Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20 febbraio 2025 innanzi al Giudice dott. Maria Cusenza viene chiamata la causa R.G. n. 1867 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
IL presente verbale viene aperto alle ore 10,45.
Si dà atto che è presente l'Avv. Stefano Botindari per parte resistente il quale rileva che in sede di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese. Nessuno è comparso alle ore 10,45 per parte ricorrente
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare
All'esito della camera di consiglio alle ore 11,20 riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa.
Il Giudice
Maria Cusenza
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1867 dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cruciano Valvo che lo rappresenta e difende per procura in calce all'intimazione dello sfratto per morosità ed elettivamente domiciliato presso la sede del Comune in Pt_1
Piazza Duomo,
[...]
RICORRENTE
C O N T R O
C.F. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Stefano Botindari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù, Via Giovanni XXIII n. 7 per procura in calce alla comparsa di costituzione, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del
2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di del 13.12.2022 prot. Parte_1
n. 10243/2022
RESISTENTE
OGGETTO: sfratto per morosità uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In Comune di ha convenuto in giudizio il signor Parte_1 CP_1
intimandogli sfratto per morosità per il mancato pagamento dei
[...]
canoni di locazione per un totale di €. 4.642,00, finalizzato al rilascio dell'immobile sito in Via Giuseppe Navarra n. 1 Scala C, Parte_1
identificato in Catasto urbano del Comune di al foglio 24, Parte_1
particella 1980 sub. 28, categoria A/2, come da contratto di locazione registrato in il 17.12.2013 al n. 1769 serie 3 atti privati. Parte_1
Il signor , ritualmente costituitosi, contestava le avverse domande CP_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 02.09.2024 il Decidente accoglieva la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento di rito, onerava le parti di presentare istanza di mediazione, rinviando la causa per la verifica del procedimento di mediazione e per la discussione.
All'udienza del 30.01.2025 entrambe le parti, rilevando di aver raggiunto, in sede di mediazione un accordo per la definizione della controversia, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
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All'udienza del 20.02.2025 il giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo Tribunale la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Civile Sez. III, 1 giugno
2004; Cass. Sez. Lav. 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. Sez. Unite, 28 settembre
2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite,
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che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Civile, Sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. Civile Sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. Civile
Sez. Un. 26 luglio 2004 n. 13969; Cass. Civile, Sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dagli opponenti.
In merito alle spese processuali devono essere compensate, come da espressa richiesta delle parti.
Stante l'ammissione della parte resistente al beneficio del Controparte_1
gratuito patrocinio, si provvede, infine, con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti, le spese del presente procedimento;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese di lite della parte resistente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese in data 20 febbraio 2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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