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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 1 di 7
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1272/2024 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c.. R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 24.09.25 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1272 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia di “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)” e vertente TRA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SURACE G.M. PATRIZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellante – E
, C.F. , parte nata a RI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._1 12.07.42, rappresentata e difesa dall'avv. DE PADOVA PIERANGELO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.6.24, il ha Parte_1 convenuto in giudizio per la riforma della sentenza del giudice di pace di Controparte_1 Trebisacce n. 296 del 2024, depositata in data 24.5.24.
2. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con ricorso ex art. 414 cpc pervenuto nella cancelleria del G.d.P. di Trebisacce in data 04.10.23, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. Controparte_1 M18346/2023, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di in data 11.06.23, Parte_1 notificato il 06/09/2023, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. Parte opponente in primo grado deduceva l'illegittimità dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, l'omesso riferimento nel verbale della data di omologazione del dispositivo di rilevamento, nonché l'illeggibilità del fotogramma. Concludeva il ricorrente, chiedendo l'annullamento del verbale impugnato. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il replicando Parte_1 alle eccezioni contenute nell'avverso ricorso, deducendo la loro infondatezza e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione. R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 3 di 7
All'esito del procedimento in parola, il G.d.P. di Trebisacce con sentenza n. 296 del 24.05.2024 accoglieva il ricorso e disponeva il pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro € 293,00, di cui € 43,00 per spese documentate ed € 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
3. I motivi di appello. L'appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1 A. Erronea e falsa applicazione dell'art. 142 c. 6 C.d.S. nonché dell'art. 4 d.l. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002. Ebbene, sulla nota questione (omologazione/approvazione strumenti controllo elettronico della velocità) è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza (Numero registro generale 10833/2022 - Numero sezionale 653/2024 - Numero di raccolta generale 10505/2024- Data pubblicazione 18/04/2024) con cui si è deciso un ricorso (iscritto al N. R.G. 19833/2022) proposto dal averso la sentenza resa dal Tribunale di civile di Treviso n. Parte_2
2046/2021 (pubblicata il 2 dicembre 2021). La pronuncia finisce per sostenere che esista una differenza sostanziale tra procedura di 'approvazione' e di 'omologazione' degli strumenti di controllo elettronico della velocità e ritiene vi sia la necessità per tali strumenti di una preventiva 'omologazione' ministeriale. Tuttavia, benché richiamata dal Giudice di prime cure al pari di una sentenza, deve evidenziarsi la natura di ordinanza della pronuncia ut supra con tutto ciò che ne consegue: l'ordinanza, infatti, può 'formare stato' ed essere vincolante per le parti convolte ma non di certo verso i terzi e neanche verso le successive autorità giudiziarie che si occuperanno di vicende analoghe, non essendo vigente in Italia il modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali 'vincolanti'. È di tutta evidenza, pertanto, che la norma in esame ha -successivamente alla entrata in vigore dell'art. 142 del Codice della Strada [il quale al comma 6. Aveva previsto che <<
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento>>] disposto che gli stessi devono essere approvati od omologati con ciò statuendo un doppio legittimo binario per i dispositivi di accertamento automatico della velocità. Diversamente da quanto asserito dal Giudice di prime cure, il ha avuto modo di CP_2 chiarire le procedure di omologazione e approvazione in che cosa consistono e se e dove le stesse differiscono tra di loro. Non si vuole quindi spostare il tema del discorso alla 'gerarchia delle fonti' (e sostenere che le tesi e/o circolari ministeriali possano prevalere sul testo di una legge) ma solo evidenziare che, invece, ai fini della disamina puramente tecnica, nella parte in cui il CP_2 medesimo chiarisce i connotati di una sua procedura, lo stesso è assolutamente attendibile ed è da tenere in debita considerazione. Il tema, pertanto, non è se i concetti sostenuti dal siano da CP_2 ritenersi prevalenti rispetto alle disposizioni normative, ma solo se gli stessi possano integrale o - meglio- interagire con le stesse e fornire una chiave interpretativa e di lettura consona allo stato dell'arte. E la risposta non può che essere assolutamente affermativa. Innanzitutto, è opportuno segnalare, ai fini dell'analisi della fattispecie, che i 'prototipi' degli strumenti sono sempre stati 'approvati/omologati' dal Ministero senza problemi di sorta, anche alla luce di una circolare interpretativa emessa dal Ministero dell'Interno del 2007 (la Circolare 9/2007 Prot. n. M/2413/12) secondo la quale < approvazione ed omologazione, essa non sussiste;
infatti nell'art. 192 del dpr n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi. Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del ministero dei trasporti;
si può parlare di omologazione R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 4 di 7
qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee>>. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto del 13 giugno 2017 n. 282, all'art. 1 ha disposto:< sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede all'approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato (CDS)>>. In sostanza, le aziende produttrici presentano domanda di omologazione ministeriale del prototipo prodotto ed è il Ministero che, eseguiti tutti i controlli tecnici del caso, rilascia il necessario provvedimento autorizzatorio proprio al fine di poter eseguire i controlli elettronici della velocità. Non solo, ma gli strumenti, poi prodotti sulla scorta del prototipo, vengono sottoposti a taratura iniziale e periodica che consentono un controllo sull'esatto funzionamento di ogni singolo dispositivo che viene poi messo in commercio. E i dispositivi, poi, vengono sottoposti a controllo e verifica di funzionalità da parte dei rima di utilizzarli. Pt_3 Sostenere, quindi, che la mancata omologazione ministeriale renderebbe inutilizzabile il rilievo prodotto dal dispositivo è un concetto assolutamente distorto e lontano dalla realtà fattuale e giuridica. La procedura di 'approvazione', infatti e per come già detto, e per come ribadito dal Ministero, è identica a quella prevista per la 'omologazione', poiché il comma 3 dell'art. 192 reg. C.d.s. richiama il comma 2. Non solo, ma, per come già evidenziato, la omologazione riguarda il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato concretamente per l'accertamento dell'illecito. E sono la taratura e il controllo periodico del dispositivo che garantiscono la perfetta funzionalità dello stesso sotto il profilo della rilevazione della velocità e non certamente la eventuale 'omologazione' piuttosto che 'approvazione' del 'prototipo'. B. Travisamento di fatto e di diritto del principio di sufficienza delle prove e della correlata violazione del principio di valutazione di merito del giudice di appello. Il Giudice di pace, ritenendo erroneamente di dover accogliere l'opposizione in quanto “non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” reitera la falsa applicazione del principio dell'onere probatorio. Infatti, posto che lo strumento utilizzato è T-EXSPEED V 2.0 matr. elab. 288 - ril. 2132 (varco ingresso) e matr. elab. 292 - ril. 2131 (varco uscita) - (Aut. Min D.D. Prot. 5298 del 27/10/2011 - Prot 4910 del 16/10/2014 - Prot 5072 del 27/10/2014 - Prot 7175 del 29/12/2016, sulla segnaletica presente deve specificarsi che lungo il tratto di strada interessato, Parte_4 sottoposto al controllo elettronico della velocità, sono presenti in entrambi i sensi di marcia e ben visibili, i segnali di preavviso di controllo elettronico della velocità, (cartellonistica stradale posta alla progressiva chilometrica km 380+845-km 379+950-km 379+800 km 377+070); ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 142/6 bis del C.d.S. nonché dall'art. 3 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007 n. 160. A tal fine l'apodittico riferimento alla prova insufficiente viola il principio dell'onere probatorio: il verbale della Polizia Municipale, nel momento in cui gli agenti accertatori danno atto di una adeguata presegnalazione della postazione di controllo, è munito di fede pubblica, con valenza probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., che non può essere superata dalle generiche contestazioni della parte ricorrente, fatte proprie acriticamente dalla pronuncia impugnata. Tanto premesso, il ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 a. Nel merito e in via principale: in riforma totale della impugnata sentenza, accogliere l'appello formulato dal e per l'effetto: -- condannare l'appellato al Parte_1 pagamento delle sanzioni amministrative irrogate;
-- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 5 di 7
b. Nel merito e in via gradata: in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere parzialmente l'appello formulato dal e per l'effetto: -- compensare le Parte_1 spese di giudizio per le ragioni espresse. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.9.24, si è costituita la parte appellata, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. All'udienza del giorno 24.09.25 – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato e discusso come in atti.
