Art. 2.
Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti dalla nota b) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341 , avra' inizio a decorrere dal 1 gennaio 1953 anziche' dal 1 gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.
Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti dalla nota b) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341 , avra' inizio a decorrere dal 1 gennaio 1953 anziche' dal 1 gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.