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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello riassunta in seguito a sentenza della Corte di Cassazione con riscorso iscritto al n. r.g. 2089/2023 tra:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. BARRECA Parte_3 Parte_4 Parte_5
GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19, MANTOVA presso il difensore avv. BARRECA GIUSEPPE
APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato IN VIA MARCONI 34 presso il difensore avv. RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come segue:
Voglia l'adita Corte d'Appello, in ossequio a quanto statuito ex art. 384 cpc dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza numero sezionale 2908/2023 - numero di raccolta generale 27863/2023, pubblicata e comunicata il 03/10/2023, resa dalla Corte Suprema di Cassazione sul ricorso n. 2939/2021 di R.G., che ha cassato con rinvio la sentenza n. 2684/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 15.6.2020, pronunciata all'esito del giudizio n.149/2019 R.G., pronunciare sentenza di accoglimento delle seguenti domande: confermarsi la sentenza n. 464/2018 pubblicata il 21/06/2018, RG n. 2717/2015, emessa dal Tribunale di Piacenza e, in ogni caso, accogliersi l'opposizione formulata dagli odierni deducenti in riassunzione ut supra (opponenti in primo e resistenti in secondo grado) e, per l'effetto annullarsi l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2015 del 10.08.2015, n. 53912 di Prot., assunta dal Direttore Generale pro tempore dell' , Parte_6 notificata il 13.08.2015, con la quale è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.658,00 per la presunta violazione dell'art. 69, co. I, D.lgs. 193/2006., per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla narrativa pagina 1 di 5 che precede. Spese rifuse (anche di CTU e CTP) in favore dei ricorrenti per tutti i gradi, le fasi e gli stati del giudizio relativi alla presente controversia (I e II grado, Cassazione, riassunzione).
L' così precisa le conclusioni: Parte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione: A) in via principale, riformare della sentenza del Tribunale di Piacenza, sezione civile, n. 464 del 21 giugno 2018, e, in particolare: a1) disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU disposta in primo grado, previa revoca dell'ordinanza del 30 maggio 2024; a2) accertare la natura non endogena degli elevati valori di ormoni riscontrati nei capi di bestiame di proprietà dell' e degli altri sanzionati, o quantomeno, dichiarare che Controparte_2 non ha provato la natura endogena dei valori riscontrati e, per l'effetto, a3) respingere Parte_1
l'opposizione a ordinanza ingiunzione proposto da , Controparte_2 Parte_2
avverso l'ordinanza del Direttore Generale dell' Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
n. 57/2015 del 10 agosto 2015 prot. n. 53912, confermando la sanzione amministrativa nella somma
[...] di € 20.658,00 oltre oneri di notifica;
a4) con vittoria di spese di tutte le fasi e gradi del procedimento, ivi inclusa quella di Cassazione e delle spese di CTU;
B) in subordine, in riforma del solo capo sulle spese legali, compensare le spese di tutti i gradi e le fasi di giudizio, ivi incluse quelle relative alla CTU.
***
Con ricorso ex art. 392 c.p.c., datato 29 dicembre 2023, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e qualità di legali rappresentanti dell' , Parte_5 Parte_8 riassumevano la causa in grado di appello dopo il rinvio dalla Cassazione deciso con sentenza n. 27863/2020, provvedendo, a seguito della fissazione di udienza, alla notifica del ricorso e decreto alle controparti;
il giudizio veniva discusso e deciso all'udienza del 14 febbraio 2025, che si teneva in presenza, e con lettura del dispositivo.
Nel merito del giudizio di rinvio, va premesso che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (art.360 n.3 cpc) ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, già interamente operata dalla Corte di cassazione;
nell'altra invece in sede di rinvio debbono essere riesaminati gli elementi acquisiti, nel merito, per verificare se, rettificando il percorso logico della motivazione alla luce dei principi e delle correzioni espresse dalla Corte, la decisione impugnata con il ricorso debba essere riformata, ovvero confermata con diversa motivazione.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha esplicitamente accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso, in cui si faceva valere sia la erronea interpretazione del parere emesso dal Consiglio Superiore della Sanità, sia la erronea qualificazione della nota del del 04.06.2012, quale provvedimento amministrativo Parte_9 di carattere generale ad efficacia vincolate, pur in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti per la normazione regolamentare dall'art. 17 L. 400 del 1988.
Ripercorrendo il ragionamento della Corte, per definire lo spazio concreto di intervento del giudice di rinvio, si osserva che la Suprema Corte ha rilevato come i giudici di appello avessero erroneamente attribuito carattere oggettivo e quindi valore vincolante, di presunzione assoluta e non relativa, al parere reso dal Consiglio
Superiore di Sanità e aderito a quest'ultimo, non già in ragione della sua persuasività ed autorevolezza scientifica, ma per la sola e mera circostanza che esso si sarebbe tradotto in un provvedimento amministrativo generale del , pertanto insindacabile. Parte_9
pagina 2 di 5 Pur condividendo in astratto la affermazione dei giudici del merito, in ordine alla possibilità di disapplicare un provvedimento amministrativo solo nell'ipotesi di sua illegittimità, la Corte ha precisato che un provvedimento amministrativo, basato esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, trae le sue condizioni di legittimità proprio dalla correttezza delle conclusioni tecniche presupposte, cosicchè in concreto rimane sempre la possibilità per il giudice di disapplicare l'atto con cui l'Autorità l'abbia fatto proprio, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell'accertamento sul piano tecnico e scientifico.
In esito a tale disanima la Corte ha rilevato come i giudici di merito, in conseguenza di tali rilevati errori, avessero mancato di esaminare: le contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla univocità delle conclusioni del predetto parere e le loro deduzioni in ordine alla sua portata effettiva, … e … di confrontarsi con le argomentazioni della decisione appellata, laddove, interpretandone le conclusioni, aveva ritenuto che
l'indicazione del limite massimo fatta dal Consiglio Superiore di Sanità, il cui superamento era da considerarsi indice di un intervento farmacologico, era stata espressa in via prudenziale in presenza di particolari circostanze, facendo propri i rilievi del consulente tecnico d'ufficio, che aveva rappresentato la possibilità che in presenza di condizioni di stress dell'animale, verificate in concreto nel caso di specie, si potesse verificare un aumento, per causa endogena, delle sostanze in questione (pag. 5 sentenza).
Dunque, la Corte investita del rinvio deve tenere conto del principio di diritto, verificando la portata effettiva del parere del Consiglio Superiore di Sanità, traendone le conclusioni circa la necessità o meno di disapplicare il provvedimento ministeriale, e solo in seguito riesaminare il merito, per valutare l'eventuale illegittimità nel provvedimento sanzionatorio emesso.
Ora, la nota dal del 04.06.2012, riportando il parere espresso dal Consiglio Superiore di Parte_9 sanità in data 22.05.2012, stabiliva che, benché non fosse possibile determinare un valore fisiologico di prednisolone nelle urine di bovini, potesse individuarsi il valore di 5,0 ppb, quale limite raccomandato al di sopra del quale emettere giudizio di non conformità.
Ancora prevedeva che il superamento di tale limite dovesse considerarsi (…) indice di trattamento farmacologico, parimenti aggiungendo che: “Attente verifiche andranno comunque effettuate negli allevamenti di provenienza di campioni di ordine in cui è stato rilevato il prednisolone”.
Seguendo l'invito della Corte di cassazione a rivalutare la univocità delle conclusioni del “parere”, si osserva che il provvedimento ministeriale che lo riporta (il testo del parere infatti non è stato prodotto in causa) laddove precisa che il superamento del limite è “indice” e non “prova” del trattamento farmacologico, e invita a svolgere
“attente verifiche” negli allevamenti, sottolinea la rilevanza di una valutazione complessiva del contesto, per esprimere un convincimento definitivo, il che porta ad escludere che il superamento del limite rappresenti una presunzione assoluta e quindi insuperabile di trattamento farmacologico.
Ammesso tale passaggio, si osserva che nella fattispecie la presunzione pare ampiamente superata: già nel ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla parte opponente aveva prospettato la possibile origine CP_3 endogena della sostanza, precisando che il prednisolone potesse essere rilevato nelle urine dei bovini in seguito a trasformazione batterica di sostanze, quali cortisolo e cortisone, naturalmente presenti in animali sottoposti ad uno stato di forte stress. Era pertanto plausibile rinvenire prednisolone anche in animali non sottoposti a trattamenti farmacologici.
Tali elementi hanno trovato largo riscontro nella consulenza tecnica di ufficio elaborata dal Dott.
[...]
che ha constatato come il bovino risultato positivo alla sostanza, durante il prelievo, venne sottoposto Per_1 senza alcun dubbio ad un forte evento stressante (pag. 2 C.T.U.), idoneo a stimolare la produzione di cortisone e cortisolo endogeno, sostanze che per convincimento ampiamente condiviso nella comunità scientifica possono dare origine a prednisolone e prednisone.
Chiarisce in merito il consulente: I bovini sono animali che vivono in gruppi e hanno necessità di avere contatti regolari e frequenti con altri soggetti. Inoltre, il bovino è un animale predato e quindi al contatto con l'uomo pagina 3 di 5 evidenzia paura e reazioni di fuga.
Per questi motivi
, al fine di evitare stress inutili, l'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) raccomanda che le strutture di contenimento per i bovini dovrebbero essere disponibili in ogni allevamento, idonee, testate ed approvate per l'utilizzo e in grado di minimizzare il contatto diretto fra uomo e animale, così da limitare situazioni di stress per il bovino. Purtroppo, non essendo questo un requisito cogente, nei nostri allevamenti di bovini da ingrasso le strutture suddette sono spesso assenti e l'unica possibilità di manipolare un animale è la cattura con la corda e l'immobilizzazione dello stesso contro uno dei lati del box, come è stato fatto nel caso in questione.
Nel caso di specie i ricorrenti riferirono che il bovino fu rincorso per una decina di minuti, afferrato tramite corda a cappio e legato alla rastrelliera. La minzione non fu spontanea e l'animale dovette rimanere a lungo legato in condizioni climatiche di caldo afoso.
Circostanza, quest'ultima, secondo il consulente tecnico, idonea ad aggravare lo stato di stress dell'animale. Sul punto: “il bovino è un animale che soffre molto il caldo umido tipico della nostra estate e questo ha certamente aggravato la condizione di stress. Questa condizione comporta solitamente un aumento del cortisone e del cortisolo endogeno nelle urine e quindi la possibilità che tali molecole diano origine a prednisolone e prednisone, come ampiamente descritto dai lavori scientifici di questi ultimi 5 anni (pag. 2 C.T.U.)
Da ultimo va evidenziata l'innaturale posizione eretta cui fu costretto l'animale per un periodo di tempo prolungato e la tensione certamente derivante dalle manovre cui fu sottoposto per indurlo alla minzione.
I rilievi del consulente tecnico, cui espressamente aderì pure il C.T.P. nominato dall' di , sono CP_3 Pt_7 stati condivisi dal giudice del primo grado, laddove ha precisato che il Consiglio Superiore di Sanità fissò il limite di 5 mg/l - al di sopra del quale emettere un giudizio di non conformità - indicando la possibilità che la molecola potesse essere di secrezione endogena.
La prima decisione riportava sul punto i risultati delle ricerche condotte su bovini non trattati ma sottoposti a stress da trasporto e premacellazione, che avevano dimostrato come la presenza di residui di prednisolone nelle urine fosse spesso accompagnata da elevati livelli di cortisolo e cortisone. La maggior parte dei campioni positivi al prednisolone fu infatti riscontrata al macello. I ricercatori avevano dunque ipotizzato che una certa concentrazione di tale sostanza venisse prodotta dal bovino in situazioni stressanti. Ipotesi confermata dall'associazione di elevata concentrazione di cortisolo e cortisone e presenza di prednisolone. Unitamente a tali riscontri deve aggiungersi che nel caso di specie, dei due prelievi effettuati in data 28.06.2012, solo uno risultò positivo al prednisolone, quello appunto relativo al capo evidentemente sotto stress, mentre il successivo campionamento effettuato su 22 bovini (tra cui anche quello precedentemente risultato positivo), il
03.08.2012, risultò conforme alla normativa sanitaria vigente in materia.
Peraltro, nello stesso periodo un altro campionamento di urina fu effettuato da Parte_10
che rilevò presenza di prednisolone in misura inferiore a 0,2 ng/ml (doc. 18 depositato da avv.
[...]
Barreca).