4. In rito. 4.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. Non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Si tratta, ormai, di principio definitivamente chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Sezioni Unite sent. n. 17603 del 2025). 4.2. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Cass. Civ. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Nel caso di specie, è opportuno sin d'ora evidenziare che la parte appellata ha riproposto in maniera specifica tutti i motivi di opposizione a verbale, che rappresentano null'altro che eccezioni in senso stretto. 4.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata l'appello è ammissibile, in quanto il deposito del ricorso è avvenuto in data 28.6.24 e non già in data 1.7.24.
5. Nel merito. Delineate in maniera generale le coordinate ermeneutiche di riferimento in rito, in applicazione dei principi esposti deve concludersi che i motivi di appello proposti – ad esclusione di quello sulle spese – sono infondati e devono essere rigettati. 5.1. Invero, è assorbente, infatti, il rilievo per cui il ricorrente in primo grado (odierno appellato) abbia dedotto in maniera specifica con il ricorso introduttivo la mancata omologazione del dispositivo. Tale motivo di opposizione, che rappresenta una eccezione in senso stretto rispetto alla legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dal è stato, peraltro, espressamente ed Pt_1 esplicitamente riproposto con la comparsa di costituzione in appello. Invero, non vi è dubbio che, alla luce della produzione documentale depositata, il Pt_1 non abbia prodotto i certificati relativi alla omologazione del dispositivo utilizzato: risultano in atti, infatti, solo i certificati di taratura nonché gli atti amministrativi relativi alla approvazione del dispositivo. Ma l'approvazione non è equipollente alla omologazione e l'art. 142 c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. L'art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495 del 1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni. Ne consegue la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili e, quindi, la non sovrapponibilità tra omologazione e approvazione. R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 6 di 7
Riproducendo le precise argomentazioni della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 10505 del 2024), infatti, “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Ne consegue che “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”. Il riferimento alle circolari ministeriali evocate dall'appellante è infondato, in quanto finirebbe – seppur temporaneamente – per equiparare omologazione ed approvazione, in contrasto con fonti primarie, le quali, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Infatti, le risultanze destinate ad assurgere a fonti di prova ex art. 142 c. 6 c.d.s. sono solo quelle omologate e non già anche quelle meramente approvate. Come specificato in parte motiva dalla Suprema Corte (v. anche Cass. Civ. n. 20913 del 2024), infatti, l'art. art. 45, comma 6, c.d.s. nel far riferimento ai “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni” individua quelli destinati ad essere necessariamente omologati (quali, appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). 5.2. Erroneo, peraltro, il riferimento dell'appellante alla successione delle leggi nel tempo e all'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la formulazione dell'art. 142 c. 6 d.lgs. n. 285 del 1992 - ratione temporis applicabile – è stata modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160: norma, quindi, entrata in vigore successivamente al d.l. n. 121 del 2002. Peraltro, mentre l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 fa riferimento alle condizioni legittimanti l'accertamento della violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, l'art. 142 c. 6 d.lgs. n. 285 del 1992 si occupa dell'efficacia probatoria delle risultanze e fa assurgere le stesse a fonti di prova, considerando fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. 5.3. L'accoglimento della eccezione (originario motivo di ricorso) determina, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, l'assorbimento di tutti gli altri nonché anche l'irrilevanza di qualsiasi altro scrutinio, non essendo provata la legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dalla P.A. 5.4. Il motivo di appello relativo alle spese è, invece, fondato e deve essere accolto. Invero, in ragione della novità dell'orientamento appena richiamato, relativo a questione dirimente per il caso di specie, qualificata dalla stessa Corte di legittimità come “obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 7 di 7
al riguardo...)” si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deve essere, pertanto, confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui annulla il verbale di accertamento opposto;
la stessa deve essere, invece, riformata in punto di spese, con compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In parziale accoglimento dell'appello proposto COMPENSA le spese di lite del primo grado di giudizio, B. , per la restante parte, la SENTENZA appellata del giudice di pace di CP_3
Trebisacce; C. COMPENSA le spese di lite anche del presente grado di giudizio;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 24 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1272/2024 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c.. R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 24.09.25 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1272 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia di “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)” e vertente TRA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SURACE G.M. PATRIZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellante – E
, C.F. , parte nata a RI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._1 12.07.42, rappresentata e difesa dall'avv. DE PADOVA PIERANGELO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.6.24, il ha Parte_1 convenuto in giudizio per la riforma della sentenza del giudice di pace di Controparte_1 Trebisacce n. 296 del 2024, depositata in data 24.5.24.
2. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con ricorso ex art. 414 cpc pervenuto nella cancelleria del G.d.P. di Trebisacce in data 04.10.23, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. Controparte_1 M18346/2023, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di in data 11.06.23, Parte_1 notificato il 06/09/2023, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. Parte opponente in primo grado deduceva l'illegittimità dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, l'omesso riferimento nel verbale della data di omologazione del dispositivo di rilevamento, nonché l'illeggibilità del fotogramma. Concludeva il ricorrente, chiedendo l'annullamento del verbale impugnato. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il replicando Parte_1 alle eccezioni contenute nell'avverso ricorso, deducendo la loro infondatezza e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione. R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 3 di 7
All'esito del procedimento in parola, il G.d.P. di Trebisacce con sentenza n. 296 del 24.05.2024 accoglieva il ricorso e disponeva il pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro € 293,00, di cui € 43,00 per spese documentate ed € 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
3. I motivi di appello. L'appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1 A. Erronea e falsa applicazione dell'art. 142 c. 6 C.d.S. nonché dell'art. 4 d.l. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002. Ebbene, sulla nota questione (omologazione/approvazione strumenti controllo elettronico della velocità) è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza (Numero registro generale 10833/2022 - Numero sezionale 653/2024 - Numero di raccolta generale 10505/2024- Data pubblicazione 18/04/2024) con cui si è deciso un ricorso (iscritto al N. R.G. 19833/2022) proposto dal averso la sentenza resa dal Tribunale di civile di Treviso n. Parte_2
2046/2021 (pubblicata il 2 dicembre 2021). La pronuncia finisce per sostenere che esista una differenza sostanziale tra procedura di 'approvazione' e di 'omologazione' degli strumenti di controllo elettronico della velocità e ritiene vi sia la necessità per tali strumenti di una preventiva 'omologazione' ministeriale. Tuttavia, benché richiamata dal Giudice di prime cure al pari di una sentenza, deve evidenziarsi la natura di ordinanza della pronuncia ut supra con tutto ciò che ne consegue: l'ordinanza, infatti, può 'formare stato' ed essere vincolante per le parti convolte ma non di certo verso i terzi e neanche verso le successive autorità giudiziarie che si occuperanno di vicende analoghe, non essendo vigente in Italia il modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali 'vincolanti'. È di tutta evidenza, pertanto, che la norma in esame ha -successivamente alla entrata in vigore dell'art. 142 del Codice della Strada [il quale al comma 6. Aveva previsto che <<
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento>>] disposto che gli stessi devono essere approvati od omologati con ciò statuendo un doppio legittimo binario per i dispositivi di accertamento automatico della velocità. Diversamente da quanto asserito dal Giudice di prime cure, il ha avuto modo di CP_2 chiarire le procedure di omologazione e approvazione in che cosa consistono e se e dove le stesse differiscono tra di loro. Non si vuole quindi spostare il tema del discorso alla 'gerarchia delle fonti' (e sostenere che le tesi e/o circolari ministeriali possano prevalere sul testo di una legge) ma solo evidenziare che, invece, ai fini della disamina puramente tecnica, nella parte in cui il CP_2 medesimo chiarisce i connotati di una sua procedura, lo stesso è assolutamente attendibile ed è da tenere in debita considerazione. Il tema, pertanto, non è se i concetti sostenuti dal siano da CP_2 ritenersi prevalenti rispetto alle disposizioni normative, ma solo se gli stessi possano integrale o - meglio- interagire con le stesse e fornire una chiave interpretativa e di lettura consona allo stato dell'arte. E la risposta non può che essere assolutamente affermativa. Innanzitutto, è opportuno segnalare, ai fini dell'analisi della fattispecie, che i 'prototipi' degli strumenti sono sempre stati 'approvati/omologati' dal Ministero senza problemi di sorta, anche alla luce di una circolare interpretativa emessa dal Ministero dell'Interno del 2007 (la Circolare 9/2007 Prot. n. M/2413/12) secondo la quale < approvazione ed omologazione, essa non sussiste;
infatti nell'art. 192 del dpr n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi. Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del ministero dei trasporti;
si può parlare di omologazione R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 4 di 7
qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee>>. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto del 13 giugno 2017 n. 282, all'art. 1 ha disposto:< sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede all'approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato (CDS)>>. In sostanza, le aziende produttrici presentano domanda di omologazione ministeriale del prototipo prodotto ed è il Ministero che, eseguiti tutti i controlli tecnici del caso, rilascia il necessario provvedimento autorizzatorio proprio al fine di poter eseguire i controlli elettronici della velocità. Non solo, ma gli strumenti, poi prodotti sulla scorta del prototipo, vengono sottoposti a taratura iniziale e periodica che consentono un controllo sull'esatto funzionamento di ogni singolo dispositivo che viene poi messo in commercio. E i dispositivi, poi, vengono sottoposti a controllo e verifica di funzionalità da parte dei rima di utilizzarli. Pt_3 Sostenere, quindi, che la mancata omologazione ministeriale renderebbe inutilizzabile il rilievo prodotto dal dispositivo è un concetto assolutamente distorto e lontano dalla realtà fattuale e giuridica. La procedura di 'approvazione', infatti e per come già detto, e per come ribadito dal Ministero, è identica a quella prevista per la 'omologazione', poiché il comma 3 dell'art. 192 reg. C.d.s. richiama il comma 2. Non solo, ma, per come già evidenziato, la omologazione riguarda il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato concretamente per l'accertamento dell'illecito. E sono la taratura e il controllo periodico del dispositivo che garantiscono la perfetta funzionalità dello stesso sotto il profilo della rilevazione della velocità e non certamente la eventuale 'omologazione' piuttosto che 'approvazione' del 'prototipo'. B. Travisamento di fatto e di diritto del principio di sufficienza delle prove e della correlata violazione del principio di valutazione di merito del giudice di appello. Il Giudice di pace, ritenendo erroneamente di dover accogliere l'opposizione in quanto “non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” reitera la falsa applicazione del principio dell'onere probatorio. Infatti, posto che lo strumento utilizzato è T-EXSPEED V 2.0 matr. elab. 288 - ril. 2132 (varco ingresso) e matr. elab. 292 - ril. 2131 (varco uscita) - (Aut. Min D.D. Prot. 5298 del 27/10/2011 - Prot 4910 del 16/10/2014 - Prot 5072 del 27/10/2014 - Prot 7175 del 29/12/2016, sulla segnaletica presente deve specificarsi che lungo il tratto di strada interessato, Parte_4 sottoposto al controllo elettronico della velocità, sono presenti in entrambi i sensi di marcia e ben visibili, i segnali di preavviso di controllo elettronico della velocità, (cartellonistica stradale posta alla progressiva chilometrica km 380+845-km 379+950-km 379+800 km 377+070); ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 142/6 bis del C.d.S. nonché dall'art. 3 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007 n. 160. A tal fine l'apodittico riferimento alla prova insufficiente viola il principio dell'onere probatorio: il verbale della Polizia Municipale, nel momento in cui gli agenti accertatori danno atto di una adeguata presegnalazione della postazione di controllo, è munito di fede pubblica, con valenza probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., che non può essere superata dalle generiche contestazioni della parte ricorrente, fatte proprie acriticamente dalla pronuncia impugnata. Tanto premesso, il ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 a. Nel merito e in via principale: in riforma totale della impugnata sentenza, accogliere l'appello formulato dal e per l'effetto: -- condannare l'appellato al Parte_1 pagamento delle sanzioni amministrative irrogate;
-- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 5 di 7
b. Nel merito e in via gradata: in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere parzialmente l'appello formulato dal e per l'effetto: -- compensare le Parte_1 spese di giudizio per le ragioni espresse. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.9.24, si è costituita la parte appellata, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. All'udienza del giorno 24.09.25 – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato e discusso come in atti.
4. In rito. 4.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. Non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Si tratta, ormai, di principio definitivamente chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Sezioni Unite sent. n. 17603 del 2025). 4.2. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Cass. Civ. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Nel caso di specie, è opportuno sin d'ora evidenziare che la parte appellata ha riproposto in maniera specifica tutti i motivi di opposizione a verbale, che rappresentano null'altro che eccezioni in senso stretto. 4.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata l'appello è ammissibile, in quanto il deposito del ricorso è avvenuto in data 28.6.24 e non già in data 1.7.24.
5. Nel merito. Delineate in maniera generale le coordinate ermeneutiche di riferimento in rito, in applicazione dei principi esposti deve concludersi che i motivi di appello proposti – ad esclusione di quello sulle spese – sono infondati e devono essere rigettati. 5.1. Invero, è assorbente, infatti, il rilievo per cui il ricorrente in primo grado (odierno appellato) abbia dedotto in maniera specifica con il ricorso introduttivo la mancata omologazione del dispositivo. Tale motivo di opposizione, che rappresenta una eccezione in senso stretto rispetto alla legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dal è stato, peraltro, espressamente ed Pt_1 esplicitamente riproposto con la comparsa di costituzione in appello. Invero, non vi è dubbio che, alla luce della produzione documentale depositata, il Pt_1 non abbia prodotto i certificati relativi alla omologazione del dispositivo utilizzato: risultano in atti, infatti, solo i certificati di taratura nonché gli atti amministrativi relativi alla approvazione del dispositivo. Ma l'approvazione non è equipollente alla omologazione e l'art. 142 c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. L'art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495 del 1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni. Ne consegue la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili e, quindi, la non sovrapponibilità tra omologazione e approvazione. R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 6 di 7
Riproducendo le precise argomentazioni della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 10505 del 2024), infatti, “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Ne consegue che “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”. Il riferimento alle circolari ministeriali evocate dall'appellante è infondato, in quanto finirebbe – seppur temporaneamente – per equiparare omologazione ed approvazione, in contrasto con fonti primarie, le quali, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Infatti, le risultanze destinate ad assurgere a fonti di prova ex art. 142 c. 6 c.d.s. sono solo quelle omologate e non già anche quelle meramente approvate. Come specificato in parte motiva dalla Suprema Corte (v. anche Cass. Civ. n. 20913 del 2024), infatti, l'art. art. 45, comma 6, c.d.s. nel far riferimento ai “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni” individua quelli destinati ad essere necessariamente omologati (quali, appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). 5.2. Erroneo, peraltro, il riferimento dell'appellante alla successione delle leggi nel tempo e all'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la formulazione dell'art. 142 c. 6 d.lgs. n. 285 del 1992 - ratione temporis applicabile – è stata modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160: norma, quindi, entrata in vigore successivamente al d.l. n. 121 del 2002. Peraltro, mentre l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 fa riferimento alle condizioni legittimanti l'accertamento della violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, l'art. 142 c. 6 d.lgs. n. 285 del 1992 si occupa dell'efficacia probatoria delle risultanze e fa assurgere le stesse a fonti di prova, considerando fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. 5.3. L'accoglimento della eccezione (originario motivo di ricorso) determina, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, l'assorbimento di tutti gli altri nonché anche l'irrilevanza di qualsiasi altro scrutinio, non essendo provata la legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dalla P.A. 5.4. Il motivo di appello relativo alle spese è, invece, fondato e deve essere accolto. Invero, in ragione della novità dell'orientamento appena richiamato, relativo a questione dirimente per il caso di specie, qualificata dalla stessa Corte di legittimità come “obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi R.G. n. 1272 del 2024 - Pag. 7 di 7
al riguardo...)” si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deve essere, pertanto, confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui annulla il verbale di accertamento opposto;
la stessa deve essere, invece, riformata in punto di spese, con compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In parziale accoglimento dell'appello proposto COMPENSA le spese di lite del primo grado di giudizio, B. , per la restante parte, la SENTENZA appellata del giudice di pace di CP_3
Trebisacce; C. COMPENSA le spese di lite anche del presente grado di giudizio;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 24 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia