Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Stefania Picece;
Presidente
2) Dott.ssa Daniela Oliva;
Giudice
3) Dott. Antonio Ansalone;
Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado numero 7436/2016 R.G., iscritta al ruolo in data 21/07/2016, avente ad oggetto: azione di riduzione;
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
Crescenzo Valeria e Passaro Nadia;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Rosangela Pannuto e Manuela Controparte_1
Corvino;
CONVENUTA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Filippo;
Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.07.2016 la sig.ra previo infruttuoso Parte_1 tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, conveniva, dinanzi a questo Tribunale per l'udienza del
19.12.2016, le germane e assumendo di essere, con le Controparte_2 Controparte_1
convenute, le uniche coeredi della sig.ra nata a [...] il [...] e Persona_1
1
Cilento (SA) il 15/07/1924, e deceduto in Giungano il 14/02/2004.
Sosteneva che il patrimonio dei coniugi e era composto da Persona_2 Persona_1
beni ricadenti, alcuni, in regime di comunione legale, altri, in proprietà esclusiva della signora
: Per_1
I de cuius disponevano in vita delle totalità delle proprie sostanze:
a) con atto di donazione rogato dal notaio in data 15/02/1977, registrato in Persona_3
Agropoli il 17/02/1977 trasferiva in favore della figlia a titolo di anticipata successione CP_2
sulla futura eredità, in conto di legittima, la piena proprietà di una piccola porzione di terreno di natura seminativo della superficie di mq 683 (aree 06.83), con entrostante fabbricato rurale, costituito da 4 piccoli vani a piano terra, riportata in catasto alla partita 1204, foglio 10, particelle frazionate: 33/b; 169/b; Il fabbricato non è riportato in catasto perché rurale;
b) con atto di donazione del 21/05/1991 rogato dal Notaio riportato al repertorio Persona_4
n. 20360 racc. n. 4657 trascritto a Salerno il 05/06/1991 al n. 14810/11836 i coniugi Persona_2
e trasferivano alla propria figlia la nuda proprietà dei seguenti
[...] Persona_1 CP_2
beni immobili:
1 - piccolissima striscia di terreno distinta nel nuovo catasto terreni alla partita 1172, foglio
10, part.la 411 ca. 31; foglio 10 part.la 412;
2 - piccola striscia di terreno dl natura agricola, distinta nel nuovo catasto terreni alla partita 1172 foglio 10 part.la 170;
c) con atto di donazione del 21/05/1991 rogato dal Notaio riportato al repertorio Persona_4
n. 20360 race. n. 4657 trascritto a Salerno il 05/06/1991 al n. 14810/11836 la sig.ra Persona_1
disponeva in favore della propria figlia Controparte_2
- appezzamento di terreno, di natura agricola, sita nel comune di Giungano (SA), località San
Giuseppe, con entrostante fabbricato rurale di n.2 vani al piano terra, n.2 vani al piano primo, e piccolo WC, comunicante a mezzo scala esterna, distinto nel nuovo catasto terreni alla partita 1173, foglio 10, part.la 32, a.3.84, foglio 10 part.la 199, a.6.60, foglio 10 part.la 205, a.1.70, foglio
10 part.la 200 a.30.00;
d) con atto di donazione del 21/05/1991 rogato dal Notaio riportato al repertorio Persona_4
n. 20362 racc. n. 4958 trascritto a Salerno il 05/06/1991 al n. 14810/11836 i coniugi CP_3
e donavano alla figlia appezzamento di terreno sito in Giungano (SA) Persona_2 CP_1
località San Giuseppe, la nuda proprietà distinta nel nuovo catasto terreni alla partita 1448, foglio
10 part.la 33 a.18.57; foglio 10 part.la 409, a.17.93;
2 Sulla base di quanto esposto, i beni componenti l'asse ereditario della de cuius Persona_1
computati al 50% per quelli di cui disponeva in comunione legale ed al 100% per i beni di esclusiva proprietà, avrebbero un valore di €180.607,52, come da perizia versata in atti.
Su questo ammontare avrebbe dovuto essere determinata la quota disponibile, e quindi € 180.607,52 diviso 3 = € 60.202,5, così che la quota di legittima delle coeredi sarebbe pari ad € 120.405,00
(l'intero asse ereditario decurtato della quota disponibile (art. 537, comma 2, c.c.), sarebbe, quindi, pari ad € 40.135,00 per ciascuna delle tre sorelle).
