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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 312/2024 RG promossa da: (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA CAVOUR 65 SASSARI presso lo studio dell'avv. MORO FRANCESCA che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellante-appellato incidentale contro (C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
o temp nte domiciliata VIA SATTA 7 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. MARROSU ANNA MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata- appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 [...] chiedendone la condanna Controparte_2 amento del proprio locale commerciale sito nella via Marini n. 64 in Ittiri, causato dalle infiltrazioni di acqua provenienti delle condotte fognarie gestite dalla convenuta. L'attore - premesso che nelle giornate tra il 24 e 27 settembre 2020 il proprio locale commerciale si era allagato - allegava a sostegno della domanda che:
- le analisi chimiche effettuate sui campioni raccolti in loco per appurare l'origine delle acque avevano evidenziato la presenza di “batteri di origine fecale” e, quindi, la loro derivazione dalle condotte fognarie da CP_1
[...]
- aveva immediatamente segnalato quanto accaduto al Gestore del SII, il quale, tuttavia, aveva negato ogni responsabilità;
- le infiltrazioni avevano reso il locale totalmente inagibile e, per tale ragione, non solo aveva ricevuto formale disdetta del contratto di locazione stipulato con la società “Ristorante Pizzeria Odeon di NI FA e NI UI Sas” della durata di sei anni con decorrenza dall'1.6.2020 ma aveva dovuto corrispondere a quest'ultima a titolo transattivo, a fronte della controversia insorta fra le parti, l'importo di euro 1.950,00, rinunciando al canone mensile di euro 1.500,00 sino alla naturale scadenza del contratto fissata nel 2026;
- i danni subiti all'interno del locale commerciale, compresi gli arredi, erano stati quantificati tramite una perizia di stima in euro 11.557,64 e, oltre a detto importo, doveva essergli riconosciuto anche il danno da mancata locazione. Muovendo da tali premesse, chiedeva al tribunale adito di Parte_1 accertare ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di in relazione ai fatti per cui è causa, con CP_1 condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni. Regolarmente costituita in giudizio, la società chiedeva il rigetto CP_1 delle domande perché infondate in fatto ed in diritto. La convenuta eccepiva, in particolare, che dai vari sopralluoghi effettuati nella zona antistante lo stabile non erano emerse né perdite da reti idriche né ostruzioni dai collettori fognari e che, pertanto, le infiltrazioni lamentate non erano riconducibili a dispersioni provenienti dai propri impianti ma andavano ricercate nella presenza di acque sorgive provenienti da falde o pozzi presenti nella zona, che potevano causare infiltrazioni in immobili di vecchia data privi di efficaci sistemi di impermeabilizzazione come quello per cui è causa. contestava anche l'entità dei danni lamentati dall'attore, CP_1 eccependo che l'onere probatorio incombente sullo stesso non poteva ritenersi assolto da una perizia di parte e, quanto agli importi pretesi a titolo di anticipata risoluzione del contratto di locazione, che incombeva sul la prova del Pt_1 nesso causale tra il fatto e l'evento. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente e mediante c.t.u, pronunciava la sentenza n. 140/2024, pubblicata il 2.2.2024, con cui:
- accertava la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonché CP_1 il concorso di colpa del ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%; Pt_1
- condannava, pertanto a pagare a l'importo di euro CP_1 Parte_1
27.400,00, a titolo di canoni non percepiti dalla mensilità di dicembre 2020 sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo, nonchè l'importo di euro 15.657,64, per il ripristino dell'immobile e per le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
- regolava secondo soccombenza le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti quelle di c.t.u. In particolare, il tribunale, ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c., riteneva provata la responsabilità del Gestore del Servizio Idrico nella determinazione dei danni sulla base delle risultanze della c.t.u. durante la quale erano state eseguite specifiche prove tecniche dall'ausiliario. Il giudice di primo grado riteneva inoltre sussistente la concorrente responsabilità dell'attore nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione della natura delle opere indicate dal c.t.u. per eliminare le infiltrazioni, tutte finalizzate “ad isolare il locale di parte attrice” e da cui poteva, quindi, inferirsi che i danni erano stati determinati anche “a causa delle caratteristiche costruttive dell'immobile.., in quanto è emerso dall'istruttoria che con ragionevole probabilità le infiltrazioni sarebbero state di minor entità se lo stesso fosse stato dotato di idoneo isolamento”. Sul quantum del risarcimento, il primo giudice, pur ravvisando i danni da anticipata risoluzione del contratto di locazione direttamente riconducibili alla inagibilità del locale a causa delle infiltrazioni, non li liquidava sino alla scadenza naturale del contratto ma solo fino alla data della sentenza, in considerazione della possibilità del di locare nuovamente il bene dopo aver proceduto al Pt_1 suo ripristino con il ento riconosciutogli. Per tale ragione, il tribunale liquidava all'attore l'importo di euro 27.400,00 per i canoni di locazione dalla data di risoluzione del contratto fino alla data di pubblicazione della sentenza, già ridotti al 50% in conseguenza della concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. (cfr. sentenza: “solo il canone che egli avrebbe ricevuto dalla risoluzione (determinata dalla inagibilità) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (ossia