D'altra parte, si rileva che non è stata registrata la somministrazione di cortisonici nell'apposito registro aziendale, non sono state trovate né prescrizioni medico veterinarie riferibili alle molecole riscontrate né prodotti che le contengano, il che complessivamente esclude, difformemente da quanto riportato nel verbale di contestazione emesso di , che sia stata provata una somministrazione farmacologica di CP_3 Pt_7 prednisolone, corroborando al contrario la verosimile natura endogena della sostanza rilevata.
In definitiva, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, deve concludersi affermando che, l'indicazione di 5,0 ppb, contenuta nella nota ministeriale, e tratta dal parere del Consiglio Superiore di
Sanità costituisce una presunzione relativa e non assoluta della non conformità del campione per la presenza di prednisolone, da vagliare nel complessivo contesto;
di talché, alla luce di tutte le circostanze sopra esaminate, si deve propendere per la verosimile origine endogena della sostanza rinvenuta nel bovino e contestualmente escludere la somministrazione a quest'ultimo, di sostanze farmacologicamente attive, in assenza di autorizzazione veterinaria, da parte dei ricorrenti.
pagina 4 di 5 Mancando dunque la prova una violazione dell'art. 69, 1 comma, del D.Lgs 6 aprile 2006, n. 193 va annullata l'ordinanza emessa dalla parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza:
considerato che
il superamento della soglia indicata dal Consiglio Superiore di Sanità, e recepita dal , ha reso necessari accertamenti anche tecnici, nel contraddittorio, un terzo Parte_9 delle spese si compensano, e si pone a carico di entrambe le parti la Ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando in fase di rinvio, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
- in accoglimento del ricorso in opposizione, annulla l'ordinanza n. 57/2015 del 10.08.2015, prot. n. 53912, assunta dal Direttore Generale pro tempore dell nei confronti di Parte_6
e in qualità di legali rappresentanti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell;
Parte_8
- compensa per un terzo le spese legali del giudizio, e condanna l a rifondere alla controparte i due Parte_7 terzi di tali spese, che liquida per l'intero in € 264,00 per rimborsi e in € 3.000,00 per compensi, per il primo grado, in €.5.800,00 per compensi nella fase di appello, ed in €.3.600,00 per compensi della fase di cassazione, oltre accessori di legge;
- pone a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese di Ctu sostenute in primo grado:
- ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'originario appello.
Bologna, 14 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello riassunta in seguito a sentenza della Corte di Cassazione con riscorso iscritto al n. r.g. 2089/2023 tra:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. BARRECA Parte_3 Parte_4 Parte_5
GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19, MANTOVA presso il difensore avv. BARRECA GIUSEPPE
APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato IN VIA MARCONI 34 presso il difensore avv. RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come segue:
Voglia l'adita Corte d'Appello, in ossequio a quanto statuito ex art. 384 cpc dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza numero sezionale 2908/2023 - numero di raccolta generale 27863/2023, pubblicata e comunicata il 03/10/2023, resa dalla Corte Suprema di Cassazione sul ricorso n. 2939/2021 di R.G., che ha cassato con rinvio la sentenza n. 2684/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 15.6.2020, pronunciata all'esito del giudizio n.149/2019 R.G., pronunciare sentenza di accoglimento delle seguenti domande: confermarsi la sentenza n. 464/2018 pubblicata il 21/06/2018, RG n. 2717/2015, emessa dal Tribunale di Piacenza e, in ogni caso, accogliersi l'opposizione formulata dagli odierni deducenti in riassunzione ut supra (opponenti in primo e resistenti in secondo grado) e, per l'effetto annullarsi l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2015 del 10.08.2015, n. 53912 di Prot., assunta dal Direttore Generale pro tempore dell' , Parte_6 notificata il 13.08.2015, con la quale è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.658,00 per la presunta violazione dell'art. 69, co. I, D.lgs. 193/2006., per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla narrativa pagina 1 di 5 che precede. Spese rifuse (anche di CTU e CTP) in favore dei ricorrenti per tutti i gradi, le fasi e gli stati del giudizio relativi alla presente controversia (I e II grado, Cassazione, riassunzione).