L'attrice ribadiva di non aver ricevuto alcun bene in eredità, ad eccezione degli appezzamenti di terreno individuati al foglio n. 10 particelle 410, 169 e 223, acquisiti dalla stessa mediante usucapione e il cui valore di stima sarebbe pari ad € 5.498,15.
Orbene, sottraendo tale valore alla quota di legittima, la sig.ra ha subito una Parte_1 lesione della quota di legittima per € 34.636,85 (quota di legittima pari ad €40.135,00 - quota acquisita mediante usucapione pari € 5.498,15).
Evidenziava l'attrice che la sig.ra aveva disposto del proprio patrimonio (esaurendolo) Per_1
esclusivamente mediante atti di donazione in favore delle figlie e nulla CP_2 CP_1
disponendo invece per la figlia la quale, legittimaria pretermessa, aveva subito la lesione Pt_1
della propria quota di legittima, da calcolare in misura pari ad un terzo (concorrendo con le altre due figlie e dell'intero asse ereditario (cfr. artt. 537, comma 2, c.c.). CP_2 CP_1
Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio e innanzi a Controparte_2 Controparte_1 questo Tribunale per l'udienza del 19/12/2016, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare che la sig.ra è erede legittima, in concorso in parti eguali con Parte_1
le germane e , dei coniugi e;
CP_2 CP_1 Persona_2 Persona_1
2) Accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima dell'istante ai sensi dell'art. 553 e ss.
c.c., previo calcolo della porzione disponibile da quantificarsi mediante nomina di CTU;
3) Accertare e dichiarare l'inefficacia delle donazioni che hanno leso la quota di legittima;
4) Reintegrare l'istante nella quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni e/o delle donazioni lesive ovvero attribuire alla signora di una quota pari ad 1/3 dei Parte_1 beni concernenti l'asse ereditario della de cuius;
Persona_1
5) In subordine, laddove la divisione dei beni non fosse possibile, attribuire all'attrice il corrispettivo economico pari ad €34.636,85;
6) Condannare, e alle restituzioni dei frutti dal dì della Controparte_2 Controparte_1
domanda ex art. 561 2°comma nonché al risarcimento dei danni dal dì della apertura della
3 successione, derivanti dalla mancata possibilità di usufruire dei beni di legittima (danno emergente) nonché dalle mancate e concrete occasioni di lucro conseguenti (lucro cessante);
7) Emettere ogni altro provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborsi forfettari ex art. 2 D.M. 55/14, oltre C.P.A. ed I.V.A., in favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo.
La causa veniva iscritta a ruolo con numero di r.g. 7436/2016.
Con comparsa depositata il 25.11.2016 si costituiva la quale negava che gli Controparte_2 atti dispositivi richiamati dall'attrice avessero leso il diritto di erede della sorella sulla base Pt_1 della contestazione dei valori attribuiti ai singoli beni componenti l'asse ereditario e della circostanza che l'attrice, nel ricostruire il patrimonio relitto, aveva stralciato la quota parte dei beni innanzi elencati, cointestati al padre , premorto alla moglie. Persona_2
Su tali presupposti chiedeva il rigetto della domanda attrice con ogni conseguenza di legge, anche in merito alle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 28.11.2016 si costituiva tempestivamente la quale Controparte_1
impugnava e contestava la domanda attorea, eccependo la prescrizione del diritto ad esperire l'azione di riduzione, evidenziando la presenza della clausola espressa “in conto di legittima e per
l'eccedenza sulla disponibile con espressa dispensa della parte donataria da collazione” contenuta in un atto di liberalità.
Su tali presupposti chiedeva dichiararsi prescritto il diritto ad esperire l'azione di riduzione per decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione decennale ex art.2946 c.c. e, in subordine, respingere la domanda attrice in via gradata per totale infondatezza nel merito in quanto la convenuta sig.ra non doveva ritenersi obbligata a conferire nella massa ereditaria Controparte_1 il bene ricevuto in donazione in virtù della clausola espressa “in conto di legittima” contenuta nell'atto di donazione del 21 maggio 1991; accertarsi in via gradata il valore dell'asse ereditario e la quota disponibile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e Cassa da attribuire ai procuratori costituiti.
All'udienza del 28/09/2017 il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti depositavano le relative e rispettive memorie.
Nelle more del giudizio la sig.ra conveniva, in un nuovo procedimento Controparte_2 innanzi a questo Tribunale, per l'udienza del 12/07/2017, le sig.re , Controparte_1 Parte_1
ed il sig. chiedendo a questo Tribunale di voler:
[...] Controparte_4
- accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia dell'atto di donazione per Notar di Persona_5
Salerno, rep. N. 23382, racc. n. 3890, con ogni conseguenza di legge;
4 - accertare e dichiarare che la sig.ra , con le sorelle e Controparte_2 Controparte_1
, è erede legittima dei sig.ri e;
Parte_1 Persona_2 Persona_1
- accertare e dichiarare che il terreno ubicato in San Giuseppe del Comune di Giungano (SA) identificato al CT al foglio n. 10, part.lle nn. 169, 223, 410, appartiene all'asse ereditario dei coniugi;
Persona_2 Persona_1
- in via subordinata, in caso di alienazione, donazione ovvero di ogni eventuale atto di trasferimento a , condannare la sig.ra e il sig. Controparte_4 Parte_1 CP_4
al pagamento, in favore dell'attrice all'equivalente valore di tale bene a lei spettante,
[...]
quale erede legittima dei coniugi e;
Persona_2 Persona_1
La causa veniva iscritta a ruolo con numero di r.g. 2103/2017.
In questo giudizio si costituiva tempestivamente con comparsa depositata in data 10/06/2017
primo dei due figli di e , il quale Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
deduceva di aver ricevuto in donazione, in data 20/03/2007, quale anticipo di successione, degli appezzamenti di terreno individuati al CT al foglio n. 10 p. le 410; 169 e 223, siti nel Comune di
Giungano (SA), atto per Notar di Salerno, rep. N. 23382, racc. n. 3890, Persona_5
originariamente appartenenti ai genitori dalla madre la quale li acquisiva mediante Pt_1
usucapione.
Evidenziava che avendo il diritto di proprietà sul terreno controverso, Parte_1 legittimamente ha a potuto donare al figlio l'appezzamento di terreno individuato al foglio CP_4
n. 10 p. le 410; 169 e 223 nel Comune di Giungano (SA).
Precisava che dall'atto della donazione in poi si era sempre occupato del terreno, delegando i genitori per le cure quotidiane da apprestarvi, vista la propria residenza in Sardegna, mentre, di contro, aveva sempre supportato personalmente tutte le spese economiche relative al mantenimento e alle migliorie effettuate sul cespite, come dimostrato dalle ricevute dei versamenti depositate.
Precisava che, essendo divenuta, nel corso degli anni, edificabile una porzione di tale terreno, il
Comunale presentava sul Comune di Giungano (SA) richiesta di edificazione per ivi costruire una piccola abitazione, che veniva rigettata per via di costruzioni abusive edificate illegittimamente dalla a confine col terreno oggetto di causa. Controparte_2
Tanto premesso, concludeva chiedendo:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n.28/2010;
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. Comunale nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
5 - in via principale e nel merito:
a) rigettare ogni domanda formulata dalla sig.ra nei confronti del sig. Controparte_2
; Controparte_4
b) condannare la sig.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Controparte_2 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborsi forfettari ex art. 2 D.M.
55/14, oltre C.P.A. ed IVA, in favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo.
Si costituiva, altresì, con comparsa tempestivamente depositata in data 13/06/2017 Pomposelli
Carmela, la quale concludeva chiedendo:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non essere stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- sempre in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento recante r.g. 7436/2016, pendente dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte di del terreno controverso, Parte_1
rigettare integralmente la domanda attrice, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto;
- In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto del terreno de quo in favore della convenuta
, ai sensi dell'art. 1158 e/o 1159 bis c.c., ordinando la trascrizione della Parte_1
emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare al pagamento, in favore della convenuta, della somma Controparte_2 da questa sostenute per la coltivazione del terreno de quo, ovvero all'aumento di valore apportato all'immobile, nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, con rivalutazione alla data di liquidazione, interessi e maggior danno;
- emettere ogni altro provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborsi forfettari ex art. 2 DM
55/14, oltre C.P.A. ed IVA., in favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo.
Non si costituiva, invece, la sig.ra la quale veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 19/07/2017.