dalla mensilità di dicembre 2020 a gennaio 2024, considerato che -come risulta agli atti- le parti avevano concordato euro 800 euro per 7 mensilità, e a seguire 1.500 a mensilità) per un totale di euro 54.800,00, da cui scomputare il 50% ex art. 1227 c.c., da cui risulta la liquidazione di euro 27.400,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo”). Il primo giudice rigettava, invece, la domanda di rimborso della somma di euro 1.950,00, pagata dal in virtù della risoluzione bonaria della controversia Pt_1 sorta con la conduttri orante Pizzeria Odeon di NI FA e NI UI Sas”, perché frutto di una autonoma scelta fra le parti. Quanto, invece, alle somme domandate dal in ordine alle opere da Pt_1 realizzarsi per eliminare le cause delle infiltrazioni e per il ripristino, il tribunale liquidava euro 9.800,00 oltre iva per le prime, come indicato dal c.t.u., nonché euro 10.757,64 oltre iva per il ripristino, come indicati dal c.t.p. e non specificamente contestati, per un totale complessivo di euro 15.657,64 già ridotti al 50% in conseguenza della concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. (cfr. sentenza: “si procede in ordine al costo delle opere da realizzarsi per eliminare le cause delle infiltrazioni accertate (che l'attore ha scelto di chiedere per equivalente e non in forma specifica), come valutato dal CTU in € 9.800,00 oltre iva, da porre al 50% a carico delle parti;
viene accolta la domanda di risarcimento del danno quantificato dal CTP (la cui quantificazione non è stata specificatamente contestata dalla difesa della convenuta) in euro 10.757,64 oltre iva (11.557,64 di cui all'elenco del CTP – 800,00 euro, riferito all'ammaloramento di mobilio, di cui non vi è indicazione precisa), sempre al 50% ex art. 1227 cc, riferiti ai costi di opere necessarie per il ripristino del locale”).
ha proposto appello lamentando: i) l'errata interpretazione delle Parte_1
giungeva il consulente tecnico d'ufficio per il riconoscimento della sua concorrente responsabilità nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.p.c., neppure domandata dal Gestore del SII;
ii) l'errata liquidazione delle somme pretese per l'anticipata risoluzione del contratto di locazione, nella parte in cui il tribunale - oltre alla illegittima riduzione di cui al punto precedente - non gli riconosceva a titolo di danno il canone di locazione sino alla data di scadenza del contratto prevista per l'anno 2026, per un importo complessivo pari ad euro 101.800,00 e, ciò, anche a fronte della mancata specifica contestazione sul punto da parte di iii) l'errata e contraddittoria motivazione in CP_1 ordine al rigetto d risarcimento della somma di euro 1.950,00 versata ai conduttori dell'immobile a titolo transattivo a fronte della controversia insorta fra le parti a causa delle infiltrazioni che avevano reso inagibile il locale commerciale;
iv) l'errata quantificazione delle spese di lite resa in violazione dei parametri di cui al D.M 55/2014.
regolarmente costituita, ha concluso per il rigetto del gravame CP_1
sua volta, appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla base di una errata interpretazione delle risultanze della consulenza, riteneva raggiunta la prova in ordine al nesso causale fra la cosa e il danno. Per tali ragioni, il Gestore del SII ha insistito per la riforma integrale della sentenza, previa ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in primo grado e conseguente condanna del a restituire l'importo percepito pari ad euro Pt_1
48.132,62 in esecuzione de izione. La causa, disattese le istanze istruttorie e istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Giova preliminarmente evidenziare che la fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". A) Dell'appello incidentale. Tanto premesso, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato l'appello incidentale formulato da , volto a censurare la CP_1 statuizione del tribunale nella parte in cui ri il nesso causale fra la cosa e il danno patito dal alla luce delle conclusioni cui giungeva il Pt_1 consulente tecnico d'ufficio, il n realtà, secondo l'appellante incidentale:
- non accertava alcun malfunzionamento della condotta essendosi limitato ad aprire i tombini posti nelle vicinanze dello stabile del e non potendo, Pt_1 quindi, valutare alcunchè in merito all'integrità o meno della stessa condotta;
- eseguiva una prova con fluorescina, ritenuta decisiva dal tribunale, ed invece assolutamente irrilevante, considerato che il getto d'acqua era stato versato all'interno del pozzetto che accoglie la condotta e non all'interno di quest'ultima, per cui era evidente che le infiltrazioni erano state causate da acque sotterranee e non dagli impianti di CP_1
- affermava che la condotta non era sufficiente allo smaltimento delle acque piovane nel caso di precipitazioni eccezionali, senza considerare che il sistema di raccolta delle acque meteoriche non è di competenza del Gestore del SII;
- dichiarava la provenienza fognaria delle acque, senza disporre alcuna analisi dei campioni di acqua presenti all'interno del locale. Orbene, tenuto conto dei principi di diritto richiamati e riesaminate le risultanze probatorie alla luce delle censure, l'appello incidentale non merita accoglimento. Contrariamente a quanto sostenuto da il tribunale recepiva CP_1 correttamente le conclusioni cui giungeva le, dopo una accurata ricostruzione dello stato dei luoghi, accertava che la condotta fognaria non era sufficiente a smaltire le acque meteoriche e fognarie nei periodi di forti precipitazioni, durante i quali si verificavano delle esondazioni di acqua fino allo scavo in cui era posizionata la condotta di adduzione, per poi interessare l'interno del locale oggetto di accertamento (cfr. c.t.u. pag. 7 e 8: “Dall'attenta analisi dei luoghi appare chiaro che il sistema di raccolta delle acqua meteoriche nel tratto coinvolto della via Sassari non è sufficiente allo smaltimento per il fatto che un'unica caditoia pubblica non può soddisfare l'accoglimento delle acque meteoriche che scorrono da monte a valle per una superficie così importante. L'andamento stradale è in pendenza verso il Corso Vitt. con la CP_3 presenza di una curva in prossimità del fabbricato oggetto mento. Durante le precipitazioni soprattutto eccezionali l'acqua che perviene in fogna non riesce a defluire a valle perché la stessa condotta che pare costituita parte da canala ad U, parte da tubo del diametro di mm250 va in saturazione (ovvero non riesce a far defluire le acque che si accumulano in quantità eccessive). Pertanto, l'acqua esonda, drenando nel vespaio di sottofondo della carreggiata ed arriva ad essere raccolta nella sezione di scavo ove è posizionata la condotta di adduzione sulla via Sassari lato opposto (unico punto di sfogo del sottosuolo). Da questa sede è facile intuire che per trasudazione e drenaggio le acque emergono fuoriuscendo nel locale oggetto di accertamento cagionando le infiltrazioni come quelle oggetto di accertamento”). Ad avviso della Corte, tali conclusioni non risultano adeguatamente confutate dalle osservazioni formulate dal consulente di parte e confluite nei motivi di censura, rispetto alle quali l'ausiliario rispondeva in maniera chiara e convincente (cfr. risposte alle osservazioni alla c.t.u. da pag. 14 a pag. 18). In particolare, il c.t.u. chiariva, in risposta alle osservazioni del consulente del Gestore del SII, che:
- rispetto alla eccepita generica mancanza di accertamenti tecnici compiuti sulle condotte, aveva invece accuratamente esaminato e verificato “il rilievo delle condotte, l'ubicazione delle caditoie, l'osservazione delle caratteristiche con lo studio della conformazione, il funzionamento, la presenza del numero di scarichi, i diametri, quindi delle portate, le pendenze e quant'altro che potesse ricondurre al buon funzionamento degli impianti di scarico presenti nel tratto di strada pubblica”;
- all'interno della condotta fognaria confluivano anche le acque provenienti dai tetti e dai terrazzi a livello degli immobili e, quindi, anche una parte delle acque meteoriche e, quindi, una enorme quantità di acqua, a fronte di una inadeguata ed insufficiente conformazione della condotta (“nella condotta di scarico fognaria, sono convogliati tutti gli scarichi di acque bianche (scarichi di cucine, di tetti, terrazzi a livello, ecc;
oltre agli scarichi di acque nere wc). Secondo lo scrivente la conformazione prima ad U della condotta fognaria per poi continuare con un diametro chiuso di mm250 potrebbe cagionare in periodi di forti precipitazioni quindi di abbondanti scarichi, una saturazione della stessa, quindi un innalzamento dei liquami che drenando nel sottosuolo arrivano a sfogare data la pendenza, nel tratto di scavo che alloggia la condotta idrica di adduzione”);
- rispetto alla inadeguatezza delle prove tecniche ed in particolare alla erroneità della prova eseguita con fluorescina, “La prova che ha dato l'esito definitivo è quella che dopo aver riversato entro lo scavo che alloggia la condotta del liquido con fluorescina, nell'arco di 50 minuti circa, lo stesso, ha CP_1 attraversato lo scavo predetto per fuoriuscire nella parete del locale propr. attrice. Lo scavo di alloggiamento della condotta di adduzione è ovviamente permeabile giacchè su roccia nuda……….le predette infiltrazioni non possono avere provenienza di acqua di falda giacchè in pieno periodo estivo appare impossibile la presenza di acque sorgive superficiali”;
- rispetto alla mancata esecuzione delle analisi sui campioni di acqua presenti all'interno dell'immobile, non aveva disposto nuove analisi alla luce dei referti già allegati in atti (cfr. referto analisi chimiche allegato in citazione – doc. 3) e, soprattutto, data la presenza nei locali oggetto di accertamento di un forte odore fognario. Per tali ragioni, conformemente alla decisone assunta dal primo giudice, questa Corte ritiene raggiunta la prova in ordine al rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
B) Dell'appello principale. Con riguardo all'appello principale, ha lamentato con il primo Parte_1 motivo di gravame l'errata interpr conclusioni cui giungeva il consulente tecnico d'ufficio per il riconoscimento della sua concorrente responsabilità nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.p.c., neppure domandata dal Gestore del SII. Il motivo di censura è infondato. Seppur è vero che l'ausiliario nel proprio elaborato tecnico non riconduceva espressamente la causa delle infiltrazioni a difetti costruttivi dell'immobile, analizzando la natura e consistenza delle opere indicate dal c.t.u. per eliminare le infiltrazioni, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado, può inferirsi che del tutto verosimilmente nella causazione dei danni subiti dall'immobile di proprietà del aveva inciso anche la condizione in cui si Pt_1 trovava lo stesso, evidentemente riferibile ad una condotta omissiva del suo proprietario. Posto, infatti, che tali opere erano tutte finalizzate “ad isolare il locale di parte attrice: scavo a sezione obbligata lungo tutta la via Sassari a ridosso della parete fabbricato di proprietà attrice”; “realizzazione di un doppio muro di contenimento in blocchi cementizi dell'altezza di circa metri 3,00 per tutta la lunghezza del fabbricato, per costituire un cavedio”; “realizzazione di copertina carrabile prefabbricata”; “realizzazione di una canale per l'alloggiamento delle acque che raggiungono la parete di scavo”, è ragionevole sostenere che i danni erano stati determinati anche “a causa delle caratteristiche costruttive dell'immobile.., in quanto è emerso dall'istruttoria che con ragionevole probabilità le infiltrazioni sarebbero state di minor entità se lo stesso fosse stato dotato di idoneo isolamento” (vedi sentenza impugnata). Inoltre, è appena il caso di rilevare che costituendosi nel giudizio di CP_1 primo grado, eccepiva specificatamente che l'immobile di causa era di vecchia data e privo di efficaci sistemi di impermeabilizzazione e che, in ogni caso, trattandosi di una ipotesi di concorso ex art. 1227 primo comma c.c. è ammissibile il rilievo d'ufficio (Cass. n. 27258/24). Ancora, giova evidenziare come il nonostante sostenga a sostegno della Pt_1 sua censura che le opere in esa o di pertinenza esclusiva di CP_1 perché realizzabili sul suolo pubblico e che, pertanto, non possa addebitarsi a suo carico alcuna responsabilità omissiva, non ha censurato la sentenza nella parte in cui gli liquidava il risarcimento per equivalente anche in relazione a tali opere, riconoscendo, quindi, implicitamente la possibilità in capo allo stesso di eliminare direttamente le cause delle infiltrazioni.
Con il secondo motivo di censura, ha lamentato l'errata Parte_1 liquidazione delle somme domandate pe oluzione del contratto di locazione, nella parte in cui il tribunale non solo riduceva ingiustamente gli importi in virtù della sua concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c., ma altresì non riconosceva il canone di locazione sino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31.5.2026, limitando il risarcimento alla data di deposito della sentenza in considerazione della possibilità del proprietario di locare nuovamente il bene dopo aver proceduto al suo ripristino. Il motivo di censura è infondato. Accertata la responsabilità ex art. 1227 c.c., è necessario preliminarmente evidenziare che il on formulava alcuna domanda di risarcimento in forma Pt_1 specifica per la eliminazione della causa delle infiltrazioni, limitandosi a domandare il risarcimento dei danni per equivalente in relazione a tutti i danni subiti. Pertanto, una volta che il tribunale, con la sentenza citata, liquidava tutti gli importi richiesti, il 50% di euro 9.800,00 oltre iva per eliminare le cause dei vizi e di euro 10.757,64 oltre iva per il ripristino – peraltro secondo un conteggio errato in eccesso ma non oggetto di alcuna censura - l'appellante non può dolersi dell'impossibilità di conseguire i canoni di locazione sino alla scadenza naturale del contratto, posto che con la sentenza è stato messo nella condizione di ripristinare l'immobile, pena un indebito arricchimento, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale ha lamentato l'errata e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento della somma di euro 1.950,00 corrisposta ai conduttori dell'immobile a titolo transattivo per le migliorie svolte dagli stessi all'interno del locale andate perdute nell'allagamento. In particolare, il ha eccepito che detta somma deve considerarsi a tutti Pt_1 gli effetti un danno “connesso alle infiltrazioni subìte nell'immobile locato” e che l'importo domandato è certamente inferiore rispetto a quello che lo stesso avrebbe potuto richiedere in assenza di un accordo fra le parti. Il motivo di censura è infondato. In difetto di specifica indicazione delle migliorie apportate dai conduttori, le stesse devono ritenersi ricomprese nelle somme riconosciute al per il Pt_1 ripristino dell'immobile nelle condizioni in cui è stato trovato dal perito e, quindi, presumibilmente, comprese le migliorie apportate.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese di lite, resa in violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e sulla base di uno scaglione di valore differente rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio. Il motivo è infondato. Ferma la disposizione di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. richiamato, secondo cui nella liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente per la determinazione del valore della causa “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, nel caso di specie il primo giudice condannava a pagare al titolo di risarcimento del danno CP_1 Pt_1
l'importo co euro 43.0 Sulla base della somma liquidata, il tribunale poneva a carico della società soccombente a titolo di spese legali l'importo di euro 3.800,00 oltre accessori di legge, determinato sulla base dello scaglione di valore ricompreso fra euro 26.000,00 e 52.000,00, con applicazione dei compensi minimi. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, la liquidazione effettuata dal primo giudice è corretta e non necessitava di ulteriori motivazioni, posto che la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo rispetto ai limiti, minimo e massimo, prestabiliti dai parametri forensi (cfr. Cass. n. 18999/2021). Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la ribunale di Sassari n. CP_1
140/2024, pubblicata il 2.2.2024;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 20.6.2025 Il consigliere rel. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
VIA CAVOUR 65 SASSARI presso lo studio dell'avv. MORO FRANCESCA che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellante-appellato incidentale contro (C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
o temp nte domiciliata VIA SATTA 7 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. MARROSU ANNA MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata- appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 [...] chiedendone la condanna Controparte_2 amento del proprio locale commerciale sito nella via Marini n. 64 in Ittiri, causato dalle infiltrazioni di acqua provenienti delle condotte fognarie gestite dalla convenuta. L'attore - premesso che nelle giornate tra il 24 e 27 settembre 2020 il proprio locale commerciale si era allagato - allegava a sostegno della domanda che:
- le analisi chimiche effettuate sui campioni raccolti in loco per appurare l'origine delle acque avevano evidenziato la presenza di “batteri di origine fecale” e, quindi, la loro derivazione dalle condotte fognarie da CP_1
[...]
- aveva immediatamente segnalato quanto accaduto al Gestore del SII, il quale, tuttavia, aveva negato ogni responsabilità;
- le infiltrazioni avevano reso il locale totalmente inagibile e, per tale ragione, non solo aveva ricevuto formale disdetta del contratto di locazione stipulato con la società “Ristorante Pizzeria Odeon di NI FA e NI UI Sas” della durata di sei anni con decorrenza dall'1.6.2020 ma aveva dovuto corrispondere a quest'ultima a titolo transattivo, a fronte della controversia insorta fra le parti, l'importo di euro 1.950,00, rinunciando al canone mensile di euro 1.500,00 sino alla naturale scadenza del contratto fissata nel 2026;
- i danni subiti all'interno del locale commerciale, compresi gli arredi, erano stati quantificati tramite una perizia di stima in euro 11.557,64 e, oltre a detto importo, doveva essergli riconosciuto anche il danno da mancata locazione. Muovendo da tali premesse, chiedeva al tribunale adito di Parte_1 accertare ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di in relazione ai fatti per cui è causa, con CP_1 condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni. Regolarmente costituita in giudizio, la società chiedeva il rigetto CP_1 delle domande perché infondate in fatto ed in diritto. La convenuta eccepiva, in particolare, che dai vari sopralluoghi effettuati nella zona antistante lo stabile non erano emerse né perdite da reti idriche né ostruzioni dai collettori fognari e che, pertanto, le infiltrazioni lamentate non erano riconducibili a dispersioni provenienti dai propri impianti ma andavano ricercate nella presenza di acque sorgive provenienti da falde o pozzi presenti nella zona, che potevano causare infiltrazioni in immobili di vecchia data privi di efficaci sistemi di impermeabilizzazione come quello per cui è causa. contestava anche l'entità dei danni lamentati dall'attore, CP_1 eccependo che l'onere probatorio incombente sullo stesso non poteva ritenersi assolto da una perizia di parte e, quanto agli importi pretesi a titolo di anticipata risoluzione del contratto di locazione, che incombeva sul la prova del Pt_1 nesso causale tra il fatto e l'evento. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente e mediante c.t.u, pronunciava la sentenza n. 140/2024, pubblicata il 2.2.2024, con cui:
- accertava la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonché CP_1 il concorso di colpa del ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%; Pt_1
- condannava, pertanto a pagare a l'importo di euro CP_1 Parte_1
27.400,00, a titolo di canoni non percepiti dalla mensilità di dicembre 2020 sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo, nonchè l'importo di euro 15.657,64, per il ripristino dell'immobile e per le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
- regolava secondo soccombenza le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti quelle di c.t.u. In particolare, il tribunale, ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c., riteneva provata la responsabilità del Gestore del Servizio Idrico nella determinazione dei danni sulla base delle risultanze della c.t.u. durante la quale erano state eseguite specifiche prove tecniche dall'ausiliario. Il giudice di primo grado riteneva inoltre sussistente la concorrente responsabilità dell'attore nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione della natura delle opere indicate dal c.t.u. per eliminare le infiltrazioni, tutte finalizzate “ad isolare il locale di parte attrice” e da cui poteva, quindi, inferirsi che i danni erano stati determinati anche “a causa delle caratteristiche costruttive dell'immobile.., in quanto è emerso dall'istruttoria che con ragionevole probabilità le infiltrazioni sarebbero state di minor entità se lo stesso fosse stato dotato di idoneo isolamento”. Sul quantum del risarcimento, il primo giudice, pur ravvisando i danni da anticipata risoluzione del contratto di locazione direttamente riconducibili alla inagibilità del locale a causa delle infiltrazioni, non li liquidava sino alla scadenza naturale del contratto ma solo fino alla data della sentenza, in considerazione della possibilità del di locare nuovamente il bene dopo aver proceduto al Pt_1 suo ripristino con il ento riconosciutogli. Per tale ragione, il tribunale liquidava all'attore l'importo di euro 27.400,00 per i canoni di locazione dalla data di risoluzione del contratto fino alla data di pubblicazione della sentenza, già ridotti al 50% in conseguenza della concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. (cfr. sentenza: “solo il canone che egli avrebbe ricevuto dalla risoluzione (determinata dalla inagibilità) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (ossia dalla mensilità di dicembre 2020 a gennaio 2024, considerato che -come risulta agli atti- le parti avevano concordato euro 800 euro per 7 mensilità, e a seguire 1.500 a mensilità) per un totale di euro 54.800,00, da cui scomputare il 50% ex art. 1227 c.c., da cui risulta la liquidazione di euro 27.400,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo”). Il primo giudice rigettava, invece, la domanda di rimborso della somma di euro 1.950,00, pagata dal in virtù della risoluzione bonaria della controversia Pt_1 sorta con la conduttri orante Pizzeria Odeon di NI FA e NI UI Sas”, perché frutto di una autonoma scelta fra le parti. Quanto, invece, alle somme domandate dal in ordine alle opere da Pt_1 realizzarsi per eliminare le cause delle infiltrazioni e per il ripristino, il tribunale liquidava euro 9.800,00 oltre iva per le prime, come indicato dal c.t.u., nonché euro 10.757,64 oltre iva per il ripristino, come indicati dal c.t.p. e non specificamente contestati, per un totale complessivo di euro 15.657,64 già ridotti al 50% in conseguenza della concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. (cfr. sentenza: “si procede in ordine al costo delle opere da realizzarsi per eliminare le cause delle infiltrazioni accertate (che l'attore ha scelto di chiedere per equivalente e non in forma specifica), come valutato dal CTU in € 9.800,00 oltre iva, da porre al 50% a carico delle parti;
