Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 81/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato dr. Maria Grazia d'Errico ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso ex lege n.89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo proposto da
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata al ricorso dall'avv. Isabella Fella PEC: Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Campobasso alla via
Mazzini 112 nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Letto il ricorso depositato il 2/03/2025, con il quale ha chiesto ai sensi Parte_1 dell'art. 3 l. n.89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della Controparte_2 Controparte_3
aperta il 13/08/2008 presso il Tribunale di Campobasso
[...]
(procedimento n. 8/2008 Reg. fall.), nell'ambito della quale l'istante ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, chiusa il 4/09/2024; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.3, co.1, della l. n.89/2001, come da ultimo modificata dalla l. n. 208/2015; esaminata la documentazione in copia autentica allegata al ricorso;
osservato che nell'esecuzione concorsuale, ove venga in rilievo la posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare, ai fini della valutazione della ragionevole durata il dies
a quo del procedimento va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo (cfr.
Cass. n. 324/2024), ed il dies ad quem nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, ed in difetto in quello della sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento;
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precisato -a tale ultimo riguardo ed ai fini della verifica del rispetto del termine semestrale di proponibilità del ricorso ex all'art. 4 della l.n.89/'01 e succ. modif.- che ai sensi dell'art. 119 l.f., il decreto di chiusura poteva essere reclamato ai sensi dell'art. 26
l.fall., nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, ed in mancanza di prova di comunicazione entro il termine perentorio di novanta giorni dal deposito in cancelleria (divenendo definitivo, nel primo caso, non prima del 14/09/2024 e, nel secondo, in data 4/12/2024, con conseguente tempestività del deposito del ricorso, effettuato entro il successivo semestre al netto della sospensione feriale); rilevato che nella specie il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo in data 31/10/2008 -come risulta dalla documentazione allegata ad altri ricorsi per equa riparazione relativi alla stessa procedura concorsuale- e che il suo credito ammesso in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. è pari ad € 6.072,15; che la parte ricorrente non è stata soddisfatta, come risulta dalle relazioni ex art. 33 l.fall. del Curatore e dai progetti di riparto parziale ex art. 113 l.fall.; considerato che la procedura presupposta si è protratta per l'istante dalla domanda di insinuazione al passivo del 31/10/2008 al 4/09/2024 ( 15 anni, 10 mesi e 3 gg), periodo dal quale va detratto il periodo compreso tra l'8 marzo ed il 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, co.10 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020) e pertanto per 15 anni, 6 mesi e
11 gg.; che l'art 2, comma 2-bis, della l. 2001 n. 89 e succ. modif. pone una presunzione minima di durata ragionevole del processo (“si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni) ma non esclude che il giudice, valutata la complessità del caso o l'oggetto del procedimento, possa ritenere ragionevole una durata di un ulteriore anno (Cass. 2022/n.31274 e Cass. 2024 n. 20340); considerata la complessità della procedura, caratterizzata da: consistente esposizione debitoria per un importo accertato pari a € 3.053.211,35 per i soliti crediti ammessi con privilegio;
attivo comprendente beni mobili, immobili e crediti vantati dalla società, comportante plurimi tentativi di vendita andati deserti, risoluzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda, aggiudicazione dell'intero stabilimento industriale e pendenza di diversi contenziosi civili -tra cui quello relativo alla cessione del marchio
[...]
”-, ed in sede tributaria a seguito di verifica fiscale della Guardia di finanza, si CP_3
reputa congruo considerare in 7 anni la durata ragionevole della procedura fallimentare;
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ritenuto pertanto che la procedura abbia avuto per l'istante una durata irragionevole pari a 9 anni (inclusa la frazione di anno superiore al semestre), periodo relativamente al quale lo stesso ha maturato il diritto all'equo indennizzo per il prospettato pregiudizio non patrimoniale, in considerazione della sfiducia e del patema d'animo connessi al protrarsi della procedura concorsuale;
avuto riguardo all'entità del credito del ricorrente, non soddisfatto nonostante l'accertato diritto alla relativa corresponsione in via privilegiata;
al comportamento dello stesso istante, nel quale non è ravvisabile alcuna condotta ostruzionistica, nonché alla corretta condotta degli organi del fallimento ed alla mancata allegazione di ulteriori specifici elementi di valutazione;
reputato pertanto congruo determinare l'indennizzo spettante in 400,00 euro annui per il primo triennio, in 420,00 euro annui per i successivi quattro anni e in 440,00 euro per gli ultimi due anni (art.
2-bis, comma 1, l. n.89/2001 come modif. dalla l. n. 208/'15), pari a complessivi € 3.760,00 -oltre ai chiesti interessi legali-; precisato che va respinta la richiesta della ricorrente di riconoscimento degli interessi nella misura di cui al comma quarto dell'art. 1284 c.c., norma correlata alle sole obbligazioni pecuniarie che trovino la loro fonte genetica nel contratto, laddove l'obbligazione da indennizzo per equa riparazione si configura come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (in riferimento all'indennizzo da equa riparazione, Cass. civ. Sez. II, ord., 21/03/2019, n. 8050); liquidate le spese della presente procedura in base ai parametri fra minimi e medi di cui al D.M. n. 147/2022 relativi al procedimento monitorio (quale è la presente procedura:
Cass. n.12027/2022), per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, operato l'aumento del 30% ex art. 4, co.1- bis del D.M. n.55/'14 e succ. modif.;
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., a pagare senza dilazione in favore
[...] [...]
l'importo di € 3.760,00 oltre agli interessi ex art. 1284 , co.1, c.c. dal Pt_1
2/03/2025 al saldo;
2. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
3. condanna altresì il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_1 ricorrente, che liquida in € 27,00 euro per esborsi ed in € 461,50 per compenso, oltre
3 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da versare all'avv. Isabella Fella, dichiaratasi antistataria.
Campobasso, 7/04/2025 dr. Maria Grazia d'Errico - cons. designato
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