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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/04/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
19.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 02.04.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. BODENIZZA GIUSEPPINA con studio in VIA ANDREA PONTI, 15
MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 23/12/1974, già residente a [...] ora CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.05.2024
pagina 1 di 5
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
Come da provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Presidente relatore in data 19.03.2025e sotto trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in MILANO il 24/07/2001, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2001, atto n. 1281, Parte I, dal matrimonio sono nati due figli: in data 19.01.2002, maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, e in data 11.07.2004, maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente indipendente,
i coniugi si sono separati con sentenza n. 1296/2017 del Tribunale di Milano del 18.01.2017, pubblicata il 02.02.2017 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 3.10.2017 che ha disposto l'addebito della separazione al marito, affidato i due figli, in allora ancora minorenni, al
Comune di Milano, disponendone la collocazione presso la nonna paterna e dando incarico ai Servizi
Sociali di regolamentare i tempi di frequentazioni dei figli con entrambi i genitori, e poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli pagando il 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 11.04.2004 la chiedeva pronuncia di divorzio e che Parte_1 fosse posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con CP_1 Per_2
ella ora convivente, versandole la somma mensile di 250,00 euro;
allegava che il marito era stato condannato con sentenza definitiva a 14 anni di reclusione per gravissimi reati ed anche per maltrattamenti ai danni di ella ricorrente, che dopo aver scontato parte di pena aveva usufruito di alcuni permessi e benefici, che non aveva mai ottemperato al mantenimento della figlia versando la sua quota parte delle spese straordinarie, che era stato condannato anche in relazioni ad altri reati e che pagina 2 di 5 attualmente era uscito dal carcere rendendosi tuttavia irreperibile, che la figlia maggiorenne, Per_2
viveva con ella ma non era ancora economicamente indipendente, e che la stessa non aveva alcun tipo di rapporto con il padre, alla udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 19.03.2025, disposta con decreto del 10.03.2025, a seguito di assegnazione a nuovo giudice per congedo parentale del precedente, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data
25.06.2024 (vista la irreperibilità del resistente accertata dal Comune di Vigevano), veniva dichiarata la contumacia del non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista CP_1
la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava:
è autonomo, lavora e vive con la nonna paterna a Milano. vive con me, non studia e Per_1 Per_2
non lavora. ha problemi di natura psichiatrica con problemi di depressione maggiore ed ansia. E sta seguendo una terapia prescritta dal CPS di San Donato. Ora è sotto controllo. Chiedo €300 omnia per il mantenimento di da parte del padre. non so dove vive il padre. Dopo la denuncia per Per_2 stalking che ho fatto un anno fa circa e lui ha patteggiato la pena di anni 3 e mesi 2 io l'ho bloccato e non l'ho più sentito. Lavoro con contratto a tempo indeterminato e faccio pulizie nell' Ospedale San
Paolo e guadagno circa 1.200 / 1.300 euro, dipende dalle ore di lavoro. non vede il padre Per_2
dalla denuncia di stalking. La mia casa è in locazione e vivo con il mio nuovo compagno che mi aiuta a pagare l'affitto che è di € 650 comprese le spese. va molto d'accordo con il mio nuovo Per_2 compagno”. Il Presidente delegato, pertanto, in via provvisoria e urgente, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma Per_2 Pt_2
di euro 300,00 mensili e, ritenendo la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente precisava le proprie conclusioni come da provvedimenti adottati dal
Presidente ed insisteva per il loro accoglimento chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
pagina 3 di 5 I coniugi si sono separati si sono separati con sentenza n. 1296/2017 del Tribunale di Milano del
18.01.2017, pubblicata il 02.02.2017 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
3.10.2017.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 11.04.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni economiche
Si dà atto preliminarmente che i due figli della coppia, e sono divenuti Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni, per cui nessuna statuizione deve essere assunto in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
, secondo le dichiarazioni rilasciate alla madre, lavora ed è economicamente indipendente Per_1
e vive ancora presso la nonna paterna, come all'epoca in cui era stata pronuncia la separazione che aveva disposto il collocamento di entrambi i figli, in allora minorenni, presso la nonna paterna.
invece, di anni 20, è andata a vivere con la madre e non è economicamente Per_2
indipendente, in quanto non lavora e non studia poiché è affetta da problemi di natura psichiatrica, depressione maggiore ed ansia. Come dichiarato dalla madre, al momento sta seguendo una Per_2
terapia prescritta dal CPS di San Donato e la situazione è controllo.
La madre ha chiesto a titolo di contributo di mantenimento paterno per la figlia la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti che hanno posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 300 mensili . Pt_2
Il Tribunale ritiene che, rilevato che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, (la madre ha uno stipendio di € 1.200/1.300 e deve sostenere il canone di locazione, seppur a metà con il nuovo compagno), richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. e considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto, dal momento che il padre è assente dalla vita della figlia e si è reso irreperibile, nonché di contributo all'abitazione della figlia, evidenziato che il padre ha 51 anni e non pagina 4 di 5 emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa dello stesso, la somma già posta a carico del padre di euro
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di sia equa e debba pertanto Pt_2 Per_2
essere confermata.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in MILANO in data 24/07/2001 iscritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2001, atto n. 1281, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di aprile 2024 la somma di euro 300
OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
4. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 02.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/04/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
19.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 02.04.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. BODENIZZA GIUSEPPINA con studio in VIA ANDREA PONTI, 15
MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 23/12/1974, già residente a [...] ora CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.05.2024
pagina 1 di 5
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
Come da provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Presidente relatore in data 19.03.2025e sotto trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in MILANO il 24/07/2001, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2001, atto n. 1281, Parte I, dal matrimonio sono nati due figli: in data 19.01.2002, maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, e in data 11.07.2004, maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente indipendente,
i coniugi si sono separati con sentenza n. 1296/2017 del Tribunale di Milano del 18.01.2017, pubblicata il 02.02.2017 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 3.10.2017 che ha disposto l'addebito della separazione al marito, affidato i due figli, in allora ancora minorenni, al
Comune di Milano, disponendone la collocazione presso la nonna paterna e dando incarico ai Servizi
Sociali di regolamentare i tempi di frequentazioni dei figli con entrambi i genitori, e poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli pagando il 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 11.04.2004 la chiedeva pronuncia di divorzio e che Parte_1 fosse posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con CP_1 Per_2
ella ora convivente, versandole la somma mensile di 250,00 euro;
allegava che il marito era stato condannato con sentenza definitiva a 14 anni di reclusione per gravissimi reati ed anche per maltrattamenti ai danni di ella ricorrente, che dopo aver scontato parte di pena aveva usufruito di alcuni permessi e benefici, che non aveva mai ottemperato al mantenimento della figlia versando la sua quota parte delle spese straordinarie, che era stato condannato anche in relazioni ad altri reati e che pagina 2 di 5 attualmente era uscito dal carcere rendendosi tuttavia irreperibile, che la figlia maggiorenne, Per_2
viveva con ella ma non era ancora economicamente indipendente, e che la stessa non aveva alcun tipo di rapporto con il padre, alla udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 19.03.2025, disposta con decreto del 10.03.2025, a seguito di assegnazione a nuovo giudice per congedo parentale del precedente, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data
25.06.2024 (vista la irreperibilità del resistente accertata dal Comune di Vigevano), veniva dichiarata la contumacia del non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista CP_1
la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava:
è autonomo, lavora e vive con la nonna paterna a Milano. vive con me, non studia e Per_1 Per_2
non lavora. ha problemi di natura psichiatrica con problemi di depressione maggiore ed ansia. E sta seguendo una terapia prescritta dal CPS di San Donato. Ora è sotto controllo. Chiedo €300 omnia per il mantenimento di da parte del padre. non so dove vive il padre. Dopo la denuncia per Per_2 stalking che ho fatto un anno fa circa e lui ha patteggiato la pena di anni 3 e mesi 2 io l'ho bloccato e non l'ho più sentito. Lavoro con contratto a tempo indeterminato e faccio pulizie nell' Ospedale San
Paolo e guadagno circa 1.200 / 1.300 euro, dipende dalle ore di lavoro. non vede il padre Per_2
dalla denuncia di stalking. La mia casa è in locazione e vivo con il mio nuovo compagno che mi aiuta a pagare l'affitto che è di € 650 comprese le spese. va molto d'accordo con il mio nuovo Per_2 compagno”. Il Presidente delegato, pertanto, in via provvisoria e urgente, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma Per_2 Pt_2
di euro 300,00 mensili e, ritenendo la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente precisava le proprie conclusioni come da provvedimenti adottati dal
Presidente ed insisteva per il loro accoglimento chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
pagina 3 di 5 I coniugi si sono separati si sono separati con sentenza n. 1296/2017 del Tribunale di Milano del
18.01.2017, pubblicata il 02.02.2017 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
3.10.2017.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 11.04.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni economiche
Si dà atto preliminarmente che i due figli della coppia, e sono divenuti Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni, per cui nessuna statuizione deve essere assunto in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
, secondo le dichiarazioni rilasciate alla madre, lavora ed è economicamente indipendente Per_1
e vive ancora presso la nonna paterna, come all'epoca in cui era stata pronuncia la separazione che aveva disposto il collocamento di entrambi i figli, in allora minorenni, presso la nonna paterna.
invece, di anni 20, è andata a vivere con la madre e non è economicamente Per_2
indipendente, in quanto non lavora e non studia poiché è affetta da problemi di natura psichiatrica, depressione maggiore ed ansia. Come dichiarato dalla madre, al momento sta seguendo una Per_2
terapia prescritta dal CPS di San Donato e la situazione è controllo.
La madre ha chiesto a titolo di contributo di mantenimento paterno per la figlia la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti che hanno posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 300 mensili . Pt_2
Il Tribunale ritiene che, rilevato che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, (la madre ha uno stipendio di € 1.200/1.300 e deve sostenere il canone di locazione, seppur a metà con il nuovo compagno), richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. e considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto, dal momento che il padre è assente dalla vita della figlia e si è reso irreperibile, nonché di contributo all'abitazione della figlia, evidenziato che il padre ha 51 anni e non pagina 4 di 5 emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa dello stesso, la somma già posta a carico del padre di euro
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di sia equa e debba pertanto Pt_2 Per_2
essere confermata.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in MILANO in data 24/07/2001 iscritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2001, atto n. 1281, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di aprile 2024 la somma di euro 300
OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
4. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 02.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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