viene accolta la domanda di risarcimento del danno quantificato dal CTP (la cui quantificazione non è stata specificatamente contestata dalla difesa della convenuta) in euro 10.757,64 oltre iva (11.557,64 di cui all'elenco del CTP – 800,00 euro, riferito all'ammaloramento di mobilio, di cui non vi è indicazione precisa), sempre al 50% ex art. 1227 cc, riferiti ai costi di opere necessarie per il ripristino del locale”).
ha proposto appello lamentando: i) l'errata interpretazione delle Parte_1
giungeva il consulente tecnico d'ufficio per il riconoscimento della sua concorrente responsabilità nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.p.c., neppure domandata dal Gestore del SII;
ii) l'errata liquidazione delle somme pretese per l'anticipata risoluzione del contratto di locazione, nella parte in cui il tribunale - oltre alla illegittima riduzione di cui al punto precedente - non gli riconosceva a titolo di danno il canone di locazione sino alla data di scadenza del contratto prevista per l'anno 2026, per un importo complessivo pari ad euro 101.800,00 e, ciò, anche a fronte della mancata specifica contestazione sul punto da parte di iii) l'errata e contraddittoria motivazione in CP_1 ordine al rigetto d risarcimento della somma di euro 1.950,00 versata ai conduttori dell'immobile a titolo transattivo a fronte della controversia insorta fra le parti a causa delle infiltrazioni che avevano reso inagibile il locale commerciale;
iv) l'errata quantificazione delle spese di lite resa in violazione dei parametri di cui al D.M 55/2014.
regolarmente costituita, ha concluso per il rigetto del gravame CP_1
sua volta, appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla base di una errata interpretazione delle risultanze della consulenza, riteneva raggiunta la prova in ordine al nesso causale fra la cosa e il danno. Per tali ragioni, il Gestore del SII ha insistito per la riforma integrale della sentenza, previa ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in primo grado e conseguente condanna del a restituire l'importo percepito pari ad euro Pt_1
48.132,62 in esecuzione de izione. La causa, disattese le istanze istruttorie e istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Giova preliminarmente evidenziare che la fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". A) Dell'appello incidentale. Tanto premesso, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato l'appello incidentale formulato da , volto a censurare la CP_1 statuizione del tribunale nella parte in cui ri il nesso causale fra la cosa e il danno patito dal alla luce delle conclusioni cui giungeva il Pt_1 consulente tecnico d'ufficio, il n realtà, secondo l'appellante incidentale:
- non accertava alcun malfunzionamento della condotta essendosi limitato ad aprire i tombini posti nelle vicinanze dello stabile del e non potendo, Pt_1 quindi, valutare alcunchè in merito all'integrità o meno della stessa condotta;
- eseguiva una prova con fluorescina, ritenuta decisiva dal tribunale, ed invece assolutamente irrilevante, considerato che il getto d'acqua era stato versato all'interno del pozzetto che accoglie la condotta e non all'interno di quest'ultima, per cui era evidente che le infiltrazioni erano state causate da acque sotterranee e non dagli impianti di CP_1
- affermava che la condotta non era sufficiente allo smaltimento delle acque piovane nel caso di precipitazioni eccezionali, senza considerare che il sistema di raccolta delle acque meteoriche non è di competenza del Gestore del SII;
- dichiarava la provenienza fognaria delle acque, senza disporre alcuna analisi dei campioni di acqua presenti all'interno del locale. Orbene, tenuto conto dei principi di diritto richiamati e riesaminate le risultanze probatorie alla luce delle censure, l'appello incidentale non merita accoglimento. Contrariamente a quanto sostenuto da il tribunale recepiva CP_1 correttamente le conclusioni cui giungeva le, dopo una accurata ricostruzione dello stato dei luoghi, accertava che la condotta fognaria non era sufficiente a smaltire le acque meteoriche e fognarie nei periodi di forti precipitazioni, durante i quali si verificavano delle esondazioni di acqua fino allo scavo in cui era posizionata la condotta di adduzione, per poi interessare l'interno del locale oggetto di accertamento (cfr. c.t.u. pag. 7 e 8: “Dall'attenta analisi dei luoghi appare chiaro che il sistema di raccolta delle acqua meteoriche nel tratto coinvolto della via Sassari non è sufficiente allo smaltimento per il fatto che un'unica