Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/1980, n. 369
CASS
Sentenza 15 gennaio 1980

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Massime3

In tema di responsabilita civile da fatto illecito, la capacita di intendere e di volere del minore, la quale esclude l'applicabilita dell'art 2047 cod civ, puo essere accertata dal giudice del merito - con valutazione di fatto incensurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici e giuridici - anche mediante presunzioni, quali il riferimento alla stessa eta del minore e al tipo di studi da lui frequentati. ( V 1006/59, mass n 881639).*

La norma dell'art 350 del regolamento generale per il servizio scolastico, approvato con RD 26 aprile 1928 n 1297, secondo la quale la sorveglianza degli allievi si estende al periodo di tempo destinato alla ricreazione e va esercitata con l'effettiva presenza degli insegnanti nel luogo in cui l'attivita ricreativa si svolge, non e applicabile agli istituti scolastici religiosi di istruzione media, in quanto detto regolamento riguarda i servizi dell'istruzione elementare. ( V 2342/77, mass n 386057; ( V 2110/74, mass n 370418; ( V 260/72, mass n 356078).*

Il dovere di vigilanza, la cui violazione comporta, ai sensi dello art 2048 cod civ, la responsabilita dei precettori per i danni cagionati dal fatto illecito degli allievi, e da intendere in senso non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto Obbligo e in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturita degli alunni, con la conseguenza che con l'avvicinarsi di costoro all'eta del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza. (nella specie, e stata ritenuta corretta la decisione di insussistenza dell'Obbligo di vigilare ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all'altro della scuola, trattandosi di tragitto ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell'eta normalmente sviluppati). ( V 894/77, mass n 384500; ( V 3933/68, mass n 337469).*

Commentario1

  • 1Gli infortuni in ambito scolastico
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 16 giugno 2022

    Gli infortuni in ambito scolastico sono, purtroppo, eventi ad alto rischio di probabilità. Per quanto concerne gli alunni, nonostante la scuola sia ritenuta un luogo protetto e, quindi, astrattamente indenne da rischi, gli incidenti rappresentano, anzi, un fenomeno particolarmente rilevante. Non è un caso se le scuole sono obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa con l‘Inail per ogni studente in quanto considerato un lavoratore. Le polizze assicurative Questa polizza, però, garantisce copertura assicurativa solo per gli infortuni nel corso di attività di laboratorio ed educazione fisica. Per questo motivo, quasi tutte le scuole sottoscrivono una seconda polizza assicurativa che …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/1980, n. 369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 369
Data del deposito : 15 gennaio 1980

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