L' così precisa le conclusioni: Parte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione: A) in via principale, riformare della sentenza del Tribunale di Piacenza, sezione civile, n. 464 del 21 giugno 2018, e, in particolare: a1) disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU disposta in primo grado, previa revoca dell'ordinanza del 30 maggio 2024; a2) accertare la natura non endogena degli elevati valori di ormoni riscontrati nei capi di bestiame di proprietà dell' e degli altri sanzionati, o quantomeno, dichiarare che Controparte_2 non ha provato la natura endogena dei valori riscontrati e, per l'effetto, a3) respingere Parte_1
l'opposizione a ordinanza ingiunzione proposto da , Controparte_2 Parte_2
avverso l'ordinanza del Direttore Generale dell' Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
n. 57/2015 del 10 agosto 2015 prot. n. 53912, confermando la sanzione amministrativa nella somma
[...] di € 20.658,00 oltre oneri di notifica;
a4) con vittoria di spese di tutte le fasi e gradi del procedimento, ivi inclusa quella di Cassazione e delle spese di CTU;
B) in subordine, in riforma del solo capo sulle spese legali, compensare le spese di tutti i gradi e le fasi di giudizio, ivi incluse quelle relative alla CTU.
***
Con ricorso ex art. 392 c.p.c., datato 29 dicembre 2023, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e qualità di legali rappresentanti dell' , Parte_5 Parte_8 riassumevano la causa in grado di appello dopo il rinvio dalla Cassazione deciso con sentenza n. 27863/2020, provvedendo, a seguito della fissazione di udienza, alla notifica del ricorso e decreto alle controparti;
il giudizio veniva discusso e deciso all'udienza del 14 febbraio 2025, che si teneva in presenza, e con lettura del dispositivo.
Nel merito del giudizio di rinvio, va premesso che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (art.360 n.3 cpc) ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, già interamente operata dalla Corte di cassazione;
nell'altra invece in sede di rinvio debbono essere riesaminati gli elementi acquisiti, nel merito, per verificare se, rettificando il percorso logico della motivazione alla luce dei principi e delle correzioni espresse dalla Corte, la decisione impugnata con il ricorso debba essere riformata, ovvero confermata con diversa motivazione.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha esplicitamente accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso, in cui si faceva valere sia la erronea interpretazione del parere emesso dal Consiglio Superiore della Sanità, sia la erronea qualificazione della nota del del 04.06.2012, quale provvedimento amministrativo Parte_9 di carattere generale ad efficacia vincolate, pur in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti per la normazione regolamentare dall'art. 17 L. 400 del 1988.
Ripercorrendo il ragionamento della Corte, per definire lo spazio concreto di intervento del giudice di rinvio, si osserva che la Suprema Corte ha rilevato come i giudici di appello avessero erroneamente attribuito carattere oggettivo e quindi valore vincolante, di presunzione assoluta e non relativa, al parere reso dal Consiglio
Superiore di Sanità e aderito a quest'ultimo, non già in ragione della sua persuasività ed autorevolezza scientifica, ma per la sola e mera circostanza che esso si sarebbe tradotto in un provvedimento amministrativo generale del , pertanto insindacabile. Parte_9
pagina 2 di 5 Pur condividendo in astratto la affermazione dei giudici del merito, in ordine alla possibilità di disapplicare un provvedimento amministrativo solo nell'ipotesi di sua illegittimità, la Corte ha precisato che un provvedimento amministrativo, basato esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, trae le sue condizioni di legittimità proprio dalla correttezza delle conclusioni tecniche presupposte, cosicchè in concreto rimane sempre la possibilità per il giudice di disapplicare l'atto con cui l'Autorità l'abbia fatto proprio, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell'accertamento sul piano tecnico e scientifico.
In esito a tale disanima la Corte ha rilevato come i giudici di merito, in conseguenza di tali rilevati errori, avessero mancato di esaminare: le contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla univocità delle conclusioni del predetto parere e le loro deduzioni in ordine alla sua portata effettiva, … e … di confrontarsi con le argomentazioni della decisione appellata, laddove, interpretandone le conclusioni, aveva ritenuto che
l'indicazione del limite massimo fatta dal Consiglio Superiore di Sanità, il cui superamento era da considerarsi indice di un intervento farmacologico, era stata espressa in via prudenziale in presenza di particolari circostanze, facendo propri i rilievi del consulente tecnico d'ufficio, che aveva rappresentato la possibilità che in presenza di condizioni di stress dell'animale, verificate in concreto nel caso di specie, si potesse verificare un aumento, per causa endogena, delle sostanze in questione (pag. 5 sentenza).
Dunque, la Corte investita del rinvio deve tenere conto del principio di diritto, verificando la portata effettiva del parere del Consiglio Superiore di Sanità, traendone le conclusioni circa la necessità o meno di disapplicare il provvedimento ministeriale, e solo in seguito riesaminare il merito, per valutare l'eventuale illegittimità nel provvedimento sanzionatorio emesso.
Ora, la nota dal del 04.06.2012, riportando il parere espresso dal Consiglio Superiore di Parte_9 sanità in data 22.05.2012, stabiliva che, benché non fosse possibile determinare un valore fisiologico di prednisolone nelle urine di bovini, potesse individuarsi il valore di 5,0 ppb, quale limite raccomandato al di sopra del quale emettere giudizio di non conformità.
Ancora prevedeva che il superamento di tale limite dovesse considerarsi (…) indice di trattamento farmacologico, parimenti aggiungendo che: “Attente verifiche andranno comunque effettuate negli allevamenti di provenienza di campioni di ordine in cui è stato rilevato il prednisolone”.
Seguendo l'invito della Corte di cassazione a rivalutare la univocità delle conclusioni del “parere”, si osserva che il provvedimento ministeriale che lo riporta (il testo del parere infatti non è stato prodotto in causa) laddove precisa che il superamento del limite è “indice” e non “prova” del trattamento farmacologico, e invita a svolgere
“attente verifiche” negli allevamenti, sottolinea la rilevanza di una valutazione complessiva del contesto, per esprimere un convincimento definitivo, il che porta ad escludere che il superamento del limite rappresenti una presunzione assoluta e quindi insuperabile di trattamento farmacologico.
Ammesso tale passaggio, si osserva che nella fattispecie la presunzione pare ampiamente superata: già nel ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla parte opponente aveva prospettato la possibile origine CP_3 endogena della sostanza, precisando che il prednisolone potesse essere rilevato nelle urine dei bovini in seguito a trasformazione batterica di sostanze, quali cortisolo e cortisone, naturalmente presenti in animali sottoposti ad uno stato di forte stress. Era pertanto plausibile rinvenire prednisolone anche in animali non sottoposti a trattamenti farmacologici.
Tali elementi hanno trovato largo riscontro nella consulenza tecnica di ufficio elaborata dal Dott.
[...]
che ha constatato come il bovino risultato positivo alla sostanza, durante il prelievo, venne sottoposto Per_1 senza alcun dubbio ad un forte evento stressante (pag. 2 C.T.U.), idoneo a stimolare la produzione di cortisone e cortisolo endogeno, sostanze che per convincimento ampiamente condiviso nella comunità scientifica possono dare origine a prednisolone e prednisone.
Chiarisce in merito il consulente: I bovini sono animali che vivono in gruppi e hanno necessità di avere contatti regolari e frequenti con altri soggetti. Inoltre, il bovino è un animale predato e quindi al contatto con l'uomo pagina 3 di 5 evidenzia paura e reazioni di fuga.
Per questi motivi
, al fine di evitare stress inutili, l'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) raccomanda che le strutture di contenimento per i bovini dovrebbero essere disponibili in ogni allevamento, idonee, testate ed approvate per l'utilizzo e in grado di minimizzare il contatto diretto fra uomo e animale, così da limitare situazioni di stress per il bovino. Purtroppo, non essendo questo un requisito cogente, nei nostri allevamenti di bovini da ingrasso le strutture suddette sono spesso assenti e l'unica possibilità di manipolare un animale è la cattura con la corda e l'immobilizzazione dello stesso contro uno dei lati del box, come è stato fatto nel caso in questione.
Nel caso di specie i ricorrenti riferirono che il bovino fu rincorso per una decina di minuti, afferrato tramite corda a cappio e legato alla rastrelliera. La minzione non fu spontanea e l'animale dovette rimanere a lungo legato in condizioni climatiche di caldo afoso.
Circostanza, quest'ultima, secondo il consulente tecnico, idonea ad aggravare lo stato di stress dell'animale. Sul punto: “il bovino è un animale che soffre molto il caldo umido tipico della nostra estate e questo ha certamente aggravato la condizione di stress. Questa condizione comporta solitamente un aumento del cortisone e del cortisolo endogeno nelle urine e quindi la possibilità che tali molecole diano origine a prednisolone e prednisone, come ampiamente descritto dai lavori scientifici di questi ultimi 5 anni (pag. 2 C.T.U.)