caditoia pubblica non può soddisfare l'accoglimento delle acque meteoriche che scorrono da monte a valle per una superficie così importante. L'andamento stradale è in pendenza verso il Corso Vitt. con la CP_3 presenza di una curva in prossimità del fabbricato oggetto mento. Durante le precipitazioni soprattutto eccezionali l'acqua che perviene in fogna non riesce a defluire a valle perché la stessa condotta che pare costituita parte da canala ad U, parte da tubo del diametro di mm250 va in saturazione (ovvero non riesce a far defluire le acque che si accumulano in quantità eccessive). Pertanto, l'acqua esonda, drenando nel vespaio di sottofondo della carreggiata ed arriva ad essere raccolta nella sezione di scavo ove è posizionata la condotta di adduzione sulla via Sassari lato opposto (unico punto di sfogo del sottosuolo). Da questa sede è facile intuire che per trasudazione e drenaggio le acque emergono fuoriuscendo nel locale oggetto di accertamento cagionando le infiltrazioni come quelle oggetto di accertamento”). Ad avviso della Corte, tali conclusioni non risultano adeguatamente confutate dalle osservazioni formulate dal consulente di parte e confluite nei motivi di censura, rispetto alle quali l'ausiliario rispondeva in maniera chiara e convincente (cfr. risposte alle osservazioni alla c.t.u. da pag. 14 a pag. 18). In particolare, il c.t.u. chiariva, in risposta alle osservazioni del consulente del Gestore del SII, che:
- rispetto alla eccepita generica mancanza di accertamenti tecnici compiuti sulle condotte, aveva invece accuratamente esaminato e verificato “il rilievo delle condotte, l'ubicazione delle caditoie, l'osservazione delle caratteristiche con lo studio della conformazione, il funzionamento, la presenza del numero di scarichi, i diametri, quindi delle portate, le pendenze e quant'altro che potesse ricondurre al buon funzionamento degli impianti di scarico presenti nel tratto di strada pubblica”;
- all'interno della condotta fognaria confluivano anche le acque provenienti dai tetti e dai terrazzi a livello degli immobili e, quindi, anche una parte delle acque meteoriche e, quindi, una enorme quantità di acqua, a fronte di una inadeguata ed insufficiente conformazione della condotta (“nella condotta di scarico fognaria, sono convogliati tutti gli scarichi di acque bianche (scarichi di cucine, di tetti, terrazzi a livello, ecc;
oltre agli scarichi di acque nere wc). Secondo lo scrivente la conformazione prima ad U della condotta fognaria per poi continuare con un diametro chiuso di mm250 potrebbe cagionare in periodi di forti precipitazioni quindi di abbondanti scarichi, una saturazione della stessa, quindi un innalzamento dei liquami che drenando nel sottosuolo arrivano a sfogare data la pendenza, nel tratto di scavo che alloggia la condotta idrica di adduzione”);
- rispetto alla inadeguatezza delle prove tecniche ed in particolare alla erroneità della prova eseguita con fluorescina, “La prova che ha dato l'esito definitivo è quella che dopo aver riversato entro lo scavo che alloggia la condotta del liquido con fluorescina, nell'arco di 50 minuti circa, lo stesso, ha CP_1 attraversato lo scavo predetto per fuoriuscire nella parete del locale propr. attrice. Lo scavo di alloggiamento della condotta di adduzione è ovviamente permeabile giacchè su roccia nuda……….le predette infiltrazioni non possono avere provenienza di acqua di falda giacchè in pieno periodo estivo appare impossibile la presenza di acque sorgive superficiali”;
- rispetto alla mancata esecuzione delle analisi sui campioni di acqua presenti all'interno dell'immobile, non aveva disposto nuove analisi alla luce dei referti già allegati in atti (cfr. referto analisi chimiche allegato in citazione – doc. 3) e, soprattutto, data la presenza nei locali oggetto di accertamento di un forte odore fognario. Per tali ragioni, conformemente alla decisone assunta dal primo giudice, questa Corte ritiene raggiunta la prova in ordine al rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
B) Dell'appello principale. Con riguardo all'appello principale, ha lamentato con il primo Parte_1 motivo di gravame l'errata interpr conclusioni cui giungeva il consulente tecnico d'ufficio per il riconoscimento della sua concorrente responsabilità nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.p.c., neppure domandata dal Gestore del SII. Il motivo di censura è infondato. Seppur è vero che l'ausiliario nel proprio elaborato tecnico non riconduceva espressamente la causa delle infiltrazioni a difetti costruttivi dell'immobile, analizzando la natura e consistenza delle opere indicate dal c.t.u. per eliminare le infiltrazioni, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado, può inferirsi che del tutto verosimilmente nella causazione dei danni subiti dall'immobile di proprietà del aveva inciso anche la condizione in cui si Pt_1 trovava lo stesso, evidentemente riferibile ad una condotta omissiva del suo proprietario. Posto, infatti, che tali opere erano tutte finalizzate “ad isolare il locale di parte attrice: scavo a sezione obbligata lungo tutta la via Sassari a ridosso della parete fabbricato di proprietà attrice”; “realizzazione di un doppio muro di contenimento in blocchi cementizi dell'altezza di circa metri 3,00 per tutta la lunghezza del fabbricato, per costituire