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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 8313/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alberta Copelli, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Alfieri, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
Per_ 1) affidare i figli minori , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_3 prevalente domiciliazione presso la madre. I figli manterranno la residenza anagrafica presso la residenza materna.
2) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre, nel rispetto degli impegni di studio e di svago dei figli:
- preleverà i figli presso l'abitazione della madre o dove svolgono le loro attività e li terrà con sé, presso la propria abitazione, a week-end alternati con la madre, a decorrere dalle 16,30 del venerdì pomeriggio fino alle 20 della domenica (prima della cena), orario in cui li riaccompagnerà presso la loro residenza;
- preleverà i figli presso l'abitazione degli stessi o presso i luoghi dove svolgono le loro attività e li terrà con sé tutti i mercoledì pomeriggio dalla ore 16,30 fino alle 21,30 (dopo la cena) e li riaccompagnerà presso la loro residenza;
- preleverà i figli presso l'abitazione degli stessi o presso i luoghi dove svolgono le loro attività e li terrà con sé a giovedì alterni nelle settimane in cui nel weekend i figli saranno con la madre, dalla ore 16,30 fino alle 21,30 (dopo la cena) e li riaccompagnerà presso la loro residenza;
- i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno. In mancanza di accordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari. Durante il periodo estivo e/o di vacanza, escluse le settimane di cui sopra rimarrà invariato il calendario di frequentazione. Nel caso i figli si trovino presso un genitore in vacanza, sarà onere (salvo accordi presi tra le parti di volta in volta) del genitore ricondurli presso la loro residenza al fine di consentire all'altro genitore di prelevarli nei giorni di sua spettanza.
- i figli trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre e, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. I genitori si impegnano a comunicarsi il luogo scelto per le vacanze con i figli.
3) il dott. verserà mensilmente alla dott.ssa entro il giorno 10 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, con bonifico, l'importo di euro 870,00 annualmente indicizzabile, a titolo di Per_ contributo al mantenimento dei figli , e (e precisamente € 290,00 per Per_1 Per_3 ciascun figlio), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi e provvederà al mantenimento diretto dei predetti allorché i figli saranno presso di sé. Gli importi di contribuzione sono soggetti a rivalutazione Istat a far tempo dal 1°gennaio 2026. Le parti si atterranno al calcolo risultante dal sito ufficiale dell'ISTAT. 4) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo indicazione del Protocollo del Tribunale di Parma:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici
(motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE
SCOLASTICHE da documentare tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
particolari attrezzature didattiche legate ad attività laboratoriali richieste dalla scuola;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuolabus e per mezzi di trasporto pubblici (bus/treno); SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia, cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); SPESE SCOLASTICHE da documentare dopo il primo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera. SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figli acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email,..) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta, salve le ipotesi di comprovata urgenza;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà essere effettuato dal genitore che non abbia sostenuto la spesa, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, previa documentazione delle predette spese. 5) l'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) con riguardo agli immobili in comproprietà siti in Tizzano, via Gubinaria n.11, S1T inseriti in Catasto dei fabbricati Comune di Tizzano Val Parma, SU foglio 19 particella
155, sub 4, cat. C/2, classe 1, Rendita euro 101,23, immobile sito in Comune di Tizzano
Val Parma, Catasto terreni foglio 19, particella 183, seminativo hare 08,40 reddito domenicale 2,60, agrario 4,12 , immobile sito in Comune Tizzano Val Parma, strada della
Gubinaria n: 11, piano T-1-2-3 Catasto dei Fabbricati, foglio 19, particella 155, sub 7, cat. A/3, classe 1, Rendita euro 294,38 - si conviene che si impegna a cedere Parte_2 a le proprie quote indivise sui predetti con successivo atto notarile da Parte_1 stipularsi entro 90 giorni dalla sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7) l'importo della succitata cessione, compresi gli arredi dell'immobile sito in Via Gubinaria n.11 è stato determinato in euro 25.000,00, e sarà versato da a Parte_1 contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile;
Parte_2
8) il dott. si impegna ed obbliga a rifondere entro il 31.12.2024 alla dott.ssa Parte_1 l'importo di euro 7.682,50 relativo al 50% di sgravi fiscali dallo stesso Parte_2 fruiti integralmente, relativi a spese di ristrutturazione sostenute da entrambi i coniugi per lavori eseguiti nell'immobile in comproprietà sito in Tizzano e con il ricevimento di detta somma la signora dichiara di non avere più nulla a che pretendere a tale titolo;
Parte_2
9) le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate;
le parti concordano di dare esecuzione alle condizioni economiche a far tempo dal deposito del presente ricorso;
10) le Parti dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione delle parti, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
11) le Parti dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 27.05.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma
3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 25.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 8313/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alberta Copelli, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Alfieri, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
Per_ 1) affidare i figli minori , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_3 prevalente domiciliazione presso la madre. I figli manterranno la residenza anagrafica presso la residenza materna.
2) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre, nel rispetto degli impegni di studio e di svago dei figli:
- preleverà i figli presso l'abitazione della madre o dove svolgono le loro attività e li terrà con sé, presso la propria abitazione, a week-end alternati con la madre, a decorrere dalle 16,30 del venerdì pomeriggio fino alle 20 della domenica (prima della cena), orario in cui li riaccompagnerà presso la loro residenza;
- preleverà i figli presso l'abitazione degli stessi o presso i luoghi dove svolgono le loro attività e li terrà con sé tutti i mercoledì pomeriggio dalla ore 16,30 fino alle 21,30 (dopo la cena) e li riaccompagnerà presso la loro residenza;
- preleverà i figli presso l'abitazione degli stessi o presso i luoghi dove svolgono le loro attività e li terrà con sé a giovedì alterni nelle settimane in cui nel weekend i figli saranno con la madre, dalla ore 16,30 fino alle 21,30 (dopo la cena) e li riaccompagnerà presso la loro residenza;
- i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno. In mancanza di accordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari. Durante il periodo estivo e/o di vacanza, escluse le settimane di cui sopra rimarrà invariato il calendario di frequentazione. Nel caso i figli si trovino presso un genitore in vacanza, sarà onere (salvo accordi presi tra le parti di volta in volta) del genitore ricondurli presso la loro residenza al fine di consentire all'altro genitore di prelevarli nei giorni di sua spettanza.
- i figli trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre e, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. I genitori si impegnano a comunicarsi il luogo scelto per le vacanze con i figli.
3) il dott. verserà mensilmente alla dott.ssa entro il giorno 10 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, con bonifico, l'importo di euro 870,00 annualmente indicizzabile, a titolo di Per_ contributo al mantenimento dei figli , e (e precisamente € 290,00 per Per_1 Per_3 ciascun figlio), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi e provvederà al mantenimento diretto dei predetti allorché i figli saranno presso di sé. Gli importi di contribuzione sono soggetti a rivalutazione Istat a far tempo dal 1°gennaio 2026. Le parti si atterranno al calcolo risultante dal sito ufficiale dell'ISTAT. 4) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo indicazione del Protocollo del Tribunale di Parma:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici
(motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE
SCOLASTICHE da documentare tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
particolari attrezzature didattiche legate ad attività laboratoriali richieste dalla scuola;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuolabus e per mezzi di trasporto pubblici (bus/treno); SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia, cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); SPESE SCOLASTICHE da documentare dopo il primo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera. SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figli acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email,..) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta, salve le ipotesi di comprovata urgenza;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà essere effettuato dal genitore che non abbia sostenuto la spesa, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, previa documentazione delle predette spese. 5) l'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) con riguardo agli immobili in comproprietà siti in Tizzano, via Gubinaria n.11, S1T inseriti in Catasto dei fabbricati Comune di Tizzano Val Parma, SU foglio 19 particella
155, sub 4, cat. C/2, classe 1, Rendita euro 101,23, immobile sito in Comune di Tizzano
Val Parma, Catasto terreni foglio 19, particella 183, seminativo hare 08,40 reddito domenicale 2,60, agrario 4,12 , immobile sito in Comune Tizzano Val Parma, strada della
Gubinaria n: 11, piano T-1-2-3 Catasto dei Fabbricati, foglio 19, particella 155, sub 7, cat. A/3, classe 1, Rendita euro 294,38 - si conviene che si impegna a cedere Parte_2 a le proprie quote indivise sui predetti con successivo atto notarile da Parte_1 stipularsi entro 90 giorni dalla sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7) l'importo della succitata cessione, compresi gli arredi dell'immobile sito in Via Gubinaria n.11 è stato determinato in euro 25.000,00, e sarà versato da a Parte_1 contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile;
Parte_2
8) il dott. si impegna ed obbliga a rifondere entro il 31.12.2024 alla dott.ssa Parte_1 l'importo di euro 7.682,50 relativo al 50% di sgravi fiscali dallo stesso Parte_2 fruiti integralmente, relativi a spese di ristrutturazione sostenute da entrambi i coniugi per lavori eseguiti nell'immobile in comproprietà sito in Tizzano e con il ricevimento di detta somma la signora dichiara di non avere più nulla a che pretendere a tale titolo;
Parte_2
9) le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate;
le parti concordano di dare esecuzione alle condizioni economiche a far tempo dal deposito del presente ricorso;
10) le Parti dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione delle parti, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
11) le Parti dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 27.05.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma
3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 25.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere