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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 825/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] in [...] - cod. fisc.: Parte_1
e , nata il [...] in [...]- C.F._1 Parte_2 cod. fisc.: - entrambi residenti in [...]
Italico, 49, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], - elett. dom.ti in 80126 Napoli, alla Persona_1 via Timavo, 39, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Miluccio, cod fisc.:
[...]
, dal quale sono rapp.ti e dif.si, per procura in calce al ricorso a RG C.F._3
16438/2022;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ( ), giusta procura generale alle liti per Notaio C.F._4 del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_2 n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC: t Email_1
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.6434/2023, pronunciata dal Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 31.10.2023, depositata in cancelleria in data 2.11.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, a titolo dell'indennità di accompagnamento spettante al figlio minore , Persona_1 riconosciuta a seguito di Decreto di Omologa, emesso dal Tribunale di Napoli il 13/5/2022, mentre erano state compensate per la metà tra le parti le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese per violazione del principio della soccombenza virtuale tenuto conto che l' non aveva liquidato la prestazione entro 120 giorni dall'avvenuta CP_1 notifica dell'omologa; (omologa notificata in data 24.05.2022 con pagamento avvenuto solo in data 01.12.2022 nonché per violazione dei parametri ex D. 55/2014. Chiedeva , pertanto , la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto di condannare l' al pagamento delle spese legali e competenze CP_1 professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura totale di €. 2.950,00 o di altra ritenuta di giustizia con riferimento al valore della causa, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione . Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per la metà le spese di lite quantificandole in euro 600,00 “in considerazione dell'adempimento in corso di causa” ossia sostanzialmente avuto riguardo al comportamento processuale dell' che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute in corso di CP_1 causa e dopo il deposito del ricorso giudiziario. La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n.77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza. In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020). Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013). In particolare la Suprema Corte ha statuito che “in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n. 2883/2014). Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907/2019). Posizione ulteriormente ribadita e chiarita con la decisione n. 27812/2022: “in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite;
se lo fa viola il disposto di detta norma”. Con riguardo alla fattispecie in esame, all'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale ( sia pure virtuale) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite ex sent. Corte Costituzionale n. 77/2018 E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, ove la compensazione delle spese di lite è stata motivata dal Giudice di prime cure con la formula “in considerazione dell'adempimento in corso di causa”. A ben vedere il pagamento dei ratei maturati e non riscossi richiesti nel giudizio di prime cure risulta avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso del 21.9.2022 ( deposito che determina la pendenza della lite ) e precisamente in data 1.12.2022 nonché ben oltre sei mesi dopo l'avvenuta notifica del decreto di omologa avvenuta il 24.5.2022; ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell Controparte_2 per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile allo scaglione individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , tenuto conto che la liquidazione della prestazione è avvenuta per euro € 13.365,96. Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione ex dm 55/2014 , -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 443,00, fase introduttiva= euro 370,00 ; fase istruttoria e/o trattazione = euro 1.110,00; fase decisionale = euro 963,00, . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.886,00 . Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata, in totale, di euro 1.200,00,( divenuta euro 600,00 per la disposta compensazione per la metà ) e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione .
Di conseguenza l' va condannato al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 2.286,00. In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle CP_1 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.886,00 ;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 2.286,00 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_1 complessivi euro 962,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 22.9.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 825/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] in [...] - cod. fisc.: Parte_1
e , nata il [...] in [...]- C.F._1 Parte_2 cod. fisc.: - entrambi residenti in [...]
Italico, 49, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], - elett. dom.ti in 80126 Napoli, alla Persona_1 via Timavo, 39, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Miluccio, cod fisc.:
[...]
, dal quale sono rapp.ti e dif.si, per procura in calce al ricorso a RG C.F._3
16438/2022;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ( ), giusta procura generale alle liti per Notaio C.F._4 del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_2 n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC: t Email_1
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.6434/2023, pronunciata dal Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 31.10.2023, depositata in cancelleria in data 2.11.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, a titolo dell'indennità di accompagnamento spettante al figlio minore , Persona_1 riconosciuta a seguito di Decreto di Omologa, emesso dal Tribunale di Napoli il 13/5/2022, mentre erano state compensate per la metà tra le parti le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese per violazione del principio della soccombenza virtuale tenuto conto che l' non aveva liquidato la prestazione entro 120 giorni dall'avvenuta CP_1 notifica dell'omologa; (omologa notificata in data 24.05.2022 con pagamento avvenuto solo in data 01.12.2022 nonché per violazione dei parametri ex D. 55/2014. Chiedeva , pertanto , la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto di condannare l' al pagamento delle spese legali e competenze CP_1 professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura totale di €. 2.950,00 o di altra ritenuta di giustizia con riferimento al valore della causa, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione . Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per la metà le spese di lite quantificandole in euro 600,00 “in considerazione dell'adempimento in corso di causa” ossia sostanzialmente avuto riguardo al comportamento processuale dell' che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute in corso di CP_1 causa e dopo il deposito del ricorso giudiziario. La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n.77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza. In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020). Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013). In particolare la Suprema Corte ha statuito che “in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n. 2883/2014). Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907/2019). Posizione ulteriormente ribadita e chiarita con la decisione n. 27812/2022: “in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite;
se lo fa viola il disposto di detta norma”. Con riguardo alla fattispecie in esame, all'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale ( sia pure virtuale) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite ex sent. Corte Costituzionale n. 77/2018 E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, ove la compensazione delle spese di lite è stata motivata dal Giudice di prime cure con la formula “in considerazione dell'adempimento in corso di causa”. A ben vedere il pagamento dei ratei maturati e non riscossi richiesti nel giudizio di prime cure risulta avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso del 21.9.2022 ( deposito che determina la pendenza della lite ) e precisamente in data 1.12.2022 nonché ben oltre sei mesi dopo l'avvenuta notifica del decreto di omologa avvenuta il 24.5.2022; ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell Controparte_2 per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile allo scaglione individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , tenuto conto che la liquidazione della prestazione è avvenuta per euro € 13.365,96. Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione ex dm 55/2014 , -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 443,00, fase introduttiva= euro 370,00 ; fase istruttoria e/o trattazione = euro 1.110,00; fase decisionale = euro 963,00, . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.886,00 . Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata, in totale, di euro 1.200,00,( divenuta euro 600,00 per la disposta compensazione per la metà ) e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione .
Di conseguenza l' va condannato al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 2.286,00. In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle CP_1 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.886,00 ;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 2.286,00 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_1 complessivi euro 962,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 22.9.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.