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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4974 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv DI SOMMA FRANCESCO ANTONIO e LAMBERTI Parte_1
MARIA
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto ai benefici di cui all'art 3 comma 3 L CP_ 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il CTU, pur riconoscendo la ricorrente portatrice di invalidità, complessivamente valutata, nella misura del
100% ha evidenziato l'assenza di segni di scompenso dei principali organi ed apparati e come nel corso dell'esame obiettivo veniva riscontrata la conservazione dell'autonomia nella deambulazione e delle normali capacità cognitive per provvedere autonomamente ai bisogni primari;
il CTU ha anche escluso la sussistenza di condizioni tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione evidenziando che il deficit visivo di 5/6 decimi con occhio spento controlaterale consenta comunque all'istante di muoversi autonomamente e di avere sufficiente vita di relazione;
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata inoltre la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4974 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. Persona_1
) in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 05/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv DI SOMMA FRANCESCO ANTONIO e LAMBERTI Parte_1
MARIA
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto ai benefici di cui all'art 3 comma 3 L CP_ 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il CTU, pur riconoscendo la ricorrente portatrice di invalidità, complessivamente valutata, nella misura del
100% ha evidenziato l'assenza di segni di scompenso dei principali organi ed apparati e come nel corso dell'esame obiettivo veniva riscontrata la conservazione dell'autonomia nella deambulazione e delle normali capacità cognitive per provvedere autonomamente ai bisogni primari;
il CTU ha anche escluso la sussistenza di condizioni tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione evidenziando che il deficit visivo di 5/6 decimi con occhio spento controlaterale consenta comunque all'istante di muoversi autonomamente e di avere sufficiente vita di relazione;
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata inoltre la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4974 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. Persona_1
) in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 05/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale