro della nullità. In tali casi, allora, ferme le sanzioni demolitorie sul piano pubblicistico e l'eventuale rimedio risolutorio accordato all'acquirente ove ne sussistano gli specifici presupposti, l'immobile può essere oggetto di un valido trasferimento negoziale nonché, per la regola della assoluta specularità di condizioni tra la commerciabilità in forza di una libera negoziazione di
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mercato e quella perseguibile in via giudiziaria, di divisione giudiziale. Infine, non è dirimente l'impossibilità di dar corso al frazionamento catastale ove l'immobile presenti delle difformità urbanistiche. Come pure chiarito sul punto dai giudici di legittimità, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non precludono, pertanto, una pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura (Cass. 26.03.2019 n.
8400)”.
Procedendo, dunque, alla disamina delle modalità di scioglimento della comunione di cui il
Collegio è ancora investito, dall'accertamento peritale risulta che il fabbricato in comunione
è costituito: da una “Area esterna” della superficie di circa mq 248,45; da un “Piano
Secondo”, avente accesso, attraverso un cancello, da viale privato denominato Viale Mario
Castellano con accesso da via Nastro Azzurro n. 24, collegato mediante una scala interna al piano inferiore (piano primo), dalla superficie commerciale di circa mq 99,00; da un “Piano
Primo”, dalla superficie commerciale interna di circa mq 108,00 e del balcone, di pertinenza del piano, di circa mq 27,75; da un “Piano terra”, costituito da due vani comunicanti tra loro (ambienti 15 e 16) e con un locale deposito (ambiente 19) dotato di serranda elettrica che ha accesso su via Meta- Amalfi, dalla superficie commerciale complessiva di circa mq 45,00.
L'ausiliario d'ufficio, informandosi quindi ai criteri indicati dal Collegio, secondo cui ai fini della valutazione della comoda divisibilità non fosse, in sé, ostativa la riscontrata difformità urbanistica del secondo accesso su via Meta-Amalfi, ha elaborato un progetto di divisione mediante formazione di due porzioni in natura, ciascuna delle quali fornita di impianti indipendenti (elettrico, idrico, servizi igienici) e suscettibile di autonomo godimento funzionale, sul presupposto dei pari diritti di 1⁄2 ciascuno in capo ai condividenti. Il progetto
è descritto nei seguenti lotti: - Lotto 1: Area esterna e Piano secondo con accesso da via
Nastro Azzurro n. 24; - Lotto 2: Piano primo e Piano terra con accesso da via Meta- Amalfi.
Il CTU ha soggiunto che, al fine di rendere anche strutturalmente indipendenti le due porzioni, è necessario inibire l'accesso interno, attualmente assicurato da una scala di collegamento dal piano secondo al piano primo, stimando i costi necessari per le
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda lavorazioni di chiusura di detto vano scala in € 3.000,00 a corpo ed i costi per l'incarico ad un tecnico abilitato, per l'inoltro agli Uffici competenti di pratica per la chiusura del vano scale e per il frazionamento dei due lotti in € 4.500,00 compreso di IVA e c.p.
Dalla condivisibile e nemmeno contestata stima eseguita dall'ausiliario è risultato il seguente valore commerciale dei due lotti: Valore commerciale Lotto 1 = valore medio/mq
X coeff. correttivi X superficie commerciale = €/mq 2.900,00 x 1,15 x mq 123,85 = €
413.039,75 = p.a 413.000,00; Valore commerciale Lotto 2 = valore medio/mq X coeff. correttivi X superficie commerciale = €/mq 2.900,00 x 1,05 x mq 137,44 = € 418.504,80 =
p.a 419.000,00.
Alla luce delle riepilogate conclusioni va recepito il progetto divisionale elaborato dal CTU, tenuto conto della sostanziale omogeneità delle porzioni in relazione alla natura dei beni che le compongono (immobili) che, seppur diseguali, presentano un valore proporzionale vicino all'entità delle quote di ciascuno, sì da ridurre al minimo l'entità del conguaglio;
inoltre, il frazionamento profilato è praticabile mediante opere dal costo non elevato, ne' esso comporta un deprezzamento delle porzioni rispetto all'intero, non costituendosi, a carico delle porzioni frazionate, servitù, oneri o pesi che ne possano deprezzare il valore sotto un profilo economico-funzionale in rapporto al valore complessivo (arg. Cass.
25888/2016).
Venendo ai criteri di scioglimento della comunione, giova richiamare il principio già affermato nella sentenza non definitiva secondo cui “ ..quando la divisione ha per oggetto un bene immobile già adibito a casa coniugale, i possibili esiti delle operazioni divisionali sono quelli tipici di una qualsiasi comunione. Se il bene è comodamente divisibile, il giudice
è tenuto a formare due porzioni di valore corrispondente alle quote dei condividenti, altrimenti deve procedere secondo le modalità previste dall'art. 720 c.c., con l'attribuzione unitaria (ovvero in favore, in via esclusiva, di uno dei condividenti che lo richieda) o con la vendita agli incanti. Resta fermo che l'attribuzione unitaria e la vendita mediante asta non rappresentano aspetti che esulano dal concetto di divisione, ma ne costituiscono soltanto delle modalità, cioè rimedi per ovviare all'impossibilità di frazionare il bene in tante parti quanti sono i condividenti”
Nella specie, esclusa l'indivisibilità dell'immobile per le ragioni sopra illustrate, i criteri di riferimento sono quelli dettati dall'art. 729 c.c., che disciplina, appunto, l'ipotesi della praticabile formazione di porzioni omogenee dall'entità proporzionale alle quote dei
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda condividenti.
Così individuata la norma cui informare l'individuazione della concreta modalità di scioglimento della comunione de qua, va innanzitutto disattesa la tesi difensiva dell'appellante sulla applicabilità, nella specie, del criterio dell'estrazione a sorte e, comunque, della sua assoluta inderogabilità.
L'art. 729 cit. così recita: “L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione
a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione”. La regola del sorteggio
è prevista, cioè, per il solo caso di “porzioni eguali”, ovverosia di porzioni di identica composizione per natura e valore dei beni, laddove si procede mediante “attribuzione” a fronte di porzioni di diversa, anche se non notevole, entità (Cass. 3029/2009; Cass.
14165/2000).
L'appellante, nell'invocare il criterio dell'estrazione a sorte, sovrappone impropriamente la situazione di “eguaglianza di quote” con quella di “eguaglianza delle porzioni”, che l'esegesi della norma impone, invece, di mantenere distinte, potendo darsi il caso, appunto ricorrente nella specie, in cui, a fronte di quote eguali, una comoda divisione è praticabile mediante formazione di porzioni “diseguali”, in cui la differenza di valore della parte in
“natura” sia compensabile mediante il pagamento di un conguaglio a carico del condividente cui sia attribuita la porzione di maggiore entità. In tale situazione, infatti, pur dovendosi escludere l'indivisibilità del compendio, poiché la non identità assoluta delle porzioni non è tale da renderle disomogenee nel senso sopra chiarito di alterare il rapporto di proporzionalità delle quote, si è in presenza di “porzioni diseguali” per le quali l'art. 739 cit. consente di procedere mediante attribuzione.
Del resto, l'appellante erra anche laddove propugna una assoluta inderogabilità del criterio dell'estrazione a sorte, insussistente nemmeno ove detto criterio operi come regola di scioglimento in presenza di “porzioni eguali”.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, con il solo limite del rispetto della proporzionalità alle rispettive quote ai sensi degli artt. 726 e ss c.c, e ciò sia nell'ipotesi di porzioni diseguali ai sensi dell'art. 729
c.c. (Cass. 3029/2009; Cass. 925/1979) sia per il caso di porzioni uguali, in cui il sorteggio, che in tale ipotesi costituisce la regola, è pur sempre derogabile a fronte della
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda rappresentazione di specifici interessi ed esigenze discrezionalmente apprezzabili dal giudice (Cass. 20821/2004; 9848/2005; 1091/2007)
Chiarito che nell'ipotesi che ci occupa il legislatore prevede che si proceda mediante attribuzione, nella relativa decisione, come pure affermato dalla Suprema Corte, ben può tenersi conto anche degli interessi individuali delle parti (Cass. 21319/2010)
E, allora, va considerato che è stato l'unico a formulare- sia pure in via Controparte_1 gradata rispetto alla principale conclusione di attribuzione dell'intero ex art. 720 c.c. sul presupposto disatteso di indivisibilità del compendio- una specifica richiesta ex art. 729 c.c., manifestando la “preferenza” per il “lotto 1”, laddove l'altra condividente si è limitata a propugnare una imprescindibile necessità di sorteggio, senza rappresentare alcun concreto interesse per l'una o l'altra porzione in virtù di situazioni concrete suscettibili di apprezzamento nel potere discrezionale di decisione riservato sul punto all'organo giudicante.