un cavedio”; “realizzazione di copertina carrabile prefabbricata”; “realizzazione di una canale per l'alloggiamento delle acque che raggiungono la parete di scavo”, è ragionevole sostenere che i danni erano stati determinati anche “a causa delle caratteristiche costruttive dell'immobile.., in quanto è emerso dall'istruttoria che con ragionevole probabilità le infiltrazioni sarebbero state di minor entità se lo stesso fosse stato dotato di idoneo isolamento” (vedi sentenza impugnata). Inoltre, è appena il caso di rilevare che costituendosi nel giudizio di CP_1 primo grado, eccepiva specificatamente che l'immobile di causa era di vecchia data e privo di efficaci sistemi di impermeabilizzazione e che, in ogni caso, trattandosi di una ipotesi di concorso ex art. 1227 primo comma c.c. è ammissibile il rilievo d'ufficio (Cass. n. 27258/24). Ancora, giova evidenziare come il nonostante sostenga a sostegno della Pt_1 sua censura che le opere in esa o di pertinenza esclusiva di CP_1 perché realizzabili sul suolo pubblico e che, pertanto, non possa addebitarsi a suo carico alcuna responsabilità omissiva, non ha censurato la sentenza nella parte in cui gli liquidava il risarcimento per equivalente anche in relazione a tali opere, riconoscendo, quindi, implicitamente la possibilità in capo allo stesso di eliminare direttamente le cause delle infiltrazioni.
Con il secondo motivo di censura, ha lamentato l'errata Parte_1 liquidazione delle somme domandate pe oluzione del contratto di locazione, nella parte in cui il tribunale non solo riduceva ingiustamente gli importi in virtù della sua concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c., ma altresì non riconosceva il canone di locazione sino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31.5.2026, limitando il risarcimento alla data di deposito della sentenza in considerazione della possibilità del proprietario di locare nuovamente il bene dopo aver proceduto al suo ripristino. Il motivo di censura è infondato. Accertata la responsabilità ex art. 1227 c.c., è necessario preliminarmente evidenziare che il on formulava alcuna domanda di risarcimento in forma Pt_1 specifica per la eliminazione della causa delle infiltrazioni, limitandosi a domandare il risarcimento dei danni per equivalente in relazione a tutti i danni subiti. Pertanto, una volta che il tribunale, con la sentenza citata, liquidava tutti gli importi richiesti, il 50% di euro 9.800,00 oltre iva per eliminare le cause dei vizi e di euro 10.757,64 oltre iva per il ripristino – peraltro secondo un conteggio errato in eccesso ma non oggetto di alcuna censura - l'appellante non può dolersi dell'impossibilità di conseguire i canoni di locazione sino alla scadenza naturale del contratto, posto che con la sentenza è stato messo nella condizione di ripristinare l'immobile, pena un indebito arricchimento, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale ha lamentato l'errata e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento della somma di euro 1.950,00 corrisposta ai conduttori dell'immobile a titolo transattivo per le migliorie svolte dagli stessi all'interno del locale andate perdute nell'allagamento. In particolare, il ha eccepito che detta somma deve considerarsi a tutti Pt_1 gli effetti un danno “connesso alle infiltrazioni subìte nell'immobile locato” e che l'importo domandato è certamente inferiore rispetto a quello che lo stesso avrebbe potuto richiedere in assenza di un accordo fra le parti. Il motivo di censura è infondato. In difetto di specifica indicazione delle migliorie apportate dai conduttori, le stesse devono ritenersi ricomprese nelle somme riconosciute al per il Pt_1 ripristino dell'immobile nelle condizioni in cui è stato trovato dal perito e, quindi, presumibilmente, comprese le migliorie apportate.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese di lite, resa in violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e sulla base di uno scaglione di valore differente rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio. Il motivo è infondato. Ferma la disposizione di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. richiamato, secondo cui nella liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente per la determinazione del valore della causa “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, nel caso di specie il primo giudice condannava a pagare al titolo di risarcimento del danno CP_1 Pt_1
l'importo co euro 43.0 Sulla base della somma liquidata, il tribunale poneva a carico della società soccombente a titolo di spese legali l'importo di euro 3.800,00 oltre accessori di legge, determinato sulla base dello scaglione di valore ricompreso fra euro 26.000,00 e 52.000,00, con applicazione dei compensi minimi. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, la liquidazione effettuata dal primo giudice è corretta e non necessitava di ulteriori motivazioni, posto che la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo rispetto ai limiti, minimo e massimo, prestabiliti dai parametri forensi (cfr. Cass. n. 18999/2021). Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la ribunale di Sassari n. CP_1
140/2024, pubblicata il 2.2.2024;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 20.6.2025 Il consigliere rel. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni