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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. AR G. Di CO Presidente
2) dott. Michele De AR Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°845 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dagli Avv.ti AR Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1 ttivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO rappresentato e difesa dagli Avv.ti Erasmo Tarantino e Claudio La Controparte_1
VE appellato all'udienza di discussione del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.361/2023 il Tribunale G.L. di Palermo ha accolto il ricorso con il quale titolare di assegno mensile di assistenza n.071341542 sin dal Controparte_1 2016, nota del 4.11.2021 col quale l' adducendo il Pt_1 superamento del limite reddituale fissato dalla legge, gli aveva contestato un indebito pari ad euro 7.138,08 relativo al periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 20.11.2021. Ha, anzitutto, rilevato il primo Giudice che nella nota di indebito non risultava
“esplicitata la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute”. Che tale circostanza, da sola, era “sufficiente per l'accoglimento del ricorso”. In ogni caso, ha escluso la sussistenza “di dolo del ricorrente”. Richiamati i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, ha ritenuto di dover escludere al ripetibilità dell'indebito “perché i dati reddituali del pensionato erano conosciuti dall' in quanto formati da redditi di lavoro, Pt_1 tempestivamente comunicati dallo stesso assistito n onsultabili presso i registri dell'anagrafe tributaria, e di prestazioni erogate direttamente dall' ”; che la “circostanza che l'assistito fosse a CP_2 conoscenza dei propri redditi risulta irrilevante al fi ccertare la sua malafede, come erroneamente ritenuto dall' , atteso che l'erogazione da parte di questo organo pubblico della prestazione, CP_2 nonostante la te comunicazione di tutti i redditi da parte del pensionato, comporta con tutta evidenza, il legittimo affidamento del privato nella debenza di quanto erogato in proprio favore”; che, pertanto, non erano ripetibili le somme corrisposte prima della ricezione della comunicazione di rideterminazione della prestazione del 4.11.2021. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
7.8.2023.
Pag.1 Con unico motivo, parte appellante rileva che il primo Giudice ha deciso la controversia sul solo presupposto della “assenza di dolo”, senza considerare che in materia di assegno mensile di assistenza è necessario accertare il presupposto dell'assenza di attività lavorativa secondo quanto previsto dalla normativa fino all'intervenuta modifica di cui all'art.12 ter del D.L. n.146/2021; sostiene, in altri termini che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è inammissibile. Come è noto, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Nell'atto di appello, pertanto, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn.9244/2007 e 8771/2010). In siffatto contesto, si osserva, la più autorevole giurisprudenza di legittimità non ha mancato occasione di ribadire che, allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi" idonee a giustificarne autonomamente le statuizioni, “la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla "ratio decidendi" non criticata dall'impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l'impugnazione non è ammissibile per l'esistenza del giudicato” (cfr. in motivazione Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.5.2019 n.14492). Orbene, nel caso di specie, l' con l'atto di gravame si è limitato ad Pt_1 affermare che l'assegno mensile di ass resuppone, oltre al possesso dei requisiti reddituali, il mancato svolgimento di attività lavorativa senza, tuttavia, censurare (né confrontarsi) con il tenore della sentenza impugnata che ha, anzitutto, con autonomo capo, chiaramente deciso la causa ritenendo generica la nota di recupero impugnata. Il Tribunale ha, infatti, affermato:
“Va premesso che, nella fattispecie, l' come ritenuto dalla costante giurisprudenza di Pt_1 legittimità, avrebbe dovuto dimostrare o al municare al pensionato le precise ragioni del mutamento del titolo, che aveva fatto venir meno il suo diritto, ciò che non ha fatto, con la conseguenza che il ricorrente non è stato posto in grado di approntare la propria difesa – nella specie il ricorso per accertamento negativo – nel merito, atteso che l' ha chiarito le ragioni dell'indebito solo nella CP_2 comparsa di costituzione nel presente giudizio. Infatti, nella nota di indebito non risulta esplicitata la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute, atteso che non può, certo, essere ritenuta indicativa dei motivi del diritto alla restituzione, il generico contenuto della comunicazione dell' del 04/11/2021, che si Pt_1
Pag.2 limita a informare l' assistito che “…l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto Pt_1 dovuto…”, sulla base della dichiarazione dei redditi del pensionato del 2019, senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni che avrebbero determinato l'indebito. Tal ragione, da sola, sarebbe sufficiente per l'accoglimento del ricorso”. Orbene, tale capo (autonomo) di sentenza non è stato in alcun modo preso in considerazione né, tampoco, messo in discussione con l'atto di gravame interposto dall' di talchè l'appello va, senz'altro, dichiarato inammissibile. Pt_1
In ogni caso, si osserva, neanche il motivo posto a sostegno dell'atto di gravame (per altro fondato su difese del tutto diverse rispetto a quelle spiegate in prime cure) si è confrontato, tanto, col tenore, quanto, con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero, il primo Giudice ha ritenuto irripetibile la somma oggetto di causa facendo applicazione dell'orientamento della Suprema Corte in materia di indebito assistenziale ed ha in radice escluso il dolo del pensionato “perché i dati reddituali … erano conosciuti dall' in quanto formati da redditi di lavoro, tempestivamente comunicati dallo stesso assistito Pt_1 nonché consultabili presso i registri dell'anagrafe tributaria, e di prestazioni erogate direttamente dall' ”; che la “circostanza che l'assistito fosse a conoscenza dei propri redditi risulta irrilevante CP_2 al fine di accertare la sua malafede, come erroneamente ritenuto dall' , atteso che l'erogazione da CP_2 parte di questo organo pubblico della prestazione, nonostante la dilige unicazione di tutti i redditi da parte del pensionato, comporta con tutta evidenza, il legittimo affidamento del privato nella debenza di quanto erogato in proprio favore”; Anche tale percorso motivazionale (in cui si fa espresso riferimento a redditi da lavoro tempestivamente comunicati e consultabili presso i registri dell'anagrafe tributaria) non è stato minimamente censurato con l'atto di gravame il quale, in definitiva, si riduce ad un rilievo (ossia il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa) del tutto irrilevante in questa sede, ove non venga (ri)messa in discussione, come nella specie, l'affermata (e non censurata) assenza di dolo in capo al pensionato (cfr. sentenza di primo grado); assenza di dolo, si osserva, che il primo Giudice ha ritenuto sussistente tenendo espressamente conto dei “redditi di lavoro, tempestivamente comunicati dallo stesso assistito nonché consultabili presso i registri dell'anagrafe tributaria”. Ad ogni evidenza, dunque, il motivo appello è inammissibile perchè non si confronta con (e non censura la) motivazione (in punto di assenza di dolo) della sentenza impugnata, risultando in definitiva carente delle ragioni per cui l' non condivide le Pt_1 argomentazioni poste dal Giudice a base della sua pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1 come da dispositivo in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.361/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell'appellato che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre iva,
Pag.3 cpa e spese generali come per legge se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 25 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
il Presidente
AR G. Di CO
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