Né ostativo all'accoglimento dell'istanza di attribuzione del lotto 1 formulata dal CP_1
è la considerazione che ad essa consegue l'obbligo della corresponsione di un conguaglio a carico di , attributaria del lotto 2 di maggior valore secondo l'incontestata Parte_1 stima del CTU.
La determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde, infatti, dalle singole domande e/o dal consenso delle parti, perseguendo il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (Cass.7833/2008).
Il pagamento di conguagli, previsto dall'art. 728 c.c. per compensare la disuguaglianza delle quote, risponde, infatti, ad una funzione diversa dal pagamento di conguagli ex art. 720
c.c. in caso di attribuzione di bene non comodamente divisibile. E ciò nel senso che il primo
è destinato esclusivamente a facilitare la divisione con attribuzione dei beni in natura, per cui non è necessario il consenso del condividente al quale è imposto, nel mentre il diverso conguaglio ex art. 720 c.c. presuppone la non comoda divisibilità dei beni in natura, per cui
- essendo il conguaglio stesso così rilevante da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti - si richiede il consenso di coloro dai quali quel conguaglio deve essere corrisposto (Cass. civ., sent. 26 giugno 1973, n. 1831; Cass. 8259/2015).
In conclusione, allo scioglimento della comunione in oggetto si procede mediante attribuzione del “lotto 1” a e del “lotto 2” ad , come Controparte_1 Parte_1
rispettivamente identificati nell'elaborato peritale integrativo depositato nel presente grado
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in data 6.11.2024, con condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del primo, di un conguaglio nella misura di € 6.000,00.
Le somme dovute a titolo di conguaglio sono garantite da ipoteca legale ex art. 2817 n. 2
c.c.
Su tali somme decorrono ex art. 1282 c.c. gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, in applicazione del principio secondo cui, in materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile;
da tale momento, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi (Cass. 9659/2000).
Il costo complessivo del frazionamento previsto, stimato dal CTU in € 7.500,00, essendo funzionale all'interesse comune, è destinato a cedere per la metà (€ 3.750,00) a carico di ciascun condividente.
2.2 Va accolto il quarto motivo di gravame, con cui confuta il diniego del Parte_1 capo di domanda riconvenzionale di primo grado con cui ha chiesto condannarsi CP_1
al pagamento della somma di € 9.000,00, quale differenza non versata del
[...]
maggior importo di € 20.000,00 che l'ex coniuge si era obbligato a corrisponderle con il verbale di separazione personale.
Come fondatamente sostenuto dall'appellante, il , in sede di interrogatorio CP_1 formale, ha ammesso di aver ottenuto la restituzione dei due assegni dell'importo di €
10.000,00 cadauno, che originariamente aveva consegnato alla al fine di Pt_1 adempiere all'obbligo assunto con l'accordo di separazione. Sul punto egli ha dichiarato quanto segue: “preciso che in un secondo momento la signora mi ha restituito gli Pt_1
assegni perché li voleva liquidi ed io ho provveduto in due volte a versare la somma in contanti in seguito alla restituzione degli assegni ed anche perché l' mi riferì che Pt_1
non era titolare di conto corrente ed è per questo che mi ha chiesto di cambiare gli assegni..”
Il tenore della risposta al capo di interpello formale così ritrascritta, smentisce l'interpretazione che l'interrogando ha voluto successivamente attribuirle negli scritti difensivi, secondo cui la dazione di somme liquide era stata contestuale alla restituzione dei titoli. La dichiarazione raccolta risulta, invero, chiara nel senso di sostenere che
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dapprima vi era stata la restituzione degli assegni, su richiesta della di ottenerne il Pt_1
“cambio” con danaro liquido, e “in seguito alla restituzione” il aveva effettuato CP_1 in due tranches il pagamento in contanti.
Ricostruito in tali termini il contenuto della dichiarazione resa dalla parte in sede di interrogatorio formale, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione non può reggersi in via presuntiva dalla massima di comune esperienza per cui la restituzione dell'assegno al debitore costituisce indice dell'avvenuto pagamento della somma portata dal titolo di credito. Esclusa, invero, per ammissione della stessa parte la contestualità del
“cambio” in moneta liquida, era onere dell'odierno appellato fornire la dimostrazione, rimasta invece non assolta, dell'avvenuto successivo versamento in contanti della parte dell'originario importo dovuto di € 20.000,00 (id est € 9.000,00), di cui la creditrice ha allegato l'inadempimento. Pt_1
In accoglimento del correlativo capo di domanda riconvenzionale va, Controparte_1 pertanto, condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Non va, invece, riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
2.3 Va, infine, assorbita la disamina della censura sul rigetto del secondo capo di domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento di un credito pari alla metà degli importi impiegati per la ristrutturazione dell'immobile, formulato dalla condizionatamente Pt_1
all'accoglimento della domanda avversaria di una comunione per quote diseguali
(rispettivamente 70% e 30%).
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite secondo l'esito complessivo del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014).
3.1 Ebbene, nel giudizio di divisione vale il principio costantemente ribadito secondo cui, essendo tale giudizio svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
In particolare la dizione “spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda una statuizione condannatoria, che, per sua natura, presuppone appunto una soccombenza, nella specie in parte qua esclusa.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tale liquidazione si ispira ai parametri medi delle cause rientranti nello scaglione di valore tra € 520.001,00 ad € 1.000.000 in considerazione del valore del compendio stimato dal
CTU (€ 832.000,00), in relazione al quale si è dibattuto della indivisibilità quale presupposto per l'attribuzione dell'intero ai sensi dell'art. 720 c.c. e/o comoda divisibilità mediante formazione di porzioni in natura.
Tali spese sono, pertanto, liquidate, in favore di ciascuno dei condividenti, per il primo grado in € 29.000,00 per compensi professionali nonché per il presente grado in € 22.300,00 per compensi professionali (in assenza di una fase di trattazione-istruttoria autonoma dal supplemento di indagine peritale), il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con la specificazione che la liquidazione delle spese del presente grado per la posizione di è fatta in favore dello Stato in considerazione Parte_1 dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio per il grado di appello (art. 133 DPR
115/2002) e che vi è dichiarazione di antistatarietà dell'avv. Giuseppe Di OL per le spese di primo e secondo grado liquidate per il condividente . Controparte_1
Vanno poste definitivamente a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio, non essendovi ragione di derogare al principio che regola gli oneri del giudizio di divisione a causa di una supposta defatigante resistenza dell'appellante. L'indagine suppletiva si è resa, invero, necessaria per verificare la comoda divisibilità del compendio alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte consolidatosi nel corso del presente grado sulla natura della nullità ex art. 17 legge 47/1985
e sulla conseguente incidenza sullo scioglimento della comunione di riscontrate difformità urbanistiche.
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
3.2 Sono regolate, invece, dal principio della soccombenza le spese relative al capo di domanda riconvenzionale accolto in favore della . Pt_1
3.3 Nella determinazione della misura dei compensi professionali del presente grado in favore della parte ammessa non si fa luogo alla dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR cit, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. 777/2021; 13666/2023).
4. L'accoglimento delle ragioni dell' esclude, in radice, la configurabilità dei Pt_1
presupposti di una responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dedotta dall'appellato.
PQM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n.129 del 2017, depositata il 16.01.2017, notificata il 2.2.2017, così provvede:
1) accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma del capo b) della statuizione impugnata, attribuisce a il lotto n. 1 e a Controparte_1 Parte_1 il lotto n. 2 come rispettivamente identificati nell'elaborato peritale
[...]
integrativo depositato nel presente grado in data 6.11.2024;
2) condanna al pagamento, a titolo di conguaglio, garantito da ipoteca Parte_1
ex art. 2817 n.2 c.c., in favore di , della somma di € 6.000,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3) accoglie il quarto motivo di appello e per l'effetto in riforma del capo c) della statuizione di primo grado, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
saldo;
RG n° 1366/2017 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
4) pone a carico della massa, in proporzione della rispettiva quota di ½, le spese del giudizio di divisione, che liquida, in favore di ciascuno dei condividenti, per il primo grado in € 29.000,00 per compensi professionali nonché per il presente grado in €
22.300,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, con la specificazione che la liquidazione delle spese del presente grado per la posizione di è fatta in favore dello Stato Parte_1
(art. 133 DPR 115/2002) e che vi è dichiarazione di antistatarietà dell'avv. Giuseppe
Di OL per le spese di primo e secondo grado liquidate per la posizione di
; Controparte_1
5) pone a carico della massa, in proporzione della rispettiva quota di ½ in capo a ciascuno dei condividenti, le spese di C.T.U. di primo e di secondo grado;
6) condanna alla refusione delle spese di lite relative al capo di Controparte_1
domanda riconvenzionale di controparte, che liquida per il primo grado, in favore di
, in € 4.000,00 per compensi professionali nonché per il presente Parte_1
grado in favore dello Stato in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
7) autorizza la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei Registri
Immobiliari di Napoli territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 1366/2017 - sentenza -