I due procedimenti, n. 7436/2016 R.G. e n. 2103/2017 R.G. venivano riuniti con ordinanza depositata il 29/09/2017.
6 Con comparsa del 18/10/2017 si costituiva anche nel procedimento n. 2103/2017 Controparte_1
R.G., nel frattempo riunito al proc. n. 7436/16.
All'udienza del 19/10/2017 il Tribunale concedeva nuovamente i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. limitatamente al procedimento n. 2103/2017 R.G..
All'udienza del 24/09/2018 il Tribunale si riservava e, quindi, con ordinanza del 25/10/2018, ritenuta l'inammissibilità delle richieste di prova orale formulate dalle parti, dopo aver sollevato la questione dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio n. 2103/2017 R.G., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'11/12/2018.
A questo punto il Tribunale procedeva ad una verifica della ritualità e tempestività dei depositi degli atti delle parti atteso che, in seguito alla riunione dei due procedimenti non tutti gli atti telematici del procedimento n. 2103/2017 R.G. erano transitati nel procedimento n. 7436/2016 R.G.
In tale occasione forniva la prova della tempestività della costituzione nel Parte_1
giudizio n. 2103/2017 R.G. e quindi della ritualità della domanda riconvenzionale ivi proposta, in tal modo superando il rilievo sollevato dal Giudice con l'ordinanza del 25/10/2018.
Con ordinanza del 12/08/2019 il Giudice riesaminava le istanze istruttorie ed ammetteva le prove orali richieste da e Parte_1 Controparte_2
Espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3/11/2020.
Disposta, con decreto la trattazione scritta dell'udienza con le modalità di cui alla lett. h) del co. 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, le parti depositavano telematicamente, nei termini, sintetiche note contenenti le rispettive istanze e conclusioni chiedendo il passaggio in decisione della causa e il
Giudice, con provvedimento del 3/11/2020, ha trattenuto la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza collegiale depositata in data 10.05.2021 il Tribunale così si pronunciava:
1) definitivamente pronunciando nella causa n. 2103/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione;
– accoglie la domanda attorea e, per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di donazione del
20.3.2007 a rogito del Notar di Salerno, rep. N. 23382, racc. n. 3890, posto in Persona_5
essere tra , nata a [...] il [...], donante, e , nato Parte_1 Controparte_4
ad Agropoli il 27.11.1976, donatario, avente ad oggetto la cessione della piena proprietà del terreno ubicato in San Giuseppe del Comune di Giungano (SA) identificato al CT al foglio n. 10, part.lle nn. 169, 223, 410;
7 – ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno di annotare la presente sentenza e, in particolare, la dichiarazione di nullità di cui al capo precedente in margine alla trascrizione dell'atto donazione di cui al capo precedente ai sensi dell'art. 2655 c.c., esonerandolo da ogni responsabilità;
– rigetta le altre domande;
– compensa le spese di lite tra le parti;
2) non definitivamente pronunciando nella causa n. 7436/2016 R.G., così provvede:
– rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da;
Controparte_1
– rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza depositata in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio con rinvio all'udienza del 27/09/2021ove i procuratori delle parti si riportavano rispettivamente ai propri scritti chiedendo la nomina di Ctu al fine di appurare e quantificare la lesione della legittima della germana Pt_1
Il giudice sulle istanze delle parti si riservava. A scioglimento della riserva nominava ctu, l'ing.
al fine della ricostruzione dell'asse ereditario delle germane e del calcolo Persona_6
della eventuale lesione della quota di legittima in capo alla sorella pertanto, rinviava la Pt_1 causa per il relativo giuramento. Conferito l'incarico ed espletata l'attività peritale, il consulente provvedeva a depositare l'elaborato in data 27/10/2022.
La causa subiva svariati rinvii al fine di trovare un bonario componimento. All'udienza del
05.11.2024 il giudizio veniva posto in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto precisato che la presente controversia è sottoposta alla decisione collegiale, avendo l'attore proposto una domanda sottoposta alla cognizione del Collegio, quale è quella di riduzione per lesione di legittima (ex art. 50 bis, n. 6, c.p.c. ratione temporis in vigore).
Passando al merito della domanda, si evidenzia che l'attrice assumendo di Parte_1
essere con le germane e le uniche coeredi della sig.ra Controparte_2 Controparte_1
vedova del Sig. , e sostenendo che questi ultimi avessero Persona_1 Persona_2
disposto in vita delle totalità delle proprie sostanze mediante atti di donazione in favore delle germane convenute e di non aver ricevuto alcun bene in eredità, ad eccezione degli appezzamenti di terreno individuati al foglio n. 10 particelle 410, 169 e 223, acquisiti dalla stessa mediante usucapione, proponeva domanda di riduzione delle donazioni disposte dai genitori in quanto lesive della propria quota di legittima.
8 In punto di diritto, si osserva che l'azione di riduzione è quello strumento che viene concesso ai legittimari per ottenere la reintegrazione della quota di riserva, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
Invero, in ossequio al principio di intangibilità quantitativa della legittima, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede, con disposizioni che hanno carattere inderogabile, che i più stretti congiunti del de cuius abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una «successione necessaria», in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della «quota di legittima», pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono, tuttavia, soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione), di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
La successione necessaria è prevista, infatti, allorché il de cuius abbia disposto dei propri beni
(anche in vita con atti di liberalità), ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
In tal senso, l'azione di riduzione, di cui all'art. 557 c.c., si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Non si tratta, dunque, di un'azione di nullità, di rescissione o di risoluzione, ma di inefficacia relativa e sopravvenuta, perché la sentenza di riduzione opera in modo che la disposizione patrimoniale posta in essere dal de cuius si consideri non avvenuta nei confronti del legittimario che agisce. È, infatti, un'azione personale e non erga omnes perché si rivolge verso alcuni soggetti ed ha effetti retroattivi, perché gli effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione.
La legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa
(c.d. quota di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
Orbene, l'attrice ha allegato in giudizio la propria qualità di legittimaria, quale figlia dei coniugi e , e la lesione totale della quota alla stessa riservata dalla Persona_2 Persona_1
legge giacché al momento della apertura della successione, a seguito della sig.ra Persona_1
9 alcun altro bene era presente nell'asse relitto, ad eccezione del bene che si presumeva usucapito dalla stessa attrice.
Al fine di verificare la quota di eredità spettante ai legittimari deve nella specie trovare applicazione l'art. 537, comma 2, c.c. secondo cui in caso di concorso tra più di due o più figli ad essi è complessivamente riservata la quota di 2/3 da dividersi in parti uguali.
Ciò premesso, per quantificare in concreto l'ammontare della disponibile e, corrispondentemente, la quota di legittima, intesa quale quota di eredità ragguagliata al valore di una porzione del patrimonio complessivo netto del de cuius, il legislatore ha previsto una serie di operazioni, indicate con il termine di “riunione fittizia”, in quanto aventi carattere meramente contabile.
Tali operazioni, delineate dall'art. 556 c.c., possono essere sintetizzate come segue: formazione della massa dei beni relitti, detrazione dei debiti, riunione fittizia delle donazioni.
Secondo la giurisprudenza, è onere del legittimario che agisce in riduzione indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima e, a tal fine, di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002). A tale riguardo, parte attrice ha depositato relazione tecnica concernente la valutazione degli immobili oggetto di disposizione e delle quote dei legittimari.
La prima operazione consiste nella determinazione del relictum, ossia nell'individuazione dei beni appartenenti al defunto e nel calcolo del loro valore al tempo dell'apertura della successione (cfr. il richiamo agli artt. 747 e 750 c.c. in tema di collazione).
La seconda operazione, anche questa di natura meramente contabile, senza che vi sia un'effettiva liquidazione del passivo ereditario, consiste nella detrazione dei debiti contratti dal defunto (che nel caso di specie non sussistono), a cui devono aggiungersi, secondo una condivisibile opinione, i debiti sorti a causa della morte, quali, ad esempio, le spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione, le spese per la pubblicazione del testamento;
devono, poi, detrarsi anche i debiti che il de cuius aveva nei confronti dei legittimari (anche questi insussistenti).
L'ultima operazione consiste nel sommare al valore netto dei beni relitti il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, pur se indiretti o dissimulati.
Anche in questo caso l'operazione, diversamente dalla collazione, ha carattere meramente contabile, non influendo sulla situazione giuridica dei beni donati che potranno essere acquistati dal legittimario solo ad esito dell'azione di riduzione (art. 555 c.c.).
Il risultato delle tre operazioni sopra indicate rappresenta il valore del patrimonio ereditario ai fini del calcolo della quota riservata al legittimario.
10 A questo punto, considerato il numero e la qualità dei legittimari e applicando le norme che indicano le quote di riserva previste dalla legge, si calcola la porzione indisponibile riservata a ciascuno di essi e, indirettamente (per sottrazione), la quota disponibile.
Ai fini della determinazione in concreto della quota spettante ad ogni legittimario, occorre prima che costui imputi alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato, nonché (se succede per rappresentazione) le donazioni e i legati disposti, senza espressa dispensa, in favore del suo ascendente (c.d. imputazione ex se ex art. 564, commi 2 e
3, c.p.c.).
2. Poste queste premesse e venendo alle modalità concrete della c.d. riunione fittizia in questo giudizio, va osservato che il CTU ha preliminarmente formato la massa di tutti i beni che appartenevano ai defunti nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Giungano il 15/06/2006, e , nato a [...] il [...], e Persona_2
deceduto in Giungano il 14/02/2004, al tempo della loro morte, costituiti essenzialmente dal fondo oggetto della domanda di usucapione rigettata con la sentenza già resa nel presente giudizio, relativa al procedimento riunito n. 2103/2017 R.G.
In particolare, il CTU ha ribadito che al momento del decesso la possedeva su tale Persona_1
bene una quota di diritti di proprietà pari a 2/3, mentre il rimanente terzo era già in proprietà delle germane avendolo ereditato dal padre . Parte_1 Persona_2
Detto fondo è attualmente individuato dalle seguenti particelle catastali (la classificazione in lettere
è tratta dalla CTU):
b) Foglio 10 n. 410 – seminativo classe 1 – are 5.15 – R.D. 3,59 euro R.A. 1,20 euro g) Foglio 10 n. 223 – seminativo classe 1 – are 3.60 – R.D. 2,51 euro R.A. 0,84 euro h) Foglio 10 n. 169 – seminativo classe 1 – are 25.40 – R.D. 17,71 euro R.A. 5,90 euro.
Dal punto di vista catastale il fondo risulta intestato ancora al figlio dell'attrice Controparte_4
in forza dell'atto di donazione di cui è stata dichiarata la nullità, previo rigetto Parte_1 della domanda di usucapione, con la precedente sentenza ed è stato valutato dal CTU in € 6.631,20.
Di tale bene si dovrà tenere conto al fine del calcolo del relictum, ma non ai fini delle attribuzioni e quindi rimarrà indiviso, non essendo stata formulata da nessuna delle parti domanda di divisione.
3. Il CTU ha poi, ai sensi dell'articolo 747 c.c., determinato il valore delle liberalità effettuate in vita dai coniugi – , previo inquadramento catastale, urbanistico e descrizione Parte_1 Per_1
dello stato attuale e, quindi, le migliorie apportate ai beni donati dalla convenuta
[...]
e quelle apportate al fondo relitto dall'attrice secondo il seguente CP_2 Parte_1
schema:
11 Fondo con fabbricato donato nel 1977 dai coniugi a €177.277,66
Parte_1 Controparte_2
Fondo donato nel 1991 dai coniugi a €625,25
Parte_1 Controparte_2
Fondo con fabbricato donato nel 1991 da a €38.480,09 Persona_1 Controparte_2
Fondo donato nel 1991 dai coniugi a €7.087,52
Parte_1 Controparte_1
Fondo in possesso dell'attrice €6.631,20
Parte_1
€83.267,40 Miglioramento apportato dalla convenuta sul fondo con fabbricato donato Controparte_2 nel 1977 – quota pari a ½ Miglioramento apportato dall'attrice sul fondo in suo possesso – quota pari a
€2.000,00 Parte_1 2/3
€144.834,32 Totale
Il CTU, con relazione precisa e condivisibile, ha poi provveduto, in particolare, alla determinazione della quota legittima e disponibile , vedova del Sig. , premorto, Persona_1 Persona_2
secondo il seguente schema:
Fondo con fabbricato donato nel 1977 dai coniugi a – quota pari
€88.638,83 Parte_1 Controparte_2 a ½
Fondo donato nel 1991 dai coniugi a – quota pari a ½ €312,63 Parte_1 Controparte_2
Fondo con fabbricato donato nel 1991 da a €38.480,09 Persona_1 Controparte_2
Fondo donato nel 1991 dai coniugi a – quota pari a ½ €3.543,76 Parte_1 Controparte_1
Fondo in possesso dell'attrice – quota pari a 2/3 €4.420,80 Parte_1
€41.633,70 Miglioramento apportato dalla convenuta sul fondo con fabbricato donato Controparte_2 nel 1977 – quota pari a ½
TOT. €93.762,41
Pertanto, sul totale di € 93.762,41, la quota di cui poteva liberamente disporre , come Persona_1 da articolo 537 c.c., pari ad 1/3 e quindi ad € 31.254,14.
Fatta applicazione dei sopra richiamati principi deve ritenersi accertata la lesione della quota di legittima spettante a parte attrice nella misura di € 20.836,09, pari cioè all'intera sua quota: €
93.762,41 - €31.254,14 (disponibile) / 3 (legittimari) = € 20.836,09, secondo il seguente schema:
erede Quota di spettanza donatum Migliorie apportate Residuo legittima
€20.836,09 0 + €20.836,09 Parte_1
€52.090,23 €127.431,55 €41.633,70 - €33.707,62 Controparte_2
€20.836,09 €3.543,76 + €17.292,33 Controparte_1
Totale €93.762,41 €130.975.31 €41.633,70
Dalla tabella che precede si desume anche la lesione della legittima in danno di , Controparte_1 che però non ha esercitato l'azione di riduzione.
Infine, il CTU ha predisposto alcuni progetti di riduzione delle donazioni.
12 A tal proposito va precisato che tutte le donazioni dei beni oggetto della controversia sono state fatte in conto legittima con eventuale supero sulla disponibile, nonché con la clausola della dispensa da collazione (la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile: in tal senso Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022).
Pertanto, l'unica soluzione possibile, tra quelle indicate dal CTU, è quella della riduzione della donazione in favore della sig. con il versamento di un conguaglio in denaro a Controparte_2 favore dell'attrice pari al valore della lesione di legittima. Parte_1
Quanto alle modalità concrete della riduzione, l'art. 559 c.c. prevede che le donazioni si riducono iniziando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Pertanto, in accoglimento della domanda di riduzione proposta da dovrà Parte_1 dichiararsi l'inefficacia relativa degli atti di liberalità compiuti in favore di e Controparte_2 ciò sino a concorrenza dell'importo di euro 20.836,09, pari all'ammontare della lesione della quota di legittima spettante a Parte_1
Pertanto, va condannata al pagamento dell'importo equivalente al valore della Controparte_2
porzione di quota di legittima lesa attraverso i predetti atti dispositivi, precedentemente indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 555, comma 1, c.c. secondo il la donazione, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, è soggetta a riduzione fino alla quota medesima.
In definitiva, in accoglimento della relativa domanda, va condannata a Controparte_2
corrispondere in favore di la somma di euro 20.836,09, pari alla lesione di Parte_1
legittima riscontrata.
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di apertura della successione (15.06.2006) e sino a quella della presente decisione – atteso che per giurisprudenza, qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore (al momento della decisione giudiziale) del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione (Cass.
19.5.2005 n. 10564; Cass. 19.3.2010 n. 6709) - e gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente l'attore avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale dovuto all'attualità
13 (comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e lucro cessante come sopra determinato) di
€36.402,34.
Sulle somme come sopra quantificate competono, infine, gli interessi legali ex art. 1282 c.c. a far tempo dalla data della presente decisione e sino all'effettivo pagamento.
3. In punto di spese, in ragione della controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08) sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico di tutte le parti costituite, solidalmente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che la quota per legge riservata alla figlia sulla eredità Parte_1
della madre nata a [...] il [...] e deceduta in Giungano il Persona_1
15/06/2006, vedova del Sig. , nato a [...] il [...], e Persona_2
deceduto in Giungano il 14/02/2004, è stata lesa nella misura di € 20.836,09 e, per l'effetto, dichiara inefficaci e riduce le donazioni in nei limiti della accertata lesione della quota Controparte_2
riservata a pari a complessivi euro 20.836,09 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria;
2) per l'effetto, condanna a corrispondere a la somma di Controparte_2 Parte_1
€36.402,34 all'attualità e comprensiva di interessi legali, oltre gli ulteriori interessi legali come indicato in motivazione;
3) compensa le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti costituite, solidalmente.
Salerno, 24 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Ansalone Dott.ssa Maria Stefania Picece
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