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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3123/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3123/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca De Padova ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Chiara Messina resistente
Rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 25 settembre 2025 sulla domanda di divorzio.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21 novembre 2020 nel Comune di Mezzocorona
(TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mezzocorona, Parte I,
N. 5, Anno 2020, e dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, il ricorrente ha Parte_1 cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, in ogni caso senza condizioni accessorie essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la convenuta si è costituita in CP_1 giudizio aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento e di un assegno divorzile in suo favore.
Con sentenza n. 1115/2024 di data 5 dicembre 2024, il Tribunale di Trento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'ordinanza del 15 aprile 2024, su accordo delle parti:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro il Pt_1 CP_1 giorno 20 di ciascun mese, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 500,00”.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1 in data 21.11.2020 nel Comune di Mezzocorona (TN), con atto trascritto negli uffici
[...] di stato civile del Comune di Mezzocorona al n. 5, parte 1, anno 2020, ordinandone la trascrizione ai sensi di legge;
2. Disporre che il signor corrisponderà in favore della signora Parte_1 CP_1
la somma di € 3.000,00.= a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art.
[...]
5 legge 898/1970, mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora entro CP_1
e non oltre il termine del 30.09.2025;
3. Disporre che le parti con l'adempimento delle predette condizioni congiunte di divorzio hanno risolto ogni reciproca pendenza economica e non hanno più nulla a che pretendere economicamente in relazione alla pregressa unione matrimoniale;
4. Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione del presente procedimento (avvenuta in 14 marzo 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo
Tribunale n. 1115/2024 di data 5 dicembre 2024 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità, nonché essendo equa la somma da corrispondersi a titolo di assegno divorzile una tantum.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in C.F._1 CP_1 C.F._2 data 21 novembre 2020 nel Comune di Mezzocorona (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mezzocorona, Parte I, N. 5, Anno 2020, alle condizioni accessorie di cui alle note depositate in data 25 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3123/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca De Padova ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Chiara Messina resistente
Rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 25 settembre 2025 sulla domanda di divorzio.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21 novembre 2020 nel Comune di Mezzocorona
(TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mezzocorona, Parte I,
N. 5, Anno 2020, e dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, il ricorrente ha Parte_1 cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, in ogni caso senza condizioni accessorie essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la convenuta si è costituita in CP_1 giudizio aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento e di un assegno divorzile in suo favore.
Con sentenza n. 1115/2024 di data 5 dicembre 2024, il Tribunale di Trento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'ordinanza del 15 aprile 2024, su accordo delle parti:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro il Pt_1 CP_1 giorno 20 di ciascun mese, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 500,00”.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1 in data 21.11.2020 nel Comune di Mezzocorona (TN), con atto trascritto negli uffici
[...] di stato civile del Comune di Mezzocorona al n. 5, parte 1, anno 2020, ordinandone la trascrizione ai sensi di legge;
2. Disporre che il signor corrisponderà in favore della signora Parte_1 CP_1
la somma di € 3.000,00.= a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art.
[...]
5 legge 898/1970, mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora entro CP_1
e non oltre il termine del 30.09.2025;
3. Disporre che le parti con l'adempimento delle predette condizioni congiunte di divorzio hanno risolto ogni reciproca pendenza economica e non hanno più nulla a che pretendere economicamente in relazione alla pregressa unione matrimoniale;
4. Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione del presente procedimento (avvenuta in 14 marzo 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo
Tribunale n. 1115/2024 di data 5 dicembre 2024 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità, nonché essendo equa la somma da corrispondersi a titolo di assegno divorzile una tantum.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in C.F._1 CP_1 C.F._2 data 21 novembre 2020 nel Comune di Mezzocorona (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mezzocorona, Parte I, N. 5, Anno 2020, alle condizioni accessorie di cui alle note depositate in data 25 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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