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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
All' esito della Camera di Consiglio, dopo la discussione orale, udite le conclusioni della parte costituita, alle ore 14,30 viene pronunciata e depositata la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di seguito redatta, e si dà lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, assenti i procuratori delle parti costituite.
Dott.ssa Loredana Surace
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1297/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo numero 256/2022, promossa da:
- – elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Vibo Valentia alla via D. Alighieri (Palazzo Master interno 2) presso e nello studio dell'Avv. Roberto Lascala che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di opposizione,
- OPPONENTE -
Contro : - – in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli stessi a La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott.ssa del 28 maggio 2020 rep. 2496 Persona_1
- OPPOSTO –
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.- Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo numero 256/2022 ( 514/22 R.G.), regolarmente notificato, il signor ha citato in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Vibo Valentia la società per ivi sentir, in via preliminare, Controparte_1 accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di e per l'effetto, CP_1 accertarsi e dichiararsi nullo ed illegittimo e/o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertarsi e dichiararsi che il credito portato dal decreto ingiuntivo è prescritto per decorso del termine decennale di prescrizione, e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
1.1. - Con comparsa di risposta del 23 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la società la quale, impugnando e contestando le avverse pretese, chiedeva CP_1 rigettarsi l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento di quella differente somma da accertarsi in corso di causa. 1.2. - Con ordinanza del 29 gennaio 2023, resa all'esito della riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2023, il giudice, dott.ssa Giulia Orefice, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sulla base della circostanza che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e fissava termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza del 29 gennaio 2023 per consentire al creditore opposto di avviare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, rinviando all'udienza del 12 giugno 2023 per la verifica dell'esito della stessa. 1.3. - All'udienza del 13 agosto 2024, celebrata nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il giudice, dott.ssa Eugenia Di Bella, rilevava il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, e rinviava per la precisazione delle conclusioni la causa iscritta al numero 1297/2022 R.G.
1.4. - Indi, sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti costituite, essendo stata la causa istruita solo a mezzo di produzione documentale, la stessaa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
2. - In via preliminare deve rilevarsi che, ai sensi dell' art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010, quando la mediazione e' obbligatoria, il suo esperimento costituisce una condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
2.1. - Nel corso del giudizio, il mancato esperimento della mediazione deve essere eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, a pena di decadenza, ovvero deve essere rilevata d' ufficio dal Giudice entro lo stesso termine.
2.2. – Eccepito dalla parte, o rilevato dal Giudice il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il processo viene rinviato ad una data successiva alla scadenza del termine massimo di sei mesi per lo svolgimento della mediazione, ex art. 6 D.lgs.
28/2010, e contestualmente viene assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la proposizione della domanda di mediazione: cio' che correttamente e' stato disposto dal G.I. dott.ssa E. Di Bella con ordinanza depositata in data 29 gennaio 2023.
2.3. - All' udienza successivamente fissata, se il Giudice verifica che il procedimento non è stato avviato, dovrà pronunciare con sentenza l' improcedibilita' della domanda: nella fattispecie e' pacifico che, nel termine concesso dal Giudice con la predetta ordinanza, la mediazione non sia stata attivata. .
2.4. - Per gli effetti del mancato esperimento della mediazione in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, successivo alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ex art. 5 comma 4 D.lgs.
28/2010, si e' aperto in dottrina ed in giurisprudenza un ampio dibattito.
- Un primo orientamento (Tribunale di Firenze, sentenza 12 gennaio 2015 e Tribunale
di Varese, sentenza 18 maggio 2012) riteneva che l' onere di promuovere il tentativo di mediazione nel giudizio nascente dall' opposizione a decreto ingiuntivo, spettasse all' originario creditore, il quale nell' opposizione assume la veste di attore sostanziale, mentre non spetta al debitore opponente, che e' attore nel giudizio di opposizione, ma che sotto il profilo sostanziale deve ritenersi convenuto : secondo questo orientamento
, se il creditore opposto non propone il tentativo di mediazione , subisce la “ sanzione' dell' improcedibilita', che travolge la domanda sostanziale proposta in via monitoria, quindi travolge la pretesa sostanziale proposta con il ricorso;
- Un diverso orientamento (Tribunale di Nola 24 febbraio 2015 e Tribunale di Firenze
30 ottobre 2014, che ha trovato anche il conforto di Cass. Civ. , sezione III, sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015) sosteneva, invece, che spettasse all' opponente l' onere di proporre la mediazione, e che, in caso di omessa mediazione, la pronuncia di improcedibilita' avrebbe prodotto come effetto l' estinzione del giudizio di opposizione, e, quindi, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
2.5. - A comporre il contrasto giurisprudenziale sorto, e' intervenuta la Cassazione
Civile a sezioni Unite n. 19596/20 che ha stabilito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia obbligatorio esperire la mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 281/2010, l'onere grava sul creditore opposto, poiché attore in senso sostanziale del procedimento unico costituito dalla fase monitoria e dal giudizio di merito.
2.6. - Nel caso di specie, aderendo all' autorevole interpretazione giurisprudenziale, sarebbe stato onere della società avviare il procedimento di mediazione CP_1 nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell' ordinanza del
Giudice, dott.ssa E. Di Bella: la mancata attivazione della mediazione ha, pertanto, comportato l' improcedibilita' di cui al citato art. 5 comma 1 bis, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. - Ogni questione di merito resta assorbita dalla presente pronuncia
4.- Le spese seguono la soccombenza, e devono liquidarsi come in dispositivo, in favore dell' opponente - ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia del 26 settembre 2022 - con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., ed a carico della società opposta, in applicazione delle tariffe forensi ex DM 55/14 e ss. nel loro valore medio, oltre rimborso forfettario come per legge, iva e cpa
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda, per quanto esposto in parte motiva;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 256/2022 (514/2022 R.G.) emesso in data 17 giugno 2022 dal Tribunale Civile di Vibo Valentia;
3) Condanna la società opposta soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, disponendo con separato decreto ex art. 83 comma 3 bis D.P.R. 115/2002 in ordine alle spese da liquidarsi alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., e con pagamento a favore dello Stato ex art. 133
DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 28 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Loredana Surace