Da ultimo va evidenziata l'innaturale posizione eretta cui fu costretto l'animale per un periodo di tempo prolungato e la tensione certamente derivante dalle manovre cui fu sottoposto per indurlo alla minzione.
I rilievi del consulente tecnico, cui espressamente aderì pure il C.T.P. nominato dall' di , sono CP_3 Pt_7 stati condivisi dal giudice del primo grado, laddove ha precisato che il Consiglio Superiore di Sanità fissò il limite di 5 mg/l - al di sopra del quale emettere un giudizio di non conformità - indicando la possibilità che la molecola potesse essere di secrezione endogena.
La prima decisione riportava sul punto i risultati delle ricerche condotte su bovini non trattati ma sottoposti a stress da trasporto e premacellazione, che avevano dimostrato come la presenza di residui di prednisolone nelle urine fosse spesso accompagnata da elevati livelli di cortisolo e cortisone. La maggior parte dei campioni positivi al prednisolone fu infatti riscontrata al macello. I ricercatori avevano dunque ipotizzato che una certa concentrazione di tale sostanza venisse prodotta dal bovino in situazioni stressanti. Ipotesi confermata dall'associazione di elevata concentrazione di cortisolo e cortisone e presenza di prednisolone. Unitamente a tali riscontri deve aggiungersi che nel caso di specie, dei due prelievi effettuati in data 28.06.2012, solo uno risultò positivo al prednisolone, quello appunto relativo al capo evidentemente sotto stress, mentre il successivo campionamento effettuato su 22 bovini (tra cui anche quello precedentemente risultato positivo), il
03.08.2012, risultò conforme alla normativa sanitaria vigente in materia.
Peraltro, nello stesso periodo un altro campionamento di urina fu effettuato da Parte_10
che rilevò presenza di prednisolone in misura inferiore a 0,2 ng/ml (doc. 18 depositato da avv.
[...]
Barreca).
D'altra parte, si rileva che non è stata registrata la somministrazione di cortisonici nell'apposito registro aziendale, non sono state trovate né prescrizioni medico veterinarie riferibili alle molecole riscontrate né prodotti che le contengano, il che complessivamente esclude, difformemente da quanto riportato nel verbale di contestazione emesso di , che sia stata provata una somministrazione farmacologica di CP_3 Pt_7 prednisolone, corroborando al contrario la verosimile natura endogena della sostanza rilevata.
In definitiva, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, deve concludersi affermando che, l'indicazione di 5,0 ppb, contenuta nella nota ministeriale, e tratta dal parere del Consiglio Superiore di
Sanità costituisce una presunzione relativa e non assoluta della non conformità del campione per la presenza di prednisolone, da vagliare nel complessivo contesto;
di talché, alla luce di tutte le circostanze sopra esaminate, si deve propendere per la verosimile origine endogena della sostanza rinvenuta nel bovino e contestualmente escludere la somministrazione a quest'ultimo, di sostanze farmacologicamente attive, in assenza di autorizzazione veterinaria, da parte dei ricorrenti.
pagina 4 di 5 Mancando dunque la prova una violazione dell'art. 69, 1 comma, del D.Lgs 6 aprile 2006, n. 193 va annullata l'ordinanza emessa dalla parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza:
considerato che
il superamento della soglia indicata dal Consiglio Superiore di Sanità, e recepita dal , ha reso necessari accertamenti anche tecnici, nel contraddittorio, un terzo Parte_9 delle spese si compensano, e si pone a carico di entrambe le parti la Ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando in fase di rinvio, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
- in accoglimento del ricorso in opposizione, annulla l'ordinanza n. 57/2015 del 10.08.2015, prot. n. 53912, assunta dal Direttore Generale pro tempore dell nei confronti di Parte_6
e in qualità di legali rappresentanti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell;
Parte_8
- compensa per un terzo le spese legali del giudizio, e condanna l a rifondere alla controparte i due Parte_7 terzi di tali spese, che liquida per l'intero in € 264,00 per rimborsi e in € 3.000,00 per compensi, per il primo grado, in €.5.800,00 per compensi nella fase di appello, ed in €.3.600,00 per compensi della fase di cassazione, oltre accessori di legge;
- pone a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese di Ctu sostenute in primo grado:
- ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'originario appello.
Bologna, 14 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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